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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 430/2022 promossa da:
), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avvocati Massimo Birardi e Monica Portaccio, presso il cui studio in Casamassima al Largo Fiera n. 4 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
), rappresentata e difesa, TE P.IVA_2
in virtù di mandato in atti, dagli avvocati Giacomo Alemani e Fabio Corallo, presso il cui studio in Trani al corso Cavour n. 120 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 28 gennaio 2022, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore , conveniva in giudizio Parte_2 TE
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] RO
, premettendo che:
[...]
- con decreto ingiuntivo n. 1963/2021, emesso dal Tribunale di Trani il 16 dicembre
2021, aveva chiesto e ottenuto, nei confronti della TE società ricorrente, un'ingiunzione di pagamento pari all'importo di € 43.243,37, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri dovuti in virtù di tre contratti di locazione temporanea, ovvero 1) contratto di locazione temporanea (dal 15 giugno al 14 ottobre 2018) avente ad oggetto l'unità immobiliare “M15” sita in all'interno del “Puglia Village” CP_1 alla Via Dei Portuali n. 12, destinato all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sotto l'insegna “Abstract Summer”; 2) contratto di locazione temporanea (dal 1 novembre 2017 al 28 febbraio 2018), avente ad oggetto le unità immobiliari “Мо6,
М18, M19, M19, M20 e M21” site in all'interno del “Puglia Village” alla CP_1
Via Dei Portuali n. 12. destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, sotto l'insegna “Abstract Design Store”; 3) contratto di locazione temporanea (dal 1° marzo
2018 al 31 dicembre 2018), avente ad oggetto le unità immobiliari “Мо6, M18, M19,
M19, M20 e M21” site in all'interno del “Puglia Village” alla Via Dei CP_1
Portuali n. 12 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, sotto l'insegna
“Abstract Design Store”;
- i detti contratti di locazione, secondo la sua prospettazione, non potevano considerarsi validi, in quanto privi di firma e data, non siglati in tutte le pagine e sottoscritti in luoghi diversi;
- il proprio legale rappresentante , non aveva mai apposto Parte_2
la sua firma sui detti contratti né aveva mai approvato il contenuto degli accordi inter
pagina 2 di 14 partes, sicché, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. e 2719 c.c., ne aveva disconosciuto la sottoscrizione apparentemente apposta a sua nome;
- la società opposta non poteva ritenersi titolare di alcun diritto di credito nei suoi confronti, posto che i contratti di locazione di cui è causa dovevano considerarsi nulli per mancata registrazione ai sensi della L. 311/2004;
- la documentazione contabile prodotta in via monitoria dalla era TE
inutilizzabile, nonché priva di ogni rilevanza probatoria ai fini della sussistenza del rapporto sottostante, in quanto le fatture relative agli asseriti contratti di locazione, oltre ad essere state emesse negli anni successivi a quelli di effettiva imputazione, non riportavano il codice “SDI”, necessario per attestare l'avvenuto invio e ricezione da parte del destinatario, con la conseguenza che le stesse dovevano considerarsi come non emesse e sottoposte alle sanzioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 471/1997;
- la società opposta aveva erroneamente richiesto il pagamento dell'Iva nel debito complessivo rivendicato, posto che, secondo il disposto dell'art. 10, primo comma, n.
