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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 108 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellante
E
, , rappresentati e CP_1 CP_2 Controparte_3 difesi, in virtù di procure in atti, dall'avv. Luigi Parenti e domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via Virgilio n. 8 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6698/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 14/07/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. e , premesso di aver svolto CP_1 CP_2 Controparte_3 attività lavorativa senza soluzione di continuità in favore della Parte_1
(d'ora in poi per brevità dal luglio 2025, con mansioni
[...] CP_4 rispettivamente di elettricista e e di seppur CP_1 CP_3 Controparte_5 soltanto formalmente assunti con contratto a tempo indeterminato dalle società Ricon 2000 s.r.l. e RA Engineering Group s.p.a., hanno agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via principale e nel merito, CP_4 accertare e dichiarare la sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di appalto illecito, e per l'effetto accertare e dichiarare che tra gli odierni ricorrenti e la sussiste ed è a Controparte_6 tutt'oggi in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: a far data dall'11.07.2015 con il sig. dal 20.07.2015 con il sig. CP_1 [...]
e dall' 11.07.2015 con il sig. .
2. Sempre in via principale e CP_2 Controparte_3 nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dei ricorrenti all'inquadramento alla 2° area professionale, 3° livello retributivo del CCNL Credito e, per l'effetto condannare la Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle
[...] differenze retributive ai medesimi spettanti per l'importo di € 58.622,69 in favore del sig. per l'importo di € 45.476,26 in favore del sig. e CP_1 CP_2 per la somma di € 41.714,18 in favore del sig. , come analiticamente Controparte_3 indicato nei conteggi allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o alle diverse somme che verranno reputate di giustizia.
3. Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento della sede di lavoro disposto in danno del sig. e per l'effetto condannare CP_2 [...]
a risarcire al suddetto ricorrente la Controparte_6 somma di € 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subìto e subendo, o la diversa somma che verrà reputata di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e Cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara la CP_4 sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti secondo le seguenti decorrenze:
dal 11 luglio 2015, al 20 luglio 2015, con inquadramento per CP_1 CP_3 CP_2 tutti e tre nella 2° area professionale unica del CCNL Credito così come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019; condanna parte resistente al pagamento delle seguenti somme, oltre accessori di legge, in favore di ciascun ricorrente: euro 41.714,18 in favore del , euro 45.476,26 in favore del Pt_2 CP_2 ed euro 58.622,69 in favore del respinge ogni altra domanda;
condanna parte CP_1 resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 proposta dalla società convenuta;
b) inesistenti validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale, non potendo opporsi ai ricorrenti il contratto di appalto stipulato in data 01/03/2014 tra e Ricon 2000 s.r.l., né il successivo contratto di CP_4 appalto stipulato con la RA Engineering Group s.p.a.; c) provato lo svolgimento delle attività dedotte dai ricorrenti in virtù della documentazione allegata e delle
2 fonoregistrazioni in atti, che dimostrano altresì come le mansioni venissero impartite dal personale della società resistente e non da quello della società appaltatrice;
d) irrilevante la gestione amministrativa dei lavoratori ad opera delle società appaltatrici;
e) utilizzabili le riproduzioni fonografiche in giudizio, in quanto prove documentali aventi ad oggetto le conversazioni intercorse tra i ricorrenti e il personale della società resistente ed essendo il disconoscimento operato dalla società resistente meramente generico e come tale inammissibile;
f) infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente;
g) condivisibili i conteggi prodotti in atti, essendo stato il computo effettuato, indipendentemente dall'abrogazione dell'inquadramento al terzo livello retributivo della seconda area professionale del CCNL di settore in seguito alla costituzione della cosiddetta Area Unica, prendendo in considerazione il minimo retributivo tempo per tempo vigente e producendo altresì le buste paga ed i fogli presenza;
h) infondata la domanda di declaratoria di illegittimità del trasferimento di e di condanna di CP_2
l risarcimento del danno. CP_4
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando CP_4
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 138/2010, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, nella parte in cui ha ritenuto illegittimi/inesistenti i contratti di appalto, nella parte in cui ha riconosciuto ai lavoratori l'inquadramento nella 2° Area Professionale, 3° livello retributivo, ed eccependo la nullità della gravata sentenza per difetto di litisconsorzio necessario nei confronti dell CP_7
2.1. Si sono costituiti in giudizio e , CP_1 CP_2 Controparte_3 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata
- dalla parte che ne aveva interesse - nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di declaratoria di illegittimità del trasferimento della sede di lavoro disposto asseritamente in danno di e di condanna di al CP_2 CP_4 risarcimento del danno derivato da tale trasferimento, ragion per cui tale specifica statuizione risulta ormai passata in giudicato mentre restano devolute alla cognizione del giudice di appello unicamente le questioni oggetto dei motivi di appello. 5. Il primo motivo di appello censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 32 legge n. 183/2010. Sostiene, in particolare, parte appellante che: i) il Tribunale ha ritenuto non operante nel caso di specie la eccepita decadenza in ragione di un argomento ritenuto dirimente ed assorbente, quale l'assenza di un atto scritto di recesso, ovvero di un atto equipollente, da parte della nei confronti delle CP_6 controparti;
ii) sul tema si è formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: alcune pronunce hanno affermato che, nel caso di appalto, non può esserci alcun atto scritto da parte della committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatrice ai fini della decorrenza dell'ipotesi di decadenza prevista dal legislatore;
iii) sulla base di tali pronunce, in assenza di un formale provvedimento di licenziamento, il dies a quo va fatto necessariamente coincidere dal momento di
3 effettiva estromissione del lavoratore dall'appalto, ossia con la cessazione dell'appalto medesimo;
iv) l'eccezione di decadenza formulata da CP_4 riguardava senz'altro il precedente contratto di appalto con Ricon 2000 s.r.l., e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto svolgere l'accertamento in fatto ed in diritto demandato dalla controparte esclusivamente con riferimento al periodo, successivo al 30/06/2020, durante il quale ha avuto esecuzione l'appalto tra e RA Engineering Group s.p.a., tuttora in essere;
v) d'altro canto, CP_4 negli appalti in questione non è stata prevista alcuna clausola sociale di assumere l'impresa subentrante il personale in forza nella impresa appaltatrice cedente, con la conseguenza che non può parlarsi di unicità dei vari rapporti di appalto.
