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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2024, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 7823/ 2023 Ruolo Generale Previdenza
TRA
e , n.q. di genitori della minore , nata a [...] Parte_1 Parte_2 Persona_1 TA (NA) il 20/11/2021, rapp.ti e difesi, giusto mandato in atti, dall'avv. VARCACCIO GAROFALO GUIDO con il quale sono elett.te dom.ti presso il suo studio
RICORRENTI E in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to c/o la sede dell'Ente - Filiale di Coordinamento Area CP_1 Stabiese, via Savorito n.8., rapp.to e difeso dai funzionari interni
RESISTENTE
Oggetto: ratei non pagati indennità di frequenza CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14/12/2023 i ricorrenti, nella loro qualità di genitori della minore, premesso che con decreto di omologa di ATP emesso in data 12/07/2023 la loro figlia minore era stata riconosciuta invalida civile a decorrere dalla domanda amministrativa del 15/12/2021, adivano questo Giudice al fine di ottenere la condanna dell' resistente inadempiente al pagamento dei ratei dell'assegno di indennità di frequenza a decorrere dal CP_2 15/12/2021 al soddisfo, con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge, spese vinte. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, rilevando che il mancato adempimento all'omologa era dovuto alla carenza del requisito amministrativo della certificazione o autocertificazione di frequenza di un asilo nido e/o un report analitico contenente l'indicazione delle effettive sedute riabilitative frequentate dalla minore, non ritenendo sufficiente la documentazione in atti. All'odierna data fissata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
L'indennità di frequenza è una prestazione assistenziale istituita nel 1990 con la legge 287/90, finalizzata a fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. I requisiti sono: avere un'età non superiore ai diciotto anni e avere cittadinanza italiana, o essere cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari con residenza in Italia;
essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore”; avere una frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi- residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap oppure frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
avere la residenza in Italia;
non superare un reddito annuo (di € 5.391,88 per l'anno 2023); non essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici. CP_ Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all' (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica che certifichi la sussistenza dei requisiti di legge.
I ricorrenti presentarono domanda amministrativa in data 7/12/2021 chiedendo il riconoscimento per la loro figlia minore, nata il [...], dell'invalidità civile e dello stato di disabile in condizioni di gravità. Non essendo mai
1 stata convocata a visita, presentavano ricorso giudiziario per atp chiedendo di accertarsi la presenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento o pensione o assegno di invalidità, e dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravita, essendo la minore nata con piede torto bilaterale congenito. La ctu stabilì che sussistevano le condizioni per l'indennità di frequenza, essendo minore, con decorrenza dalla domanda amministrativa. CP_ In sede amministrativa, ha ritenuto non sufficiente la certificazione dell'Ospedale BA SÙ agli atti, in quanto mancante dei requisiti necessari perché attestava solo che la minore era stata sottoposta a manipolazioni settimanali, ad intervento correttivo di allungamento del tendine di LE in data 7 gennaio 2021, e che indossasse un tutore.
Non vi era indicazione di un protocollo autorizzativo rilasciato dall'ASL di appartenenza o di un report analitico contenente l'elenco delle terapie effettuate, con indicazione della frequenza e delle sedute riabilitative effettivamente frequentate.
L'art. 1 co. 2 della legge 287/90 prevede che “La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.” Secondo l'art. 2 della legge 287/90 la domanda amministrativa per la concessione della prestazione va presentata
“allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza."
Inoltre, la Suprema Corte (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7919 del 4.4.2014) ha già avuto modo di ribadire che il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990, art. 2, commi 3 e 4, - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. (Cass. 5057/18, Cass 3845/23).
La effettiva frequenza, di un corso scolastico o di addestramento, di un centro ambulatoriale o ospedaliero per il recupero ecc, si configurano quindi come elementi costitutivi della prestazione.
L'attestazione di una frequenza di centri abilitati, invero, non è stata resa nella domanda amministrativa, i relativi spazi risultano vuoti.
Dalla ctu e dai documenti depositati in Atp emerge che la minore, nata il [...], subito dopo la nascita fu sottoposta a ciclo correttivo con manipolazioni correttive settimanali e poi ad applicazione di gessi secondo il protocollo “Ponseti”, con previsione di controlli ambulatoriali ogni due o tre mesi;
i gessi sono stati applicati il 7/12/2021. Ciò emerge chiaramente dai certificato del BA SÙ e dalla ctu, che richiama i documenti depositati in sede di Atp non depositati però con il ricorso per cui è causa. Dalla ctu si evince che fu aperta il 7/12/2021 una cartella ambulatoriale con dimissioni nello stesso giorno con applicazione di gessi, e che il 23/12/21 e il 14/1/22 fu fatto un day hospital probabilmente per un controllo. Dalla stessa documentazione indicata in ctu si evince che le manipolazioni correttive settimanali furono fatte in regime di ricovero, subito dopo la nascita, come emerge anche dal certificato del BA SÙ del 16/2/22. Fu sottoposta in regime di ricovero a intervento chirurgico il 17/2/2022 e all'esito dell'intervento chirurgico le fu applicato un tutore a tempo pieno. Dopo un anno il tutore è stato applicato per 10/12 ore al giorno;
dal certificato dell'Ospedale BA SÙ del 16/2/2023 emerge che “il trattamento è previsto fino al compimento del quinto anno di vita con protocollo Ponseti”. All'udienza del 12/7/2024 è stato disposto ex art. 421 cpc l'acquisizione di ulteriore idonea certificazione che attestasse la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo, la sua effettiva frequenza da parte della minore, e la cadenza delle sedute, ma ciò non è stato prodotto essendo stato depositato solo un ulteriore certificato del BA SÙ da cui emergevano gli stessi elementi del precedente certificato, con l'aggiunta della certificazione che la minore era sottoposta a frequente monitoraggio per il posizionamento corretto dei piedi all'interno del tutore, e a periodici controlli ortopedici ambulatoriali secondo necessità. CP Si deve convenire quindi con che non vi è in atti alcuna attestazione idonea a integrare il requisito della frequenza di un centro tra quelli previsti dalla normativa, e che né il certificato allegato del BA SÙ del 16/2/2023 né quello depositato all'esito dell'ordinanza ex art 421 cpc, del 19/07/2024, sono sufficienti a dimostrare la presenza del requisito previsto dalla legge. Essi indicano solo che le manipolazioni correttive furono
2 fatte in regime di ricovero, prima dell'applicazione del gesso. Le altre attestazioni riguardano ordinari controlli ambulatoriali, l'intervento chirurgico e i regolari controlli ortopedici dopo l'intervento chirurgico.
Per tali motivi la domanda non è fondata e va rigettata. Le spese sono compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il giudice
Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
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