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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 3581 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Orseolo n.1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Alessandra Cittadino del Foro di Lamezia
Terme e Elisabetta Stellari del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano via Carlo Poma n. 4,
APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Missaglia del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Borgonuovo n. 14
APPELLATO
e con l'intervento del Procuratore Generale
pagina 1 di 6 avverso la sentenza n. 10300/2024 del Tribunale di Milano emessa il 13.11.2024 e depositata il
28.11.2024, notificata in data 28.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 16135/2024 R.G, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previe le declaratorie del caso in rito e in merito, contrariis reiectis, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza n.10300/2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.10300/2024 ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp.att.cpc e/o per motivazione meramente apparente, per i motivi di cui agli atti;
nel merito: respingere le domande tutte ex adverso proposte poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti agli atti;
condannare il si. a restituire alla signora per effetto Controparte_1 Parte_1 dell'accoglimento del presente gravame, la somma di € 5.398,74 oltre interessi dal giorno del pagamento all'effettivo saldo, versata a titolo di rifusione delle spese di lite di cui alla sentenza di 1° grado;
in via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie di cui agli atti di 1° grado:
a)disporre, ove ritenuto, ogni e più opportuna indagine, indagini a cura del Nucleo Operativo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza sul Signor e su tutte le società a lui Controparte_1 riconducibili, volte all'accertamento della effettiva consistenza del patrimonio mobiliare/immobiliare riconducibile al signor disporre l'acquisizione della dichiarazione di successione a Controparte_1
seguito del decesso del padre e del trust, nonché tutti i documenti attestanti il patrimonio mobiliare e immobiliare del signor , direttamente o indirettamente a lui riconducibili;
CP_1
b)disporre l'audizione di Testimone_1
con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre;
si richiamano tutte le eccezioni e deduzioni di cui agli atti di primo grado da intendersi qui integralmente riprodotte”
Parte appellata ha precisatole seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 2 di 6 in via principale: rigettare integralmente tutte le domande avversarie contenute nel ricorso avversario, perché infondate in fatto e in diritto, nonché, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria: rigettare le richieste dell'appellante di indagini patrimoniali e di audizione della figlia
, in quanto irrilevanti e non pertinenti al caso di specie, per i motivi dedotti in narrativa;
Tes_1
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge, di entrambi i gradi giudizio, anche ex art 96 cpc”
Il Procuratore Generale ha dichiarato il non interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 24.12.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 10300/2024 – emessa nella causa civile n. 16135/2024 R.G. il 13.11.2024, depositata il 28.11.2024, notificata in pari data, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
Con il proposto ricorso per la modifica delle condizioni il sig. ha chiesto la revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento a favore della figlia a far data dal mese di agosto 2024 disposto a Tes_1 favore della ex moglie e disporre a far data dal mese di agosto 2024 che l'assegno venga pagato direttamente alla figlia sostenendo in via integrale tutti i costi relativi agli studi universitari presso l'Università di Les Roches (Svizzera) ivi incluso il costo dell'alloggio; confermare che tutte le spese straordinarie della figlia vengano sostenute al 50% tra i genitori;
revocare a far data da agosto 2024 l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla il costo del Parte_1 riscaldamento al 100% dell'immobile adibito a casa coniugale ponendo l'intero costo o in via subordinata il 75% del costo a carico della Parte_1
La sig.ra ha chiesto la conferma delle condizioni di divorzio. Parte_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha: rideterminato l'importo del mantenimento indiretto per la figlia da € 2205,00 ad € 350,00 Tes_1 mensili e al 75% il contributo paterno alle spese di riscaldamento dell'immobile adibito a casa coniugale, ponendo interamente a carico del padre le spese universitarie di ivi inclusa retta e Tes_1 spese scolastiche;
ha condannato la resistente alle spese di lite quantificate in € 3700 oltre spese generali, Iva e Cpa.
pagina 3 di 6 Il Tribunale ha preso atto del fatto che ha di fatto cessato la convivenza con la madre, restando a Tes_1 studiare all'estero e facendovi ritorno occasionalmente e che il padre si è impegnato a sostenere i costi universitari pari ad € 60 mila annui.
