TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/11/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1181/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.11.2025
Oggi 18 novembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , l'avv. Alessandro Sergianno;
Parte_1 per il l'avv. NI IO;
Controparte_1 per l'avv. Stefano Rossi, oggi sostituito dall'avv. Liviana Controparte_2
Cataldi.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti, in particolare alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il difensore di parte attrice reitera le istanze istruttorie non accolte e insiste affinché sia disposta la consulenza tecnica già richiesta.
Il difensore della compagnia chiamata si oppone all'accoglimento delle richieste istruttorie reiterate dalla parte attrice, perché vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1181/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1181 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Colleferro, alla via G. Giusti n. 17, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Sergianno e
MO IA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attore contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Colleferro, alla via P. Laurenti n. 8, presso lo studio dell'avv.
NI IO, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna del al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in Controparte_1
conseguenza di una caduta asseritamente cagionata dal cattivo stato della pavimentazione di una pubblica via.
A fondamento di tale domanda, l'attore ha, in particolare, sostenuto:
- che il 30.10.2018, alle ore 00.30 circa, mentre percorreva a piedi via Sant'Agata nel
Comune di giunto all'altezza del numero civico 7, lo stesso è sprofondato fino alle CP_1 caviglie dentro una buca, causata dal cedimento della pavimentazione connotata dalla presenza di alcuni basoli instabili, ed è caduto rovinosamente a terra;
- che, al momento della caduta dell'istante, il pericolo non era segnalato né visibile sia per l'ora serale che per la scarsa illuminazione;
- che, soltanto dopo la sua caduta e alcune segnalazioni, l'ente convenuto ha provveduto a transennare il luogo dell'accaduto;
- che il medesimo ha fatto affidamento sull'apparente regolarità della pavimentazione, ignorando che alcuni sampietrini erano in realtà scollati dalla loro sede;
- che ciò consente di configurare una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile;
- che, a seguito della caduta, lo stesso è stato soccorso da un passante e accompagnato presso la propria abitazione per poi recarsi il giorno successivo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Colleferro, dove è stato diagnosticato “un trauma diretto mano dx, ginocchio dx e caviglia sx”;
3 - che, per effetto della caduta, lo stesso attore ha riportato un periodo di trenta giorni di incapacità temporanea assoluta e di venti giorni di incapacità temporanea parziale al 50
%, oltre ad un'invalidità permanente, quantificabile nella misura del 10/11 %;
- che le conseguenze lesive patite devono essere ascritte alla responsabilità del CP_1 convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Sulla scorta delle predette circostanze, l'attore ha domandato di: “in via principale accertare la esclusiva responsabilità del ex art. 2043 c.c., nella Controparte_1
causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore del sig. , tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, nessuno Parte_1
escluso, dallo stesso patiti, nella misura di € 35.029,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da quantificarsi, anche in via equitativa, oltre spese mediche pari ad € 162,00, e sul tutto interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno del sinistro, sino all'effettivo soddisfo;
in via alternativa e/o subordinata: accertare la esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., nella causazione del Controparte_1
sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore del sig.
, tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, dallo Parte_1 stesso patiti, nella misura di € 35.029,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da quantificarsi, anche in via equitativa, oltre spese mediche pari ad € 162,00 e sul tutto interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno del sinistro, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore degli avv.ti Alessandro Sergianno e
MO IA”.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato il verificarsi del sinistro nei Controparte_1 termini descritti dall'attore, deducendo:
- che la via in cui lo stesso si sarebbe verificato è dotata di impianto di pubblica illuminazione perfettamente funzionante;
- che la stessa strada, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, era interessata dalla presenza di un cantiere, segnalato e circoscritto, relativo a lavori urgenti di scavo per riparazione di una perdita idrica da parte della società Acea, che hanno avuto
4 inizio in data 6.7.2018 e che si sono protratti almeno fino al 28.9.2019;
- che non sussistono i presupposti per configurare una responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., date le dimensioni della rete viaria, né si ravvisa il ricorrere di una insidia o trabocchetto che denoti il ricorrere della colpa dello stesso ente convenuto ai fini dell'art. 2043 c.c.;
- che, ad ogni modo, la caduta è da imputare, in via esclusiva o prevalente, alla condotta incauta tenuta dall'attore, con conseguente esclusione o riduzione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c.;
- che si contesta l'entità dei danni quantificati dall'attore, considerando quanto risulta dalla cartella clinica di Pronto Soccorso, in cui si riconoscono unicamente dieci giorni di prognosi;
- che è suo interesse essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_2
al fine di essere da questa tenuto indenne in ipotesi di soccombenza.
