TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14340/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14340/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Antonio TORRE, presso il cui studio - in Casalnuovo di Napoli (NA),
Via Napoli n. 159 - è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata da (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Silvia CARAPEZZA presso il cui studio - in Torino, Corso Francia n. 68 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia, l'Ill.mo giudicante, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e/o legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità degli stessi per
i motivi innanzi esplicati;
- accertare e dichiarare la mancata prova nella procedura esecutiva – e nel presente giudizio - del diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell'esecutato; - accertare e dichiarare che l'opposto non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione; -
NEL MERITO, in via subordinata rispetto alle precedenti eccezioni, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposto; - In via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei punti che precedono, accertare e dichiarare l'incongruità della somma azionata in danno dell'esecutato, non corrispondente a quanto previsto nel titolo esecutivo, per tutte le motivazioni innanzi riportate. - In ogni caso, condannare il creditore procedente al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.ma Tribunale adìto, contrariis reiectis, In via preliminare − Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o, comunque, l'inammissibilità del presente giudizio di merito, in quanto introdotto successivamente al termine perentorio concesso dal Giudice dell'Esecuzione e per l'intervenuta decadenza in cui è, pertanto, incorsa parte opponente, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;
− Rigettare la richiesta di concessione del termine ex art. 650 c.p.c. per la proposizione di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione, in quanto inammissibile e tardiva, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, e, comunque, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
Nel merito − Rigettare l'avversa opposizione e tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, comunque, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio;
In via istruttoria ➢ Dato atto che il disconoscimento operato da controparte con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dei contratti di fideiussione e dell'apertura di conto corrente e dei documenti connessi
è già stato dichiarato tardivo con provvedimento del 06/08/2024, confermare la declaratoria di tardività e/o, comunque, genericità (almeno relativamente alle sottoscrizioni non specificamente disconosciute) del disconoscimento medesimo, nonché, comunque, la sua rinuncia da parte opponente, stante la mancata reiterazione in udienza a fronte dell'esibizione degli originali;
➢ Per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adìto non ritenga il disconoscimento operato da controparte con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dei contratti di fideiussione e dell'apertura di conto corrente e dei documenti connessi tardivo e/o, comunque, generico (almeno relativamente alle sottoscrizioni non specificamente disconosciute), né rinunciato, stante la mancata reiterazione in udienza a fronte dell'esibizione degli originali, - disporre, ai sensi dell'art.
216 c.p.c., la verificazione delle sole scritture specificamente disconosciute ex art. 215 comma 2
c.p.c. (e, pertanto, dei soli contratti di fideiussione), indicando, come scritture di comparazione quelle meglio indicate alla pagina 5 del presente atto e, in particolare, l'incarico conferito dal IG. alla e all'Avv. Antonio Torre per la gestione della Parte_1 Controparte_3 propria posizione debitoria la procura rilasciata dal IG. all'Avv. Antonio Torre, Parte_1 di cui si insta che venga ordinata la produzione in giudizio in originale;
- ammettersi CTU calligrafica, al fine di raccogliere il saggio grafico e accertare l'autografia delle sole firme ex adverso disconosciute, ordinandosi, se necessario, alla controparte di scrivere sotto dettatura;
➢ Per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adìto non ritenga il disconoscimento operato da controparte con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. della documentazione versata in atti ai fini della dimostrazione dell'interruzione della prescrizione tardivo e/o, comunque, generico, richiedere, ai sensi degli artt. 210 e/o 213 c.p.c., alle competenti
Cancellerie dei Tribunali di Firenze, Pisa e Milano l'esibizione degli atti e dei verbali relativi alle esecutive promosse contro gli obbligati in solido, come meglio descritte in atti, e/o le informazioni ritenute necessarie in ordine alla pendenza delle procedure medesime e al loro esito;
➢ Ammettere la prova per interrogatorio formale dell'attore e per testimoni, sulle seguenti circostanze, emendate da qualsivoglia giudizio e/o valutazione e da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
1. In data 11/08/1997 e 20/09/1996, il IG. sottoscriveva i contratti di fideiussione Parte_1 prodotti sub docc.
7.8 e 7.15 che si rammostrano;
2. In data 17/09/1996, il IG. Parte_1 sottoscriveva la Convenzione relativa al conto corrente n. 11867/00 prodotti sub docc.