5.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sul presupposto della impossibilità di individuare un dies a quo da cui far decorrere il termine dell'impugnativa in assenza di un provvedimento datoriale in forma scritta proveniente dall'effettivo utilizzatore, significativo della cessazione dell'attività del lavoratore: “fin quando il lavoratore non riceva dall'utilizzatore (e dunque dallo pseudo-appaltante) un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale”.
5.2. Le argomentazioni del gravame non sono tali da scalfire il ragionamento logico- giuridico del Tribunale: esse richiamano un contrasto nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che, invero, appare superato alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte, che ha riaffermato - disattendendo gli arresti più datati - il principio secondo cui “La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n. 40652/2021).
5.3. Difatti, la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024) ha precisato che: i) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
ii) Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n. 13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 ha ritenuto che il licenziamento orale, intimato dall'appaltatore/datore di lavoro formale, non fa decorrere la decadenza (mancando un atto scritto) e Cass. n. 40652 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); iv) fino a
4 quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
5.4. Nel caso che occupa, alla data di deposito del ricorso di primo grado, i lavoratori appellati erano tutti ancora alle dipendenze dei formali datori di lavoro, ossia RA Engineering Group s.p.a. quanto a e , e Ricon 2000 CP_2 Controparte_3
s.r.l. quanto a ne consegue, pertanto, che è inconferente il richiamo CP_1 alle pronunce indicate nell'atto di appello, essendo queste ultime riferibili a fattispecie diverse da quella in esame, ossia al passaggio dei lavoratori dal precedente datore di lavoro, appaltatore di servizi, al diverso datore di lavoro nuovo appaltatore (Cass. n. 13179/2017 - il cui obiter dictum in punto di dies a quo della decadenza nell'ipotesi di interposizione fittizia è stato disatteso e definitivamente superato dai successivi arresti del giudice di legittimità, Cass. n. 12030/2020), e al riconoscimento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. (Cass. n. 13648/2019), e quindi ad un rapporto di lavoro ormai risolto con il datore di lavoro formale.
5.5. D'altro canto, avendo i lavoratori dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione dei rispettivi rapporti di lavoro in capo a trova applicazione il principio di diritto per cui il termine decadenziale CP_4 decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024). E tali principi di diritto non sono affatto contraddetti, come già accennato, sicché nessun contrasto esegetico sussiste in senso alla giurisprudenza di legittimità, dalle decisioni invocate dall'appellante, che anzi li confermano (cfr. anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 3800/2024).
5.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato, poiché si limita ad invocare l'applicazione di principi di diritto diversi da quelli sopra riportati (correttamente applicati dalla sentenza appellata), senza allegare l'esistenza di quell'atto scritto che, alla stregua del richiamato orientamento di legittimità, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui la società appellante lamenta una errata applicazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale di Roma ha così ritenuto: “In merito all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, si osserva che il decorso del termine prescrizionale non può decorrere in costanza del rapporto di lavoro, in quanto la carenza di stabilità reale del medesimo impedisce il decorso di ogni termine prescrizionale”, ma tale affermazione non coglie nel segno in quanto, nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione è stata sollevata con riferimento all'accertamento giurisdizionale inerente la genuinità dei diversi contratti di appalto intercorsi nel tempo, atteso che l'asserita illegittimità degli appalti intercorsi risulta contestata per la prima volta solo con il ricorso introduttivo del precedente giudizio;
ii) l'accertamento del giudicante doveva estendersi, al più, non oltre il decennio
5 Cont precedente il deposito del ricorso, non avendo la alcun onere di dover depositare contratti di appalto risalenti oltre 10 anni orsono;
iii) d'altro canto, la prescrizione può decorrere in costanza di rapporto unicamente quando non sia ravvisabile un metus del lavoratore che lo distolga dal proposito di tutelare i propri diritti per timore di una reazione datoriale negativa, mentre le controparti non hanno fornito una tangibile ed idonea prova delle “concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto” che avrebbero dato luogo all'applicazione del regime prescrizionale proprio della tutela obbligatoria anziché quello della stabilità reale;
iv) in ogni caso, si ribadisce la prescrizione delle somme pretese dai ricorrenti per i periodi anteriori ai cinque anni a far data dal deposito del ricorso del 12/11/2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
6.1. Va, in primo luogo, chiarito che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado,
[...] aveva eccepito esclusivamente “la prescrizione delle somme pretese dai CP_4 ricorrenti per i periodi anteriori ai cinque anni a far data dal deposito del ricorso del 12 novembre 2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia”, sul presupposto delle
“notorie” dimensioni occupazionali delle società datrici di lavoro formali dei lavoratori e dell'applicabilità del regime di stabilità reale, e, comunque, dell'insussistenza di una condizione psicologica di metus, avendo i lavoratori proposto l'azione prestando ancora servizio presso la committente e mirando ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo a quest'ultima e non certo al datore di lavoro formale.
6.2. Ne consegue che l'argomento della prescrizione dell'accertamento giurisdizionale “inerente la genuinità dei diversi contratti di appalto intercorsi nel tempo” è del tutto nuovo, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso in appello, e, pertanto, inammissibile.
