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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8179 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UDIENZA DEL 22 SETTEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24016 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, ove hanno ribadito le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. ssa Flora Vollero, pronunzia in data 22 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
- P.VA , elettivamente domiciliata in Portici alla Via Amendola Parte_1 P.VA_1
n. 38, presso lo studio dell'Avv. Francesco Curcio Gargiulo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPONENTE
E in persona del procuratore speciale, Avv. Massimiliano Zanetti, giusta Controparte_1 procura speciale conferita in data 31.03.2010 (Atto Rep. n. 92.622 – Racc. n. 17.132 – Notaio in Milano), Cod. Fisc. e P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Per_1 P.VA_2
Giuntoni, del Foro di Milano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 settembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto ritualmente notificato proponeva tempestiva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 3432/2023 emesso da questo Tribunale, in data 5.05.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro 27325,48, a titolo di corrispettivo Controparte_1 della fornitura di energia, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione deduceva: l'inefficacia del D.I. opposto in quanto notificatole solo in data 10.10.2023 e quindi ben oltre il termine di 60 gg previsto dall'art 644 c.p.c.; l'inesistenza della prova del credito, in quanto fondata sulla sola produzione delle fatture;
la prescrizione del credito in relazione a quattro delle sette fatture azionate in sede monitoria.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'inefficacia del D.I. e l'intervenuta prescrizione del credito.
2. Si costituiva l'opposta resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione, di cui chiedeva il rigetto con condanna della al pagamento della somma di €. 27.325,48, portata nel Parte_2
D.I., quale corrispettivo dovuto per le somministrazioni di energia elettrica ricevute, o di quell'altra maggiore o minore riconosciuta di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 art. 5 dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture azionate all'integrale soddisfo;
3. Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza, la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all' udienza del 22 settembre
2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene, quindi, decisa in pari data con la presente sentenza.
4. Preliminarmente va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, che per questo andrà revocato, poiché emerge dagli atti, e sul punto nulla contesta l'opposta, che il decreto ingiuntivo sia stato notificato oltre il termine di cui all'art 644 c.p.c..
Tuttavia tale inefficacia non preclude la decisione nel merito della domanda monitoria.
Come ha chiarito la Suprema Corte, infatti "qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace. (cfr. Cass. 27062/2021)".
5. Ciò posto, vanno in via preliminare disattese le eccezioni di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art 5 d.lgs n. 28/2010 e di prescrizione.
5.1 Per vero, quanto all'eccezione di improcedibilità, rileva il Tribunale che vertendosi in materia di somministrazione di energia non trova applicazione la suddetta disposizione, ma quelle speciali di cui al Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con Deliberazione 5 Maggio 2016
209/2016/E/COM dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
In tal caso l'attivazione della speciale procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia incombe sempre sull'utente finale, come espressamente disposto dall'art 6.1 del predetto testo e non sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, diversamente da quanto prevede l'attuale formulazione dell'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, che codifica quanto stabilito dalle SU della Cassazione n. 19596/2020
Per vero, deve ritenersi che, in base alla disciplina del TICO, il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sia applicabile alle sole controversie introdotte dai clienti finali, o utenti, nei confronti degli operatori e gestori e non alle controversie introdotte contro i clienti finali, o utenti, dagli operatori e gestori ( in senso conforme, Trib. di Ragusa 7.05.2025 e Trib. Roma sent. del 27 marzo 2024).
Questa conclusione si ricava in particolare dall'art. 6 TICO – che prevede che il cliente o utente finale possa attivare la procedura di conciliazione solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore – e dall'art.
8.4 del TICO – che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il servizio di conciliazione del cliente o utente finale salvi i casi di inammissibilità della domanda;
entrambe le norme presuppongono che la procedura sia attivata solo dall'utente finale.
L'orientamento di merito, di cui trattasi, ha trovato, peraltro, conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito come: Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale ( Cass. 1498/2025).