8 del D.P.R. n. 633/72, le locazioni e gli affitti aventi per oggetto fabbricati strumentali “per natura” erano esenti all'imposizione IVA;
- aveva utilizzato alcune postazioni all'interno del centro commerciale di per CP_1
un lasso temporale diverso da quello indicato nei detti contratti.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiedeva la riduzione della somma ingiunta o la compensazione della stessa con l'indennizzo per la mancata deducibilità dei costi relativi alle fatture per canoni degli anni 2017 e 2018, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con memoria difensiva, depositata il 14 ottobre 2022, si costituiva in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro tempore TE
, la quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della RO
pagina 3 di 14 domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, deduceva che:
- i tre contratti di locazione posti a fondamento della propria pretesa creditoria, oltre ad essere stati sottoscritti e siglati in tutte le pagine dal legale rappresentante della società opponente, dovevano considerarsi validi ed efficaci anche se privi della firma del proprio legale rappresentante, non essendo richiesta, ai fini del riconoscimento del contenuto del contratto, la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti;
- a fronte dell'eccepita asserita sottoscrizione apocrifa sui contratti di cui è causa da parte del legale rappresentante della peraltro priva di Parte_1
un qualsivoglia riscontro probatorio, aveva formulato formale istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. volta ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta;
- l'importo indicato nelle fatture prodotte in sede monitoria e richiesto alla società opponente era stato correttamente qualificato come indennità di occupazione, spettante alla stessa nelle ipotesi di contratto di locazione nullo per omessa registrazione, come nel caso di specie;
- dall'estratto del portale della fatturazione elettronica prodotto in atti era dato evincere la regolare fatturazione circa l'invio e la consegna alla Parte_1
di tutte le fatture inserite nel ricorso per il decreto ingiuntivo;
- la Risoluzione Mef n. 22/04 aveva previsto che i rapporti di occupazione senza titolo erano riconducibili ai contratti di locazione e le somme corrisposte periodicamente dagli occupanti avevano natura di canoni di locazione, ragion per cui, a livello fiscale,
l'indennità di occupazione richiesta con le cennate fatture doveva essere assimilata al canone di locazione e, pertanto, doveva essere assoggettata ad IVA;
- tutte le porzioni immobiliari indicate nei contratti di cui è causa erano state regolarmente occupate e fruite dalla società opponente come era dato evincere dai pagamenti effettuati su altre fatture emesse dalla società resistente, nonché dai verbali pagina 4 di 14 di consegna dei detti immobili del 13 marzo 2021 (relativamente alle unità M6 -M18 -
M19 -M20 -M21) e del 20 settembre 2022 (relativamente all'unità M15).
Concludeva, quindi, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che fosse assegnato un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, oltre alla condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e Parte_1
competenze di lite.
Con ordinanza del 9 marzo 2023, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e onerava le parti ad avviare la procedura di mediaconciliazione, la quale si concludeva con esito negativo.
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, riaperta la fase istruttoria, con ordinanza del
13 novembre 2023, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte opponente.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6 marzo 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
L'opposizione proposta da è fondata e deve, quindi, Parte_1
essere accolta, per quanto di ragione.
Nella fattispecie in esame, l'odierna opposta ha spiegato domanda in via monitoria chiedendo il pagamento della somma di € 43.243,37 a titolo di canoni di locazione non pagati e oneri dovuti in forza di tre contratti di locazione ad uso commerciale con cui ha concesso alla società opponente alcune porzioni immobiliari di sua proprietà, site in pagina 5 di 14 all'interno del “Puglia Village” alla Via Dei Portuali n. 12 (v. docc. 4, 5, 7 CP_1 allegati all'atto introduttivo) e, in sede di cognizione piena, ha riqualificato la somma ingiunta come “indennità di occupazione”, chiedendo, tuttavia, nelle conclusioni dei propri scritti difensivi la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opponente, di contro, ha eccepito la nullità dei contratti di locazione di cui è causa in ragione dell'omessa registrazione ed ha, altresì, disconosciuto le sottoscrizioni apposte sugli stessi dal proprio legale rappresentante . Parte_2
Orbene, l'art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004 stabilisce che “i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”: si tratta di una causa di nullità “fiscale” relativa ad un contratto che nasce indubbiamente valido ed efficace, ma che, in un secondo momento, in conseguenza della mancata registrazione, è considerato nullo.
In applicazione di tale disposizione, la Corte di cassazione ha osservato che “in tema di locazione immobiliare, la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti "ex tunc" dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent. n. 10498/2017).
pagina 6 di 14 Segnatamente, la legge finanziaria ha attribuito alla registrazione un valore di fatto, tale da integrare e completare il procedimento che conduce al contratto, i cui effetti si produrranno solamente all'esito di una fattispecie a formazione progressiva, comprensiva della «stipulazione» del contratto ex art. 1326 c.c. e della sua successiva registrazione.
Ciò vuol dire, da un lato, che, in mancanza della registrazione, la locazione non è in grado di produrre effetti, con la conseguenza che il locatore e il conduttore non potrebbero pretendere alcuna prestazione inerente al contratto in questione e, dall'altro lato, che le parti ben potrebbero perfezionare il rapporto locatizio in un momento successivo allo spirare del termine dei trenta giorni fissato dalla legge per la richiesta di registrazione, con efficacia retroattiva.
