Decreto cautelare 30 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03436/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SM Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B23C0C3AB4, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gambolò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Re, Nicolo' DAvastro e Matteo Terzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via S.Damiano, 4;
nei confronti
VO ET S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Censi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Giorgio di Lomellina, non costituito in giudizio;
Ale.Mar. Cooperativa Sociale Onlus, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario – SUAP – Servizi alla persona del Comune di Gambolò n. racc. gen. 681 del 9 dicembre 2024, recante “Procedura aperta telematica ex art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ristorazione scolastica in Comune di Gambolò per asilo nido, scuola del'infanzia e primaria, conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al d.m. n. 65 del 10.03.2020 – approvazione verbale aggiudicazione della concessione periodo 01.01.25 31.12.2029 – CIG B23C0C3AB4”, nonché di ogni atto e provvedimento a essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i verbali delle operazioni di gara, nn. 1 del 30 luglio 2024, 2 e 3 del 31 luglio 2024, e 4 del 2 agosto 2024 (quest'ultimo recante anche la proposta di aggiudicazione della procedura alla controinteressata);
per la dichiarazione d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con la controinteressata e della spettanza alla ricorrente dell'aggiudicazione e del contratto;
per la condanna della resistente a garantire alla ricorrente la tutela in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale con l'amministrazione della ricorrente stessa, che dichiara sin d'ora di avervi interesse e di esservi disponibile, con espressa riserva, in caso contrario, di agire a fini risarcitori;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/6/2025:
per l’accertamento dell’intervenuta decadenza della controinteressata dall’aggiudicazione della procedura indetta dalla resistente per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della ristorazione scolastica nel Comune di Gambolò per asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria (CIG B23C0C3AB4);
nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento
- della determinazione del responsabile del Servizio finanziario – SUAP – Servizi alla persona del Comune di Gambolò n. racc. gen. 35 del 31 gennaio 2025, recante “Atto ricognitivo relativo alla procedura per affidamento in concessione del servizio di gestione ristorazione scolastica in Comune di Gambolò per asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al d.m. n. 65 del 10.03.2020 in seguito alla determina n. 681 del 09.12.2024 di aggiudicazione della concessione periodo 01.01.2025 31.12.2029 CIG B23C0C3AB4 in merito al ricorso n. 3436 pendente al TAR Lombardia-Milano”;
- del verbale di consegna del servizio;
- di ogni altro atto e provvedimento prodromico alla stipulazione, tra la resistente e la controinteressata, del contratto n. rep. 4929 aggiudicato a quest’ultima nell’ambito della suddetta procedura, per quanto non conosciuto; e
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto, ivi inclusi gli atti presupposti già impugnati col ricorso principale, vale a dire - la determinazione del responsabile del Servizio finanziario – SUAP – Servizi alla persona del Comune di Gambolò n. racc. gen. 681 del 9 dicembre 2024, recante “Procedura aperta telematica ex art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione ristorazione scolastica in Comune di Gambolò per asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al d.m. n. 65 del 10.03.2020 – approvazione verbale aggiudicazione della concessione periodo 01.01.25 31.12.2029 – CIG B23C0C3AB4”; e
- ogni atto e provvedimento a essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i verbali delle operazioni di gara, nn. 1 del 30 luglio 2024, 2 e 3 del 31 luglio 2024, e 4 del 2 agosto 2024 (quest’ultimo recante anche
la proposta di aggiudicazione della procedura alla controinteressata);
per la dichiarazione d’inefficacia del predetto contratto stipulato dalla resistente con la controinteressata; e della spettanza alla ricorrente dell’aggiudicazione e del contratto;
e per la condanna della resistente a garantire alla ricorrente la tutela in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale con l’amministrazione della ricorrente stessa, che dichiara sin d’ora di avervi interesse e di esservi disponibile con espressa riserva, nella misura in cui il subentro non risulti possibile e/o non sia accordato, di agire a fini risarcitori;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gambolò e della VO ET S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa IL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con determinazione n. 90 del 21 giugno 2024, il Comune di Gambolò ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 71, d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, per cinque anni, in concessione, del servizio di ristorazione scolastica per l’asilo nido, per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, per un valore globale pari a 2.242.286,02 euro, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Con determinazione n. 681 del 9 dicembre 2024, il servizio è stato affidato alla VO ET s.r.l. con il punteggio totale di 97,10 punti.