Ne discende che l'eccezione di improcedibilità della domanda va rigettata.
5.2 Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa è inammissibile, posto che parte opponente si
è limitata ad eccepirla nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza nulla specificare in ordine al decorso del tempo, fatto costitutivo cui ricondurre l'effetto estintivo invocato e senza nulla indicare quale dies a quo di detto termine.
Infatti, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile ( Cass. n. 3798/1999).
Ancora più di recente la medesma Corte ha puntualizzato che se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia ( Cass. n. 4468/2004; n.
20929/2005).
Parte opponente , poi, ha preferito non depositare nemmeno memorie ex art 171 ter c.p.c. al fine di meglio articolare l'eccezione proposta e consentirne un compiuto esame nel merito.
Detta eccezione va, pertanto, respinta.
6. Nel merito, la domanda formulata dall'opposta è fondata e deve essere accolta.
Giova innanzitutto tutto ricordare che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti, non atta a interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali dalle stesse rispettivamente rivestite.
Ne consegue che la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nel caso di specie la - sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. 184/80; Cass. 3102/80).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. CASS. SS.UU. n. 13533/2001).
Per quel che interessa la materia in esame va, poi, ritenuto, conformemente quanto già osservato da qui condivisa giurisprudenza di merito, che “In materia di somministrazione – conformemente agli artt. 115 c.p.c, 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova – le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, infatti, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante” (Trib.
Milano n. 1585/2020 e n. 7903/2021).
D'altronde, più in generale, anche la Suprema Corte ha chiarito come: La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto ( 13651/2006).
Pertanto, la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all'interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto ( Cass. 15832/ 2011;
26801/2019 )
Nel caso in esame, l'esistenza dei rapporti tra le parti non è contestata, mentre le fatture, allegate al ricorso monitorio, contengono l'indicazione dettagliata dei consumi rilevati e comunicati dal distributore, delle tariffe applicate, dei corrispettivi per oneri aggiuntivi e delle imposte (accisa e Iva).
L'opponente avrebbe quindi ben potuto, attraverso l'esame delle fatture, formulare una contestazione specifica dei consumi addebitati dall'opposta.
Nulla di ciò è stato fatto, essendosi limitata tale parte ad addurre una serie di contestazioni palesemente generiche sull'esistenza e sull'ammontare del credito, senza fornire elementi da cui desumere l'erroneità delle fatturazioni e delle misurazioni ivi riportate.
Nulla poi è stato contestato con riguardo al funzionamento del contatore e nemmeno quanto a fruizione dell'energia nell'ambito del rapporto di somministrazione di cui trattasi.
Ad ogni modo corrobora la prova del credito vantato dall'opposta, la produzione dei dati certificati dei consumi trasmessi dal E NE ( v. doc. n. 9), nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emerge tra l'atro l'accordo per una rateizzazione del debito fino ad allora maturato (
v. doc. n. 7), accordo, tuttavia, non rispettato dall'opponente. Alla luce di tutte le osservazioni che precedono va, quindi, disposta la revoca del D.I opposto e con essa la revoca delle condanna al pagamento delle spese di lite della fase monitoria, le quali dovranno restare a carico di chi le ha anticipate, posta la inefficacia del titolo dipesa solo ed esclusivamente dalla tardiva notifica al debitore.
Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla media complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate, nonché all'effettiva attività processuale espletata ( valore della controversia: scaglione ad euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione undicesima civile, in persona del giudice dott.ssa Flora Vollero, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
A) in accoglimento, in parte de qua, dei motivi di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) in accoglimento della domanda proposta da parte opposta, condanna al pagamento Parte_1
a favore di della somma di €. 27.325,48, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 Controparte_1 art. 5 dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture azionate all'integrale soddisfo;
C) condanna l'opponente al rimborso delle spese del presente procedimento di opposizione in favore dell'opposta, spese che si liquidano in euro 3387,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, c.p.a, di legge,
e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
IL Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
UDIENZA DEL 22 SETTEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24016 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, ove hanno ribadito le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. ssa Flora Vollero, pronunzia in data 22 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
- P.VA , elettivamente domiciliata in Portici alla Via Amendola Parte_1 P.VA_1
n. 38, presso lo studio dell'Avv. Francesco Curcio Gargiulo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPONENTE
E in persona del procuratore speciale, Avv. Massimiliano Zanetti, giusta Controparte_1 procura speciale conferita in data 31.03.2010 (Atto Rep. n. 92.622 – Racc. n. 17.132 – Notaio in Milano), Cod. Fisc. e P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Per_1 P.VA_2
Giuntoni, del Foro di Milano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 28, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22 settembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto ritualmente notificato proponeva tempestiva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 3432/2023 emesso da questo Tribunale, in data 5.05.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro 27325,48, a titolo di corrispettivo Controparte_1 della fornitura di energia, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione deduceva: l'inefficacia del D.I. opposto in quanto notificatole solo in data 10.10.2023 e quindi ben oltre il termine di 60 gg previsto dall'art 644 c.p.c.; l'inesistenza della prova del credito, in quanto fondata sulla sola produzione delle fatture;
la prescrizione del credito in relazione a quattro delle sette fatture azionate in sede monitoria.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'inefficacia del D.I. e l'intervenuta prescrizione del credito.
2. Si costituiva l'opposta resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione, di cui chiedeva il rigetto con condanna della al pagamento della somma di €. 27.325,48, portata nel Parte_2
D.I., quale corrispettivo dovuto per le somministrazioni di energia elettrica ricevute, o di quell'altra maggiore o minore riconosciuta di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 art. 5 dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture azionate all'integrale soddisfo;
3. Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza, la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all' udienza del 22 settembre
2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene, quindi, decisa in pari data con la presente sentenza.
4. Preliminarmente va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, che per questo andrà revocato, poiché emerge dagli atti, e sul punto nulla contesta l'opposta, che il decreto ingiuntivo sia stato notificato oltre il termine di cui all'art 644 c.p.c..
Tuttavia tale inefficacia non preclude la decisione nel merito della domanda monitoria.
Come ha chiarito la Suprema Corte, infatti "qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace. (cfr. Cass. 27062/2021)".
5. Ciò posto, vanno in via preliminare disattese le eccezioni di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art 5 d.lgs n. 28/2010 e di prescrizione.
5.1 Per vero, quanto all'eccezione di improcedibilità, rileva il Tribunale che vertendosi in materia di somministrazione di energia non trova applicazione la suddetta disposizione, ma quelle speciali di cui al Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con Deliberazione 5 Maggio 2016
209/2016/E/COM dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
In tal caso l'attivazione della speciale procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia incombe sempre sull'utente finale, come espressamente disposto dall'art 6.1 del predetto testo e non sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, diversamente da quanto prevede l'attuale formulazione dell'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, che codifica quanto stabilito dalle SU della Cassazione n. 19596/2020
Per vero, deve ritenersi che, in base alla disciplina del TICO, il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sia applicabile alle sole controversie introdotte dai clienti finali, o utenti, nei confronti degli operatori e gestori e non alle controversie introdotte contro i clienti finali, o utenti, dagli operatori e gestori ( in senso conforme, Trib. di Ragusa 7.05.2025 e Trib. Roma sent. del 27 marzo 2024).
Questa conclusione si ricava in particolare dall'art. 6 TICO – che prevede che il cliente o utente finale possa attivare la procedura di conciliazione solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore – e dall'art.
8.4 del TICO – che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il servizio di conciliazione del cliente o utente finale salvi i casi di inammissibilità della domanda;
entrambe le norme presuppongono che la procedura sia attivata solo dall'utente finale.
L'orientamento di merito, di cui trattasi, ha trovato, peraltro, conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito come: Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale ( Cass. 1498/2025).
Ne discende che l'eccezione di improcedibilità della domanda va rigettata.
