Decreto cautelare 16 novembre 2020
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2020
Sentenza breve 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 03/02/2021, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00144/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto - -OMISSIS-- Territoriale per la -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con sede in Venezia, S. Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-– -OMISSIS-, a firma del dirigente p.t., pubblicato sul sito web istituzionale, prot. n. m_pi.-OMISSIS-con allegata -OMISSIS-(-OMISSIS-“definitiva”, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente per la Classe di Concorso -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- fascia;
- di ogni altro atto comunque connesso, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare a mezzi ricorso per motivi aggiunti, comprese le graduatorie di istituto immediatamente collegate alle -OMISSIS-di quelle istituzioni scolastiche individuate dal ricorrente nella domanda di partecipazione inviata in data -OMISSIS-ai sensi -OMISSIS-nella parte in cui, in relazione alla Classe di Concorso -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- fascia, non è presente il nominativo del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto - -OMISSIS-- Territoriale per la -OMISSIS-, -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di avere presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (-OMISSIS-) istituite dal Ministero dell’Istruzione con ordinanza -OMISSIS-, concorrendo, nell’ambito territoriale della -OMISSIS-, per le classi di concorso -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS- (-OMISSIS-) relativamente alla scuola secondaria di primo grado.
Lamenta, in particolare, di non essere stato inserito nella graduatoria relativa alla classe di concorso -OMISSIS-.
Precisa di “ aver correttamente inserito il titolo di accesso per la Classe di Concorso -OMISSIS- ‘titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente: Lauree del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche, Diploma Accademico di -OMISSIS- livello; Diploma di vecchio ordinamento; Diploma di scuola secondaria di secondo grado’ ”.
Quanto alla classe di concorso -OMISSIS-, egli chiarisce di aver “ erroneamente ripetuto la medesima scelta ”, e di avere quindi dichiarato, quale requisito di accesso, il “ precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto per la specifica classe di concorso ” (requisito non posseduto), in luogo del possesso della certificazione attestante l’acquisizione di 24 crediti formativi universitari.
In data -OMISSIS-, il ricorrente inoltrava un reclamo, con cui dava atto del proprio errore, documentava il possesso del titolo di accesso e chiedeva di essere incluso nella graduatoria compilata per la classe di concorso -OMISSIS-. Tale reclamo restava, tuttavia, inevaso.
Nel presente giudizio, egli censura la suddetta graduatoria, richiedendo di esservi inserito in ragione del requisito d’accesso posseduto, benché non dichiarato nella propria domanda.
Contesta, in particolare, la mancata attivazione a proprio favore del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto avvedersi dell’errore e consentirgli di integrare la propria domanda, correggendo l’incongruenza della dichiarazione caricata a sistema; lamenta inoltre la mancata evasione del reclamo, sostenendo che l’esclusione dalla graduatoria costituisce un effetto eccessivamente penalizzante rispetto all’errore commesso in sede di compilazione, errore che avrebbe potuto essere emendato anche nelle fasi successive della procedura.
2. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito, insistendo per la reiezione del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio tenutasi il 2 dicembre 2020, il Tribunale, con -OMISSIS-di chiarire se il requisito erroneamente non inserito nella domanda (di cui viene contestata la mancata valutazione) costituisse titolo per l’iscrizione nella graduatoria formata per la classe di concorso -OMISSIS- e di documentare “ i fatti di causa anche in riferimento agli esiti procedimentali e alle decisioni assunte relativamente al reclamo del -OMISSIS- ”.
In adempimento a tali richieste, l’Amministrazione ha prodotto un’ampia relazione, con la quale ha precisato che l’avversata esclusione dalla graduatoria sarebbe stata giustificata dall’errata compilazione del modulo da parte della docente, e dall’indicazione, da parte di questa, di un titolo di accesso non posseduto. L’Amministrazione avrebbe dato applicazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 6, della citata ordinanza -OMISSIS-, secondo il quale “ in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria ”: dunque non residuerebbe alcuno spazio per la valutazione postuma di titoli non formalmente dichiarati al momento della domanda, ciò che impedirebbe l’accoglimento del reclamo, indipendentemente dal possesso di un diverso requisito di accesso alla graduatoria.
4. Chiamata infine alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021, fissata per la prosecuzione dell’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio nella presente sede cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui è stato dato avviso alle parti nella sopra citata -OMISSIS-; può quindi prescindersi, ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., dal vaglio, ormai superfluo, dell’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati, formulata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
6. I due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Come affermato da un recente e condiviso arresto giurisprudenziale (T.A.R. Basilicata, n. 760 del 2020), nell’ambito dei procedimenti selettivi “ risulta prevalente il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l’attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. -OMISSIS-I Sent. n. 4081 del 4.10.2016; TAR Lecce Sez. -OMISSIS- Sent. n. 946 del 14.8.2020; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 154 del 3.3.2020) ”.
In proposito, deve essere inoltre considerato che l’art. 3, comma 3 dell’ordinanza -OMISSIS- (con la quale sono state istituite le graduatorie di cui trattasi e regolata la loro formazione) ha previsto che “ ai fini della costituzione delle -OMISSIS- di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle -OMISSIS- sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione ”.
Pertanto i requisiti di accesso, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze possono essere determinati mediante l’elaborazione delle sole dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l’introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell’Amministrazione e degli stessi candidati.
Detta preclusione è confermata dall’art. 7, della citata ordinanza, il quale, disponendo, da un lato, che “ nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara […] i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati ” (comma 4, lett. e ) e, dall’altro, che “ l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie ” (comma 8), consente di sottoporre alla procedura i soli titoli dichiarati, ponendo al di fuori di essa ogni restante titolo che per scelta o per una semplice svista sia stato tralasciato.
Con la conseguenza che l’aspirazione del ricorrente di ottenere l’accesso alla graduatoria sulla base di un requisito diverso da quello dichiarato (requisito che ben avrebbe potuto indicare sin dal momento della compilazione della domanda), viene a scontrarsi con la regola, poc’anzi enunciata, che impedisce a ciascun candidato l’introduzione postuma di elementi non direttamente caricati.
L’auspicata correzione costituirebbe, in questo senso, una palese violazione del principio della par condicio , poiché si tradurrebbe in una sorta di sanatoria a vantaggio del solo candidato che (in contraddizione con la lex specialis ) richiedesse, come nel caso di specie, di poter integrare la propria dichiarazione lamentandone (dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda) l’originaria erroneità, così da sovvertire, a danno dei restanti docenti inseriti nella graduatoria (i quali abbiano invece confidato nella generale osservanza delle regole della selezione), l’ordine determinato sulla base delle domande validamente presentate.
Emergerebbe, inoltre, un chiaro contrasto con il principio di autoresponsabilità, testimoniato dall’inosservanza dell’onere, che da tale principio sarebbe dovuto discendere in capo al ricorrente, di procedere alla prudenziale verifica del “ PDF riepilogativo che viene anche trasmesso all’indirizzo email indicato tra i recapiti” (cfr. parte 3 del manuale operativo, predisposto dall’Amministrazione per la corretta compilazione della domanda) ”, così da riscontrare l’avvenuto caricamento di una domanda comprensiva di tutti i requisiti realmente posseduti e da correggere tempestivamente (mediante un nuovo caricamento) le eventuali lacune riscontrate (vd. T.A.R. Basilicata, n. 760 del 2020); verifica della cui tempestiva effettuazione non è però stata allegata alcuna prova in giudizio.
7. Per quanto precede il ricorso deve essere dunque respinto.
Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi anche in considerazione della particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e la controinteressata.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.