TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 3.4.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 co.4
Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di conversione del Decreto legge n. 34 del 19 maggio
2020) e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 984 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA ALESSANDRO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e conseguente azione di condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante, a seguito di infruttuoso esito dell'iter amministrativo, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata chiesta con domanda del 30.1.2023 ma con decorrenza fissata ad un anno prima della domanda. A sostegno della domanda proposta evidenziava di essere affetto sin dal 2019 dalle medesime patologie: ipertensione arteriosa, diabete mellito, fibrillazione atriale, bronchite cronica, obesità, assumendo che il proprio stato invalidante poteva essere retrodatato ad un anno prima alla presentazione della domanda amministrativa essendo documentato che le patologie da cui è affetto erano già presenti quantomeno dal 30/01/2022. Proposto senza esito ricorso
1 amministrativo avverso il diniego dell' , concludeva chiedendo al Giudice adito di : CP_1
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da infermità tali da ridurne la capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80% quantomeno sin dal 30/01/2022 (1 anno precedente la domanda amministrativa); quindi, accertata, altresì, la ricorrenza del requisito contributivo, dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento previdenziale della pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi degli artt. 1 comma 8 l. 503/'92, con decorrenza dal 01/02/2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa in applicazione delle cd finestre mobili, essendo decorso un anno dalla realizzazione di tutti i requisiti di legge: anagrafico, sanitario e contributivo) ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di diritto;
CP_ b) condannare l' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia maturati dalla data di decorrenza accertata a quella dell'effettiva erogazione della prestazione, oltre interessi legali come per legge sui ratei pregressi;
CP_ c) condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio peritali e legali, queste ultime da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone, maggiorate di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Ritualmente costituitosi l' chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e diritto.
Disposta ed espletata la CTU medico legale, all'udienza del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.pc., la causa è stata decisa.
*****
La domanda non può trovare accoglimento, non risultando l'istante in possesso del requisito sanitario di legge già dall'anno precedente alla presentazione delal domanda amministrativa, come richiesto in ricorso.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente ed indicati nell'elaborato peritale versato in atti, cui si rimanda per una più compiuta descrizione degli stessi, non determinano una riduzione della capacità lavorativa generica dell'istante in misura pari al 80% già dal gennaio del 2022 avendo il CTU accertato la presenza di patologie per le quali solo dal luglio 2019 si raggiungeva una percentuale di invalidità del 53% sulla capacità lavorativa del ricorrente.
La dott. ha infatti chiaramente evidenziato che “la storia clinica del Persona_1
ricorrente prende origine nel luglio 2019, epoca in cui accertamenti eseguiti in ambiente ospedaliero ponevano diagnosi di una fibrillazione atriale (F.A.), trattata dapprima solo farmacologicamente e successivamente, nell'ottobre 2019, con cardioversione elettrica
2 trans toracica, ottenendo un buon risultato. Durante il suddetto ricovero veniva anche diagnosticata ipertensione arteriosa, obesità e “probabile” broncopatia cronica. Ebbene, considerando il complessivo quadro cardiologico del 2019 (F.A. ed ipertensione arteriosa) che era, come si evince dagli atti, ben compensato dal trattamento farmacologico, questo andava valutato con il tasso di riduzione della capacità lavorativa pari al 35% (codice
6441- 6442) secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti, approvate con D.M.