6.3. Quanto al profilo della carenza di stabilità reale del rapporto, osserva la Corte che, in disparte la questione della prova del requisito dimensionale del datore di lavoro, sia formale che effettivo, il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, ha chiarito che anche i rapporti di lavoro alle genuine dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). D'altro canto, fino alla pronuncia giudiziale, di per sé aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro formale/appaltatore, di sicuro non sussiste per il lavoratore alcuna garanzia di stabilità (cfr. sul punto anche Corte di appello di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 642/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
6 6.4. Pertanto, essendo i rapporti di lavoro degli odierni appellati pacificamente ancora in essere al momento del deposito del ricorso di primo grado, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
7. Con il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta l'errata affermazione di inesistenza/illegittimità dei contratti di appalto depositati in atti.
7.1. Sostiene, in sintesi, quanto segue: i) l'accoglimento della domanda CP_4 svolta dagli odierni appellati si fonda unicamente sulla ritenuta assenza/illegittimità/irregolarità dei contratti di appalto ovvero di subappalto;
ii) invero, ha depositato i rapporti contrattuali d'appalto relativi al servizio CP_4 nell'ambito dei quali si è esplicata l'attività lavorativa dell'odierno appellato, e l'evidenza documentale costituita dalla presenza dei contratti di appalto concernenti, in larghissima parte dell'arco temporale in contestazione, l'esecuzione del servizio appaltato a giudizio della scrivente difesa sana il fatto che alcuni contratti rechino una data di sottoscrizione successiva alla decorrenza della prestazione di fornitura;
iii) non è rilevante che tali accordi siano stati sottoscritti in un momento di poco successivo all'avvio dei rapporti, dal momento che gli stessi erano perfettamente operanti con l'incontro tra proposta ed accettazione nei relativi scambi tra i competenti organi societari;
iv) il primo giudice ha fatto riferimento alla circostanza che i contratti successivi al 01/06/2015 fossero stati sottoscritti da Business Partner Italia s.c.p.a. anzichè da tuttavia sono gli CP_4 Cont stessi contratti sottoscritti da he chiariscono, nelle premesse, che nell'ambito Cont delle attività contrattualmente assicurate da società consortile del Gruppo
[...]
rientra la gestione amministrativa ed operativa dell'acquisto di prodotti e CP_6 Cont servizi per conto della nell'intervallo temporale compreso tra il 01/10/2014 ed il 31/12/2018, Business Partner Italia s.c.p.a. era subentrata a nella CP_4 titolarità del contratto stipulato con la Cooperativa Italia Nuova, in seguito alla operazione di trasferimento in favore della neocostituita società consortile del ramo Cont d'azienda di relativo ai servizi di Operations (fra i quali, appunto, il Facility Management e i Servizi Generali), ragion per cui, se anche quei contratti erano stati Cont stipulati da e il servizio di facchinaggio oggetto di quegli accordi è stato a tutti gli effetti reso in favore di come dimostra la circostanza che l'appellato, CP_4 al pari di tanti altri suoi colleghi dipendenti di Cooperativa Italia Nuova, abbia collaborato nell'ambito dell'erogazione del servizio di facchinaggio oggetto di appalto.
7.2. Le argomentazioni del giudice di prime cure resistono alle critiche mosse dal gravame, che, invero, poco si confrontano con le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno dell'affermazione di insussistenza di “validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale”. Cont
7.3. Nel dettaglio, il primo giudice ha ben evidenziato che: a) deduce di aver stipulato in data 01/03/2014 un contratto di appalto con la Ricon 2000 s.r.l., tuttavia al contempo afferma di aver ceduto in data 01/10/2014 il predetto contratto di appalto alla Business Partner Italia s.c.p.a., società diversa da quella resistente;
b) il contratto di appalto in questione, seppure originariamente stipulato tra la società appellante e Ricon 2000 s.r.l., a far data dal 01/10/2014 non può più ritenersi riferibile a rivestendo quest'ultima a far data dal 01/10/2014 la CP_4 qualità giuridica di cedente del contratto e non più parte del contratto medesimo;
c) Business Partner Italia s.c.p.a., sebbene fusa per incorporazione nella far CP_4
7 data dal 01/01/2019, per tutto il periodo antecedente era una società del tutto distinta e diversa ed avente un centro di imputazione di interessi totalmente differente da quello di come dimostra il fatto che quest'ultima ha CP_4 provveduto a cederle un intero ramo di azienda, che evidentemente si distanziava enormemente dal suo core business;
invero, la comunicazione del 17/12/2018 con la quale si avvisava la Ricon 2000 s.r.l. dell'avvenuta fusione per incorporazione della Business Partner Italia s.c.p.a. in proviene proprio dalla Business CP_4
Partner Italia s.c.p.a. e non dalla società appellante;
d) il contratto di appalto stipulato in data 01/03/2014 tra e Ricon 2000 s.r.l. non può, dunque, CP_4 essere opposto ai lavoratori, formalmente assunti da Ricon 2000 s.r.l. nel mese di luglio 2015 e, dunque, durante la vigenza del contratto di appalto tra Ricon 2000 s.r.l. e Business Partner Italia s.c.p.a.; e) d'altro canto, il contratto di appalto stipulato tra e Ricon 2000 s.r.l in data 01/03/2014 aveva come oggetto CP_4 esclusivamente gli immobili di siti in via Lombardia e via degli CP_4
Aldobrandeschi e solo successivamente, con missiva datata 07/07/2015, Business Partner Italia s.c.p.a. ha comunicato a Ricon 2000 s.r.l. l'ampliamento del perimetro del contratto di appalto a far data dall'11/07/2015 al 31/12/2016, ricomprendendo al suo interno anche l'immobile sito in Pratica di Mare, ove i ricorrenti hanno sempre lavorato sin dalla data di prima assunzione a tutt'oggi; f) dunque, alla data di assunzione dei lavoratori, alcun valido contratto di appalto poteva considerarsi vigente tra Ricon 2000 s.r.l., con la conseguenza che CP_4 ai lavoratori non può essere opposto neanche il successivo contratto di appalto stipulato con la RA Engineering Group s.p.a., perché tale contratto è stato stipulato solo nell'anno 2020 e, dunque, a distanza di ben 5 anni dalla prima assunzione dei lavoratori, i quali, per il periodo anteriore al 2020, hanno prestato la propria attività lavorativa presso un datore di lavoro del tutto diverso da quello formale senza alcun titolo che legittimasse tale situazione di fatto;
g) inoltre,
[...] non ha allegato un vero e proprio contratto di appalto per giustificare CP_4
l'interposizione di RA Engineering Group s.p.a., ma un mero “accordo quadro per i servizi di manutenzione impiantistica presso le sedi dg Pratica Persona_1 di Mare e Circolo sportivo”, con la conseguenza che, in assenza dell'allegazione del contratto di appalto definitivo, alcuna prova può ritenersi raggiunta circa la genuinità dell'appalto in questione, dal momento che il documento prodotto è esclusivamente riconducibile ad una trattativa precontrattuale.