Ha ridotto pertanto il contributo indiretto considerando che qualora non fosse sufficiente dovrà essere a chiederlo al padre non potendo la madre rappresentare gli interessi della figlia. Tes_1
Ha proposto appello , la quale censura la sentenza del Tribunale di Milano, sostenendo Parte_1 quanto segue: motivazione inesistente e sintetica e meramente apparente: definite irrilevanti le circostanze allegate e verosimile la presenza a Milano di “verosimilmente a poche occasioni davvero”. Tes_1
La determinazione in € 350,00 del concorso al mantenimento della figlia non ha alcuna valenza perequativa né consente all'appellante lavoratrice dipendente di fare la sua parte nei confronti della stessa (trasporti, fabbisogno per vivere nel campus) sport golf, sci, tennis, assicurazione sanitaria, vestiario;
costi rilevanti avendo il padre scelto di inserire la figlia in una università di prestigio;
la differenza economica delle parti è abissale;
ha scelto di andare all'Università in Svizzera Tes_1 perché vicino a Milano e per poter tornare a casa spesso, come fa nei week-end portando a casa i panni da lavare, per frequentare gli amici, visite mediche;
la madre è il suo genitore di riferimento;
figlia appena maggiorenne;
le spese di riscaldamento sono decise dalla società dell'ex marito che è proprietaria dello stabile;
la retta universitaria comprende l'ospitalità per soli 6 mesi, mentre per gli altri sei mesi la locazione è a carico dei genitori;
sono esclusi dalla retta gli stages obbligatori;
il padre ha avuto notificato ben 5 precetti per il mancato pagamento degli assegni per le due figlie;
erroneo demandare alla figlia l'iniziativa giudiziaria nei confronti del padre;
le spese di lite sono state poste a suo carico quando l'assegno non è stato revocato e pertanto non vi è stata soccombenza totale.
Chiede dichiararsi la nullità della sentenza ai sensi dell'art 132 cpc e 118 disp att cpc per motivazione meramente apparente;
respingere le domande dell'ex marito e condannarlo a restituirle la somma di €
5398,74 versata a titolo di rifusione spese di lite;
con vittoria spese di entrambi i gradi di giudizio;
richiama istanze istruttorie.
Si è costituito nei termini in data 7.4.2025 per chiedere la conferma della Controparte_1 sentenza allegando ed eccependo quanto segue.
non vive più con la madre;
attualmente vive a Parigi da fine febbraio 2025 ove frequenta uno Tes_1 stage organizzato dall'Università Svizzera presso cui si è trasferita il 16.9.2024, ove tornerà il 5.9.2025
e il padre ha pagato tutto (doc.1), come paga sempre tutto quanto attiene alla figlia che è di gran lunga superiore a quanto pagava alla moglie come contributo indiretto;
pagina 4 di 6 la sentenza ha ben motivato che vive per 6 mesi in Università e per 6 mesi in stage (circostanze Tes_1 pacifiche e non contestate pag 4 sentenza);
il Tribunale ha correttamente valutato il patrimonio del sig. e non avrebbe dovuto Controparte_1 ulteriormente indagarlo considerato che lui si è accollato tutti i costi per , la quale a casa della Tes_1 madre è tornata solo una volta a Natale 2024; l'Università è stata scelta dalla figlia e la madre non si è mai opposta;
il gas si paga al fornitore e non al proprietario.
In data 18.4.2025 parte appellante ha depositato la memoria di replica ex art 472 bis n 32 cpc: il padre non paga regolarmente il contributo al mantenimento per l'altra figlia (Doc.8) e quanto ai Per_1 precetti chiede di pagare a rate
In data 24.4.2025 parte appellata ha depositato la controreplica ex art 473 bis 32 co.2 cpc: la madre tra mantenimento delle figlie e stipendio riceve € 6000 al mese;
i doc. da 5 a 10 sono tardivi e non producibili perché formatisi prima.
Conferma le conclusioni e chiede condanna di lei ex art 96 cpc
All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 14.1.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di nullità della sentenza per motivazione meramente apparente proposta da parte appellante, in quanto il Tribunale di Milano con decisione se pure succintamente motivata ha esposto in modo sintetico ma chiaro, trattandosi peraltro di circostanze pacifiche e non contestate, come la figlia si sia trasferita in Svizzera ove frequenta l'università Tes_1 privata il cui corso di studi prevede 6 mesi di lezioni nella struttura universitaria e 6 mesi Parte_2 di stage presso strutture alberghiere internazionali e il padre si è impegnato a provvedere al pagamento integrale della retta di € 60.000 annui, retta che comprende anche la ospitalità; di conseguenza è comprensibilmente realistico che la ragazza frequenti la casa della madre in modo sporadico.
Sempre n via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello nel merito è infondato.