05/02/1992. Con un tasso di invalidità pari al 15% (per riduzione al codice 7105 non essendo presenti le complicanze artrosiche previste nel suddetto codice), sempre secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti, andava valutata l'obesità riscontrata sempre nel 2019. Applicando la formula del Balthazard si giungeva ad una riduzione della capacità lavorativa del 45%. Con il tasso invalidante del 15% (per analogia e riduzione al codice 6003 non esistendo un codice specifico per tale patologia) andava valutata anche la
“probabile” broncopatia cronica, evidenziata sempre nel 2019 alla luce di una rxgrafia del
Torace che rilevava “diffusi segni di ispessimento peribronchiale con aspetto accentuato della trama vasculo-bronchiale”. Applicando la formula del Balthazard si giungeva ad una complessiva riduzione della capacità lavorativa del 53% (cinquantatré percento). Pertanto dal LUGLIO 2019 il complessivo quadro patologico di cui era affetto il incideva, Pt_1
secondo le tabelle approvate con D.M. 05/02/1992, nella misura del 53% (cinquantatré percento) sulla sua capacità lavorativa. Successivamente, e precisamente nel gennaio
2023, sempre come si evince dagli atti, veniva diagnosticato un'evoluzione del quadro cardiologico con l'istaurarsi anche di una cardiopatia ipertensiva;
allo stato attuale tale condizione cardiologica, in uno con la fibrillazione atriale cronica, si presenta, comunque, come si rileva anche dall'esame clinico, sufficientemente controllata dalla terapia farmacologica. Tale complessiva condizione funzionale andrà valutata con il tasso di invalidità pari al 55% (codice 6442-6443) sempre secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti. Nel febbraio 2023, veniva posta anche diagnosi di diabete mellito per il quale il ricorrente esegue terapia con ipoglicemizzanti orali. Allo stato attuale tale patologia si presenta sufficientemente compensata dalla terapia farmacologica eseguita, come ben si evince dalla documentazione sanitaria agli atti, in assenza di segni e/o sintomi clinici e/o strumentali di complicanze diabetiche micro e macroangiopatiche. Tale realtà funzionale andrà valutata con il tasso di invalidità pari al 35% (per riduzione al codice 9309 che prevede, invece, le complicanze micro/macroangiopatiche non presenti nel caso in esame). Pertanto, in riferimento al quadro clinico del 2023, considerando il
55% di riduzione della capacità lavorativa per la patologia cardiologica, il 35% per il
3 diabete, il 15% per l'obesità ed ancora il 15% per la broncopatia cronica, ed applicando la formula a scalare del Balthazard si giunge ad una complessiva riduzione della capacità lavorativa del 80% (ottanta percento). Tale invalidità, alla luce di quanto esposto andrà retrodatata, concordemente con la valutazione dei sanitari , all'epoca della domanda CP_1
amministrativa di pensione (30/01/2023).”
Le conclusioni del consulente, coerenti con le premesse sviluppate, sono ampiamente motivate ed appaiono pienamente condivisibili: possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Le contestazioni alla consulenza formulate dalla difesa di parte attrice non possono condividersi, risolvendosi esse, come esplicitate nelle note di trattazione depositate, in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni espresse dall'ausiliario e non evidenziandosi, nel contempo, ad un attento esame dell'elaborato peritale, alcuna omissione nella rilevazione delle patologie in ricorso indicate (cfr. anche Cass.
7341/2004; Cass. 16223/2003).
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. ponendosi definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di ctu già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
-rigetta la domanda;
-nulla per le spese ponendosi definitivamente a carico dell' le spese di ctu già CP_1
liquidate come da separato decreto.
Napoli il 7.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 3.4.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 co.4
Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di conversione del Decreto legge n. 34 del 19 maggio
2020) e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 984 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA ALESSANDRO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e conseguente azione di condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'istante, a seguito di infruttuoso esito dell'iter amministrativo, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata chiesta con domanda del 30.1.2023 ma con decorrenza fissata ad un anno prima della domanda. A sostegno della domanda proposta evidenziava di essere affetto sin dal 2019 dalle medesime patologie: ipertensione arteriosa, diabete mellito, fibrillazione atriale, bronchite cronica, obesità, assumendo che il proprio stato invalidante poteva essere retrodatato ad un anno prima alla presentazione della domanda amministrativa essendo documentato che le patologie da cui è affetto erano già presenti quantomeno dal 30/01/2022. Proposto senza esito ricorso
1 amministrativo avverso il diniego dell' , concludeva chiedendo al Giudice adito di : CP_1
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da infermità tali da ridurne la capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80% quantomeno sin dal 30/01/2022 (1 anno precedente la domanda amministrativa); quindi, accertata, altresì, la ricorrenza del requisito contributivo, dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento previdenziale della pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi degli artt. 1 comma 8 l. 503/'92, con decorrenza dal 01/02/2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa in applicazione delle cd finestre mobili, essendo decorso un anno dalla realizzazione di tutti i requisiti di legge: anagrafico, sanitario e contributivo) ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di diritto;
CP_ b) condannare l' al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia maturati dalla data di decorrenza accertata a quella dell'effettiva erogazione della prestazione, oltre interessi legali come per legge sui ratei pregressi;
CP_ c) condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio peritali e legali, queste ultime da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone, maggiorate di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Ritualmente costituitosi l' chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e diritto.
Disposta ed espletata la CTU medico legale, all'udienza del 3.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.pc., la causa è stata decisa.
*****
La domanda non può trovare accoglimento, non risultando l'istante in possesso del requisito sanitario di legge già dall'anno precedente alla presentazione delal domanda amministrativa, come richiesto in ricorso.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente ed indicati nell'elaborato peritale versato in atti, cui si rimanda per una più compiuta descrizione degli stessi, non determinano una riduzione della capacità lavorativa generica dell'istante in misura pari al 80% già dal gennaio del 2022 avendo il CTU accertato la presenza di patologie per le quali solo dal luglio 2019 si raggiungeva una percentuale di invalidità del 53% sulla capacità lavorativa del ricorrente.
