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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8024/2018
N. R.G. 8024/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Nelle persone dei consiglieri Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 8024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 10.07.2024 e vertente TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Pepe. APPELLANTE E ( ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Fiammetta Lorenzetti. APPELLATA E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8375/2018 pubblicata il 26.04.2018, non notificata.
CONCLUSIONI per l'appellante:
pagina 1 di 8 “1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 100, 101, 102, 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di Prime Cure ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva di , in luogo del terzo CP_1 Controparte_3
[...]
2) Sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 100, 101, 102, 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di Prime Cure, ritenuta erroneamente la carenza di legittimazione passiva di , ha pronunciato il CP_1 rigetto della domanda di accertamento della falsità del documento, oggetto di formale querela ex art. 221 c.p.c. invece di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di ovvero Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'azione; 3) Per l'effetto, accertata la legittimazione passiva di , CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta riformare la sentenza di Prime Cure disponendo il rinvio della causa alla fase del giudizio di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
4) Nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 115, 116 e 221, c.p.c., nonché 24 e 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di Prime Cure, in via incidentale, ha ritenuto la mancanza della prova della falsità del documento oggetto di formale querela ex art. 221 c.p.c.;
5) Per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e /o l'apocrifia e/o in ogni caso la non riconducibilità alla sfera giuridica dell'appellante, Sig. Parte_1
della sottoscrizione a questi attribuita ed apposta sulla cartolina di
[...] ricevuta di ritorno, datata 4 giugno 2012, di notifica del verbale di accertamento di violazione n. 68120008271 del 7 maggio 2012; 6) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza dell'odierno appellante, disponendo la sua condanna alla refusione delle spese processuali in favore dell'appellato
. Controparte_4
7) Per l'effetto, si chiede di riformare la sentenza gravata sul punto con condanna di alla restituzione delle spese di lite di primo CP_1 grado, corrisposte dall'appellante nella misura di € 1.388,00 (doc. B), oltre interessi legali dal 25/06/2018 al saldo;
8) Condannare l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (comprensive delle spese vive sostenute per entrambi i gradi di giudizio, oltre onorari ed accessori di legge).
pagina 2 di 8 9) Spese legali da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
10) Con refusione anche delle spese di ctu sostenute (v. nota deposito del
13/03/2024, doc.ti 1-4)”. Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Respingere il presente appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 8375/2016 emessa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Fanelli Maria Lavinia, in data 24.04.2018”
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Nel giudizio di primo grado, l'attore, aveva proposto Parte_1 querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso verbale di accertamento di violazione n. 68120008271 del 7 maggio 2012 apposta sulla cartolina di ricevuta di ritorno attestante la consegna, il 4 giugno 2012, al “destinatario persona fisica anche se dichiarata fallita” e riportante una sottoscrizione apocrifa e non appartenente al destinatario>>. Si era è costituito il convenuto, eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva in favore di e chiedendo il rigetto della CP_3 domanda.
era rimasta contumace. CP_5
A seguito della produzione, da parte del del documento originale CP_4 oggetto della querela di falso e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 18 maggio 2017 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2017, in cui la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza non definitiva n. 5737/2023, pubblicata il 26.04.2018, la Corte ha così disposto:
“1) In accoglimento del primo motivo di appello dichiara la sussistenza della legittimazione passiva in capo a CP_1
2) Spese al definitivo. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.” Con contestuale ordinanza di rimessione, la Corte ha disposto consulenza tecnica di tipo grafologico per la verifica della riconducibilità alla mano di della firma apposta sulla relata di notifica del verbale di Parte_1 accertamento di violazione del C.d.S. n. 68120008271 del 7 maggio 2012.