Nel caso di specie, la locazione è pacificamente nulla, per la mancata registrazione prescritta ad substantiam dalla legge, né si pone la diversa questione dell'ammissibilità della sanatoria, posto che non è stata fornita la prova della registrazione del contratto di locazione.
Tuttavia, la nullità del titolo contrattuale, nonché la mancata allegazione di un titolo idoneo a giustificare l'occupazione dell'immobile di cui è causa, comportando un illegittimo prolungamento del godimento da parte del conduttore, determina la nascita del diritto del proprietario alla restituzione del valore economico del godimento del bene concesso all'altra parte, ossia un'indennità di occupazione, pur avendo concorso con la sua condotta a cagionare l'invalidità del contratto.
In particolare, la corresponsione di un'indennità di occupazione sine titulo costituisce un obbligo ex lege, atteso che, con la cessazione del rapporto di locazione, ancorché di fatto, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata;
tuttavia, allo scopo di non far venir meno la finalità repressiva della nullità imperativamente prevista, non potrà essere equiparata al pagina 7 di 14 canone convenuto dalle parti con l'accordo accertato nullo, ma va ridotta in modo da rappresentare un'indennità congrua.
A tal riguardo, considerando il contenuto sostanziale della pretesa creditoria della società opposta come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, appare evidente che i fatti allegati a sostegno della fattispecie giuridica prospettata nel ricorso monitorio (rectius pagamento dei canoni di locazione scaduti) si trovino in una relazione di continenza con i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica riqualificata nell'atto introduttivo del presente giudizio (rectius indennità di occupazione), senza che ciò comporti una inammissibile mutatio libelli, come artatamente dedotto dalla parte opponente.
Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, se la parte che agisce deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare l'ascrizione della pretesa a più titoli, non è impedito al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano o comunque siano in relazione di continenza con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242 e n. 26243/2014, Cass. n.
9325/2010, Cass. n. 2746/2007): segnatamente, nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa, e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, potendo assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, senza altri limiti se non quello di rispettare il pagina 8 di 14 principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (ex multis Cass., n.
6226/2014; Cass., n. 13459/2011)
Da ciò consegue, attesa la nullità del contratto non registrato ai sensi dell'art. 1, comma 346 L. n. 311/2004 e a fronte della pacifica e comprovata occupazione degli immobili di proprietà della da parte di TE Parte_1
(v. docc.
8-9 allegati alla memoria difensiva di parte opposta), che la Parte_1
somma richiesta dalla parte opposta, che non si fonda su alcun valido titolo negoziale ma si connota quale occupazione sine titulo, deve essere qualificata come indennità di occupazione, non risultando proponibile, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 33659/2022 la quale ha affermato che “estraneo all'occupazione sine titulo è anche il paradigma dell'arricchimento senza causa (art. 2041), nel quale l'assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale non riveste il carattere dell'antigiuridicità, mentre la diminuzione patrimoniale che qui si fa valere corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito”).
A tal riguardo, deve osservarsi che, nelle ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare,
e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio.
Il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene pagina 9 di 14 a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (v.
Cass. Sez. III n. 2500/2024).
Nella fattispecie in esame, accertata la ricorrenza di un contratto di locazione inficiato da nullità per omessa registrazione ed in ossequio ai principi della giurisprudenza della
Corte di Cassazione innanzi richiamati, ai fini del riconoscimento della indennità di occupazione abusiva, il discrimen è dato dal comportamento tenuto dalla parte locatrice e odierna società opposta, la quale si è concretamente attivata per contestare la predetta occupazione soltanto con la diffida del 16 settembre 2021 avendo, di contro, nel periodo antecedente - sin dalla costituzione del rapporto locatizio - volutamente e scientemente consentito la detenzione di fatto degli immobili di cui è causa alla società opponente.
