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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, all'udienza del
25 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 493 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo GERMANI Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«A) dichiarare che tra il ricorrente sig. e la Società dal 14 aprile 2014 al Parte_1 CP_1
30 settembre 2019 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo descritto nei punti n. 1, 2,
3, 4, 5, 6,7,8 della premessa, nel quale il ricorrente ha espletato la mansione di apprendista muratore livello 2 CCNL Ediliza Artigianato con le modalità e gli orari di cui al presente ricorso;
B) dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione della qualifica di livello 2 del CCNL suindicato e pertanto condannare la a corrispondere al ricorrente la somma di E. 4818,04 di cui CP_1
E.3394,87 per differenze retributive;
E.279,23 per festività;E. 146,57 per permessi;
E.847,12 per permessi non goduti;
E.4,11 per ex festività;E.145,45 per festività;oltre ad E.6503,70 per Tfr ed ad E.
2673,37 per trattenute mai restituite;
il tutto come dai conteggi allegati per un totale complessivo di E.
13.993,1113.993,11: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
C) in subordine a condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma che si riterrà di giustizia anche ex art. 432 cpc e per quanto riguarda la somma di E. 2673,37 relativa alle trattenute non restituite anche per indebito arricchimento.;
D) in ulteriore subordine condannare la resistente ex art.36 Costituzione e 2099 c.c. a corrispondere alla ricorrente le somme che saranno comunque ritenute dovute:
E) il tutto con vittoria di spese, interessi ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avv. Giancarlo
Germani antistatario.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 25 settembre 2025
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
IL GIUDICE
dott.ssa Elisa Bertillo
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, all'udienza del
25 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 493 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo GERMANI Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«A) dichiarare che tra il ricorrente sig. e la Società dal 14 aprile 2014 al Parte_1 CP_1
30 settembre 2019 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo descritto nei punti n. 1, 2,
3, 4, 5, 6,7,8 della premessa, nel quale il ricorrente ha espletato la mansione di apprendista muratore livello 2 CCNL Ediliza Artigianato con le modalità e gli orari di cui al presente ricorso;
B) dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione della qualifica di livello 2 del CCNL suindicato e pertanto condannare la a corrispondere al ricorrente la somma di E. 4818,04 di cui CP_1
E.3394,87 per differenze retributive;
E.279,23 per festività;E. 146,57 per permessi;
E.847,12 per permessi non goduti;
E.4,11 per ex festività;E.145,45 per festività;oltre ad E.6503,70 per Tfr ed ad E.
2673,37 per trattenute mai restituite;
il tutto come dai conteggi allegati per un totale complessivo di E.
13.993,1113.993,11: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
C) in subordine a condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma che si riterrà di giustizia anche ex art. 432 cpc e per quanto riguarda la somma di E. 2673,37 relativa alle trattenute non restituite anche per indebito arricchimento.;
D) in ulteriore subordine condannare la resistente ex art.36 Costituzione e 2099 c.c. a corrispondere alla ricorrente le somme che saranno comunque ritenute dovute:
E) il tutto con vittoria di spese, interessi ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avv. Giancarlo
Germani antistatario.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 25 settembre 2025
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IL GIUDICE
dott.ssa Elisa Bertillo
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