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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1144/2023 R.G., promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.04.1965 e residente in Martinsicuro (TE) – Fraz.ne Villa Rosa, alla Via Segantini
n.16, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Roma n. 626, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Antonini del Foro di Teramo (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello, il quale indica il proprio n. di fax (0861.717019) ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma in viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino (C.F. , dell'ufficio legale C.F._3 interno, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del Notaio Per_1
Rep. n. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma in data 4.5.2022,
[...] elettivamente domiciliata in L'Aquila in Loc. Centi Colella snc cap 67100 presso la
Filiale di all'indirizzo pec: Controparte_2
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APPELLATA per la riforma della sentenza n. 792/2023 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 30 agosto 2023.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti.
All'udienza tenutasi in data 28 gennaio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del
28 gennaio 2025 ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 792/2023 pubblicata in data 30 agosto 2023, il Tribunale di Teramo decideva in ordine alla domanda promossa dal geologo con la quale Parte_1
chiedeva la condanna al risarcimento del danno subito da per la Controparte_1
perdita di un incarico di CTU a causa di un disservizio postale che aveva ad oggetto la comunicazione dell'ordinanza con la quale era stato nominato CTU e Parte_1
indicata l'udienza per il giuramento e la formulazione dei quesiti, danno quantificato in euro 20.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1.1) A sostegno della predetta domanda, l'attore deduceva che la comunicazione dell'ordinanza inerente al procedimento civile iscritto al n. 119/2011 R.A.C.C. presso il
Tribunale di Teramo non era stata recapitata nonostante l'indirizzo indicato fosse corretto, essendo lo studio professionale del geologo situato in Martinsicuro – Fraz.ne
Villa Rosa, alla Via De Filippo n.
5. A causa di tale disservizio postale, pertanto,
l'attore non aveva potuto avere cognizione dell'incarico, che, quindi, non aveva potuto accettare.
pag. 2/11 Per tale ragione, riteneva responsabile di un grave e ingente danno, Controparte_1 dato che nell'udienza fissata in vista del conferimento del predetto incarico, il giudice, vista l'assenza del perito nominato, ne disponeva la sostituzione con un altro professionista del settore. Al nuovo CTU, poi, veniva liquidato un compenso pari a euro
12.033,45, comprensivo degli oneri accessori come per legge.
1.2) Si costituiva in giudizio impugnando e contestando la domanda Controparte_1 attorea in relazione all'an e al quantum debeatur, chiedendo quindi il rigetto della stessa con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.3) La causa, svolta istruttoria solo documentale, veniva trattenuta in decisione.
2) La Sentenza di primo grado: il Tribunale di Teramo, per i motivi che seguono, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
In particolare, il primo giudice, pur accertando il disservizio postale subito dall'attore, non riteneva provati i danni lamentati.
Precisava, infatti, che la circostanza che al CTU nominato in sostituzione fosse stato liquidato un compenso complessivo di euro 12.033,45 non costituiva elemento idoneo ai fini della prova della sussistenza del danno, dato che la liquidazione del predetto CTU era svincolata da quella che avrebbe potuto ricevere l'attore all'esito dello svolgimento dell'incarico peritale.
Non era provato, infatti, che qualora gli fosse stato conferito Parte_1
l'incarico, avrebbe espletato nella sua interezza ed entro i termini l'incarico assegnato, posto che, a titolo esemplificato, potevano emergere anche cause di forza maggiore che avrebbero impedito il positivo espletamento dell'incarico stesso.
Ciò posto, il giudice di primo grado non riteneva sussistenti i presupposti per la liquidazione in via equitativa dei danni lamentati. Pertanto rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
3) Appello: avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i Parte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Violazione e applicazione degli artt. 2697, 1218 e 1233 c.c.; difetto di motivazione;
motivazione apparente.
pag. 3/11 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur accertando il disservizio postale, non ha tuttavia ritenuto provata la sussistenza dei danni lamentati.
Secondo l'appellante, infatti, risponderebbe di responsabilità Controparte_1
contrattuale da inadempimento, condotta illecita che avrebbe causato un danno da mancato guadagno. Nel caso di specie, pertanto, il danno subito, da qualificarsi come lucro cessante ex art. 1233 c.c., sarebbe costituito dal compenso certo che l'appellante avrebbe realizzato attraverso l'espletamento della CTU qualora non si fosse verificato il predetto disservizio postale.