pagina 3 di 8 Esperita la consulenza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Nella comparsa conclusionale ha eccepito la CP_1 inammissibilità della querela di falso proposta da facendo Parte_1 richiamo al principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 19.01.2023 n. 1686 in materia di notifica eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602. Nella memoria di replica, la controparte si è opposta alla introduzione dell'eccezione, facendone rilevare la tardività. L'appello è fondato. La eccezione di inammissibilità della querela di falso posta dalla parte appellata nella comparsa conclusionale – indipendentemente dalla sua tardività, eccepita dall'appellante in replica, di cui è lecito dubitare, trattandosi di un rilievo squisitamente giuridico, inerente alla stessa praticabilità del mezzo impugnatorio esperito – si fonda su un principio del tutto decentrato rispetto ai termini fattuali del presente giudizio. L'arresto richiamato dalla appellata (ordinanza Cass 19.01.2023 n. 1686) si riferisce espressamente ad un caso di notificazione di cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. Nel caso di specie, la notifica era stata infatti eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la firma contestata era stata apposta nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione da parte dell'agente postale, che quindi non aveva attribuito all'attrice la firma in esame, ma si era limitato a far apporre la sottoscrizione da una persona dichiaratasi autorizzata a riceverla;
tutto ciò in conformità al regolamento postale (art. 39, d.m. 9 aprile 2001) Con specifico riferimento alla cartella esattoriale, dunque, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui la relativa notifica si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Viceversa, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, la querela di falso, proposta in via incidentale nel corso di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata da riguarda la notificazione di un atto CP_6 diverso, ovvero del verbale di accertamento prodromico alla emissione della predetta cartella (Prot. n. 68120008271, notificato a mezzo posta in data pagina 4 di 8 4.06.2012 presso l'indirizzo di residenza del in alla Via Pt_1 CP_1
Vitelleschi n. 11. Trattasi, dunque, di ipotesi di ordinaria notifica a mezzo posta, effettuata nelle forme ex art. 149 cpc - eterogenea, dunque, rispetto alla fattispecie esaminata nella ordinanza richiamata inerente a notifica di cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - e che trova il suo principio regolatore nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9962 del 2010, resa, appunto, in tema di notifica di atti giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale, con applicazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, e così massimata: «Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. Civ” Tale impostazione è stata ripresa, negli stessi termini dalla successiva ordinanza Cass. n. 4556/20, secondo cui « nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)».
In definitiva, ci si trova al cospetto di due discipline profondamente diverse, laddove, per la notifica della cartella esattoriale vige una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011).
pagina 5 di 8 In applicazione dei principi sintetizzati al caso di specie, che, come spiegato, ricade pienamente all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982, la querela è dunque ammissibile in quanto opportunamente esperita dal per contestare la veridicità di quanto attestato nell'avviso di Pt_1 ricevimento, che ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata in ordine sia all'intervenuta consegna del plico con la relativa data che all'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto. (Cass. 27.04.2004 n. 8032). Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. A corollario di tale natura dell'atto, si pone l'affermazione per cui nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (arg. ex pluribus Cass.
4.02.2014 n. 2421; Cass. 28.09.2004 n. 19417.
Con il mezzo esperito in questa sede dunque, la parte ha inteso contestare direttamente la predetta attestazione, aggredendo il riferimento alla propria mano della sottoscrizione illeggibile apposta in corrispondenza della casella relativa al destinatario (non risultando nella relata la consegna a persona diversa). All'esito della disposta consulenza tecnica - i cui risultati possono essere recepiti per il rigore del metodo di indagine e la meticolosità della verifica - l'ausiliario è pervenuto alle seguenti conclusioni: "la firma apposta sulla relata di notifica del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 68120008271 del 7 maggio 2012 è apocrifa conferendo
a siffatta attribuzione, in base agli elementi obiettivi ed oggettivi specificati nella presente relazione e alla letteratura peritale, il massimo grado di confidenza tecnica”. L'elaborato peritale dà conto di un'ampia disamina comparativa tra la sottoscrizione in esame e le sottoscrizioni comparative incentrata su molteplici indicatori grafodinamici quali, in particolare, l'inclinazione assiale delle lettere, la pressione grafica, le dimensioni dei grafemi, l'ascendenza delle lettere pagina 6 di 8 rispetto al rigo di base e la modalità formativa del gramma letterale che dimostrato la sostanziale diversità della peculiarità grafica delle due sottoscrizioni.
Alla accertata apocrifia della firma consegue di dover dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento datato 4.06.2012, oggetto di querela, limitatamente alla dichiarazione dell'agente postale di aver consegnato il plico a persona dichiaratasi destinatario. Le spese del doppio grado gravano per intero sulla Amministrazione capitolina appellata e si liquidano in base ai criteri di cui al DM 13.08.2022 n. 247, considerando il valore indeterminato medio della causa. Anche le spese di consulenza, già liquidate, gravano sulla appellata soccombente. Va anche disposta, in accoglimento della corrispondete richiesta formulata dall'appellante, la restituzione dell'importo di € 1388,00, corrisposto per le spese di primo grado, oltre interessi dal pagamento al saldo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e previa integrale riforma della sentenza del tribunale di Roma n. 8375, pubblicata il 26.04.2018, così provvede:
- accoglie la querela di falso e, per l'effetto, accertata la apocrifia della firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 68120008271 del 7 maggio 2012, dichiara la falsità della cartolina stessa nella parte in cui ha accertato la riferibilità della sottoscrizione apposta alla persona del Pt_1
- condanna in persona del Sindaco p.t. alla rifusione CP_1 in favore dell'a di lite del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.968,00 (di cui € 3.972,00 per il primo grado) oltre Iva, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Antonio Pepe;
- condanna la stessa parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, dell'importo di € 1388,00, corrisposto per le spese di primo grado, oltre interessi dal pagamento al saldo;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte appellata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.12.2024 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente
Nicola Saracino
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
N. R.G. 8024/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Nelle persone dei consiglieri Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 8024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 10.07.2024 e vertente TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Pepe. APPELLANTE E ( ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Fiammetta Lorenzetti. APPELLATA E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8375/2018 pubblicata il 26.04.2018, non notificata.