Il Comune ha, dunque, così concluso: “ - in via preliminare di rito, autorizzare il convenuto ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. a chiamare in causa il terzo
[...]
con sede legale in - 31021 - MO ET (TV) Controparte_3 alla via Marocchesa, 14, di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni specificate in narrativa;
- in via subordinata, ridurre la condanna del convenuto
in persona del sindaco p.t., in proporzione al concorso del fatto colposo CP_1
dell'attore ed in misura corrispondente all'effettiva entità dei danni subiti in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa, escludendo il danno morale ed il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo - chiamato in causa - tenuto a CP_3 Controparte_3 manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito dall'attore. Con vittoria di spese di lite, comprensive di
5 rimborso C.U., cassa e iva come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla parte convenuta, si è costituita in giudizio la la quale ha evidenziato: Controparte_2
- che non vi è alcuna prova dell'effettivo verificarsi del fatto storico, non essendo stato richiesto l'intervento di alcuna autorità ed essendo stato il notiziato dell'evento CP_1
solo con la richiesta di risarcimento dei danni del 10.1.2019;
- che, all'esito del sopralluogo, posto in essere in data 19.1.2019, non sono stati riscontrati nella via in cui si sarebbe verificato il sinistro sampietrini instabili;
- che la stessa via è dotata di impianto di pubblica illuminazione che non risultava interessato da guasti al momento del verificarsi del sinistro;
- che, date la mancata dimostrazione di una situazione di obiettiva pericolosità e la concreta evitabilità dell'evento dannoso, non può considerarsi provato il nesso causale fra quest'ultimo e la cosa in custodia;
- che la condotta imprudente tenuta dall'attore è, in ogni caso, tale da essere riguardata come causa esclusiva o concorrente nella produzione dell'evento lesivo;
- che le conseguenze lesive lamentate dall'attore non sono allo stato adeguatamente dimostrate;
- che la polizza sottoscritta dal prevede una franchigia di euro 3.000,00, per CP_1 sinistro, e un massimale fino ad euro 4.000.000,00.
La compagnia chiamata ha, alla luce di ciò, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, rigettare le domande proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate né nell'an né nel quantum. Vinte le spese e i compensi;
2. in subordine, salvo gravame, previo espletamento di CTU, liquidare il danno, laddove dimostrato, secondo il vero, il giusto ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta anche per duplicazioni risarcitorie. Spese e compensi come per legge;
3. in detta gradata ipotesi, ai sensi dell'art.1227 c.c., ridurre il risarcimento in proporzione all'accertando concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno ed escluderlo in relazione a quei pregiudizi che l'odierno attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
4. In ogni caso, rigettare l'avversa
6 domanda volta ad ottenere il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
Sulla domanda di garanzia impropria del circoscrivere la manleva prestata Controparte_1
dalla concludente Società assicuratrice all'oggetto e condizioni di polizza, ponendo la franchigia di € 3.000,00 direttamente a carico dell'assicurato 6. Con vittoria di spese e compensi”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione della prova per testi richiesta dalla parte attrice, nei limiti del provvedimento del 20.6.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è definita all'esito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineato l'oggetto del presente giudizio, si evidenzia che, a fondamento della domanda risarcitoria proposta, l'attore ha alternativamente invocato la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., sostenendo che lo stato dei luoghi per cui è causa presentasse i connotati di una insidia tale da fare presumere la colpa dell'ente convenuto, e la fattispecie di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.p.c., affermando la sussistenza di un nesso causale fra l'evento dannoso patito e l'intrinseca pericolosità dello stato del manto stradale di una via pubblica.