Quanto al disposto assegno pari ad € 350 mensili a carico del sig. da Controparte_1 versarsi alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia e la Parte_1 Tes_1 riduzione al 75% del contributo paterno per il riscaldamento dell'immobile adibito a casa familiare ove la sig.ra ancora vive con l'altra figlia, a modifica della condizioni di divorzio per le ragioni Parte_1 sopra indicate, la Corte osserva che, nel caso di specie, il Tribunale di Milano pur ravvisando una considerevole situazione reddituale di parte ricorrente sostanzialmente immutata rispetto all'epoca del pagina 5 di 6 divorzio (sentenza Tribunale di Milano n.1713/2017), in fase di modifica delle condizioni di divorzio, ha fondato il proprio accertamento, tenendo conto della mutata collocazione delle figlia , Tes_1 studente universitaria e della totale presa in carico spontanea da parte del padre di ogni spesa afferente il percorso universitario, ivi compresi retta e ospitalità, peraltro significativamente onerosa.
La riduzione ad € 350,00 mensili dell'assegno corrente a titolo di mantenimento indiretto di a Tes_1 favore della sig.ra non oggetto di contestazione da parte appellata, va ritenuto equo, così Parte_1 come la riduzione al 75% delle spese di riscaldamento della casa coniugale, in ragione dei brevi periodi in cui la figlia vorrà trascorrere con la madre. Tes_1
Appare, pertanto, sussistere l'intervenuta modifica delle condizioni generali familiari degli ex coniugi idonee a giustificare la disposta modifica delle condizioni di divorzio.
Va di conseguenza rigettata la domanda svolta da parte appellante di restituzione delle spese legali corrisposte a parte appellata in esito alla sentenza di primo grado, considerato che la condanna alle spese di lite, come disposta a carico di parte resistente ed a favore di parte ricorrente, è in linea con il principio di soccombenza valutata la domanda svolta da parte resistente avente ad oggetto la totale conferma delle condizioni di divorzio.
Nel caso di specie non sussistono i presupposti ex lege per accogliere la domanda di condanna ex art 96 cpc formulata da parte appellata.
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore del sig. nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 10300/2024– emessa nella causa civile n. 16135/2024 R.G. il
13.11.2024, depositata il 28.11.2024, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Orseolo n.1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Alessandra Cittadino del Foro di Lamezia
Terme e Elisabetta Stellari del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano via Carlo Poma n. 4,
APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Missaglia del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Borgonuovo n. 14
APPELLATO
e con l'intervento del Procuratore Generale
pagina 1 di 6 avverso la sentenza n. 10300/2024 del Tribunale di Milano emessa il 13.11.2024 e depositata il
28.11.2024, notificata in data 28.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 16135/2024 R.G, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Parte appellante ha precisatole seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previe le declaratorie del caso in rito e in merito, contrariis reiectis, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza n.10300/2024 pronunciata dal
Tribunale di Milano in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.10300/2024 ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp.att.cpc e/o per motivazione meramente apparente, per i motivi di cui agli atti;
nel merito: respingere le domande tutte ex adverso proposte poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti agli atti;
condannare il si. a restituire alla signora per effetto Controparte_1 Parte_1 dell'accoglimento del presente gravame, la somma di € 5.398,74 oltre interessi dal giorno del pagamento all'effettivo saldo, versata a titolo di rifusione delle spese di lite di cui alla sentenza di 1° grado;
in via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie di cui agli atti di 1° grado:
a)disporre, ove ritenuto, ogni e più opportuna indagine, indagini a cura del Nucleo Operativo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza sul Signor e su tutte le società a lui Controparte_1 riconducibili, volte all'accertamento della effettiva consistenza del patrimonio mobiliare/immobiliare riconducibile al signor disporre l'acquisizione della dichiarazione di successione a Controparte_1
seguito del decesso del padre e del trust, nonché tutti i documenti attestanti il patrimonio mobiliare e immobiliare del signor , direttamente o indirettamente a lui riconducibili;
CP_1
b)disporre l'audizione di Testimone_1
con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre;
si richiamano tutte le eccezioni e deduzioni di cui agli atti di primo grado da intendersi qui integralmente riprodotte”
