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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3192/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14671/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Società_1 Distribuzione Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Casa Municipale 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Società_3 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023 344 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023 344 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la società Società_1 DISTRIBUZIONE Ricorrente_1 SRL , in persona del legale rappresentante, ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l'avviso di accertamento in rettifica relativo all'omesso pagamento imposta pubblicità per gli anni 2019 e 2020 per un importo complessivo di € 988,46, con riferimento alla asserita insegna sita in Indirizzo_1 , emesso dalla Associazione_2 - Società Gestione Servizi S.p.A, concessionaria del servizio riscossione per conto del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
La ricorrente ha esposto che la notifica dell'odierno avviso di accertamento è intervenuta in pendenza del giudizio iscritto al n. R.G. 525/2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, avente ad oggetto il precedente avviso di accertamento n. 2023/314 relativo alla medesima pretesa impositiva e che tale giudizio si è concluso con l'estinzione pe cessata materia del contendere;
-
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione;
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM” . VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ,
TRASPARENZA E UNICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- DECADENZA DELLA P.A. DALL'AZIONE ACCERTATIVA PER L'ANNO 2019 ;
- VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA;
- INESISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - SCRITTA PRIVA DI NATURA PUBBLICITARIA;
- . INSEGNE ESENTI AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGS. N. 507/1993.
Si è costituita in giudizio la SO sp,.a che ha dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto del ricorso .
Con ordinanza del 5-11-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esclusa la dedotta violazione del principio del ne bis in idem e l'asserita duplicazione dell'imposta, atteso che l'accertamento impugnato in questa sede è stato emesso in rettifica del precedente, annullato in sede di autotutela nel corso del giudizio definito con sentenza di cessazione della materia del contendere;
non vi è dubbio che è in facoltà dell'autorità emanante provvedere alla rettifica dell'atto impositivo nel corso del giudizio di impugnazione del precedente atto.
Di qui l'infondatezza dell'eccezione mossa sul punto dalla parte ricorrente.
Destituito di fondamento si rivela anche il motivo di ricorso relativo all'eccepito difetto o incompletezza di motivazione, quale vizio proprio dell'atto impugnato. Nel caso di specie, risultano correttamente riportati gli elementi di fatto e di diritto che consentono un avveduto e diligente esercizio del diritto di difesa attraverso l'individuazione della pretesa azionata e la verifica, piuttosto agevolmente, della sussistenza dei presupposti e i requisiti legali (art. 24 Cost.; comb. disp. artt. 3 L. n. 1990, n. 241 e art. 7 L. 27/7/2000, n. 212) attraverso l'allestimento dei rimedi previsti dall'ordinamento giuridico.
Venendo al merito del presupposto impositivo , osserva la Corte la superficie complessiva di dette insegne, come indicata nell'atto impugnato, che si fonda sui datidella scheda di censimento, e come si evince dalla documentazione fotografica a corredo, è complessivamente superiore ai cinque metri quadrati previsti dall'art. 1 comma 833 lett. l) della l.160/2019 e dunque non beneficiano dell'esenzione invocata dalla parte ricorrente.
Si ritiene , invece, l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento per l'annualità 2019 per decorso del termine quinquennale previsto per i tributi locali, essendo l'atto impugnato stato emesso nel 2025.
Per tale annualità l'atto va, dunque, annullato.
In definitiva il ricorso per detta annualità va accolto, mentre va confermato l'atto di accertamento per l'annualità successiva.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14671/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Società_1 Distribuzione Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Casa Municipale 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Società_3 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023 344 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023 344 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la società Società_1 DISTRIBUZIONE Ricorrente_1 SRL , in persona del legale rappresentante, ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l'avviso di accertamento in rettifica relativo all'omesso pagamento imposta pubblicità per gli anni 2019 e 2020 per un importo complessivo di € 988,46, con riferimento alla asserita insegna sita in Indirizzo_1 , emesso dalla Associazione_2 - Società Gestione Servizi S.p.A, concessionaria del servizio riscossione per conto del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
La ricorrente ha esposto che la notifica dell'odierno avviso di accertamento è intervenuta in pendenza del giudizio iscritto al n. R.G. 525/2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, avente ad oggetto il precedente avviso di accertamento n. 2023/314 relativo alla medesima pretesa impositiva e che tale giudizio si è concluso con l'estinzione pe cessata materia del contendere;
-
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione;
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM” . VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ,
TRASPARENZA E UNICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- DECADENZA DELLA P.A. DALL'AZIONE ACCERTATIVA PER L'ANNO 2019 ;
- VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA;
- INESISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - SCRITTA PRIVA DI NATURA PUBBLICITARIA;
- . INSEGNE ESENTI AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D. LGS. N. 507/1993.
Si è costituita in giudizio la SO sp,.a che ha dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto del ricorso .
Con ordinanza del 5-11-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esclusa la dedotta violazione del principio del ne bis in idem e l'asserita duplicazione dell'imposta, atteso che l'accertamento impugnato in questa sede è stato emesso in rettifica del precedente, annullato in sede di autotutela nel corso del giudizio definito con sentenza di cessazione della materia del contendere;
non vi è dubbio che è in facoltà dell'autorità emanante provvedere alla rettifica dell'atto impositivo nel corso del giudizio di impugnazione del precedente atto.
Di qui l'infondatezza dell'eccezione mossa sul punto dalla parte ricorrente.
Destituito di fondamento si rivela anche il motivo di ricorso relativo all'eccepito difetto o incompletezza di motivazione, quale vizio proprio dell'atto impugnato. Nel caso di specie, risultano correttamente riportati gli elementi di fatto e di diritto che consentono un avveduto e diligente esercizio del diritto di difesa attraverso l'individuazione della pretesa azionata e la verifica, piuttosto agevolmente, della sussistenza dei presupposti e i requisiti legali (art. 24 Cost.; comb. disp. artt. 3 L. n. 1990, n. 241 e art. 7 L. 27/7/2000, n. 212) attraverso l'allestimento dei rimedi previsti dall'ordinamento giuridico.
Venendo al merito del presupposto impositivo , osserva la Corte la superficie complessiva di dette insegne, come indicata nell'atto impugnato, che si fonda sui datidella scheda di censimento, e come si evince dalla documentazione fotografica a corredo, è complessivamente superiore ai cinque metri quadrati previsti dall'art. 1 comma 833 lett. l) della l.160/2019 e dunque non beneficiano dell'esenzione invocata dalla parte ricorrente.
Si ritiene , invece, l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento per l'annualità 2019 per decorso del termine quinquennale previsto per i tributi locali, essendo l'atto impugnato stato emesso nel 2025.
Per tale annualità l'atto va, dunque, annullato.
In definitiva il ricorso per detta annualità va accolto, mentre va confermato l'atto di accertamento per l'annualità successiva.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
compensa le spese.