Circa la questione appena richiamata, relativa cioè alla possibilità di ravvisare una responsabilità per danni causati da cose in custodia anche in capo alla Pubblica
Amministrazione, con particolare riguardo ai danni cagionati dallo stato delle pubbliche CP_ vie, è noto che, contrariamente a quanto assunto dall' convenuto, secondo l'insegnamento più recente della giurisprudenza di legittimità, anche per i danni cagionati dalle strade comunali è configurabile una responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'estensione della rete stradale, soprattutto per ciò che riguarda l'ambito comunale, non esclude che faccia capo all'ente gestore la concreta possibilità di esercitare sulla medesima un'attività di sorveglianza idonea ad integrare un rapporto di custodia con la cosa rilevante ai fini della imputabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., da ultimo, Cass., 19 dicembre 2022, n. 37059; Cass., 5 marzo 2019, n.
6326; Cass., 9 giugno 2016, n. 11802).
7 Ne discende, dunque, che l'attore, il quale ha assunto di avere subito una lesione causalmente riconducibile al cedimento della pavimentazione di un tratto di strada nella materiale disponibilità del comune convenuto, appare avere correttamente invocato la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., con evidenti ricadute in punto di regole di riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Si rammenta, infatti, con specifico riferimento alla disposizione citata, che il legislatore ha inteso delineare la fattispecie in esame come un'ipotesi di responsabilità speciale, avvicinabile ad un criterio di imputazione di tipo oggettivo, avendo, in particolare, previsto, a beneficio del danneggiato, un'agevolazione sul piano probatorio, rappresentata dalla sufficienza della dimostrazione della prova del ricorrere di un nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno e avendo posto, in capo al custode, l'onere di dare prova dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervento di un caso fortuito, di rilevanza meramente obiettiva, senza cioè che rilevi a questo fine l'osservanza, ad opera dello stesso, di un dovere di diligenza.
La Suprema Corte ha, nella specie, ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr.
Cass., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).
Quanto evidenziato, nondimeno, non toglie, sul piano del riparto dell'onere della prova, che spetti al danneggiato provare sia la lesione patita sia la sua riconducibilità causale alla cosa o, in altri termini, dimostrare che la res in sé ha svolto un ruolo autonomo nella causazione del danno lamentato in virtù di un'anomalia originaria o sopravvenuta nella sua struttura e nel suo funzionamento oppure per effetto della sua intrinseca pericolosità.
Solo una volta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso,
8 graverebbe sul custode l'onere di dimostrare che quest'ultimo è da ricondurre ad un fattore del tutto estraneo, anomalo e imprevedibile, suscettibile di integrare un caso fortuito interruttivo del nesso causale, precisando che, come correttamente rilevato CP_ dall' convenuto e dalla compagnia chiamata, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa può integrare un fattore causale concorrente nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227 c. 1 c.c. (cfr., di recente,
Cass., 31 marzo 2025, n. 8449).
Facendo applicazione dei principi ricordati, nel caso di specie, si ritiene che, dall'esame delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, non possa dirsi sufficientemente provato il fatto storico nei termini descritti dall'attore e, conseguentemente, la sussistenza di un nesso causale fra l'evento dannoso patito e lo stato della pavimentazione stradale CP_ della pubblica via nella disponibilità dell' convenuto.
Merita, al riguardo, osservare che le dichiarazioni rese dall'unico teste indicato dall'attore sui capitoli ammessi, ossia sui capitoli dal n. 1 al n. 8 articolati nella memoria istruttoria, escusso all'udienza del 9.11.2023, il quale ha confermato che in data
30.10.2018, alle ore 00.30, in via Sant'Agata, l'attore è caduto per effetto del cedimento di alcuni sampietrini costituenti la pavimentazione stradale, appaiono scarsamente attendibili a mente della lacunosità e dell'incoerenza delle affermazioni afferenti sia ai rapporti con il danneggiato sia all'effettiva presenza dello stesso teste al momento del verificarsi della caduta.
Il teste, infatti, all'inizio dell'escussione, ha asserito di conoscere l'attore soltanto per essere un collega di sua figlia, per poi precisare, solo a seguito di ulteriore ammonimento, di essere, allo stato, il compagno convivente della figlia dell'attore, con l'ulteriore rilievo che il medesimo, nel giustificare le ragioni della propria presenza al momento del verificarsi del sinistro, sebbene abbia affermato di essersi recato la stessa sera a cena a casa dell'attore, ha, successivamente, dietro specifica domanda, chiarito di non sapere dove quest'ultimo abiti esattamente.