3. Il provvedimento è stato impugnato dalla SM service s.r.l. – seconda classificata con il punteggio di 88,27 punti - unitamente ai verbali di gara nn. 1 del 30 luglio 2024, 2 e 3 del 31 luglio 2024, e 4 del 2 agosto 2024, per i seguenti motivi:
I. violazione degli artt. 2 e 8 del disciplinare; 2, 53, 62 e 69 del capitolato speciale; 1, 119, 182 e 188 del Codice. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irrazionalità. Inadeguatezza dell’offerta della controinteressata rispetto alle esigenze dell’ente concedente;
II. violazione dell’art. 185 del Codice. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irrazionalità. Insostenibilità del PEF della controinteressata.
La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia.
4. Con determinazione n. 35 del 31 gennaio 2025, il Comune, alla luce dell’ordinanza n. 44/2025 con cui il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ha determinato di procedere all’affidamento del servizio alla VO ET s.r.l. a decorrere dal 17.2.2025 e di addivenire alla stipula del contratto.
Il contratto è stato stipulato in data 13.5.2025.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13 giugno 2025 la SM Service s.r.l. ha domandato l’accertamento della decadenza della controinteressata dall’aggiudicazione, per carenza di un requisito di esecuzione, e l’annullamento della determinazione n. 35 del 31 gennaio 2025, del verbale di consegna del servizio e della determinazione di aggiudicazione e dei verbali già impugnati con il ricorso introduttivo per il seguente motivo:
I. violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione degli artt. 113 e 183, c. 1, lett. a del Codice. Violazione dell’autovincolo imposto con l’art. 9 del disciplinare. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irrazionalità. Mancata declaratoria di decadenza della controinteressata dall’aggiudicazione per carenza di un requisito di esecuzione.
Hai poi riproposto avverso gli atti impugnati le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo:
II. violazione degli artt. 2 e 8 del disciplinare; 2, 53, 62 e 69 del capitolato speciale; 1, 119, 182 e 188 del Codice. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irrazionalità. Inadeguatezza dell’offerta della controinteressata rispetto alle esigenze dell’ente concedente;
III. violazione dell’art. 185 del Codice. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irrazionalità. Insostenibilità del PEF della controinteressata.
La ricorrente ha infine riproposto la domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia.
6. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gambolò e la VO ET s.r.l., deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso:
- la tardività del ricorso per motivi aggiunti in quanto notificati in data 13.6.2025, a fronte dell’avvio anticipato del servizio, da parte della controinteressata, in data 17.2.25 e della trasmissione, in data 21.3.2025, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti, del contratto stipulato dalla VO ET s.r.l. con la Coop. Ale.mar, per acquisire la disponibilità di un centro di produzione pasti alternativo, richiesta all’art. 9 del disciplinare;
- la tardività dell’impugnazione, con il ricorso per motivi aggiunti, della determina n. 35/25 del 31.1.2025, pubblicata in pari data all’albo pretorio;
- l’inammissibilità della riproposizione, con il ricorso per motivi aggiunti, delle doglianze oggetto del ricorso introduttivo;
- l’inammissibilità delle domande di declaratoria di decadenza dall’aggiudicazione e di subentro formulate con il ricorso per motivi aggiunti.
7. All’udienza del 18 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Con il primo motivo di ricorso viene sostenuto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara poiché non sarebbe in grado di svolgere alcune delle prestazioni richieste dalla legge di gara e cioè: la prevenzione di infestazioni, anche “mediante l’attuazione di efficaci mezzi di controllo contro gli insetti, i roditori e altri animali nocivi”; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature della cucina centralizzata e del centro cottura e delle mense scolastiche; il piano annuale dei controlli analitici, analisi batteriologiche, chimiche, fisiche e merceologiche, attestanti la qualità dei prodotti utilizzati.
L’oggetto sociale della controinteressata non comprenderebbe la derattizzazione, attività il cui esercizio è subordinato al possesso di requisiti tecnici previsti dalla l. 82/1994 e dal d.m. 274/1997.
Non potrebbe valere poi la dichiarazione resa dalla VO ET s.r.l., nell’offerta, di “avvalersi”, per lo svolgimento di tale attività, di un altro operatore: poiché la società dichiarato che non farà ricorso al subappalto, un tale operatore non potrebbe essere coinvolto nella gestione del servizio.