5.2 Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa è inammissibile, posto che parte opponente si
è limitata ad eccepirla nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza nulla specificare in ordine al decorso del tempo, fatto costitutivo cui ricondurre l'effetto estintivo invocato e senza nulla indicare quale dies a quo di detto termine.
Infatti, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile ( Cass. n. 3798/1999).
Ancora più di recente la medesma Corte ha puntualizzato che se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia ( Cass. n. 4468/2004; n.
20929/2005).
Parte opponente , poi, ha preferito non depositare nemmeno memorie ex art 171 ter c.p.c. al fine di meglio articolare l'eccezione proposta e consentirne un compiuto esame nel merito.
Detta eccezione va, pertanto, respinta.
6. Nel merito, la domanda formulata dall'opposta è fondata e deve essere accolta.
Giova innanzitutto tutto ricordare che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti, non atta a interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali dalle stesse rispettivamente rivestite.
Ne consegue che la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nel caso di specie la - sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale, per contro, incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. 184/80; Cass. 3102/80).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. CASS. SS.UU. n. 13533/2001).
Per quel che interessa la materia in esame va, poi, ritenuto, conformemente quanto già osservato da qui condivisa giurisprudenza di merito, che “In materia di somministrazione – conformemente agli artt. 115 c.p.c, 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova – le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, infatti, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante” (Trib.
Milano n. 1585/2020 e n. 7903/2021).
D'altronde, più in generale, anche la Suprema Corte ha chiarito come: La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto ( 13651/2006).
Pertanto, la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all'interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto ( Cass. 15832/ 2011;
26801/2019 )
Nel caso in esame, l'esistenza dei rapporti tra le parti non è contestata, mentre le fatture, allegate al ricorso monitorio, contengono l'indicazione dettagliata dei consumi rilevati e comunicati dal distributore, delle tariffe applicate, dei corrispettivi per oneri aggiuntivi e delle imposte (accisa e Iva).
L'opponente avrebbe quindi ben potuto, attraverso l'esame delle fatture, formulare una contestazione specifica dei consumi addebitati dall'opposta.
Nulla di ciò è stato fatto, essendosi limitata tale parte ad addurre una serie di contestazioni palesemente generiche sull'esistenza e sull'ammontare del credito, senza fornire elementi da cui desumere l'erroneità delle fatturazioni e delle misurazioni ivi riportate.
Nulla poi è stato contestato con riguardo al funzionamento del contatore e nemmeno quanto a fruizione dell'energia nell'ambito del rapporto di somministrazione di cui trattasi.
Ad ogni modo corrobora la prova del credito vantato dall'opposta, la produzione dei dati certificati dei consumi trasmessi dal E NE ( v. doc. n. 9), nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emerge tra l'atro l'accordo per una rateizzazione del debito fino ad allora maturato (
v. doc. n. 7), accordo, tuttavia, non rispettato dall'opponente. Alla luce di tutte le osservazioni che precedono va, quindi, disposta la revoca del D.I opposto e con essa la revoca delle condanna al pagamento delle spese di lite della fase monitoria, le quali dovranno restare a carico di chi le ha anticipate, posta la inefficacia del titolo dipesa solo ed esclusivamente dalla tardiva notifica al debitore.
Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla media complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate, nonché all'effettiva attività processuale espletata ( valore della controversia: scaglione ad euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione undicesima civile, in persona del giudice dott.ssa Flora Vollero, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
A) in accoglimento, in parte de qua, dei motivi di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) in accoglimento della domanda proposta da parte opposta, condanna al pagamento Parte_1
a favore di della somma di €. 27.325,48, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 Controparte_1 art. 5 dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture azionate all'integrale soddisfo;
C) condanna l'opponente al rimborso delle spese del presente procedimento di opposizione in favore dell'opposta, spese che si liquidano in euro 3387,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, c.p.a, di legge,
e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
IL Giudice
Dott.ssa Flora Vollero