A ciò deve poi aggiungersi che, nell'ambito della descrizione della vicenda per cui è
9 causa, contenuta nell'atto introduttivo non si fa alcun riferimento alla presenza di Tes_1
indicato come teste, al momento del verificarsi del sinistro, tanto che nella
[...]
stessa sede si riferisce che, a seguito della caduta, l'attore sarebbe stato in realtà soccorso da un passante, non meglio identificato.
Si rimarca altresì che, tardivamente, unicamente nelle note conclusive depositate in vista della discussione orale della causa, l'attore ha allegato di essere stato aiutato e accompagnato presso la propria abitazione da e dalla sorella Testimone_1 Tes_2
che nel frattempo aveva raggiunto il luogo dell'evento, circostanze a cui non si è
[...] fatto però alcun riferimento nell'atto introduttivo e nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n.
1 c.p.c.
Si evidenzia, infine, che la sola documentazione fotografica depositata dalla parte attrice non è di per sé idonea a dare prova della circostanza che la caduta occorsa sia stata determinata da un improvviso cedimento della pavimentazione stradale, in quanto le due fotografie prodotte in allegato all'atto di citazione sono prive di qualsiasi riferimento temporale, incertezza non superata dalle dichiarazioni rese dal teste menzionato che non si reputano sufficientemente attendibili, mentre quelle depositate come allegato alla memorie di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. recano diversi riferimenti temporali, alcuni dei quali anche piuttosto lontani dalla data del verificarsi del sinistro.
Si sottolinea poi, da un lato, che la sola effettiva presenza di un cedimento sulla pavimentazione della via in questione non è sufficiente a dimostrare che detto cedimento sia stato la causa dell'evento dannoso lamentato, dall'altro, che il rapporto di servizio curato dagli agenti della polizia municipale, in data 19.1.2019, dopo la ricezione da parte del della richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dall'attore, non essendo CP_1 stato richiesto nell'immediato l'intervento degli agenti, non ha messo in luce, in corrispondenza del civico indicato dallo stesso attore, alcuna evidente buca o avvallamento, ma solo le normali irregolarità dovute alla conformazione della pavimentazione (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte chiamata).
Né la lacuna probatoria appena evidenziata potrebbe essere superata dall'ammissione dell'ulteriore prova per testi richiesta dall'attore, nella propria memoria istruttoria,
10 vertendo i relativi capitoli su circostanze irrilevanti, ai fini della decisione, e non allegate nei precedenti scritti difensivi, in quanto il dato che la sorella del sia giunta sul Pt_1
luogo del sinistro per prestare soccorso è stato allegato espressamente soltanto nelle note conclusive, essendo comunque pacifico che la medesima non abbia assistito alla caduta, mentre il generico fatto che i residenti abbiano inviato segnalazioni circa il pericolo di cedimento non consente, ad ogni modo, di ritenere accertato che la caduta in esame sia stata causata dal suddetto fattore.
Concludendo, alla luce della scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dall'unico teste indicato dall'attore sui capitoli ammessi, che non coincidono neppure con quanto allegato nell'atto introduttivo dall'attore, e della specifica contestazione svolta dal CP_1
convenuto e dalla parte chiamata circa l'effettivo verificarsi del sinistro, non può configurarsi, in capo all'ente convenuto, alcuna responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e
2051 c.c., non essendo stata fornita adeguata dimostrazione della circostanza che la caduta in tesi occorsa all'attore sia stata effettivamente cagionata da un'alterazione della pavimentazione della strada pubblica, collocata all'interno del territorio comunale.
3. Le domande proposte dall'attore devono essere, in definitiva, integralmente rigettate, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia avanzata dal nei CP_1
riguardi della parte chiamata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico dell'attore e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non elevata complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta e a mente della maggiore vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione.