7.2 che si rammostra;
3. Il IG. dal 14/05/1991 e sino alla messa in liquidazione della Parte_1 società, è sempre stato socio e amministratore illimitatamente responsabile della come da visura Controparte_4 prodotta sub 7.26, che si rammostra;
4. Nel 2000, veniva promossa, innanzi al Tribunale di
Firenze, Sezione Distaccata di EM, procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 274/2000 in odio alla 5. La predetta Controparte_4 procedura veniva sospesa per procedere al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la società come da doc. 20 che si rammostra;
6. Il giudizio di accertamento Parte_2 dell'obbligo del terzo veniva, poi, promosso innanzi al medesimo Tribunale di Parte_2
Firenze, Sezione Distaccata di EM, e rubricato al R.G. n. 444/2001, e istruito mediante CTU, come da doc. 21 che si rammostra;
7. Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo Parte_2 veniva interrotto in data 31/05/2012 stante il fallimento della dichiarato con
[...] Parte_2 sentenza in data 11-13/04/2012 dal Tribunale di Firenze, come da doc. 21 che si rammostra;
8.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., nella sua qualità di mandataria di Perseo Finance S.r.l., intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 212/2000 promossa da altro creditore innanzi al Tribunale di Pisa in odio al IG. come da doc. 23 che si rammostra;
9. Parte_3
La procedura si concludeva senza alcun ricavato per Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., nella sua qualità di mandataria di Perseo Finance S.r.l., come da piano di riparto definitivo approvato all'udienza del 17/02/2009 prodotto sub doc. 24 che si rammstra;
10. Nel 2009, veniva promossa, innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di EM, procedura esecutiva presso terzi
R.G.E. n. 115/2009 sulla pensione percepita dai IG.ri e come Parte_4 Parte_5 da doc. 25 che si rammostra;
11. Il pignoramento veniva rinunciato nei confronti della IG.ra stante l'impignorabilità della sua pensione, in quanto inferiore al minimo vitale. Parte_4
12. All'esito della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 115/2009, veniva emessa ordinanza di assegnazione sulla pensione percepita dal IG. una volta conclusi i precedenti Parte_5 pignoramenti, come da doc. 26 che si rammostra;
13. A fronte dell'atto di precetto notificato nei suoi confronti in data 24/09/2009 prodotto sub doc. 27 che si rammostra, veniva, poi, tentato un pignoramento presso terzi in odio al IG. con esito negativo;
14. A seguito del Controparte_4 precetto notificato in data 14/06/2010 prodotto sub doc. 29 che si rammostra, veniva promossa, innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di EM, procedura esecutiva presso terzi
R.G.E. n. 650/2010 in odio alla IG.ra ; 15. Tale procedura si concludeva in data CP_5
04/02/2011, con l'emissione di ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dovute in suo favore, a titolo di retribuzione e/o indennità derivanti dal rapporto di lavoro, dal terzo Parte_2
come da doc. 30 che si rammostra;
16. Stante il fallimento della intervenuto
[...] Parte_2 nell'aprile 2012, il credito vantato in ragione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura di pignoramento presso terzi contro la IG.ra veniva ammesso al CP_5 passivo della procedura concorsuale, come da doc. 31 che si rammostra;
17. Dopo la notifica, nell'ottobre 2012, del nuovo atto di precetto prodotto sub doc. 33 che si rammostra, veniva, poi, promossa, innanzi al Tribunale di Milano procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 1698/2013 in odio ai IG.ri e 18. Tale procedura si concludeva in data 13- Controparte_4 Parte_1
16/12/2013, con l'emissione di ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dovute in loro favore dal terzo e già trattenute nella misura di 1/5 sulle loro retribuzioni e Parte_6
TFR, nonché dell'ulteriore somma di € 5.597,20, come da doc. 33 che si rammostra;
19. Il terzo provvedeva al versamento delle somme assegnate, nell'ammontare complessivo di € 8.544,46, in data 31/03/2014».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto ha proposto opposizione ex art. 615, co. 2, cod. proc. civ. (procedura n. Parte_1
165/2021 R.G.E.) chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, la declaratoria di inefficacia e nullità del pignoramento presso terzi avviato da in virtù del Controparte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 440/1999 del Tribunale di Firenze, con il quale veniva ingiunto al e ai fideiussori Controparte_4 ( Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 CP_4
, il pagamento della somma di € 81.399,31.
[...] CP_5
Con provvedimento del 6.10.2023, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, condannando l'opponente a rimborsare le spese legali della fase cautelare e assegnando alla parte interessata il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito (doc. n. 8 fascicolo . Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 5.12.2023 e iscritto a ruolo il 14.12.2023 Parte_1 ha introdotto il presente giudizio di merito;
a fondamento della domanda, ha eccepito: a) la mancanza dei contratti di fideiussione e la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza di clausole abusive;
ha in particolare rilevato il di essere estraneo alla società Pt_1 [...]
e di aver prestato la propria garanzia soltanto in virtù Controparte_4 del rapporto parentale;
b) il difetto di titolarità del rapporto giuridico e di legittimazione ad agire in capo alla la quale si assume cessionaria del rapporto di Controparte_6 credito avendolo acquistato dalla c) la violazione del meccanismo di Controparte_7 pubblicità ex L. 130/1999 e art. 58 T.U.B., in punto di non opponibilità della cessione stante l'irregolarità della procedura adottata dalla banca ai fini della notifica della cessione in blocco dei crediti ex L. 130/1999 e art. 58 T.U.B.; d) la carenza di legittimazione ad agire della società mandataria essendo nulla la procura per indeterminatezza dell'oggetto Controparte_2 in quanto nella stessa non sono indicati i singoli crediti, né le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria;
e) la prescrizione della pretesa creditoria in quanto il titolo esecutivo è del 1999 ed è da tale momento che inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione;
f)
l'erronea quantificazione del credito azionato atteso che «le somme azionate appaiono del tutto spropositate rispetto a quanto dichiarato nel titolo esecutivo, risalente al lontano 1999».
Si è costituita in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
la quale - in via preliminare - ha eccepito l'improcedibilità del giudizio in Controparte_2 quanto introdotto successivamente al decorso del termine perentorio concesso dal giudice dell'esecuzione, ovvero sessanta giorni dal 6.10.2023, non avendo parte attrice inscritto al ruolo la causa entro il 5.12.2023; nel merito, ha dedotto che: a) nella procedura esecutiva n. 165/2021
R.G.E., con provvedimento del 14.7.2023, il Giudice, «ritenuto che preliminare ad ogni decisione circa la richiesta di sospensione è l'acquisizione del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo azionato, al fine dei prescritti controlli circa la presenza di clausole vessatorie», rinviava all'udienza del 21.9.2023 (doc. n. 6 fascicolo convenuta);
b) in ottemperanza al suddetto provvedimento, nel procedimento n. 165/2021 R.G.E. venivano depositate note scritte del 14.9.2023 (doc. n. 7), allegandosi i contratti di fideiussione a fondamento del titolo esecutivo azionato ed evidenziandosi quello relativo alla posizione specifica del Pt_1
(nuovamente allegato in questa sede;
doc.ti n. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,
[...]
7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25); la convenuta ha peraltro precisato che il all'atto della sottoscrizione della Parte_1 fideiussione, operava nell'ambito della sua attività professionale, in quanto socio e amministratore, illimitatamente responsabile, della società debitrice Controparte_4
(cfr. pagina n. 9 visura camerale doc. n. 7.26), donde è inapplicabile la disciplina
[...] consumeristica invocata dall'opponente; c) la totale infondatezza di tutti i motivi di opposizione e delle avverse deduzioni, allegando documentazioni a sostegno delle proprie ragioni.
Parte attrice, con la memoria ex art. 171 ter - n. 3 cod. proc. civ., ha eccepito che i contratti di fideiussione depositati sarebbero «poco chiari e il cliente non riconosce la propria sottoscrizione», domandandone la produzione ed esibizione in originale e riservandosi espressamente di esercitare ogni opportuna azione.
All'udienza del 17.6.2024, parte attrice ha domandato l'esibizione del contratto di fideiussione, posto in visione in originale, e ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
parte convenuta ha rappresentato di mettere a disposizione gli originali degli atti oggetto di disconoscimento e, in caso di reiterazione del disconoscimento, ha insistito per l'istanza di verificazione.
Il Giudice, con provvedimento del 6.8.2024 - ritenuta la tardività del disconoscimento operato con la memoria depositata in data 4.3.2024 (atteso che, ai sensi dell'art. 215 - n. 2 cod. proc. civ., lo stesso deve essere effettuato “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”), tenuto conto che la documentazione disconosciuta è stata prodotta nell'ambito della procedura esecutiva e che l'opponente avrebbe dovuto disconoscerla quanto meno nell'atto di citazione del presente giudizio (cfr. Cass. 15780 del 15.6.2018) - rilevato che le parti non avevano formulato richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
24.3.2025 per rimettere la causa in decisione con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.. All'udienza ridetta la causa è passata in decisione.
******
Preliminarmente sei deve esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta, la quale ha dedotto la tardività dell'iscrizione al ruolo rispetto al termine concesso dal Giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito, id est sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza resa nella fase di opposizione endo-esecutiva.
La doglianza risulta priva di pregio, atteso che - secondo giurisprudenza di legittimità -
«Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione» (cfr. Cass. 21512/2021).
A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento costante della Cassazione, le disposizioni degli artt.
171 e 307, co. 1 e 2, cod. proc. civ, sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass., n. 3626 del 17.2.2014; Cass. n. 9730 del 25.7.2000), tanto più che la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa anche nel merito.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito alla dedotta mancata produzione del contratto di fideiussione e all'applicazione del principio fisato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023.
La doglianza è infondata in quanto parte opposta, già nella procedura n. 165/2021 R.G.E. risulta aver depositato idonea documentazione in merito ai contratti di fideiussione rilasciati da più fideiussori a favore della società debitrice, tra i quali quello del che pertanto ha Parte_1 avuto possibilità di esaminare fin da allora la sua sottoscrizione, che peraltro risulta documentalmente avvenuta quando lo stesso operava nell'ambito della sua attività professionale, in quanto socio e amministratore, illimitatamente responsabile, della società debitrice (cfr. pagina n. 9 visura camerale doc. n.
7.26 fascicolo parte convenuta).
Pertanto, la circostanza che l'opponente abbia assunto l'obbligazione fideiussoria rispetto ad un'obbligazione contratta dalla società di sua proprietà, nella quale svolgeva funzioni strettamente collegate all'attività della garantita, non consente allo stato di ritenere che si versi nelle ipotesi previste dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, come già precisato dal G.E. nella procedura n. 165/2021 R.G.E..
Infatti, riveste la qualifica di «consumatore» ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale eventualmente svolta;
in giurisprudenza è stato chiarito che, «in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al capitale Per_1 sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (Cass., ordinanza n. 1666 del 24.1.2020).
I fideiussori possono dunque essere qualificati come consumatori nei casi in cui, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), il contratto di garanzia sia stato stipulato per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd.
«atti strumentali in senso proprio»; cfr. Cass. Sez. Unite n. 5868 del 2023). Tali circostanze, sulla base di quanto sopra detto, non ricorrono nel caso di specie.
In merito all'eccepito difetto di legittimazione ad agire e di titolarità del rapporto giuridico.
La doglianza è infondata.
La Suprema Corte di Cassazione, in materia di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, ha ritenuto sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 29.12.2017 n. 31188, confermata anche dalle più recenti Cass. n. 15884/2019
e Cass. n. 17110/2019 in motivazione).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto: 1) l'avviso pubblicato sulla G.U. relativamente alla cessione intervenuta in data 15.11.1999 tra Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Perseo Finance
S.r.l. (doc. n. 27), che risulta soddisfare detti requisiti, essendo identificati, quali oggetti della cessione, i crediti passati in sofferenza in data anteriore al 30.6.1999, e il titolo per il quale si procede è del 3.5.1999, con possibilità per i debitori ceduti di procedere a verificare l'inclusione del credito ricompreso nella cessione in blocco interloquendo con la sede della società cessionaria della quale venivano dati i recapiti;
2) l'avviso pubblicato sulla G.U. relativamente alla cessione intervenuta in data 2.4.2007 tra Perseo Finance S.r.l. e (doc. n. 10), Controparte_7 che parimenti risulta soddisfare detti requisiti, essendo identificati, quali oggetti della cessione, tutti i crediti nel portafoglio di Perseo Finance S.r.l. originariamente ceduti alla predetta dalla Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A. in data 15.11.1999, con la sola esclusione dei crediti ceduti ai sensi del contratto di cessione concluso fra Perseo Finance S.r.l. e Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. in data 29.3.2007; 3) l'avviso pubblicato sulla G.U. relativamente alla cessione intervenuta in data
17.12.2013 tra e (doc. n. 12), Controparte_7 Controparte_1 che - di nuovo - risulta soddisfare detti requisiti, essendo identificati, quali oggetti della cessione, tutti i crediti, anche chirografari, di proprietà di alla data del Controparte_7
30.9.2013, che quest'ultima aveva acquistato, tra gli altri, in forza di cessioni di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla G.U. del 7.4.2007, foglio delle inserzioni n. 41; 4) lettera di comunicazione della cessione al cessionario (all. 11), cui è allegato l'elenco dei debiti ceduti (all. 11A).
In merito alla dedotta carenza di legittimazione ad agire della
[...]
, per essa, alla nullità della procura Controparte_6 Controparte_2 speciale per indeterminatezza dell'oggetto.
La doglianza è infondata.
L'oggetto della procura è chiaro e determinato e gli estremi della procura speciale notarile sono stati indicati in tutti gli atti, dando così la possibilità ai debitori di verificare i poteri di rappresentanza.
L'atto contiene una sufficiente determinazione dell'oggetto, costituito nella gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la è titolare in forza delle Controparte_8 operazioni di cartolarizzazione e non essendo necessaria una specifica indicazione di ciascun credito.
Nelle premesse dell'atto (cfr. punto c) - doc. n. 1) si dà atto che Controparte_8
- titolare di un portafoglio di crediti «non performing» oggetto di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 e, pertanto, anche di quelli di cui alle cessioni in questione - ha sottoscritto, in data 27.6.2018, con e un contratto di sub- Controparte_9 Controparte_2 servicing «con il quale sono state affidate ad le attività di servicing come meglio dettagliate CP_2 nel predetto Contratto».
Parte convenuta ha allegato (doc.ti n. 18, n. 18a e n. 18b) copia del predetto contratto di sub- servicing, cui è allegato (Allegato A) l'elenco dei crediti;
alla posizione contrassegnata con il n.
2108 (doc. n. 19) si rinviene chiaramente il credito per cui è causa, nominativo « CP_4
», credito riportato anche nell'allegato al contratto di Controparte_4 cessione dei crediti del 17.12.2013, al medesimo n. 2108.
Nel ridetto contratto di sub-servicing, si precisa poi, che quale sub- Controparte_2 server, per provvedere al compimento delle attività affidate, avrebbe agito in forza di procura notarile rilasciata da procura nell'ambito della quale, Controparte_8 richiamati i crediti di cui al contratto di sub-servicing, viene chiaramente indicato che
[...] conferisce a «idonea procura in qualità di Controparte_1 Controparte_2
Sub-servicer al fine di consentire allo stesso di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, riscossione e recupero incasso dei Crediti nonché degli altri servizi oggetto dell'incarico di sub-servicing e negli altri dei documenti dell'operazione di cartolarizzazione», specificandosi con estrema chiarezza tutti i poteri.
In merito all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito azionato, essendo stati da parte opposta allegati gli atti di interruzione della prescrizione, anche nei confronti dei coobbligati, costituiti da: 1) procedura esecutiva n. 274/2000 - Sezione distaccata di EM nei confronti del
[...]
, procedura poi oggetto di sospensione (doc. n. 28); 2) Controparte_4 procedura esecutiva n. 212/2000 - Tribunale di Pisa nei confronti di (doc. n. Parte_3
28); 3) procedura esecutiva n. 115/2009 - Sezione distaccata di EM nei confronti di Pt_4
e (doc. n. 33); procedura esecutiva n. 650/2010 - Sezione distaccata di
[...] Parte_5
EM nei confronti di (doc. n. 38); 4) precetto notificato a tutti i coobbligati nel CP_5 luglio 2012 (doc. n. 40); 5) procedura esecutiva n. 1698/2013 - Tribunale di Milano nei confronti di e (doc. n. 41); 6) infine, diffida del 9.4.2020 (doc.ti n. 44, Controparte_4 Controparte_10
45 e 46).
In merito alla contestazione in punto di quantum del credito azionato.
La doglianza è generica e non è supportata da alcun elemento probatorio, non avendo parte opponente allegato l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto dedotto in giudizio ovvero l'inesistenza dei fatti costitutivi del medesimo (cfr. ex multis Cass., Sez. Un.,
15.6.2015, n. 12307).