Parte appellata ha precisatole seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 2 di 6 in via principale: rigettare integralmente tutte le domande avversarie contenute nel ricorso avversario, perché infondate in fatto e in diritto, nonché, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria: rigettare le richieste dell'appellante di indagini patrimoniali e di audizione della figlia
, in quanto irrilevanti e non pertinenti al caso di specie, per i motivi dedotti in narrativa;
Tes_1
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge, di entrambi i gradi giudizio, anche ex art 96 cpc”
Il Procuratore Generale ha dichiarato il non interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 24.12.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 10300/2024 – emessa nella causa civile n. 16135/2024 R.G. il 13.11.2024, depositata il 28.11.2024, notificata in pari data, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da contro . Controparte_1 Parte_1
Con il proposto ricorso per la modifica delle condizioni il sig. ha chiesto la revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento a favore della figlia a far data dal mese di agosto 2024 disposto a Tes_1 favore della ex moglie e disporre a far data dal mese di agosto 2024 che l'assegno venga pagato direttamente alla figlia sostenendo in via integrale tutti i costi relativi agli studi universitari presso l'Università di Les Roches (Svizzera) ivi incluso il costo dell'alloggio; confermare che tutte le spese straordinarie della figlia vengano sostenute al 50% tra i genitori;
revocare a far data da agosto 2024 l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla il costo del Parte_1 riscaldamento al 100% dell'immobile adibito a casa coniugale ponendo l'intero costo o in via subordinata il 75% del costo a carico della Parte_1
La sig.ra ha chiesto la conferma delle condizioni di divorzio. Parte_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha: rideterminato l'importo del mantenimento indiretto per la figlia da € 2205,00 ad € 350,00 Tes_1 mensili e al 75% il contributo paterno alle spese di riscaldamento dell'immobile adibito a casa coniugale, ponendo interamente a carico del padre le spese universitarie di ivi inclusa retta e Tes_1 spese scolastiche;
ha condannato la resistente alle spese di lite quantificate in € 3700 oltre spese generali, Iva e Cpa.
pagina 3 di 6 Il Tribunale ha preso atto del fatto che ha di fatto cessato la convivenza con la madre, restando a Tes_1 studiare all'estero e facendovi ritorno occasionalmente e che il padre si è impegnato a sostenere i costi universitari pari ad € 60 mila annui.
Ha ridotto pertanto il contributo indiretto considerando che qualora non fosse sufficiente dovrà essere a chiederlo al padre non potendo la madre rappresentare gli interessi della figlia. Tes_1
Ha proposto appello , la quale censura la sentenza del Tribunale di Milano, sostenendo Parte_1 quanto segue: motivazione inesistente e sintetica e meramente apparente: definite irrilevanti le circostanze allegate e verosimile la presenza a Milano di “verosimilmente a poche occasioni davvero”. Tes_1
La determinazione in € 350,00 del concorso al mantenimento della figlia non ha alcuna valenza perequativa né consente all'appellante lavoratrice dipendente di fare la sua parte nei confronti della stessa (trasporti, fabbisogno per vivere nel campus) sport golf, sci, tennis, assicurazione sanitaria, vestiario;
costi rilevanti avendo il padre scelto di inserire la figlia in una università di prestigio;
la differenza economica delle parti è abissale;
ha scelto di andare all'Università in Svizzera Tes_1 perché vicino a Milano e per poter tornare a casa spesso, come fa nei week-end portando a casa i panni da lavare, per frequentare gli amici, visite mediche;
la madre è il suo genitore di riferimento;
figlia appena maggiorenne;
le spese di riscaldamento sono decise dalla società dell'ex marito che è proprietaria dello stabile;
la retta universitaria comprende l'ospitalità per soli 6 mesi, mentre per gli altri sei mesi la locazione è a carico dei genitori;
sono esclusi dalla retta gli stages obbligatori;
il padre ha avuto notificato ben 5 precetti per il mancato pagamento degli assegni per le due figlie;
erroneo demandare alla figlia l'iniziativa giudiziaria nei confronti del padre;
le spese di lite sono state poste a suo carico quando l'assegno non è stato revocato e pertanto non vi è stata soccombenza totale.
Chiede dichiararsi la nullità della sentenza ai sensi dell'art 132 cpc e 118 disp att cpc per motivazione meramente apparente;
respingere le domande dell'ex marito e condannarlo a restituirle la somma di €
5398,74 versata a titolo di rifusione spese di lite;
con vittoria spese di entrambi i gradi di giudizio;
richiama istanze istruttorie.