Rispetto alla posizione della parte chiamata, si ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha
11 provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (cfr. Cass., 7 marzo 2024, n. 6144, in massima), ipotesi quest'ultima non configurabile nel caso di specie.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00, per compensi, e di euro
518,00, per esborsi (contributo unificato), oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
12
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.11.2025
Oggi 18 novembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , l'avv. Alessandro Sergianno;
Parte_1 per il l'avv. NI IO;
Controparte_1 per l'avv. Stefano Rossi, oggi sostituito dall'avv. Liviana Controparte_2
Cataldi.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti, in particolare alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il difensore di parte attrice reitera le istanze istruttorie non accolte e insiste affinché sia disposta la consulenza tecnica già richiesta.
Il difensore della compagnia chiamata si oppone all'accoglimento delle richieste istruttorie reiterate dalla parte attrice, perché vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 1181/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1181 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Colleferro, alla via G. Giusti n. 17, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Sergianno e
MO IA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Attore contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Colleferro, alla via P. Laurenti n. 8, presso lo studio dell'avv.
NI IO, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna del al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in Controparte_1
conseguenza di una caduta asseritamente cagionata dal cattivo stato della pavimentazione di una pubblica via.
A fondamento di tale domanda, l'attore ha, in particolare, sostenuto:
- che il 30.10.2018, alle ore 00.30 circa, mentre percorreva a piedi via Sant'Agata nel
Comune di giunto all'altezza del numero civico 7, lo stesso è sprofondato fino alle CP_1 caviglie dentro una buca, causata dal cedimento della pavimentazione connotata dalla presenza di alcuni basoli instabili, ed è caduto rovinosamente a terra;
- che, al momento della caduta dell'istante, il pericolo non era segnalato né visibile sia per l'ora serale che per la scarsa illuminazione;
- che, soltanto dopo la sua caduta e alcune segnalazioni, l'ente convenuto ha provveduto a transennare il luogo dell'accaduto;
- che il medesimo ha fatto affidamento sull'apparente regolarità della pavimentazione, ignorando che alcuni sampietrini erano in realtà scollati dalla loro sede;
- che ciò consente di configurare una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile;
- che, a seguito della caduta, lo stesso è stato soccorso da un passante e accompagnato presso la propria abitazione per poi recarsi il giorno successivo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Colleferro, dove è stato diagnosticato “un trauma diretto mano dx, ginocchio dx e caviglia sx”;
3 - che, per effetto della caduta, lo stesso attore ha riportato un periodo di trenta giorni di incapacità temporanea assoluta e di venti giorni di incapacità temporanea parziale al 50
%, oltre ad un'invalidità permanente, quantificabile nella misura del 10/11 %;
- che le conseguenze lesive patite devono essere ascritte alla responsabilità del CP_1 convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Sulla scorta delle predette circostanze, l'attore ha domandato di: “in via principale accertare la esclusiva responsabilità del ex art. 2043 c.c., nella Controparte_1
causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore del sig. , tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, nessuno Parte_1
escluso, dallo stesso patiti, nella misura di € 35.029,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da quantificarsi, anche in via equitativa, oltre spese mediche pari ad € 162,00, e sul tutto interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno del sinistro, sino all'effettivo soddisfo;
in via alternativa e/o subordinata: accertare la esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., nella causazione del Controparte_1
sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore del sig.
, tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, dallo Parte_1 stesso patiti, nella misura di € 35.029,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da quantificarsi, anche in via equitativa, oltre spese mediche pari ad € 162,00 e sul tutto interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno del sinistro, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore degli avv.ti Alessandro Sergianno e
MO IA”.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato il verificarsi del sinistro nei Controparte_1 termini descritti dall'attore, deducendo:
- che la via in cui lo stesso si sarebbe verificato è dotata di impianto di pubblica illuminazione perfettamente funzionante;
- che la stessa strada, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, era interessata dalla presenza di un cantiere, segnalato e circoscritto, relativo a lavori urgenti di scavo per riparazione di una perdita idrica da parte della società Acea, che hanno avuto
4 inizio in data 6.7.2018 e che si sono protratti almeno fino al 28.9.2019;
- che non sussistono i presupposti per configurare una responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., date le dimensioni della rete viaria, né si ravvisa il ricorrere di una insidia o trabocchetto che denoti il ricorrere della colpa dello stesso ente convenuto ai fini dell'art. 2043 c.c.;
- che, ad ogni modo, la caduta è da imputare, in via esclusiva o prevalente, alla condotta incauta tenuta dall'attore, con conseguente esclusione o riduzione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c.;
- che si contesta l'entità dei danni quantificati dall'attore, considerando quanto risulta dalla cartella clinica di Pronto Soccorso, in cui si riconoscono unicamente dieci giorni di prognosi;
- che è suo interesse essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_2
al fine di essere da questa tenuto indenne in ipotesi di soccombenza.