7.4. Trattasi di argomentazioni che non risultano adeguatamente ed in modo specifico censurate dal gravame, che pone questioni apparentemente inconferenti con la presente causa, quali il riferimento ad un servizio di facchinaggio ovvero alla sottoscrizione dei contratti di appalto (quali?) in un momento successivo all'instaurarsi del rapporto.
7.5. Ciò che emerge con chiarezza dalla documentazione depositata in atti, e che la gravata sentenza ha correttamente valorizzato, è che il contratto di appalto stipulato in data 01/04/2014 tra e Ricon 2000 s.r.l. non può essere opposto agli CP_4 odierni appellanti poiché decotto da d altra e diversa società - Business CP_4
Partner Italia s.c.p.a. - in epoca antecedente all'assunzione dei predetti, e su tale questione parte appellante non muove alcuna osservazione: inoltre, il richiamato contratto di appalto riguardava sede dell'Istituto bancario diverse rispetto a quella ove operavano i lavoratori, e soltanto Business Partner Italia s.c.p.a. ha provveduto
8 a comunicare al datore di lavoro formale, in epoca antecedente all'assunzione dei lavoratori, l'ampliamento dell'appalto anche alla sede di via Pratica di Mare, ove gli appellati hanno sempre prestato la propria attività lavorativa. Ai predetti neanche può essere opposto l'accordo quadro stipulato nel luglio 2020 tra RA CP_4
Engineering Group s.p.a., poiché trattasi di documento che, limitandosi a statuire in ordine alle condizioni generali dell'appalto, non assume l'efficacia probatoria di un contratto di appalto definitivo: in ogni caso, sin dalla data di assunzione, risalente al luglio 2015, i lavoratori appellati già svolgevano la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello formale.
7.6. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipoteso dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
7.7. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione dei lavoratori CP_1 [...]
e sia stata fondata sulla esistenza di genuini contratti CP_3 CP_2 di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003. In altri termini, on ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un genuino contratto CP_4 di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e,
9 laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra effettiva utilizzatrice delle CP_4 prestazioni dei lavoratori, e Ricon 2000 s.r.l., che ha proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare della società, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione
“nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
7.8. Pertanto, la prestazione di lavoro degli appellati è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che CP_4
l'Istituto bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dai lavoratori e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
7.9. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, ritenersi infondato, mentre resta assorbito l'esame delle ulteriori argomentazioni articolate dalla società appellante con detto motivo, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio.
8. Con il quarto motivo di gravame la società appellante sostiene che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori avrebbe potuto, al più, essere riconosciuto l'inquadramento nell'ambito della 1° Area Professionale, cui appartiene il personale stabilmente incaricato allo svolgimento, con continuità e prevalenza, di attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica e/o conoscenze di tipo elementari, e nell'ambito della quale è espressamente contemplato il personale di fatica.
8.1. Invero, come evidenziato nella memoria di costituzione delle parti appellate, il ricorso in appello non illustra quali sarebbero le ragioni dell'asserito errore del primo giudice, ossia per quale motivo l'inquadramento dell'Area 2° (“Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”) sarebbe sbagliato.
8.2. D'altro canto, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo CP_4 grado e con l'atto di appello, ha espressamente affermato che i lavoratori erano
“figure professionali qualificate” deputate “allo svolgimento, in assoluta autonomia, di una serie di servizi quali: - interventi di manutenzione di carattere periodico e/o programmato di tutti i locali aziendali secondo il piano di manutenzione definito dalla appaltatrice;
- interventi determinati da guasti, rotture o anomalie di funzionamento
10 rilevati nel corso dei controlli effettuati quotidianamente come da contratto, ovvero Cont segnalati dai vari utenti nelle modalità stabilite dal contratto stesso;
- interventi disposti a seguito di specifiche richieste della Banca Committente”.
8.3. Trattasi, dunque, di mansioni certamente compatibili con il livello di inquadramento riconosciuto dal giudice di prime cure, trattandosi di attività di manutenzione e riparazione che ben possono ricondursi ad attività esecutive di natura tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze, come previsto dalla declaratoria del livello in argomento.
8.4. Il quarto motivo di appello deve, pertanto, ritenersi altresì infondato.
9. Inammissibile, infine, è il quinto motivo di gravame, che lamenta la nullità della sentenza di primo grado “dal momento che avendo controparte chiesto nelle Cont conclusioni del ricorso introduttivo la condanna della al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, il ricorso non avrebbe potuto essere accolto in difetto della chiamata in causa dell in quanto litisconsorte necessario”. CP_7
9.1. Non risulta, difatti, che gli originari ricorrenti abbiano chiesto, anche soltanto in sede di conclusioni, la condanna di alla regolarizzazione della propria CP_4 posizione contributiva, bensì unicamente la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con a far data dalle rispettive date di CP_4 assunzione e la condanna della predetta società al pagamento delle differenze retributive ad essi spettanti.
10. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore delle parti CP_4 appellate delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
11
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 108 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellante
E
, , rappresentati e CP_1 CP_2 Controparte_3 difesi, in virtù di procure in atti, dall'avv. Luigi Parenti e domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via Virgilio n. 8 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6698/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 14/07/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. e , premesso di aver svolto CP_1 CP_2 Controparte_3 attività lavorativa senza soluzione di continuità in favore della Parte_1
(d'ora in poi per brevità dal luglio 2025, con mansioni
[...] CP_4 rispettivamente di elettricista e e di seppur CP_1 CP_3 Controparte_5 soltanto formalmente assunti con contratto a tempo indeterminato dalle società Ricon 2000 s.r.l. e RA Engineering Group s.p.a., hanno agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In via principale e nel merito, CP_4 accertare e dichiarare la sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di appalto illecito, e per l'effetto accertare e dichiarare che tra gli odierni ricorrenti e la sussiste ed è a Controparte_6 tutt'oggi in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: a far data dall'11.07.2015 con il sig. dal 20.07.2015 con il sig. CP_1 [...]
e dall' 11.07.2015 con il sig. .
2. Sempre in via principale e CP_2 Controparte_3 nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dei ricorrenti all'inquadramento alla 2° area professionale, 3° livello retributivo del CCNL Credito e, per l'effetto condannare la Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle
[...] differenze retributive ai medesimi spettanti per l'importo di € 58.622,69 in favore del sig. per l'importo di € 45.476,26 in favore del sig. e CP_1 CP_2 per la somma di € 41.714,18 in favore del sig. , come analiticamente Controparte_3 indicato nei conteggi allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o alle diverse somme che verranno reputate di giustizia.
3. Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento della sede di lavoro disposto in danno del sig. e per l'effetto condannare CP_2 [...]
a risarcire al suddetto ricorrente la Controparte_6 somma di € 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subìto e subendo, o la diversa somma che verrà reputata di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e Cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara la CP_4 sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti secondo le seguenti decorrenze:
dal 11 luglio 2015, al 20 luglio 2015, con inquadramento per CP_1 CP_3 CP_2 tutti e tre nella 2° area professionale unica del CCNL Credito così come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019; condanna parte resistente al pagamento delle seguenti somme, oltre accessori di legge, in favore di ciascun ricorrente: euro 41.714,18 in favore del , euro 45.476,26 in favore del Pt_2 CP_2 ed euro 58.622,69 in favore del respinge ogni altra domanda;
condanna parte CP_1 resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 proposta dalla società convenuta;
b) inesistenti validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale, non potendo opporsi ai ricorrenti il contratto di appalto stipulato in data 01/03/2014 tra e Ricon 2000 s.r.l., né il successivo contratto di CP_4 appalto stipulato con la RA Engineering Group s.p.a.; c) provato lo svolgimento delle attività dedotte dai ricorrenti in virtù della documentazione allegata e delle
2 fonoregistrazioni in atti, che dimostrano altresì come le mansioni venissero impartite dal personale della società resistente e non da quello della società appaltatrice;
d) irrilevante la gestione amministrativa dei lavoratori ad opera delle società appaltatrici;
e) utilizzabili le riproduzioni fonografiche in giudizio, in quanto prove documentali aventi ad oggetto le conversazioni intercorse tra i ricorrenti e il personale della società resistente ed essendo il disconoscimento operato dalla società resistente meramente generico e come tale inammissibile;
f) infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente;
g) condivisibili i conteggi prodotti in atti, essendo stato il computo effettuato, indipendentemente dall'abrogazione dell'inquadramento al terzo livello retributivo della seconda area professionale del CCNL di settore in seguito alla costituzione della cosiddetta Area Unica, prendendo in considerazione il minimo retributivo tempo per tempo vigente e producendo altresì le buste paga ed i fogli presenza;
h) infondata la domanda di declaratoria di illegittimità del trasferimento di e di condanna di CP_2
l risarcimento del danno. CP_4
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando CP_4
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 138/2010, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, nella parte in cui ha ritenuto illegittimi/inesistenti i contratti di appalto, nella parte in cui ha riconosciuto ai lavoratori l'inquadramento nella 2° Area Professionale, 3° livello retributivo, ed eccependo la nullità della gravata sentenza per difetto di litisconsorzio necessario nei confronti dell CP_7
2.1. Si sono costituiti in giudizio e , CP_1 CP_2 Controparte_3 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata
- dalla parte che ne aveva interesse - nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di declaratoria di illegittimità del trasferimento della sede di lavoro disposto asseritamente in danno di e di condanna di al CP_2 CP_4 risarcimento del danno derivato da tale trasferimento, ragion per cui tale specifica statuizione risulta ormai passata in giudicato mentre restano devolute alla cognizione del giudice di appello unicamente le questioni oggetto dei motivi di appello. 5. Il primo motivo di appello censura la gravata sentenza per violazione dell'art. 32 legge n. 183/2010. Sostiene, in particolare, parte appellante che: i) il Tribunale ha ritenuto non operante nel caso di specie la eccepita decadenza in ragione di un argomento ritenuto dirimente ed assorbente, quale l'assenza di un atto scritto di recesso, ovvero di un atto equipollente, da parte della nei confronti delle CP_6 controparti;
ii) sul tema si è formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: alcune pronunce hanno affermato che, nel caso di appalto, non può esserci alcun atto scritto da parte della committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatrice ai fini della decorrenza dell'ipotesi di decadenza prevista dal legislatore;
iii) sulla base di tali pronunce, in assenza di un formale provvedimento di licenziamento, il dies a quo va fatto necessariamente coincidere dal momento di
3 effettiva estromissione del lavoratore dall'appalto, ossia con la cessazione dell'appalto medesimo;
iv) l'eccezione di decadenza formulata da CP_4 riguardava senz'altro il precedente contratto di appalto con Ricon 2000 s.r.l., e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto svolgere l'accertamento in fatto ed in diritto demandato dalla controparte esclusivamente con riferimento al periodo, successivo al 30/06/2020, durante il quale ha avuto esecuzione l'appalto tra e RA Engineering Group s.p.a., tuttora in essere;
v) d'altro canto, CP_4 negli appalti in questione non è stata prevista alcuna clausola sociale di assumere l'impresa subentrante il personale in forza nella impresa appaltatrice cedente, con la conseguenza che non può parlarsi di unicità dei vari rapporti di appalto.