CONCLUSIONI per l'appellante:
pagina 1 di 8 “1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 100, 101, 102, 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di Prime Cure ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva di , in luogo del terzo CP_1 Controparte_3
[...]
2) Sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 100, 101, 102, 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di Prime Cure, ritenuta erroneamente la carenza di legittimazione passiva di , ha pronunciato il CP_1 rigetto della domanda di accertamento della falsità del documento, oggetto di formale querela ex art. 221 c.p.c. invece di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di ovvero Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'azione; 3) Per l'effetto, accertata la legittimazione passiva di , CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta riformare la sentenza di Prime Cure disponendo il rinvio della causa alla fase del giudizio di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
4) Nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 115, 116 e 221, c.p.c., nonché 24 e 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di Prime Cure, in via incidentale, ha ritenuto la mancanza della prova della falsità del documento oggetto di formale querela ex art. 221 c.p.c.;
5) Per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e /o l'apocrifia e/o in ogni caso la non riconducibilità alla sfera giuridica dell'appellante, Sig. Parte_1
della sottoscrizione a questi attribuita ed apposta sulla cartolina di
[...] ricevuta di ritorno, datata 4 giugno 2012, di notifica del verbale di accertamento di violazione n. 68120008271 del 7 maggio 2012; 6) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza dell'odierno appellante, disponendo la sua condanna alla refusione delle spese processuali in favore dell'appellato
. Controparte_4
7) Per l'effetto, si chiede di riformare la sentenza gravata sul punto con condanna di alla restituzione delle spese di lite di primo CP_1 grado, corrisposte dall'appellante nella misura di € 1.388,00 (doc. B), oltre interessi legali dal 25/06/2018 al saldo;
8) Condannare l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (comprensive delle spese vive sostenute per entrambi i gradi di giudizio, oltre onorari ed accessori di legge).
pagina 2 di 8 9) Spese legali da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
10) Con refusione anche delle spese di ctu sostenute (v. nota deposito del
13/03/2024, doc.ti 1-4)”. Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Respingere il presente appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 8375/2016 emessa dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Fanelli Maria Lavinia, in data 24.04.2018”
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Nel giudizio di primo grado, l'attore, aveva proposto Parte_1 querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso verbale di accertamento di violazione n. 68120008271 del 7 maggio 2012 apposta sulla cartolina di ricevuta di ritorno attestante la consegna, il 4 giugno 2012, al “destinatario persona fisica anche se dichiarata fallita” e riportante una sottoscrizione apocrifa e non appartenente al destinatario>>. Si era è costituito il convenuto, eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva in favore di e chiedendo il rigetto della CP_3 domanda.
era rimasta contumace. CP_5
A seguito della produzione, da parte del del documento originale CP_4 oggetto della querela di falso e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 18 maggio 2017 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2017, in cui la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza non definitiva n. 5737/2023, pubblicata il 26.04.2018, la Corte ha così disposto:
“1) In accoglimento del primo motivo di appello dichiara la sussistenza della legittimazione passiva in capo a CP_1
2) Spese al definitivo. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.” Con contestuale ordinanza di rimessione, la Corte ha disposto consulenza tecnica di tipo grafologico per la verifica della riconducibilità alla mano di della firma apposta sulla relata di notifica del verbale di Parte_1 accertamento di violazione del C.d.S. n. 68120008271 del 7 maggio 2012.
pagina 3 di 8 Esperita la consulenza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Nella comparsa conclusionale ha eccepito la CP_1 inammissibilità della querela di falso proposta da facendo Parte_1 richiamo al principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 19.01.2023 n. 1686 in materia di notifica eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602. Nella memoria di replica, la controparte si è opposta alla introduzione dell'eccezione, facendone rilevare la tardività. L'appello è fondato. La eccezione di inammissibilità della querela di falso posta dalla parte appellata nella comparsa conclusionale – indipendentemente dalla sua tardività, eccepita dall'appellante in replica, di cui è lecito dubitare, trattandosi di un rilievo squisitamente giuridico, inerente alla stessa praticabilità del mezzo impugnatorio esperito – si fonda su un principio del tutto decentrato rispetto ai termini fattuali del presente giudizio. L'arresto richiamato dalla appellata (ordinanza Cass 19.01.2023 n. 1686) si riferisce espressamente ad un caso di notificazione di cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. Nel caso di specie, la notifica era stata infatti eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la firma contestata era stata apposta nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione da parte dell'agente postale, che quindi non aveva attribuito all'attrice la firma in esame, ma si era limitato a far apporre la sottoscrizione da una persona dichiaratasi autorizzata a riceverla;
tutto ciò in conformità al regolamento postale (art. 39, d.m. 9 aprile 2001) Con specifico riferimento alla cartella esattoriale, dunque, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui la relativa notifica si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Viceversa, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, la querela di falso, proposta in via incidentale nel corso di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata da riguarda la notificazione di un atto CP_6 diverso, ovvero del verbale di accertamento prodromico alla emissione della predetta cartella (Prot. n. 68120008271, notificato a mezzo posta in data pagina 4 di 8 4.06.2012 presso l'indirizzo di residenza del in alla Via Pt_1 CP_1
Vitelleschi n. 11. Trattasi, dunque, di ipotesi di ordinaria notifica a mezzo posta, effettuata nelle forme ex art. 149 cpc - eterogenea, dunque, rispetto alla fattispecie esaminata nella ordinanza richiamata inerente a notifica di cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - e che trova il suo principio regolatore nella fondamentale sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9962 del 2010, resa, appunto, in tema di notifica di atti giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale, con applicazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, e così massimata: «Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. Civ” Tale impostazione è stata ripresa, negli stessi termini dalla successiva ordinanza Cass. n. 4556/20, secondo cui « nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)».
