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Sentenza 6 maggio 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05414/2025REG.PROV.COLL.
N. 09698/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9698 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AN IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 890/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AN IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per le parti appellanti l’Avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso del primo grado di giudizio AN IS aveva impugnato due intimazioni di pagamento del 2021 con le quali è stato sollecitato il pagamento della cartella n. 077200800101947000 (572.621,42 €), asseritamente notificata in data 21 novembre 2008 e riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alle campagne lattiere degli anni 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, e della cartella n. 3002010000007901000 (634.820,90 €), asseritamente notificata in data 16 marzo 2015 e riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alle campagne lattiere degli anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, per un totale ammontare pari ad 1.207.442,32 €.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sez. IV) ha accolto il ricorso sotto il profilo, ritenuto dirimente, della dedotta nullità delle intimazioni di pagamento impugnate.
3. A motivo della decisione il primo giudice ha rilevato che le Amministrazioni intimate non avevano prodotto la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni impugnate, sebbene le stesse fossero state a ciò sollecitate dallo stesso TAR con ordinanza cautelare n. 59/2022; conseguentemente l’appellata sentenza, accogliendo la domanda annullatoria, ha annullato le impugnate intimazioni di pagamento.
4. Hanno proposto appello l’AGEA e l’ADER.
5. Il signor IS si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame ed in particolare opponendosi alla produzione dei documenti nuovi ex art. 104 cod. proc. amm.
6. Con l’ordinanza n. 320/2025 la Sezione ha accolto l’incidentale domanda di sospensione degli effetti della sentenza ai soli fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55 co. 10 cod. proc. amm.
7. In vista dell’udienza pubblica la parte appellata ha depositato una memoria il 14.5.2025, insistendo sul rigetto dell’appello. A ciò le agenzie appellanti hanno replicato con memoria depositata in data 19.5.2025.
8. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 giugno 2025 ed in seguito a discussione trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo di ricorso AGEA ed ADER hanno dedotto l’erroneità della impugnata sentenza, chiedendo l’ammissione di prove documentali nuove, per aver ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del giudizio. Le Agenzie appellanti hanno dunque prodotto in giudizio documenti che dimostrerebbero l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito (tre sentenze e sei decreti di perenzione del TAR Lazio in merito a ricorsi proposti dal produttore contro tutti gli atti di prelievo supplementare delle rispettive campagne lattiere). Inoltre AGEA ed ADER hanno dedotto che:
a) la cartella del 2015 (annate 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008) era stata impugnata dall’azienda agricola con ricorso al TAR del Veneto n.r.g. 784/2015, ricorso che è stato dichiarato perento dal TAR adito con decreto presidenziale n. 414 del 2021;
b) la cartella del 2008 non è stata gravata. Ciò avrebbe comportato nel primo caso che avverso le intimazioni non si potrebbero di nuovo sollevare le medesime contestazioni (inclusa la notifica), ma solo i vizi propri, mentre nel secondo caso il produttore sarebbe decaduto da qualsiasi possibilità di muovere contestazioni sul merito, essendo preclusa, secondo il principio di non impugnabilità (se non per vizi propri) di un provvedimento successivo ad altro atto divenuto definitivo perché non impugnato.
10. Le appellanti hanno quindi argomentato l’ammissibilità della documentazione prodotta in appello sul rilievo della sua indispensabilità ai fini ai fini della decisione, comprovata del resto proprio dalla ordinanza del TAR n. 59/2022 (alla quale è stata data parzialmente esecuzione da parte di ADER), richiamando alcuni precedenti della Sezione che hanno affermato l’ammissibilità ed osservando che la richiesta istruttoria avrebbe potuto essere reiterata dal giudice di primo grado.