5.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sul presupposto della impossibilità di individuare un dies a quo da cui far decorrere il termine dell'impugnativa in assenza di un provvedimento datoriale in forma scritta proveniente dall'effettivo utilizzatore, significativo della cessazione dell'attività del lavoratore: “fin quando il lavoratore non riceva dall'utilizzatore (e dunque dallo pseudo-appaltante) un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale”.
5.2. Le argomentazioni del gravame non sono tali da scalfire il ragionamento logico- giuridico del Tribunale: esse richiamano un contrasto nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che, invero, appare superato alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte, che ha riaffermato - disattendendo gli arresti più datati - il principio secondo cui “La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n. 40652/2021).
5.3. Difatti, la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024) ha precisato che: i) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
ii) Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n. 13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 ha ritenuto che il licenziamento orale, intimato dall'appaltatore/datore di lavoro formale, non fa decorrere la decadenza (mancando un atto scritto) e Cass. n. 40652 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); iv) fino a
4 quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
5.4. Nel caso che occupa, alla data di deposito del ricorso di primo grado, i lavoratori appellati erano tutti ancora alle dipendenze dei formali datori di lavoro, ossia RA Engineering Group s.p.a. quanto a e , e Ricon 2000 CP_2 Controparte_3
s.r.l. quanto a ne consegue, pertanto, che è inconferente il richiamo CP_1 alle pronunce indicate nell'atto di appello, essendo queste ultime riferibili a fattispecie diverse da quella in esame, ossia al passaggio dei lavoratori dal precedente datore di lavoro, appaltatore di servizi, al diverso datore di lavoro nuovo appaltatore (Cass. n. 13179/2017 - il cui obiter dictum in punto di dies a quo della decadenza nell'ipotesi di interposizione fittizia è stato disatteso e definitivamente superato dai successivi arresti del giudice di legittimità, Cass. n. 12030/2020), e al riconoscimento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. (Cass. n. 13648/2019), e quindi ad un rapporto di lavoro ormai risolto con il datore di lavoro formale.
5.5. D'altro canto, avendo i lavoratori dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione dei rispettivi rapporti di lavoro in capo a trova applicazione il principio di diritto per cui il termine decadenziale CP_4 decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024). E tali principi di diritto non sono affatto contraddetti, come già accennato, sicché nessun contrasto esegetico sussiste in senso alla giurisprudenza di legittimità, dalle decisioni invocate dall'appellante, che anzi li confermano (cfr. anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 3800/2024).
5.6. Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato, poiché si limita ad invocare l'applicazione di principi di diritto diversi da quelli sopra riportati (correttamente applicati dalla sentenza appellata), senza allegare l'esistenza di quell'atto scritto che, alla stregua del richiamato orientamento di legittimità, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui la società appellante lamenta una errata applicazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale di Roma ha così ritenuto: “In merito all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, si osserva che il decorso del termine prescrizionale non può decorrere in costanza del rapporto di lavoro, in quanto la carenza di stabilità reale del medesimo impedisce il decorso di ogni termine prescrizionale”, ma tale affermazione non coglie nel segno in quanto, nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione è stata sollevata con riferimento all'accertamento giurisdizionale inerente la genuinità dei diversi contratti di appalto intercorsi nel tempo, atteso che l'asserita illegittimità degli appalti intercorsi risulta contestata per la prima volta solo con il ricorso introduttivo del precedente giudizio;
ii) l'accertamento del giudicante doveva estendersi, al più, non oltre il decennio
5 Cont precedente il deposito del ricorso, non avendo la alcun onere di dover depositare contratti di appalto risalenti oltre 10 anni orsono;
iii) d'altro canto, la prescrizione può decorrere in costanza di rapporto unicamente quando non sia ravvisabile un metus del lavoratore che lo distolga dal proposito di tutelare i propri diritti per timore di una reazione datoriale negativa, mentre le controparti non hanno fornito una tangibile ed idonea prova delle “concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto” che avrebbero dato luogo all'applicazione del regime prescrizionale proprio della tutela obbligatoria anziché quello della stabilità reale;
iv) in ogni caso, si ribadisce la prescrizione delle somme pretese dai ricorrenti per i periodi anteriori ai cinque anni a far data dal deposito del ricorso del 12/11/2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
6.1. Va, in primo luogo, chiarito che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado,
[...] aveva eccepito esclusivamente “la prescrizione delle somme pretese dai CP_4 ricorrenti per i periodi anteriori ai cinque anni a far data dal deposito del ricorso del 12 novembre 2021, o dalla diversa data ritenuta di giustizia”, sul presupposto delle
“notorie” dimensioni occupazionali delle società datrici di lavoro formali dei lavoratori e dell'applicabilità del regime di stabilità reale, e, comunque, dell'insussistenza di una condizione psicologica di metus, avendo i lavoratori proposto l'azione prestando ancora servizio presso la committente e mirando ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo a quest'ultima e non certo al datore di lavoro formale.
6.2. Ne consegue che l'argomento della prescrizione dell'accertamento giurisdizionale “inerente la genuinità dei diversi contratti di appalto intercorsi nel tempo” è del tutto nuovo, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso in appello, e, pertanto, inammissibile.