Parimenti, la controinteressata non disporrebbe delle competenze necessarie per eseguire la manutenzione impiantistica e le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche richieste dall’ente concedente sulle pietanze preparate, attività con riferimento alle quali non vi sarebbe neppure una dichiarazione circa l’utilizzo di competenze altrui.
9. Il motivo è infondato.
9.1 La legge di gara – all’art. 8 del disciplinare di gara e all’art. 69 del capitolato – individua nella preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti le prestazioni principali che devono essere eseguite direttamente dal concessionario; elenca, poi, tra le prestazioni per le quali consente, invece, il subappalto, la manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature; le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; il monitoraggio animali infestanti, la derattizzazione e la disinfestazione.
9.2 Queste disposizioni consentono dunque l’intervento di soggetti terzi rispetto al concessionario per prestazioni che sono qualificate già dalla lex specialis di gara come non direttamente rivolte all’amministrazione concedente (cfr., in una fattispecie analoga, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 maggio 2020, n. 3211).
9.3 Il Collegio ritiene che l’operatore, per lo svolgimento di queste ultime attività, non debba, necessariamente, fare ricorso al subappalto e che pertanto, la dichiarazione della aggiudicataria di non avvalersi del subappalto non dimostri, quindi, una impossibilità per la stessa di eseguirle.
9.4 Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature della cucina, di derattizzazione e le analisi volte ad attestare la qualità dei prodotti - pur necessarie per la corretta esecuzione della prestazione principale che, in base alla legge di gara, deve eseguire direttamente il concessionario - rivestono un indubbio carattere accessorio e residuale – anche per il loro valore economico - rispetto al servizio di ristorazione, l’oggetto principale della concessione: tali attività non sono direttamente rese a favore dell’amministrazione concedente ma del concessionario – al fine di consentire a quest’ultimo di adempiere correttamente alle prestazioni principali – e possono pertanto costituire oggetto di affidamenti che non si configurano come subappalti.
Invero, l’art. 119, d.lgs. n. 36/2023, nel definire il subappalto “ il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore ”, esclude che rientrino in tale fattispecie “ l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante ” e “ le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto ”.
9.5 Non può ritenersi sussistente un obbligo di stipula di un contratto di subappalto neppure per i lavori di manutenzione ordinaria dei locali della struttura elencati, esemplificativamente, all’art. 62 del capitolato (“la tinteggiatura/ripristino intonaci dei locali, la riparazione/sostituzione delle zanzariere, la manutenzione/sostituzione delle griglie per gli scarichi a pavimento, la sostituzione delle lampadine e la pulizia/sostituzione periodica dei filtri dei rubinetti utilizzati, la pulizia e manutenzione periodica dei condizionatori d’aria eventualmente installati nei locali”).
Non è stata, invero, neppure affermata, da parte della ricorrente, la necessità, per lo svolgimento di tali lavori, di un impiego di manodopera in misura superiore ai limiti di importo indicati dal comma 2 dell’art. 119, d. lgs 36/2023, ai sensi del quale “ costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare ”.
9.6 Non assume, poi, alcun rilievo l’assenza, nell’offerta della controinteressata, di una dichiarazione circa l’intenzione di avvalersi di soggetti terzi per le attività di manutenzione impiantistica e per le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche: l’art.119, c. 2 prevede, invero, che la comunicazione dei subcontratti, che non sono subappalti, debba essere effettuata dall’ “ affidatario ”, “ prima dell'inizio della prestazione ”, e non, dunque, in sede di offerta.
9.7 Non può, infine, tenersi conto delle obiezioni sollevate dalla ricorrente, con la memoria depositata in giudizio in data 19.52025, quanto alla insussistenza dei presupposti richiesti all’art. 119, d.lgs. n. 36/2023 per escludere il subappalto - poiché le prestazioni sarebbero state affidate a imprese, e non a lavoratori autonomi, e poiché l’accordo per le analisi microbiologiche e quello per la derattizzazione e disinfezione sarebbero stati stipulati tardivamente rispetto all’indizione della gara - trattandosi di censure nuove.
Per costante giurisprudenza, sono, invero, inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte, sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi a un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10816; Id., Sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188; Id., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493).
9.8 Per queste ragioni non si può quindi affermare che la controinteressata non sia in grado di svolgere le prestazioni richieste dalla legge di gara e avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
10. Con il secondo motivo viene sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere presentato un piano economico finanziario insostenibile, in quanto in perdita. L’utile annuo previsto, pari a 16.338,93 euro, non sarebbe capiente rispetto ai seguenti costi che la concessionaria dovrebbe sostenere: un maggior costo annuo di 3.442,80 euro per i pasti degli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia; un maggior costo annuo di 5.140,10 euro per offerta di un di pasti all’anno per persone in carico ai servizi sociali del Comune; un maggior costo annuo di 3.000 euro per sei buffet all’anno offerti dalla controinteressata; 9.500 euro all’anno per formazione teorica.
11. Il motivo è infondato.
11.1 L’art. 185, d.lgs. n. 36/2023, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione, prevede, al comma 5, che “ prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario ”.
11.2 Come chiarito dalla costante giurisprudenza, la funzione del PEF è quella di dimostrare la concreta capacità dell’operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per l’intero arco temporale prescelto, attraverso la prospettazione di un equilibrio economico e finanziario di investimenti e connessa gestione che consenta all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione (cfr. Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760). In altri termini, il PEF è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, quale dimostrazione che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Tale controllo “non si svolge secondo gli schemi propri del giudizio di anomalia dell’offerta nelle procedure d’appalto, il cui oggetto è comunque circoscritto sia per la (di regola) limitata durata nel tempo dell’affidamento, sia per l’assenza di uno specifico rischio operativo e della domanda in capo all’appaltatore: l’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del concessionario, nonché i limiti entro i quali tale assunzione è ammissibile e non compromette il proficuo svolgimento dell’attività affidata al terzo [la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria: art. 3, comma 1, lett. fff)], rappresentano dunque l’oggetto delle valutazioni riservate all’amministrazione concedente” (Cons. Stato, sez. sez. V, sent. n. 7127/2025).
Le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell’offerta “rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza” (ex multis, Cons. Stato, V, 30 gennaio 2023, n. 1042).
11.3 Nel caso di specie, la ricorrente non ha censurato le modalità con cui la verifica di sostenibilità è stata svolta dall’amministrazione concedente, così come risultano dal verbale n. 4 del 2.8.2024.
Essa si è limitata a dedurre che l’utile indicato nel PEF non terrebbe conto di alcune specifiche voci di costo (in particolare: 3.442,80 euro all’anno per i pasti degli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, 5.140,10 euro all’anno per pasti destinati persone in carico ai servizi sociali del Comune, 3.000 euro all’anno per sei buffet, 9.500 euro all’anno per formazione teorica), senza tuttavia dimostrare una complessiva e manifesta insostenibilità dell’offerta formulata dalla controinteressata.
Nel replicare alle obiezioni della controinteressata – secondo cui i pasti agli insegnanti, i pasti destinati ai servizi sociali e i buffet troverebbero capienza all’interno delle voci del PEF “spese generali” (euro 40.976,34 complessivi su 5 anni) e “oneri diversi di gestione” (euro 19.750,00 complessivi su cinque anni); i costi di formazione sarebbero stati, invece, conteggiati nella voce costi del personale (euro 1.152.108,52 complessivi su 5 anni) – la ricorrente si è limitata a sollevare generiche contestazioni.
In particolare, ha sostenuto che le voci “spese generali” e “altri oneri” sarebbero “storicamente destinate a coprire svariati costi accessori, diversi da quelli di cui si discute relativi in gran parte al servizio in sé e per sé”, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione a fondamento di tale assunto.
Ha, inoltre, affermato che “il ricalcolo dei costi della formazione avviene limitandosi a sottolineare un’articolazione diversa di tale attività negli anni di commessa”, ma non ha indicato alcuna concreta ragione che dimostri l’erroneità delle spiegazioni fornite dalla controinteressata.
La censura, così come formulata, si rivela pertanto generica e inidonea a palesare una manifesta illogicità della valutazione – ancorché implicita – di sostenibilità del PEF effettuata dall’amministrazione concedente.
