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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5024 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN ON ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5101 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il proc. dom. avv.to Viola Oraziantonio, delega in atti
-attrice opponente- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.ti Claudia
Vuolo, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1076/2021, emesso dall'intestato
Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento di € 19.655,20 in favore dell Pt_2
, a titolo di restituzione della somma corrispostale in forza della provvisoria
[...]
pagina 1 di 4 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2716/2010 successivamente revocato con sentenza del Tribunale di Salerno n. 2640/2014.
Sosteneva di aver rinunciato a formalizzare l'atto di appello avverso il predetto provvedimento per avere ottenuto espresse rassicurazioni in ordine alla non ripetibilità delle somme già incassate (€ 19.655,20 su di una fattura di € 27.286,03) proprio da parte della predetta
Esponeva poi che la citata sentenza n. 2640/2014 non aveva sancito la non debenza delle somme ingiunte, ma aveva unicamente dichiarato che le stesse avrebbero dovuto essere riconosciute in forza di un atto formale della Regione Campania, atto che si era però già concretizzato nel corso del giudizio con il D.R. n. 99/2012 nel frattempo intervenuto.
In forza, quindi, del predetto decreto e sulla considerazione che la fattura sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2716/2010 esponeva un importo di € 27.286,03, mentre il pagamento effettuato dall ammontava ad € 19.655,20,
l'opponente concludeva per la revoca del decreto e formulava domanda riconvenzionale di condanna dell' al pagamento in suo favore della differenza di €
7.630,83, oltre interessi.
Costituitasi, parte convenuta eccepiva il giudicato formale e sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1706/2021 e, richiamando l'art. 2909 c.c., affermava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del
9.11.2021, dopo vari rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 13.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che si pagina 2 di 4 concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cassazione n.30389/2019).
Nella specie, quindi, essendo anche incontestato il passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la revoca del decreto opposto, non possono sussistere dubbi in ordine alla ammissibilità, prima ancora che fondatezza, dell'azione monitoria.
La domanda di restituzione avanzata dall va pertanto accolta sul rilievo che la caducazione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo rende evidentemente inesistenti tutti gli effetti che lo stesso abbia successivamente prodotto, dovendosi il creditore accollare, allorché chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, tutti i rischi connessi con la possibile successiva revoca dello stesso e quindi con l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo provvisorio
(Cassazione n.379/2010).
Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente in ragione del giudicato formatosi sulla non debenza della somma di
€ 27.286,03 affermata con la revoca del decreto n. 2716/2010, emesso sulla fattura n.
306/2009 (cfr. fascicolo monitorio), e che copre il dedotto ed il deducibile.
Sussiste invero identità di causa petendi e di petitum tra la richiesta al pagamento della fattura de qua (n. 306/2009) avanzata in questa sede e quella proposta nel giudizio conclusosi con sentenza n. 2640/2014.
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di pagina 3 di 4 azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cassazione n. 1259/2024).
Tanto basta quindi per il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi in ragione della semplicità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1076/2021 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 28.4-4.5.2021 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 9.11.2021; condanna la società alla refusione in favore dell Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 2.54,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 10.12.2025
IL GIUDICE
AN ON
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa AN ON ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5101 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il proc. dom. avv.to Viola Oraziantonio, delega in atti
-attrice opponente- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.ti Claudia
Vuolo, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1076/2021, emesso dall'intestato
Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento di € 19.655,20 in favore dell Pt_2
, a titolo di restituzione della somma corrispostale in forza della provvisoria
[...]
pagina 1 di 4 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2716/2010 successivamente revocato con sentenza del Tribunale di Salerno n. 2640/2014.
Sosteneva di aver rinunciato a formalizzare l'atto di appello avverso il predetto provvedimento per avere ottenuto espresse rassicurazioni in ordine alla non ripetibilità delle somme già incassate (€ 19.655,20 su di una fattura di € 27.286,03) proprio da parte della predetta
Esponeva poi che la citata sentenza n. 2640/2014 non aveva sancito la non debenza delle somme ingiunte, ma aveva unicamente dichiarato che le stesse avrebbero dovuto essere riconosciute in forza di un atto formale della Regione Campania, atto che si era però già concretizzato nel corso del giudizio con il D.R. n. 99/2012 nel frattempo intervenuto.
In forza, quindi, del predetto decreto e sulla considerazione che la fattura sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2716/2010 esponeva un importo di € 27.286,03, mentre il pagamento effettuato dall ammontava ad € 19.655,20,
l'opponente concludeva per la revoca del decreto e formulava domanda riconvenzionale di condanna dell' al pagamento in suo favore della differenza di €
7.630,83, oltre interessi.
Costituitasi, parte convenuta eccepiva il giudicato formale e sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1706/2021 e, richiamando l'art. 2909 c.c., affermava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del
9.11.2021, dopo vari rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 13.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che si pagina 2 di 4 concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cassazione n.30389/2019).
Nella specie, quindi, essendo anche incontestato il passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la revoca del decreto opposto, non possono sussistere dubbi in ordine alla ammissibilità, prima ancora che fondatezza, dell'azione monitoria.
La domanda di restituzione avanzata dall va pertanto accolta sul rilievo che la caducazione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo rende evidentemente inesistenti tutti gli effetti che lo stesso abbia successivamente prodotto, dovendosi il creditore accollare, allorché chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, tutti i rischi connessi con la possibile successiva revoca dello stesso e quindi con l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo provvisorio
(Cassazione n.379/2010).
Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente in ragione del giudicato formatosi sulla non debenza della somma di
€ 27.286,03 affermata con la revoca del decreto n. 2716/2010, emesso sulla fattura n.
306/2009 (cfr. fascicolo monitorio), e che copre il dedotto ed il deducibile.
Sussiste invero identità di causa petendi e di petitum tra la richiesta al pagamento della fattura de qua (n. 306/2009) avanzata in questa sede e quella proposta nel giudizio conclusosi con sentenza n. 2640/2014.
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di pagina 3 di 4 azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cassazione n. 1259/2024).
Tanto basta quindi per il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi in ragione della semplicità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1076/2021 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 28.4-4.5.2021 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 9.11.2021; condanna la società alla refusione in favore dell Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 2.54,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 10.12.2025
IL GIUDICE
AN ON
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