Da ciò consegue che, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione dei contratti non registrati (2017-2018) e sino alla lettera di diffida del 16 settembre 2021 inviata alla società opponente, la avrebbe dovuto fornire la prova TE
della richiesta di restituzione dei detti immobili e/o della volontà di volerli vendere o locare ad un prezzo o ad un canone più conveniente a quello di mercato;
onere non assolto nel caso di specie, ragion per cui, non risultando agli atti alcuna contestazione anteriore alla detta missiva, la richiesta di indennità di occupazione, con riguardo alle porzioni immobiliari n. “Мо6, М18, M19, M19, M20 e M21” site in CP_1 all'interno del “Puglia Village” alla Via Dei Portuali n. 12, il cui rilascio è avvenuto in data antecedente alla comunicazione della diffida (10 marzo 2021) deve essere rigettata.
La domanda può trovare, invece, accoglimento, in termini di danno emergente, derivato, in concreto, dal non uso e godimento diretto della porzione immobiliare n.
“M15” facente parte del Puglia Village sito in alla Via dei Portuali n. 12 , per CP_1
pagina 10 di 14 il periodo decorrente dal mese di settembre 2021 (i.e. data di invio della diffida) sino alla data dell'effettivo rilascio del detto immobile (20 settembre 2022), ma in misura inferiore rispetto alla richiesta di parte opposta quantificata nel medesimo ammontare del concordato canone di locazione.
A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, quando il contratto di locazione non è stato registrato, il proprietario non ha diritto al pagamento dell'intero canone pattuito con l'inquilino, ma soltanto alla minore indennità di occupazione, che consiste in un “equo indennizzo” da riconoscere al proprietario come una forma di compensazione monetaria per l'occupazione del bene avvenuta senza contratto di locazione registrato (cfr. Cass. n. 36253/2021: “senza registrazione del contratto il locatore può richiedere non il pagamento dei canoni pattuiti, ma soltanto
«una indennità di occupazione che non può coincidere con quanto il locatore avrebbe diritto di pretendere ove il contratto non fosse stato colpito dalla sanzione della nullità”).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da
[...]
va accolta, per quanto di ragione, dovendo, pertanto, il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1963/2021 essere revocato e l'opponente essere condannata al pagamento, in favore di dell'indennità di occupazione, TE quantificata in via equitativa in € 12.000,00 con decorrenza dal mese di settembre
2021 fino al mese di settembre 2022, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
L'accoglimento, nei limiti testé esposti, dell'opposizione proposta da
[...]
non può che determinare, con rilievo assorbente rispetto ad ogni Parte_1
altra valutazione, il rigetto delle altre domande e delle eccezioni proposte dalle parti.
Non merita, di contro, accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. proposta da la norma in questione, pur non TE
richiedendo la prova del danno, esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa pagina 11 di 14 grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo, di contro, sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
I presupposti della mala fede o della colpa grave devono, poi, coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione lo strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9912/2018).
Nella fattispecie in esame, non risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. al fine di ritenere configurata la responsabilità aggravata della parte ricorrente nei confronti della parte resistente, né quest'ultima ha allegato e provato la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte tale da provocare un dispendio di tempo, mezzi e risorse con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e, quindi, della reciproca parziale soccombenza delle parti in ordine alle rispettive domande, le spese di lite del presente giudizio vengono compensate tra le parti nella misura del 50%.
La restante parte non compensata, pari ad € 2.538,50 per compensi (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della media complessità delle questioni controverse, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) deve, invece, essere posta a carico di e liquidata in favore di Parte_1 TE
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1963/2021, emesso il 16 dicembre 2021 dal Tribunale di Trani,
pagina 12 di 14 proposta da in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore , nei confronti di Parte_2 TE
in persona del suo legale rappresentante pro tempore ,
[...] RO
con ricorso in opposizione depositato il 28 gennaio 2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento parziale della proposta opposizione, e accertato il diritto della in persona del suo legale rappresentante pro tempore TE
, al risarcimento del danno da occupazione senza titolo RO dell'immobile di sua proprietà da parte di in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore , revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1963/2021 emesso dal Tribunale di Trani il 16 dicembre 2021;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore , al pagamento, in favore di Parte_2 TE
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] CP_2 CP_2
, della minor somma di € 12.000,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla TE
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] RO
;
[...]
4) compensa tra le parti, nella misura del 50%, le spese legali del presente procedimento;
5) condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore , al pagamento in favore di Parte_2 TE
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] RO
, della restante parte non compensata, pari ad € 2.538,50 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
pagina 13 di 14 Sentenza resa all'esito dell'udienza scolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 14 di 14