11. Il motivo è fondato, dovendo accogliere contestualmente l’istanza di ammissione di prove nuove per quanto riguarda i giudicati prodotti e in quanto in primo grado ì stato parzialmente eseguito l’ordine istruttorio. Come già chiarito dalla Sezione, “ Stante il carattere comunque discrezionale del potere conferito al Collegio dall’art. 104, comma 2, deroghe alla conclusione innanzi rassegnata possono essere ipotizzate alla luce della peculiarità di ciascun singolo caso, tenuto anche conto che la tipologia di contenzioso in esame spesso si caratterizza per l’impugnazione di una pluralità di atti di accertamento, ciascuno proposto avverso una differente annata casearia e che possono anche essere stati proposti da soggetti diversi dai ricorrenti, stante l’eventualità che sia il produttore che l’acquirente impugnino i relativi atti, non rendendo immediata la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato il credito. Volendo tentare una esemplificazione, il contemperamento tra i principi innanzi delineati e la necessità di uniformare la realtà processuale a quella storica può portare a ritenere indispensabile e, quindi, ammissibile la produzione di uno specifico documento del quale la parte spieghi in modo preciso la sua incidenza sulla statuizione impugnata e la sua immediata attitudine a sovvertirla, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) che, nel rispetto del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, avrebbe dovuto essere svolta nel primo grado di giudizio. In tale prospettiva, possono ritenersi ammissibili quei provvedimenti giurisdizionali che consistano in una sentenza intervenuta tra le parti che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito, in quanto tale statuizione giurisdizionale sia idonea, immediatamente e con efficacia di giudicato, ed escludere l’estinzione del debito, invece accertata con la sentenza impugnata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. L’ammissibilità di un limitato numero di documenti può inoltre ritenersi possibile dove la parte abbia comunque svolto le proprie difese in primo grado producendo le relative prove a supporto (se del caso anche a seguito di un ordine istruttorio), ove la successiva produzione in appello non possa qualificarsi totalmente nuova, risolvendosi invece in una limitata attività di integrazione documentale, rispetto ad un costrutto probatorio sul quale si era già svolto il contraddittorio in primo grado (cfr. Cons. St. 5509/2014) e nel caso in cui la parte produca tardivamente i documenti tuttavia esponendo le ragioni specifiche non imputabili a sè che non hanno consentito la produzione della documentazione in primo grado, nonostante l’ordine istruttorio del giudice tali da persuadere il giudice di appello a esercitare i poteri officiosi ritenendoli giustificati ed al fine di evitare una palese ingiustizia dell’esito del processo. ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025).
12. Nel caso oggetto del giudizio si chiede dunque l’acquisizione di documenti avente ad oggetto sentenze che integrano un giudicato di merito che confermano il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie ricorrono le circostanze indicate da tale chiarimento della Sezione come legittimanti, in quanto si tratta di un provvedimento giurisdizionale. Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito in quanto confliggerebbe col precedente giudicato che aveva già accertato che non vi era alcuna prescrizione. Infatti risulta che:
- con il decreto del TAR Lazio n. 9048/2011 è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2001/2002;
- con il decreto del TAR Lazio n. 2013/2012 è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2002/2003;
- con il decreto del TAR Lazio n. 2031/2012 è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2003/2004;
- con il decreto del TAR Lazio n. 2033/2012 è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2003/2004;
- con la sentenza del TAR Lazio n. 3717/2015 (passata in giudicato) è stato respinto il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2004/2005;
- con la sentenza del TAR Lazio n. 3698/2015 (passata in giudicato) è stato respinto il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2004/2005;
- con la sentenza del TAR Lazio n. 3679/2015 (passata in giudicato) è stato respinto il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2005/2006;
- con il decreto del TAR Lazio n. 638/2017 è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2006/2007;
- con il decreto del TAR Lazio n. 5364/2017 è stato dichiarato perento il ricorso proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 2007/2008.
13. Contenziosi complessi – tali da dar luogo ad una vera e propria mass litigation (che si ha in presenza di contenziosi analoghi su fasi diverse delle pretese progressivamente azionate dall’amministrazione e che sono non agevolmente ricostruibili) – a fronte dei quali non appare senza giustificazione la completa ricostruzione delle circostanze avvenuta solo in appello. La pendenza dei giudizi citati chiusi non prima di dieci anni calcolati a ritroso dal momento dell’adozione degli atti di riscossione oggetto di questo giudizio (intimazioni del 2021) esclude la prescrizione decennale della sorte capitale.
14. Per tutte le ragioni dianzi esposte l’appello va accolto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 9698 del 2024), e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO