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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2023
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2966 dell'11.10.2023
Oggetto: riliquidazione pensione VO (lavoratore agricolo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza tra
, rappresent at a e di fesa dall 'Avv. Gi ulio Insal at a Parte_1
Appell ant e e
, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Salvatore Grazius o
Appell ato
FATTO
Con sentenza in data 11.10.2023 il Tri bunal e di Lecce ha respinto il ricorso del 06.05.2021 con cui , prem esso di aver l avorato Parte_1 com e operaia agri col a, aveva chi est o la condanna dell' al ricalcolo della pensione CP_1 cat. VO decorrente da ottobre 2008 ed al pagamento dei ratei differenziali, oltre accessori, per effetto dell'applicazione, nel calcolo pensionistico, della retribuzione corretta per l'anno 2004, corrispondente ad € 43,74 al giorno, ossia nella misura prevista per legge per gli operai comuni occupati nella provincia di Lecce (ex D.M. allegato al ricorso).
Il Tribunale di Lecce, premessa la maturazione della decadenza dall'azione per la domanda di condanna relativa al periodo precedente al 6.5.2018 (ossia precedente al triennio anteriore alla domanda giudiziale), nel merito, con riferimento al periodo successivo a tale data ha ritenuto che la ricorrente, a fronte dell' allegazione –da parte dell' del prospetto delle CP_1 retribuzioni utilizzate per il calcolo della pensione (da cui si desumeva l'utilizzo di una retribuzione giornaliera di € 43,74 per l'anno 2004) non avesse fornito elementi idonei ad evidenziare la condotta inadempiente dell' , dedotta a base della domanda giudiziale. CP_2
Tale sentenza è stata appellata da la quale ha lamentato l'inidoneità Parte_1 della documentazione ritenuta utile dal Tribunale. In particolare ha dedotto che il documento prodotto dall' (estratto dal Fascicolo Elettronico Pensionato, con acronimo ) era una CP_1 Pt_2 stampa interna dell'Istituto, priva di valore probatorio e di data certa. Ha inoltre sostenuto che dal documento UNICARPE, dalla stessa prodotto in secondo grado, sarebbe stato Pt_1 rilevabile l'utilizzo di un salario pari ad Euro 34,83 al giorno, corrispondente a quello indicato nell'estratto contributivo, inferiore alla retribuzione giornaliera dovuta, che, per gli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Lecce, a norma dell'art.4 d.lgs. n.146/1997 era pari ad €
43,74 (cd. salario congelato).
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto CP_1 il rigetto, e l'inammissibilità della documentazione prodotta in secondo grado dalla controparte.
Ha sostenuto la carenza di carattere certificativo dell'estratto contributivo prodotto da Pt_1
in primo grado e la validità del proprio documento (cd. FELPE) che riporta i dati di
[...] calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione.
All'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformit à ai ri spetti vi s critti, la causa è stat a decisa come da dispositivo.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE
L'appello risulta infondato.
Avendo la ricorrente promosso il giudizio con atto depositato 06.05.2021, si ribadisce preliminarmente che l'azione deve ritenersi parzialmente preclusa dalla decadenza triennale, con riferimento alla domanda di riconoscimento degli eventuali ratei differenziali maturati fino al
06.05.2018.
In rito si rileva che la documentazione prodotta dall'appellante in secondo grado è ammissibile ex art.437 c.p.c. perché finalizzata e utile a chiarire quanto risultante dalla documentazione già tempestivamente prodotta in primo grado dalla stessa parte.
Passando al m eri to, tra le parti non è in cont est azione l 'i ndivi duazi one dell a disciplina normativa appli cabil e al caso di speci e (a rt.4 l .n.146/1997), e quindi la regol a s econdo cui per gli operai agri coli a t empo det erminat o, nel periodo incluso tra il 1998 e il 2005 (ovvero fino all'intervento dell'art.01 del d.l. n.2/ 2006, convertito in l egge n.81/2006), l a retri buzione gi ornal iera , utile anche ai fini dell a pensione, rest a i ndi viduat a nel sal ario medi o convenzional e rilevato nell'anno 1995. E' altresì pacifico che per l'anno dedotto in giudizio (2004) la retribuzione per gl i operai agri col i comuni foss e pari ad € 43, 74 al giorno .
E' invece cont rovers a l'effetti va applicazione, da part e del l' , di tale CP_1 ret ri buzione giornali era ai fi ni del cal col o dell a pensione.
La censura mossa dall'appellante non risulta condivisibile, dovendosi ril evare che i documenti dall a st ess a prodotti non pongono in evidenza una insuffi ci ent e liqui dazione del rat eo pensionisti co derivante da una ret ribuzione giornaliera per il 2004 inferiore al dovuto. In parti colare si osserva che il modello UNIC ARPE depos itat o dal l'appell ant e, che riport a l a proiezi one dell o sviluppo dei dati dell'estratto conto previdenziale analitico ivi allegato, dà luogo, come esito del calcolo, un rateo pensionistico, calcolato all'epoca della decorrenza (ottobre 2008) , pari ad €466,2549. Ma t al e importo non corri sponde al rateo pensionistico mensile effettivamente liquidato dall' , che è CP_1 maggiore: com e em erge dal modell o TE08 dat ato 19.1.2009 (com uni cazi one di liquidazione della pensione VO), alla data dell'1.10.2008 la pensione mensile era pari ad € 476,55 (a cui si aggiungeva il trattamento di famiglia) e alla data dell'1.1.2009 era pari ad € 492,27 (a cui si aggiungeva il medesimo trattamento). In sostanza il rateo mensile che l' ha liquidato in concreto è superiore a CP_1 quello (ri sult ant e dall 'estratt o cont ributi vo e dall 'UNICAR PE) sull a base del quale l'appellante ha ritenuto di scorgere una inesattezza nella liquidazione operata dall' e ha proposto la domanda giudiziale. CP_1
Ritiene qui ndi quest a C ort e che tale doglianza sia priva di fondam ento e che si ano invec e at tendibili l e risultanze del docum ento prodott o dall' CP_1 medi ant e est razione di st ampa dal fascicolo elettroni co del pensi onato, dal quale emerge l'importo della retribuzione utilizzata, di anno in anno, ai fini del calcolo dell a pensione: l a retribuzi one pensi onabile ri port ata per l'i ntero 2004, pari a €
11.807,08, divis a per 270 giornat e di lavoro annue (corrispondenti nel sett ore agri colo all e 52 s ettimane i ncluse in un anno), dà luogo all a ret ribuzi one giornaliera di € 43,73, sostanzialmente equiparabile a quella pretesa dalla ricorrent e/ appell ante.
Le spese di lit e sono i rri petibili , stant e l a dichi arazi one resa dall'interessata ex art.152 disp. Att. C.p.c. .
P. Q . M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 06.11.2023 da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 dell'11.10.2023 n.2966 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigett a l'appello.
Dichi ara i rripetibili l e s pese di quest o grado.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così decis o in Lecce, il 20.11.2024
Il Consi gliere est ens ore Il Presidente
Dott.ss a M aria Grazi a Corbasci o Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2966 dell'11.10.2023
Oggetto: riliquidazione pensione VO (lavoratore agricolo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza tra
, rappresent at a e di fesa dall 'Avv. Gi ulio Insal at a Parte_1
Appell ant e e
, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Salvatore Grazius o
Appell ato
FATTO
Con sentenza in data 11.10.2023 il Tri bunal e di Lecce ha respinto il ricorso del 06.05.2021 con cui , prem esso di aver l avorato Parte_1 com e operaia agri col a, aveva chi est o la condanna dell' al ricalcolo della pensione CP_1 cat. VO decorrente da ottobre 2008 ed al pagamento dei ratei differenziali, oltre accessori, per effetto dell'applicazione, nel calcolo pensionistico, della retribuzione corretta per l'anno 2004, corrispondente ad € 43,74 al giorno, ossia nella misura prevista per legge per gli operai comuni occupati nella provincia di Lecce (ex D.M. allegato al ricorso).
Il Tribunale di Lecce, premessa la maturazione della decadenza dall'azione per la domanda di condanna relativa al periodo precedente al 6.5.2018 (ossia precedente al triennio anteriore alla domanda giudiziale), nel merito, con riferimento al periodo successivo a tale data ha ritenuto che la ricorrente, a fronte dell' allegazione –da parte dell' del prospetto delle CP_1 retribuzioni utilizzate per il calcolo della pensione (da cui si desumeva l'utilizzo di una retribuzione giornaliera di € 43,74 per l'anno 2004) non avesse fornito elementi idonei ad evidenziare la condotta inadempiente dell' , dedotta a base della domanda giudiziale. CP_2
Tale sentenza è stata appellata da la quale ha lamentato l'inidoneità Parte_1 della documentazione ritenuta utile dal Tribunale. In particolare ha dedotto che il documento prodotto dall' (estratto dal Fascicolo Elettronico Pensionato, con acronimo ) era una CP_1 Pt_2 stampa interna dell'Istituto, priva di valore probatorio e di data certa. Ha inoltre sostenuto che dal documento UNICARPE, dalla stessa prodotto in secondo grado, sarebbe stato Pt_1 rilevabile l'utilizzo di un salario pari ad Euro 34,83 al giorno, corrispondente a quello indicato nell'estratto contributivo, inferiore alla retribuzione giornaliera dovuta, che, per gli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Lecce, a norma dell'art.4 d.lgs. n.146/1997 era pari ad €
43,74 (cd. salario congelato).
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto CP_1 il rigetto, e l'inammissibilità della documentazione prodotta in secondo grado dalla controparte.
Ha sostenuto la carenza di carattere certificativo dell'estratto contributivo prodotto da Pt_1
in primo grado e la validità del proprio documento (cd. FELPE) che riporta i dati di
[...] calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione.
All'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformit à ai ri spetti vi s critti, la causa è stat a decisa come da dispositivo.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE
L'appello risulta infondato.
Avendo la ricorrente promosso il giudizio con atto depositato 06.05.2021, si ribadisce preliminarmente che l'azione deve ritenersi parzialmente preclusa dalla decadenza triennale, con riferimento alla domanda di riconoscimento degli eventuali ratei differenziali maturati fino al
06.05.2018.
In rito si rileva che la documentazione prodotta dall'appellante in secondo grado è ammissibile ex art.437 c.p.c. perché finalizzata e utile a chiarire quanto risultante dalla documentazione già tempestivamente prodotta in primo grado dalla stessa parte.
Passando al m eri to, tra le parti non è in cont est azione l 'i ndivi duazi one dell a disciplina normativa appli cabil e al caso di speci e (a rt.4 l .n.146/1997), e quindi la regol a s econdo cui per gli operai agri coli a t empo det erminat o, nel periodo incluso tra il 1998 e il 2005 (ovvero fino all'intervento dell'art.01 del d.l. n.2/ 2006, convertito in l egge n.81/2006), l a retri buzione gi ornal iera , utile anche ai fini dell a pensione, rest a i ndi viduat a nel sal ario medi o convenzional e rilevato nell'anno 1995. E' altresì pacifico che per l'anno dedotto in giudizio (2004) la retribuzione per gl i operai agri col i comuni foss e pari ad € 43, 74 al giorno .
E' invece cont rovers a l'effetti va applicazione, da part e del l' , di tale CP_1 ret ri buzione giornali era ai fi ni del cal col o dell a pensione.
La censura mossa dall'appellante non risulta condivisibile, dovendosi ril evare che i documenti dall a st ess a prodotti non pongono in evidenza una insuffi ci ent e liqui dazione del rat eo pensionisti co derivante da una ret ribuzione giornaliera per il 2004 inferiore al dovuto. In parti colare si osserva che il modello UNIC ARPE depos itat o dal l'appell ant e, che riport a l a proiezi one dell o sviluppo dei dati dell'estratto conto previdenziale analitico ivi allegato, dà luogo, come esito del calcolo, un rateo pensionistico, calcolato all'epoca della decorrenza (ottobre 2008) , pari ad €466,2549. Ma t al e importo non corri sponde al rateo pensionistico mensile effettivamente liquidato dall' , che è CP_1 maggiore: com e em erge dal modell o TE08 dat ato 19.1.2009 (com uni cazi one di liquidazione della pensione VO), alla data dell'1.10.2008 la pensione mensile era pari ad € 476,55 (a cui si aggiungeva il trattamento di famiglia) e alla data dell'1.1.2009 era pari ad € 492,27 (a cui si aggiungeva il medesimo trattamento). In sostanza il rateo mensile che l' ha liquidato in concreto è superiore a CP_1 quello (ri sult ant e dall 'estratt o cont ributi vo e dall 'UNICAR PE) sull a base del quale l'appellante ha ritenuto di scorgere una inesattezza nella liquidazione operata dall' e ha proposto la domanda giudiziale. CP_1
Ritiene qui ndi quest a C ort e che tale doglianza sia priva di fondam ento e che si ano invec e at tendibili l e risultanze del docum ento prodott o dall' CP_1 medi ant e est razione di st ampa dal fascicolo elettroni co del pensi onato, dal quale emerge l'importo della retribuzione utilizzata, di anno in anno, ai fini del calcolo dell a pensione: l a retribuzi one pensi onabile ri port ata per l'i ntero 2004, pari a €
11.807,08, divis a per 270 giornat e di lavoro annue (corrispondenti nel sett ore agri colo all e 52 s ettimane i ncluse in un anno), dà luogo all a ret ribuzi one giornaliera di € 43,73, sostanzialmente equiparabile a quella pretesa dalla ricorrent e/ appell ante.
Le spese di lit e sono i rri petibili , stant e l a dichi arazi one resa dall'interessata ex art.152 disp. Att. C.p.c. .
P. Q . M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 06.11.2023 da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 dell'11.10.2023 n.2966 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigett a l'appello.
Dichi ara i rripetibili l e s pese di quest o grado.
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così decis o in Lecce, il 20.11.2024
Il Consi gliere est ens ore Il Presidente
Dott.ss a M aria Grazi a Corbasci o Dott. Gennaro Lombardi