Il Comune ha, dunque, così concluso: “ - in via preliminare di rito, autorizzare il convenuto ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. a chiamare in causa il terzo
[...]
con sede legale in - 31021 - MO ET (TV) Controparte_3 alla via Marocchesa, 14, di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni specificate in narrativa;
- in via subordinata, ridurre la condanna del convenuto
in persona del sindaco p.t., in proporzione al concorso del fatto colposo CP_1
dell'attore ed in misura corrispondente all'effettiva entità dei danni subiti in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa, escludendo il danno morale ed il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo - chiamato in causa - tenuto a CP_3 Controparte_3 manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito dall'attore. Con vittoria di spese di lite, comprensive di
5 rimborso C.U., cassa e iva come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla parte convenuta, si è costituita in giudizio la la quale ha evidenziato: Controparte_2
- che non vi è alcuna prova dell'effettivo verificarsi del fatto storico, non essendo stato richiesto l'intervento di alcuna autorità ed essendo stato il notiziato dell'evento CP_1
solo con la richiesta di risarcimento dei danni del 10.1.2019;
- che, all'esito del sopralluogo, posto in essere in data 19.1.2019, non sono stati riscontrati nella via in cui si sarebbe verificato il sinistro sampietrini instabili;
- che la stessa via è dotata di impianto di pubblica illuminazione che non risultava interessato da guasti al momento del verificarsi del sinistro;
- che, date la mancata dimostrazione di una situazione di obiettiva pericolosità e la concreta evitabilità dell'evento dannoso, non può considerarsi provato il nesso causale fra quest'ultimo e la cosa in custodia;
- che la condotta imprudente tenuta dall'attore è, in ogni caso, tale da essere riguardata come causa esclusiva o concorrente nella produzione dell'evento lesivo;
- che le conseguenze lesive lamentate dall'attore non sono allo stato adeguatamente dimostrate;
- che la polizza sottoscritta dal prevede una franchigia di euro 3.000,00, per CP_1 sinistro, e un massimale fino ad euro 4.000.000,00.
La compagnia chiamata ha, alla luce di ciò, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, rigettare le domande proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate né nell'an né nel quantum. Vinte le spese e i compensi;
2. in subordine, salvo gravame, previo espletamento di CTU, liquidare il danno, laddove dimostrato, secondo il vero, il giusto ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta anche per duplicazioni risarcitorie. Spese e compensi come per legge;
3. in detta gradata ipotesi, ai sensi dell'art.1227 c.c., ridurre il risarcimento in proporzione all'accertando concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno ed escluderlo in relazione a quei pregiudizi che l'odierno attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
4. In ogni caso, rigettare l'avversa
6 domanda volta ad ottenere il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
Sulla domanda di garanzia impropria del circoscrivere la manleva prestata Controparte_1
dalla concludente Società assicuratrice all'oggetto e condizioni di polizza, ponendo la franchigia di € 3.000,00 direttamente a carico dell'assicurato 6. Con vittoria di spese e compensi”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione della prova per testi richiesta dalla parte attrice, nei limiti del provvedimento del 20.6.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è definita all'esito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineato l'oggetto del presente giudizio, si evidenzia che, a fondamento della domanda risarcitoria proposta, l'attore ha alternativamente invocato la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., sostenendo che lo stato dei luoghi per cui è causa presentasse i connotati di una insidia tale da fare presumere la colpa dell'ente convenuto, e la fattispecie di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.p.c., affermando la sussistenza di un nesso causale fra l'evento dannoso patito e l'intrinseca pericolosità dello stato del manto stradale di una via pubblica.