Il compenso liquidato al professionista nominato in sostituzione costituirebbe, infine, parametro di riferimento ai fini dell'esatta quantificazione del danno sofferto da
Parte_1
Su tali basi, pertanto, secondo l'appellante, risulterebbe provato il danno, diretto e immediato, subito a seguito della condotta antigiuridica di Controparte_1
3.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e violazione e falsa applicazione del principio di danno da perdita di chance.
Sotto tale aspetto, l'appellante ha rappresentato che il danno dallo stesso subito sarebbe qualificabile come danno da perdita di chance, cioè come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene e non una mera aspettativa di fatto.
3.3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 1233 e 2729 c.c. Violazione
e falsa applicazione del danno subito dall'appellante come lucro cessante.
Con tale motivo di gravame, ha dedotto che, avuto riguardo al difetto Parte_1
di prova rilevato dal primo giudice, invero il danno sarebbe dovuto essere risarcito non solo perché vi sarebbe assoluta certezza della relazione di causalità tra la condotta illecita e il danno medesimo, ma anche perché, sulla base degli elementi costitutivi di fatto a disposizione, sussisterebbe, nel caso di specie, la prova indiziaria della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, l'appellante avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso.
3.4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 1233 e 1411 c.c.
pag. 4/11 Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha contestato che, nel caso di specie, potrebbe configurarsi un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.
Posto l'inadempimento dell'ufficio postale, non essendo stata fornita prova di una sopravvenuta impossibilità di realizzazione della prestazione, sarebbe ampiamente dimostrato il grave e irreparabile danno subito dal geologo, consistito nella impossibilità di conseguire l'accrescimento patrimoniale nella misura delle competenze integralmente corrisposte al CTU nominato in sua sostituzione e di quanto sarebbe ulteriormente derivato, in termini di alta probabilità, in ragione dei chiarimenti richiesti.
3.5) In via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 1223, 115
e 1226 c.c.
In via subordinata, l'appellante ha dedotto che, accertata la responsabilità della convenuta, il primo giudice avrebbe dovuto procedere a una valutazione equitativa del danno.
3.6) Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di Parte_1
spese, competenze e onorari di giudizio.
4) Motivi della decisione. Nel merito l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
4.1) Tutti i motivi di appello, riguardanti la medesima questione della responsabilità di e del conseguente diritto al risarcimento del danno in capo Controparte_1 all'appellante, sono suscettibili di trattazione congiunta e devono ritenersi fondati nei termini appresso specificati.
4.1.1) In primo luogo è necessario osservare che non risulta essere stata oggetto di appello incidentale la parte della sentenza nella quale il primo giudice ha ritenuto accertato il disservizio postale realizzato da rispetto al mancato Controparte_1 recapito dell'ordinanza con la quale veniva nominato perito di un Parte_1
procedimento civile dinanzi al medesimo Tribunale di Teramo.
Per tale ragione, deve ritenersi accertato e non contestato il comportamento colpevole dell'ufficio postale nei confronti di per non aver effettuato una Parte_1 corretta notifica per “irreperibilità del destinatario” malgrado la giusta indicazione dell'indirizzo indicato dal mittente e più volte in precedenza utilizzato con esito positivo.
pag. 5/11 4.1.2) Tanto premesso, a fronte dell'asserito comportamento illecito delle , così CP_1
genericamente indicato in primo grado, deve preliminarmente qualificarsi la responsabilità della società convenuta di primo grado, attuale appellata, come responsabilità extracontrattuale.
Al riguardo deve ricordarsi come per costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di notifica fatta dall'Ufficiale Giudiziario a mezzo servizio postale, il rapporto che si instaura tra le due parti è di mero mandato da parte del primo al secondo, rapporto contrattuale a cui risulta del tutto estraneo il destinatario della notifica (cfr. Cass.
29253/2018).
Pertanto, come nel caso di specie, dalla condotta illecita in quanto erronea delle CP_1
deriva una responsabilità extracontrattuale nei confronti del destinatario della notifica che ne abbia subito un danno, dovendo quindi fare applicazione dei principi in caso di responsabilità extracontrattuale.
Nel caso di specie, risultando acclarato l'illecito delle poste, consistente nell'omessa colpevole notifica dell'ordinanza di fissazione udienza e nomina del CTU – appellante, risulta altresì dimostrato il nesso causale del danno consistente nella sostituzione dell'appellante, già nominato quale consulente d'ufficio, con altro consulente, al primo sostituito proprio a causa della mancata presentazione alla udienza fissata per il suo giuramento, il tutto in conseguenza della mancata colpevole comunicazione dell'ordinanza di nomina e fissazione udienza.
Quanto alla determinazione del tipo di danno derivatone deve osservarsi quanto segue.