12. Il ricorso introduttivo è dunque infondato.
13. Occorre ora esaminare il ricorso per motivi aggiunti.
Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di irricevibilità sollevata dalle parti resistenti, stante l’infondatezza nel merito della domanda di annullamento della determinazione n. 35 del 31 gennaio 2025, del verbale di consegna del servizio, oltre che della determinazione di aggiudicazione e dei verbali già impugnati con il ricorso introduttivo, proposta con il ricorso per motivi aggiunti.
14. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti viene contestato che l’aggiudicataria sarebbe carente del requisito di esecuzione previsto dall’art. 9 del disciplinare (“ Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 36/2023, in sede di offerta gli operatori economici dichiarano, nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari, di impegnarsi a garantire, per tutta la fase di esecuzione del contratto, la piena disponibilità, a qualsiasi titolo, di un Centro di Produzione pasti alternativo, con tempo di percorrenza dal centro di produzione pasti all’ultimo plesso scolastico raggiunto non superiore ai venti minuti, nel caso di impossibilità di utilizzo di quello principale per cause di forza maggiore, che dovrà essere in grado di rispettare le modalità di somministrazione, trasporto, ed i tempi indicati nel capitolato ”) per due ragioni:
- il centro di produzione pasti alternativo di San Giorgio di Lomellina, di cui la controinteressata ha dichiarato di avere la disponibilità, non avrebbe caratteristiche conformi a quelle richieste dalla legge di gara, essendo già impiegato al servizio di una RSA;
- la SCIA, presentata al Comune di San Giorgio Lomellina dal gestore della RSA, non consentirebbe l’esercizio del centro cottura di emergenza, avendo ad oggetto l’attività di ristorazione collettiva (propria di una RSA), in cui gli alimenti vengono consumati sul posto, e non quella di centro cottura, in cui il consumo degli alimenti avviene presso altre sedi.
15. La censura è priva di fondamento.
15.1 La circostanza che il centro cottura situato a San Giorgio Lomellina, indicato dalla VO ET s.r.l. quale struttura alternativa per i casi di emergenza, sia ordinariamente destinato al servizio di ristorazione di una RSA non è, di per sé, idonea a dimostrare una oggettiva impossibilità di adibire il medesimo centro anche a centro di produzione pasti alternativo nelle situazioni di forza maggiore e di rispettare “ le modalità di somministrazione, trasporto, ed i tempi indicati nel capitolato ”.
La ricorrente si è limitata ad affermare che “non si può non dubitare che la cucina possa essere utilmente impiegata al contempo per l’assolvimento degli obblighi del gestore della RSA e come centro di produzione pasti alternativo a beneficio della resistente, posto che – dall’art. 8 del capitolato della gara e da pag. 13 della relazione tecnica della controinteressata – risulta che nella concessione per cui è causa debbano essere prodotti centinaia di pasti al giorno”.
Tuttavia, l’elevato numero di pasti che devono essere preparati in un giorno non può ritenersi sufficiente a fornire la prova di una inidoneità di tale centro cottura a fare fronte a situazioni di emergenza, tanto più considerando – come condivisibilmente evidenziato dalla controinteressata – che l’utilizzo del centro alternativo potrebbe essere garantito mediante un’adeguata programmazione degli orari di produzione ovvero attraverso opportuni adattamenti del menù ordinario.
15.2 Parimenti le contestazioni sollevate con riferimento al titolo abilitativo presentato dal gestore della RSA non sono idonee a escludere il possesso del requisito di esecuzione in capo all’aggiudicataria, non andando a dimostrare una inidoneità dei locali ad essere adibiti a centro di cottura di emergenze e non essendo indicata alcuna ragione per la quale l’aggiudicataria non possa munirsi di un titolo idoneo, a fronte di un’attività che deve essere svolta solo in situazioni di forza maggiore e prima dell’avvio della stessa.
16. Gli ulteriori motivi – con cui sono stati riproposte avverso gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti le medesime censure dedotte con il ricorso principale – sono infondati per le ragioni sopra affermate.
17. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato. Resta pertanto assorbita ogni questione preliminare al riguardo sollevata dalle parti resistenti.
18. Per le ragioni esposte il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00) – di cui 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a favore del Comune di Gambolò e 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a favore della VO ET s.r.l. - oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SO, Presidente
IL TA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IL TA | MA DA SO |
IL SEGRETARIO