Circa la questione appena richiamata, relativa cioè alla possibilità di ravvisare una responsabilità per danni causati da cose in custodia anche in capo alla Pubblica
Amministrazione, con particolare riguardo ai danni cagionati dallo stato delle pubbliche CP_ vie, è noto che, contrariamente a quanto assunto dall' convenuto, secondo l'insegnamento più recente della giurisprudenza di legittimità, anche per i danni cagionati dalle strade comunali è configurabile una responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'estensione della rete stradale, soprattutto per ciò che riguarda l'ambito comunale, non esclude che faccia capo all'ente gestore la concreta possibilità di esercitare sulla medesima un'attività di sorveglianza idonea ad integrare un rapporto di custodia con la cosa rilevante ai fini della imputabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., da ultimo, Cass., 19 dicembre 2022, n. 37059; Cass., 5 marzo 2019, n.
6326; Cass., 9 giugno 2016, n. 11802).
7 Ne discende, dunque, che l'attore, il quale ha assunto di avere subito una lesione causalmente riconducibile al cedimento della pavimentazione di un tratto di strada nella materiale disponibilità del comune convenuto, appare avere correttamente invocato la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., con evidenti ricadute in punto di regole di riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Si rammenta, infatti, con specifico riferimento alla disposizione citata, che il legislatore ha inteso delineare la fattispecie in esame come un'ipotesi di responsabilità speciale, avvicinabile ad un criterio di imputazione di tipo oggettivo, avendo, in particolare, previsto, a beneficio del danneggiato, un'agevolazione sul piano probatorio, rappresentata dalla sufficienza della dimostrazione della prova del ricorrere di un nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno e avendo posto, in capo al custode, l'onere di dare prova dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervento di un caso fortuito, di rilevanza meramente obiettiva, senza cioè che rilevi a questo fine l'osservanza, ad opera dello stesso, di un dovere di diligenza.
La Suprema Corte ha, nella specie, ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr.
Cass., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).
Quanto evidenziato, nondimeno, non toglie, sul piano del riparto dell'onere della prova, che spetti al danneggiato provare sia la lesione patita sia la sua riconducibilità causale alla cosa o, in altri termini, dimostrare che la res in sé ha svolto un ruolo autonomo nella causazione del danno lamentato in virtù di un'anomalia originaria o sopravvenuta nella sua struttura e nel suo funzionamento oppure per effetto della sua intrinseca pericolosità.
Solo una volta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso,
8 graverebbe sul custode l'onere di dimostrare che quest'ultimo è da ricondurre ad un fattore del tutto estraneo, anomalo e imprevedibile, suscettibile di integrare un caso fortuito interruttivo del nesso causale, precisando che, come correttamente rilevato CP_ dall' convenuto e dalla compagnia chiamata, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa può integrare un fattore causale concorrente nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227 c. 1 c.c. (cfr., di recente,
Cass., 31 marzo 2025, n. 8449).
Facendo applicazione dei principi ricordati, nel caso di specie, si ritiene che, dall'esame delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, non possa dirsi sufficientemente provato il fatto storico nei termini descritti dall'attore e, conseguentemente, la sussistenza di un nesso causale fra l'evento dannoso patito e lo stato della pavimentazione stradale CP_ della pubblica via nella disponibilità dell' convenuto.
Merita, al riguardo, osservare che le dichiarazioni rese dall'unico teste indicato dall'attore sui capitoli ammessi, ossia sui capitoli dal n. 1 al n. 8 articolati nella memoria istruttoria, escusso all'udienza del 9.11.2023, il quale ha confermato che in data
30.10.2018, alle ore 00.30, in via Sant'Agata, l'attore è caduto per effetto del cedimento di alcuni sampietrini costituenti la pavimentazione stradale, appaiono scarsamente attendibili a mente della lacunosità e dell'incoerenza delle affermazioni afferenti sia ai rapporti con il danneggiato sia all'effettiva presenza dello stesso teste al momento del verificarsi della caduta.
Il teste, infatti, all'inizio dell'escussione, ha asserito di conoscere l'attore soltanto per essere un collega di sua figlia, per poi precisare, solo a seguito di ulteriore ammonimento, di essere, allo stato, il compagno convivente della figlia dell'attore, con l'ulteriore rilievo che il medesimo, nel giustificare le ragioni della propria presenza al momento del verificarsi del sinistro, sebbene abbia affermato di essersi recato la stessa sera a cena a casa dell'attore, ha, successivamente, dietro specifica domanda, chiarito di non sapere dove quest'ultimo abiti esattamente.