4.1.3) L'appellante qualifica l'asserito danno subito in termini prima di lucro cessante e poi di danno da perdita di chance. Ai fini della corretta individuazione dell'onere della prova gravante sull'appellante, occorre pertanto preliminarmente procedere alla corretta qualificazione del danno.
In via generale, il risarcimento mediante compensazione pecuniaria del danno deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (c.d. danno emergente) sia il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), a condizione che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito contrattuale (c.d. nesso causale).
pag. 6/11 In particolare, per ciò che riguarda il c.d. lucro cessante, lo stesso consiste in un danno futuro dettato dalla perdita del guadagno patrimoniale netto che si verifica, in termini di ragionevole certezza, a seguito dell'inadempimento.
In altri termini, per aversi risarcibilità anche del lucro cessante è necessario che sia accertato che l'inadempimento abbia provocato danni che, al di là di quelli legati all'attuale perdita economica (c.d. danno emergente), consistano nella perdita di un guadagno che il creditore avrebbe conseguito se il debitore avesse adempiuto alla propria prestazione.
Diverso dal c.d. lucro cessante è, tuttavia, il c.d. danno da perdita di chance, che poggia su presupposti diversi da quelli appena esaminati.
Il c.d. danno da perdita di chance, infatti, consiste nella perdita di un'occasione favorevole per il soggetto che ha subito la condotta antigiuridica. Da un lato, quindi, non è un danno futuro, avente a oggetto la perdita di un guadagno, ma un danno concreto e attuale in proiezione futura (si v. Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2024, n.
16421) rispetto alla compromissione o alla perdita della possibilità di conseguire un risultato utile per il danneggiato.
Al riguardo, infatti, “secondo la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità, la chance, quale concreta ed effettiva (e non meramente potenziale) occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. La lesione o la perdita della chance (e cioè la compromissione o la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza) determina (come sostenuto anche dalla migliore dottrina) un danno non già ipotetico ed eventuale futuro, bensì concreto ed attuale in proiezione futura. A tale stregua, la domanda di ristoro di tale danno è ontologicamente diversa da quella di risarcimento del danno da mancato conseguimento del risultato sperato
(Cass. 4400/2004; 852/2006; 21245/2012; 19604/2016; 5641/2018; 13483/2018;
14916/2018; 29829/2018)” (cfr. Corte di Appello di L'Aquila, 18 gennaio 2019, n. 92; si v. anche Cass. civ., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 25886; Cass. civ., Sez. Lav., 8 luglio
2024, n. 18568/2024).
pag. 7/11 Ciò posto in termini generali, bisogna a questo punto chiarire che il danno che l'appellante vorrebbe far valere nel presente giudizio non attiene al c.d. lucro cessante, ma al c.d. danno da perdita di chance.
Il geologo infatti, non vedendosi recapitare l'ordinanza con la quale veniva Pt_1 nominato CTU e con la quale veniva convocato per l'udienza di conferimento dell'incarico, non ha subito la perdita di un guadagno, ma si è visto invero compromettere la possibilità di ottenere il guadagno che sarebbe derivato dall'espletamento dell'incarico peritale.
Nel caso di specie, pertanto, la vicenda in esame interessa la responsabilità extracontrattuale di in relazione alla causazione di un c.d. danno da Controparte_1
perdita di chance nei confronti dell'appellante.
In particolare si specifica che, il geologo, come allegato in atti, ai sensi dell'art. 191
c.p.c. con ordinanza del 20 febbraio 2012 era stato nominato CTU dal giudice istruttore teramano ed era stato convocato per l'udienza di conferimento dell'incarico in data 5 aprile 2012.
Al riguardo, occorre richiamare brevemente la disciplina prevista dal codice del processo civile in tema di nomina di un consulente tecnico di ufficio.
In particolare, il legislatore prevede che, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., “nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo
183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone”, che, ai sensi dell'art. 192 c.p.c., “l'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice (…)” e che, ai sensi dell'art. 193 c.p.c., “all'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità”.
Dalla disciplina appena richiamata, si evince, pertanto, che, una volta che il giudice istruttore abbia nominato con ordinanza un consulente tecnico d'ufficio, l'unico adempimento ulteriore richiesto per il buon esito della nomina è quello della prestazione pag. 8/11 del giuramento, da parte del perito stesso, in occasione dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico.
Il geologo pertanto, doveva soltanto accettare l'incarico conferito, non Pt_1 dovendo concorrere con nessun altro perito al fine dell'ottenimento dello stesso.
Peraltro, rispetto all'an della perdita dell'occasione – per il - di conseguire il Pt_1
guadagno da consulenza, questa Corte non ritiene di condividere l'apprezzamento reso dal primo giudice, dato che, dall'allegazione dell'ordinanza di nomina e di fissazione dell'udienza di conferimento dell'incarico, nonché dall'allegazione di alcune lettere di conferimento di altri incarichi comprovanti l'effettivo svolgimento di attività peritale da parte dell'appellante, risulta provato, secondo il c.d. criterio del più probabile che non, che, qualora avesse ricevuto l'ordinanza di nomina, lo stesso avrebbe Parte_1 svolto l'attività di consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per il quale era stato nominato, con conseguente ottenimento di congrua liquidazione per compensi.
Pertanto, questa Corte ritiene sussistente il nesso causale, richiesto ai fini dell'accertamento del danno, tra la condotta antigiuridica (i.e. il disservizio postale) e il danno asseritamente subito dall'appellante (i.e. la perdita dell'occasione favorevole di guadagno), dato che il mancato recapito della predetta ordinanza ha impedito al geologo di avere notizia della nomina e, quindi, ha sottratto allo stesso la possibilità di accettare l'incarico.
4.1.4) Ritenuto comprovato, pertanto, l'an del c.d. danno da perdita di chance, per ciò che concerne il quantum, secondo i principi di diritto sopra richiamati, la determinazione del quantum del danno richiede un accertamento più rigoroso in merito alla sussistenza della chance perduta, essendo necessario che sussista una concreta possibilità di realizzazione dell'occasione favorevole.
Al riguardo, se, come è stato accertato, sussisteva una ragionevole probabilità che ottenuto l'incarico, svolgesse la consulenza, dato che era stato Parte_1
appositamente nominato dal giudice istruttore, dall'allegata liquidazione del compenso per il perito nominato in sostituzione, risulta poi provata una concreta possibilità di ottenimento del guadagno perduto per l'appellante, dato che, non essendosi verificato nel corso del processo alcun evento interruttivo, il giudizio è stato concluso con pag. 9/11 decisione, con svolgimento quindi, nella sua interezza, anche della fase istruttoria comprensiva dell'espletamento del predetto incarico.
Né appare condivisibile ritenere non provato il danno per il fatto che, come asserito dal primo giudice: “l'odierno attore sarebbe potuto incorrere, per sopravvenute cause di forza maggiore, nella impossibilità di portare a compimento l'incarico, così come avrebbe potuto non completare la prestazione nel termine originariamente stabilito o entro quello eventualmente prorogato, con la conseguenza che gli onorari sarebbero stati ridotti di un terzo, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.P.R. 30.5.2002, n. 11”.
Così ritenendo, infatti, si porrebbe in capo al presunto danneggiato l'onere di fornire, ex ante, la prova negativa sul mancato ricorrere di eventi che sfuggono al suo dominio, essendo imprevedibili per natura. Un siffatto, difficoltoso, onere della prova frustrerebbe, invero ingiustificatamente, le pretese dell'avente diritto al risarcimento del danno subito.
4.1.5) Ciò rilevato e accertato, occorre in ultimo procedere alla liquidazione in via equitativa del danno subito, non essendovi elementi per una concreta quantificazione in modo diverso.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il criterio eziologico del "più probabile che non" è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza. Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato” (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 8 luglio 2024, n. 18568).
Al riguardo, questa Corte, considerata una residua alea di incertezza, ritiene che sia equo corrispondere, da parte di nei confronti dell'appellante Controparte_1
un risarcimento del danno da perdita di chance pari a euro 7.600,00, Parte_1 corrispondente all'80% dell'onorario corrisposto al perito nominato in sostituzione e consistente in a euro 9.500,00 (spese e accessori di legge esclusi), compenso assunto quale parametro di riferimento ai fini della quantificazione del danno.
pag. 10/11 Sulla somma di € 7.600,00 andranno poi computati rivalutazione ed interessi di legge dalla data dell'illecito, fissato nella data di liquidazione del nuovo CTU sostituito all'appellante, all'effettivo soddisfo.
4.2) Conclusivamente, l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellata soccombente, per entrambi i gradi di giudizio, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 792/2023 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 30 agosto 2023, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna alla corresponsione in Controparte_1 favore di dell'importo di € 7.600,00 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno da perdita di chance, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data di liquidazione del nuovo CTU sostituito all'appellante, all'effettivo soddisfo;
• Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle competenze del giudizio di primo grado che si liquidano in € 3.397,00 spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge, e di quelle di secondo grado liquidate in
€ 3,966,00, oltre Iva, Cap e spere generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 6 febbraio 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 11/11