Si è costituito nei termini in data 7.4.2025 per chiedere la conferma della Controparte_1 sentenza allegando ed eccependo quanto segue.
non vive più con la madre;
attualmente vive a Parigi da fine febbraio 2025 ove frequenta uno Tes_1 stage organizzato dall'Università Svizzera presso cui si è trasferita il 16.9.2024, ove tornerà il 5.9.2025
e il padre ha pagato tutto (doc.1), come paga sempre tutto quanto attiene alla figlia che è di gran lunga superiore a quanto pagava alla moglie come contributo indiretto;
pagina 4 di 6 la sentenza ha ben motivato che vive per 6 mesi in Università e per 6 mesi in stage (circostanze Tes_1 pacifiche e non contestate pag 4 sentenza);
il Tribunale ha correttamente valutato il patrimonio del sig. e non avrebbe dovuto Controparte_1 ulteriormente indagarlo considerato che lui si è accollato tutti i costi per , la quale a casa della Tes_1 madre è tornata solo una volta a Natale 2024; l'Università è stata scelta dalla figlia e la madre non si è mai opposta;
il gas si paga al fornitore e non al proprietario.
In data 18.4.2025 parte appellante ha depositato la memoria di replica ex art 472 bis n 32 cpc: il padre non paga regolarmente il contributo al mantenimento per l'altra figlia (Doc.8) e quanto ai Per_1 precetti chiede di pagare a rate
In data 24.4.2025 parte appellata ha depositato la controreplica ex art 473 bis 32 co.2 cpc: la madre tra mantenimento delle figlie e stipendio riceve € 6000 al mese;
i doc. da 5 a 10 sono tardivi e non producibili perché formatisi prima.
Conferma le conclusioni e chiede condanna di lei ex art 96 cpc
All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 14.1.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di nullità della sentenza per motivazione meramente apparente proposta da parte appellante, in quanto il Tribunale di Milano con decisione se pure succintamente motivata ha esposto in modo sintetico ma chiaro, trattandosi peraltro di circostanze pacifiche e non contestate, come la figlia si sia trasferita in Svizzera ove frequenta l'università Tes_1 privata il cui corso di studi prevede 6 mesi di lezioni nella struttura universitaria e 6 mesi Parte_2 di stage presso strutture alberghiere internazionali e il padre si è impegnato a provvedere al pagamento integrale della retta di € 60.000 annui, retta che comprende anche la ospitalità; di conseguenza è comprensibilmente realistico che la ragazza frequenti la casa della madre in modo sporadico.
Sempre n via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello nel merito è infondato.
Quanto al disposto assegno pari ad € 350 mensili a carico del sig. da Controparte_1 versarsi alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia e la Parte_1 Tes_1 riduzione al 75% del contributo paterno per il riscaldamento dell'immobile adibito a casa familiare ove la sig.ra ancora vive con l'altra figlia, a modifica della condizioni di divorzio per le ragioni Parte_1 sopra indicate, la Corte osserva che, nel caso di specie, il Tribunale di Milano pur ravvisando una considerevole situazione reddituale di parte ricorrente sostanzialmente immutata rispetto all'epoca del pagina 5 di 6 divorzio (sentenza Tribunale di Milano n.1713/2017), in fase di modifica delle condizioni di divorzio, ha fondato il proprio accertamento, tenendo conto della mutata collocazione delle figlia , Tes_1 studente universitaria e della totale presa in carico spontanea da parte del padre di ogni spesa afferente il percorso universitario, ivi compresi retta e ospitalità, peraltro significativamente onerosa.
La riduzione ad € 350,00 mensili dell'assegno corrente a titolo di mantenimento indiretto di a Tes_1 favore della sig.ra non oggetto di contestazione da parte appellata, va ritenuto equo, così Parte_1 come la riduzione al 75% delle spese di riscaldamento della casa coniugale, in ragione dei brevi periodi in cui la figlia vorrà trascorrere con la madre. Tes_1
Appare, pertanto, sussistere l'intervenuta modifica delle condizioni generali familiari degli ex coniugi idonee a giustificare la disposta modifica delle condizioni di divorzio.
Va di conseguenza rigettata la domanda svolta da parte appellante di restituzione delle spese legali corrisposte a parte appellata in esito alla sentenza di primo grado, considerato che la condanna alle spese di lite, come disposta a carico di parte resistente ed a favore di parte ricorrente, è in linea con il principio di soccombenza valutata la domanda svolta da parte resistente avente ad oggetto la totale conferma delle condizioni di divorzio.
Nel caso di specie non sussistono i presupposti ex lege per accogliere la domanda di condanna ex art 96 cpc formulata da parte appellata.
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore del sig. nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 10300/2024– emessa nella causa civile n. 16135/2024 R.G. il
13.11.2024, depositata il 28.11.2024, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
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