6.3. Quanto al profilo della carenza di stabilità reale del rapporto, osserva la Corte che, in disparte la questione della prova del requisito dimensionale del datore di lavoro, sia formale che effettivo, il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, ha chiarito che anche i rapporti di lavoro alle genuine dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). D'altro canto, fino alla pronuncia giudiziale, di per sé aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro formale/appaltatore, di sicuro non sussiste per il lavoratore alcuna garanzia di stabilità (cfr. sul punto anche Corte di appello di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 642/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
6 6.4. Pertanto, essendo i rapporti di lavoro degli odierni appellati pacificamente ancora in essere al momento del deposito del ricorso di primo grado, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
7. Con il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta l'errata affermazione di inesistenza/illegittimità dei contratti di appalto depositati in atti.
7.1. Sostiene, in sintesi, quanto segue: i) l'accoglimento della domanda CP_4 svolta dagli odierni appellati si fonda unicamente sulla ritenuta assenza/illegittimità/irregolarità dei contratti di appalto ovvero di subappalto;
ii) invero, ha depositato i rapporti contrattuali d'appalto relativi al servizio CP_4 nell'ambito dei quali si è esplicata l'attività lavorativa dell'odierno appellato, e l'evidenza documentale costituita dalla presenza dei contratti di appalto concernenti, in larghissima parte dell'arco temporale in contestazione, l'esecuzione del servizio appaltato a giudizio della scrivente difesa sana il fatto che alcuni contratti rechino una data di sottoscrizione successiva alla decorrenza della prestazione di fornitura;
iii) non è rilevante che tali accordi siano stati sottoscritti in un momento di poco successivo all'avvio dei rapporti, dal momento che gli stessi erano perfettamente operanti con l'incontro tra proposta ed accettazione nei relativi scambi tra i competenti organi societari;
iv) il primo giudice ha fatto riferimento alla circostanza che i contratti successivi al 01/06/2015 fossero stati sottoscritti da Business Partner Italia s.c.p.a. anzichè da tuttavia sono gli CP_4 Cont stessi contratti sottoscritti da he chiariscono, nelle premesse, che nell'ambito Cont delle attività contrattualmente assicurate da società consortile del Gruppo
[...]
rientra la gestione amministrativa ed operativa dell'acquisto di prodotti e CP_6 Cont servizi per conto della nell'intervallo temporale compreso tra il 01/10/2014 ed il 31/12/2018, Business Partner Italia s.c.p.a. era subentrata a nella CP_4 titolarità del contratto stipulato con la Cooperativa Italia Nuova, in seguito alla operazione di trasferimento in favore della neocostituita società consortile del ramo Cont d'azienda di relativo ai servizi di Operations (fra i quali, appunto, il Facility Management e i Servizi Generali), ragion per cui, se anche quei contratti erano stati Cont stipulati da e il servizio di facchinaggio oggetto di quegli accordi è stato a tutti gli effetti reso in favore di come dimostra la circostanza che l'appellato, CP_4 al pari di tanti altri suoi colleghi dipendenti di Cooperativa Italia Nuova, abbia collaborato nell'ambito dell'erogazione del servizio di facchinaggio oggetto di appalto.
7.2. Le argomentazioni del giudice di prime cure resistono alle critiche mosse dal gravame, che, invero, poco si confrontano con le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno dell'affermazione di insussistenza di “validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale”. Cont
7.3. Nel dettaglio, il primo giudice ha ben evidenziato che: a) deduce di aver stipulato in data 01/03/2014 un contratto di appalto con la Ricon 2000 s.r.l., tuttavia al contempo afferma di aver ceduto in data 01/10/2014 il predetto contratto di appalto alla Business Partner Italia s.c.p.a., società diversa da quella resistente;
b) il contratto di appalto in questione, seppure originariamente stipulato tra la società appellante e Ricon 2000 s.r.l., a far data dal 01/10/2014 non può più ritenersi riferibile a rivestendo quest'ultima a far data dal 01/10/2014 la CP_4 qualità giuridica di cedente del contratto e non più parte del contratto medesimo;
c) Business Partner Italia s.c.p.a., sebbene fusa per incorporazione nella far CP_4
7 data dal 01/01/2019, per tutto il periodo antecedente era una società del tutto distinta e diversa ed avente un centro di imputazione di interessi totalmente differente da quello di come dimostra il fatto che quest'ultima ha CP_4 provveduto a cederle un intero ramo di azienda, che evidentemente si distanziava enormemente dal suo core business;
invero, la comunicazione del 17/12/2018 con la quale si avvisava la Ricon 2000 s.r.l. dell'avvenuta fusione per incorporazione della Business Partner Italia s.c.p.a. in proviene proprio dalla Business CP_4
Partner Italia s.c.p.a. e non dalla società appellante;
d) il contratto di appalto stipulato in data 01/03/2014 tra e Ricon 2000 s.r.l. non può, dunque, CP_4 essere opposto ai lavoratori, formalmente assunti da Ricon 2000 s.r.l. nel mese di luglio 2015 e, dunque, durante la vigenza del contratto di appalto tra Ricon 2000 s.r.l. e Business Partner Italia s.c.p.a.; e) d'altro canto, il contratto di appalto stipulato tra e Ricon 2000 s.r.l in data 01/03/2014 aveva come oggetto CP_4 esclusivamente gli immobili di siti in via Lombardia e via degli CP_4
Aldobrandeschi e solo successivamente, con missiva datata 07/07/2015, Business Partner Italia s.c.p.a. ha comunicato a Ricon 2000 s.r.l. l'ampliamento del perimetro del contratto di appalto a far data dall'11/07/2015 al 31/12/2016, ricomprendendo al suo interno anche l'immobile sito in Pratica di Mare, ove i ricorrenti hanno sempre lavorato sin dalla data di prima assunzione a tutt'oggi; f) dunque, alla data di assunzione dei lavoratori, alcun valido contratto di appalto poteva considerarsi vigente tra Ricon 2000 s.r.l., con la conseguenza che CP_4 ai lavoratori non può essere opposto neanche il successivo contratto di appalto stipulato con la RA Engineering Group s.p.a., perché tale contratto è stato stipulato solo nell'anno 2020 e, dunque, a distanza di ben 5 anni dalla prima assunzione dei lavoratori, i quali, per il periodo anteriore al 2020, hanno prestato la propria attività lavorativa presso un datore di lavoro del tutto diverso da quello formale senza alcun titolo che legittimasse tale situazione di fatto;
g) inoltre,
[...] non ha allegato un vero e proprio contratto di appalto per giustificare CP_4
l'interposizione di RA Engineering Group s.p.a., ma un mero “accordo quadro per i servizi di manutenzione impiantistica presso le sedi dg Pratica Persona_1 di Mare e Circolo sportivo”, con la conseguenza che, in assenza dell'allegazione del contratto di appalto definitivo, alcuna prova può ritenersi raggiunta circa la genuinità dell'appalto in questione, dal momento che il documento prodotto è esclusivamente riconducibile ad una trattativa precontrattuale.