In definitiva, ci si trova al cospetto di due discipline profondamente diverse, laddove, per la notifica della cartella esattoriale vige una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 11708/2011).
pagina 5 di 8 In applicazione dei principi sintetizzati al caso di specie, che, come spiegato, ricade pienamente all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982, la querela è dunque ammissibile in quanto opportunamente esperita dal per contestare la veridicità di quanto attestato nell'avviso di Pt_1 ricevimento, che ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata in ordine sia all'intervenuta consegna del plico con la relativa data che all'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto. (Cass. 27.04.2004 n. 8032). Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. A corollario di tale natura dell'atto, si pone l'affermazione per cui nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (arg. ex pluribus Cass.
4.02.2014 n. 2421; Cass. 28.09.2004 n. 19417.
Con il mezzo esperito in questa sede dunque, la parte ha inteso contestare direttamente la predetta attestazione, aggredendo il riferimento alla propria mano della sottoscrizione illeggibile apposta in corrispondenza della casella relativa al destinatario (non risultando nella relata la consegna a persona diversa). All'esito della disposta consulenza tecnica - i cui risultati possono essere recepiti per il rigore del metodo di indagine e la meticolosità della verifica - l'ausiliario è pervenuto alle seguenti conclusioni: "la firma apposta sulla relata di notifica del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 68120008271 del 7 maggio 2012 è apocrifa conferendo
a siffatta attribuzione, in base agli elementi obiettivi ed oggettivi specificati nella presente relazione e alla letteratura peritale, il massimo grado di confidenza tecnica”. L'elaborato peritale dà conto di un'ampia disamina comparativa tra la sottoscrizione in esame e le sottoscrizioni comparative incentrata su molteplici indicatori grafodinamici quali, in particolare, l'inclinazione assiale delle lettere, la pressione grafica, le dimensioni dei grafemi, l'ascendenza delle lettere pagina 6 di 8 rispetto al rigo di base e la modalità formativa del gramma letterale che dimostrato la sostanziale diversità della peculiarità grafica delle due sottoscrizioni.
Alla accertata apocrifia della firma consegue di dover dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento datato 4.06.2012, oggetto di querela, limitatamente alla dichiarazione dell'agente postale di aver consegnato il plico a persona dichiaratasi destinatario. Le spese del doppio grado gravano per intero sulla Amministrazione capitolina appellata e si liquidano in base ai criteri di cui al DM 13.08.2022 n. 247, considerando il valore indeterminato medio della causa. Anche le spese di consulenza, già liquidate, gravano sulla appellata soccombente. Va anche disposta, in accoglimento della corrispondete richiesta formulata dall'appellante, la restituzione dell'importo di € 1388,00, corrisposto per le spese di primo grado, oltre interessi dal pagamento al saldo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e previa integrale riforma della sentenza del tribunale di Roma n. 8375, pubblicata il 26.04.2018, così provvede:
- accoglie la querela di falso e, per l'effetto, accertata la apocrifia della firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla notifica del verbale di accertamento di violazione del C.d.S. n. 68120008271 del 7 maggio 2012, dichiara la falsità della cartolina stessa nella parte in cui ha accertato la riferibilità della sottoscrizione apposta alla persona del Pt_1
- condanna in persona del Sindaco p.t. alla rifusione CP_1 in favore dell'a di lite del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.968,00 (di cui € 3.972,00 per il primo grado) oltre Iva, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Antonio Pepe;
- condanna la stessa parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, dell'importo di € 1388,00, corrisposto per le spese di primo grado, oltre interessi dal pagamento al saldo;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte appellata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.12.2024 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente
Nicola Saracino
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