La dott. ha infatti chiaramente evidenziato che “la storia clinica del Persona_1
ricorrente prende origine nel luglio 2019, epoca in cui accertamenti eseguiti in ambiente ospedaliero ponevano diagnosi di una fibrillazione atriale (F.A.), trattata dapprima solo farmacologicamente e successivamente, nell'ottobre 2019, con cardioversione elettrica
2 trans toracica, ottenendo un buon risultato. Durante il suddetto ricovero veniva anche diagnosticata ipertensione arteriosa, obesità e “probabile” broncopatia cronica. Ebbene, considerando il complessivo quadro cardiologico del 2019 (F.A. ed ipertensione arteriosa) che era, come si evince dagli atti, ben compensato dal trattamento farmacologico, questo andava valutato con il tasso di riduzione della capacità lavorativa pari al 35% (codice
6441- 6442) secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti, approvate con D.M.
05/02/1992. Con un tasso di invalidità pari al 15% (per riduzione al codice 7105 non essendo presenti le complicanze artrosiche previste nel suddetto codice), sempre secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti, andava valutata l'obesità riscontrata sempre nel 2019. Applicando la formula del Balthazard si giungeva ad una riduzione della capacità lavorativa del 45%. Con il tasso invalidante del 15% (per analogia e riduzione al codice 6003 non esistendo un codice specifico per tale patologia) andava valutata anche la
“probabile” broncopatia cronica, evidenziata sempre nel 2019 alla luce di una rxgrafia del
Torace che rilevava “diffusi segni di ispessimento peribronchiale con aspetto accentuato della trama vasculo-bronchiale”. Applicando la formula del Balthazard si giungeva ad una complessiva riduzione della capacità lavorativa del 53% (cinquantatré percento). Pertanto dal LUGLIO 2019 il complessivo quadro patologico di cui era affetto il incideva, Pt_1
secondo le tabelle approvate con D.M. 05/02/1992, nella misura del 53% (cinquantatré percento) sulla sua capacità lavorativa. Successivamente, e precisamente nel gennaio
2023, sempre come si evince dagli atti, veniva diagnosticato un'evoluzione del quadro cardiologico con l'istaurarsi anche di una cardiopatia ipertensiva;
allo stato attuale tale condizione cardiologica, in uno con la fibrillazione atriale cronica, si presenta, comunque, come si rileva anche dall'esame clinico, sufficientemente controllata dalla terapia farmacologica. Tale complessiva condizione funzionale andrà valutata con il tasso di invalidità pari al 55% (codice 6442-6443) sempre secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti. Nel febbraio 2023, veniva posta anche diagnosi di diabete mellito per il quale il ricorrente esegue terapia con ipoglicemizzanti orali. Allo stato attuale tale patologia si presenta sufficientemente compensata dalla terapia farmacologica eseguita, come ben si evince dalla documentazione sanitaria agli atti, in assenza di segni e/o sintomi clinici e/o strumentali di complicanze diabetiche micro e macroangiopatiche. Tale realtà funzionale andrà valutata con il tasso di invalidità pari al 35% (per riduzione al codice 9309 che prevede, invece, le complicanze micro/macroangiopatiche non presenti nel caso in esame). Pertanto, in riferimento al quadro clinico del 2023, considerando il
55% di riduzione della capacità lavorativa per la patologia cardiologica, il 35% per il
3 diabete, il 15% per l'obesità ed ancora il 15% per la broncopatia cronica, ed applicando la formula a scalare del Balthazard si giunge ad una complessiva riduzione della capacità lavorativa del 80% (ottanta percento). Tale invalidità, alla luce di quanto esposto andrà retrodatata, concordemente con la valutazione dei sanitari , all'epoca della domanda CP_1
amministrativa di pensione (30/01/2023).”
Le conclusioni del consulente, coerenti con le premesse sviluppate, sono ampiamente motivate ed appaiono pienamente condivisibili: possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Le contestazioni alla consulenza formulate dalla difesa di parte attrice non possono condividersi, risolvendosi esse, come esplicitate nelle note di trattazione depositate, in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni espresse dall'ausiliario e non evidenziandosi, nel contempo, ad un attento esame dell'elaborato peritale, alcuna omissione nella rilevazione delle patologie in ricorso indicate (cfr. anche Cass.
7341/2004; Cass. 16223/2003).
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. ponendosi definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di ctu già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
-rigetta la domanda;
-nulla per le spese ponendosi definitivamente a carico dell' le spese di ctu già CP_1
liquidate come da separato decreto.
Napoli il 7.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
4