7.4. Trattasi di argomentazioni che non risultano adeguatamente ed in modo specifico censurate dal gravame, che pone questioni apparentemente inconferenti con la presente causa, quali il riferimento ad un servizio di facchinaggio ovvero alla sottoscrizione dei contratti di appalto (quali?) in un momento successivo all'instaurarsi del rapporto.
7.5. Ciò che emerge con chiarezza dalla documentazione depositata in atti, e che la gravata sentenza ha correttamente valorizzato, è che il contratto di appalto stipulato in data 01/04/2014 tra e Ricon 2000 s.r.l. non può essere opposto agli CP_4 odierni appellanti poiché decotto da d altra e diversa società - Business CP_4
Partner Italia s.c.p.a. - in epoca antecedente all'assunzione dei predetti, e su tale questione parte appellante non muove alcuna osservazione: inoltre, il richiamato contratto di appalto riguardava sede dell'Istituto bancario diverse rispetto a quella ove operavano i lavoratori, e soltanto Business Partner Italia s.c.p.a. ha provveduto
8 a comunicare al datore di lavoro formale, in epoca antecedente all'assunzione dei lavoratori, l'ampliamento dell'appalto anche alla sede di via Pratica di Mare, ove gli appellati hanno sempre prestato la propria attività lavorativa. Ai predetti neanche può essere opposto l'accordo quadro stipulato nel luglio 2020 tra RA CP_4
Engineering Group s.p.a., poiché trattasi di documento che, limitandosi a statuire in ordine alle condizioni generali dell'appalto, non assume l'efficacia probatoria di un contratto di appalto definitivo: in ogni caso, sin dalla data di assunzione, risalente al luglio 2015, i lavoratori appellati già svolgevano la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello formale.
7.6. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipoteso dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
7.7. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione dei lavoratori CP_1 [...]
e sia stata fondata sulla esistenza di genuini contratti CP_3 CP_2 di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003. In altri termini, on ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un genuino contratto CP_4 di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e,
9 laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra effettiva utilizzatrice delle CP_4 prestazioni dei lavoratori, e Ricon 2000 s.r.l., che ha proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare della società, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione
“nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
7.8. Pertanto, la prestazione di lavoro degli appellati è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che CP_4
l'Istituto bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dai lavoratori e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
7.9. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, ritenersi infondato, mentre resta assorbito l'esame delle ulteriori argomentazioni articolate dalla società appellante con detto motivo, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio.
8. Con il quarto motivo di gravame la società appellante sostiene che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori avrebbe potuto, al più, essere riconosciuto l'inquadramento nell'ambito della 1° Area Professionale, cui appartiene il personale stabilmente incaricato allo svolgimento, con continuità e prevalenza, di attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica e/o conoscenze di tipo elementari, e nell'ambito della quale è espressamente contemplato il personale di fatica.
8.1. Invero, come evidenziato nella memoria di costituzione delle parti appellate, il ricorso in appello non illustra quali sarebbero le ragioni dell'asserito errore del primo giudice, ossia per quale motivo l'inquadramento dell'Area 2° (“Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”) sarebbe sbagliato.
8.2. D'altro canto, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo CP_4 grado e con l'atto di appello, ha espressamente affermato che i lavoratori erano
“figure professionali qualificate” deputate “allo svolgimento, in assoluta autonomia, di una serie di servizi quali: - interventi di manutenzione di carattere periodico e/o programmato di tutti i locali aziendali secondo il piano di manutenzione definito dalla appaltatrice;
- interventi determinati da guasti, rotture o anomalie di funzionamento
10 rilevati nel corso dei controlli effettuati quotidianamente come da contratto, ovvero Cont segnalati dai vari utenti nelle modalità stabilite dal contratto stesso;
- interventi disposti a seguito di specifiche richieste della Banca Committente”.
8.3. Trattasi, dunque, di mansioni certamente compatibili con il livello di inquadramento riconosciuto dal giudice di prime cure, trattandosi di attività di manutenzione e riparazione che ben possono ricondursi ad attività esecutive di natura tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze, come previsto dalla declaratoria del livello in argomento.
8.4. Il quarto motivo di appello deve, pertanto, ritenersi altresì infondato.
9. Inammissibile, infine, è il quinto motivo di gravame, che lamenta la nullità della sentenza di primo grado “dal momento che avendo controparte chiesto nelle Cont conclusioni del ricorso introduttivo la condanna della al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, il ricorso non avrebbe potuto essere accolto in difetto della chiamata in causa dell in quanto litisconsorte necessario”. CP_7
9.1. Non risulta, difatti, che gli originari ricorrenti abbiano chiesto, anche soltanto in sede di conclusioni, la condanna di alla regolarizzazione della propria CP_4 posizione contributiva, bensì unicamente la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con a far data dalle rispettive date di CP_4 assunzione e la condanna della predetta società al pagamento delle differenze retributive ad essi spettanti.
10. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
12. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore delle parti CP_4 appellate delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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