A ciò deve poi aggiungersi che, nell'ambito della descrizione della vicenda per cui è
9 causa, contenuta nell'atto introduttivo non si fa alcun riferimento alla presenza di Tes_1
indicato come teste, al momento del verificarsi del sinistro, tanto che nella
[...]
stessa sede si riferisce che, a seguito della caduta, l'attore sarebbe stato in realtà soccorso da un passante, non meglio identificato.
Si rimarca altresì che, tardivamente, unicamente nelle note conclusive depositate in vista della discussione orale della causa, l'attore ha allegato di essere stato aiutato e accompagnato presso la propria abitazione da e dalla sorella Testimone_1 Tes_2
che nel frattempo aveva raggiunto il luogo dell'evento, circostanze a cui non si è
[...] fatto però alcun riferimento nell'atto introduttivo e nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n.
1 c.p.c.
Si evidenzia, infine, che la sola documentazione fotografica depositata dalla parte attrice non è di per sé idonea a dare prova della circostanza che la caduta occorsa sia stata determinata da un improvviso cedimento della pavimentazione stradale, in quanto le due fotografie prodotte in allegato all'atto di citazione sono prive di qualsiasi riferimento temporale, incertezza non superata dalle dichiarazioni rese dal teste menzionato che non si reputano sufficientemente attendibili, mentre quelle depositate come allegato alla memorie di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. recano diversi riferimenti temporali, alcuni dei quali anche piuttosto lontani dalla data del verificarsi del sinistro.
Si sottolinea poi, da un lato, che la sola effettiva presenza di un cedimento sulla pavimentazione della via in questione non è sufficiente a dimostrare che detto cedimento sia stato la causa dell'evento dannoso lamentato, dall'altro, che il rapporto di servizio curato dagli agenti della polizia municipale, in data 19.1.2019, dopo la ricezione da parte del della richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dall'attore, non essendo CP_1 stato richiesto nell'immediato l'intervento degli agenti, non ha messo in luce, in corrispondenza del civico indicato dallo stesso attore, alcuna evidente buca o avvallamento, ma solo le normali irregolarità dovute alla conformazione della pavimentazione (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte chiamata).
Né la lacuna probatoria appena evidenziata potrebbe essere superata dall'ammissione dell'ulteriore prova per testi richiesta dall'attore, nella propria memoria istruttoria,
10 vertendo i relativi capitoli su circostanze irrilevanti, ai fini della decisione, e non allegate nei precedenti scritti difensivi, in quanto il dato che la sorella del sia giunta sul Pt_1
luogo del sinistro per prestare soccorso è stato allegato espressamente soltanto nelle note conclusive, essendo comunque pacifico che la medesima non abbia assistito alla caduta, mentre il generico fatto che i residenti abbiano inviato segnalazioni circa il pericolo di cedimento non consente, ad ogni modo, di ritenere accertato che la caduta in esame sia stata causata dal suddetto fattore.
Concludendo, alla luce della scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dall'unico teste indicato dall'attore sui capitoli ammessi, che non coincidono neppure con quanto allegato nell'atto introduttivo dall'attore, e della specifica contestazione svolta dal CP_1
convenuto e dalla parte chiamata circa l'effettivo verificarsi del sinistro, non può configurarsi, in capo all'ente convenuto, alcuna responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e
2051 c.c., non essendo stata fornita adeguata dimostrazione della circostanza che la caduta in tesi occorsa all'attore sia stata effettivamente cagionata da un'alterazione della pavimentazione della strada pubblica, collocata all'interno del territorio comunale.
3. Le domande proposte dall'attore devono essere, in definitiva, integralmente rigettate, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia avanzata dal nei CP_1
riguardi della parte chiamata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico dell'attore e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non elevata complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta e a mente della maggiore vicinanza del valore della causa al margine inferiore dello scaglione.
Rispetto alla posizione della parte chiamata, si ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha
11 provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (cfr. Cass., 7 marzo 2024, n. 6144, in massima), ipotesi quest'ultima non configurabile nel caso di specie.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00, per compensi, e di euro
518,00, per esborsi (contributo unificato), oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
12