In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del''attività defensionale effettuata, nei valori tra i minimi e i medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 14340/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e tutte le domande dallo stesso proposte;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi del presente giudizio, il tutto oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14340/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Antonio TORRE, presso il cui studio - in Casalnuovo di Napoli (NA),
Via Napoli n. 159 - è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata da (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Silvia CARAPEZZA presso il cui studio - in Torino, Corso Francia n. 68 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia, l'Ill.mo giudicante, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e/o legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità degli stessi per
i motivi innanzi esplicati;
- accertare e dichiarare la mancata prova nella procedura esecutiva – e nel presente giudizio - del diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell'esecutato; - accertare e dichiarare che l'opposto non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione; -
NEL MERITO, in via subordinata rispetto alle precedenti eccezioni, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposto; - In via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei punti che precedono, accertare e dichiarare l'incongruità della somma azionata in danno dell'esecutato, non corrispondente a quanto previsto nel titolo esecutivo, per tutte le motivazioni innanzi riportate. - In ogni caso, condannare il creditore procedente al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.ma Tribunale adìto, contrariis reiectis, In via preliminare − Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o, comunque, l'inammissibilità del presente giudizio di merito, in quanto introdotto successivamente al termine perentorio concesso dal Giudice dell'Esecuzione e per l'intervenuta decadenza in cui è, pertanto, incorsa parte opponente, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;
− Rigettare la richiesta di concessione del termine ex art. 650 c.p.c. per la proposizione di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione, in quanto inammissibile e tardiva, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, e, comunque, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
Nel merito − Rigettare l'avversa opposizione e tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, comunque, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio;
In via istruttoria ➢ Dato atto che il disconoscimento operato da controparte con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dei contratti di fideiussione e dell'apertura di conto corrente e dei documenti connessi
è già stato dichiarato tardivo con provvedimento del 06/08/2024, confermare la declaratoria di tardività e/o, comunque, genericità (almeno relativamente alle sottoscrizioni non specificamente disconosciute) del disconoscimento medesimo, nonché, comunque, la sua rinuncia da parte opponente, stante la mancata reiterazione in udienza a fronte dell'esibizione degli originali;
➢ Per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adìto non ritenga il disconoscimento operato da controparte con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dei contratti di fideiussione e dell'apertura di conto corrente e dei documenti connessi tardivo e/o, comunque, generico (almeno relativamente alle sottoscrizioni non specificamente disconosciute), né rinunciato, stante la mancata reiterazione in udienza a fronte dell'esibizione degli originali, - disporre, ai sensi dell'art.
216 c.p.c., la verificazione delle sole scritture specificamente disconosciute ex art. 215 comma 2
c.p.c. (e, pertanto, dei soli contratti di fideiussione), indicando, come scritture di comparazione quelle meglio indicate alla pagina 5 del presente atto e, in particolare, l'incarico conferito dal IG. alla e all'Avv. Antonio Torre per la gestione della Parte_1 Controparte_3 propria posizione debitoria la procura rilasciata dal IG. all'Avv. Antonio Torre, Parte_1 di cui si insta che venga ordinata la produzione in giudizio in originale;
- ammettersi CTU calligrafica, al fine di raccogliere il saggio grafico e accertare l'autografia delle sole firme ex adverso disconosciute, ordinandosi, se necessario, alla controparte di scrivere sotto dettatura;
➢ Per la sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adìto non ritenga il disconoscimento operato da controparte con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. della documentazione versata in atti ai fini della dimostrazione dell'interruzione della prescrizione tardivo e/o, comunque, generico, richiedere, ai sensi degli artt. 210 e/o 213 c.p.c., alle competenti
Cancellerie dei Tribunali di Firenze, Pisa e Milano l'esibizione degli atti e dei verbali relativi alle esecutive promosse contro gli obbligati in solido, come meglio descritte in atti, e/o le informazioni ritenute necessarie in ordine alla pendenza delle procedure medesime e al loro esito;
➢ Ammettere la prova per interrogatorio formale dell'attore e per testimoni, sulle seguenti circostanze, emendate da qualsivoglia giudizio e/o valutazione e da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
1. In data 11/08/1997 e 20/09/1996, il IG. sottoscriveva i contratti di fideiussione Parte_1 prodotti sub docc.
7.8 e 7.15 che si rammostrano;
2. In data 17/09/1996, il IG. Parte_1 sottoscriveva la Convenzione relativa al conto corrente n. 11867/00 prodotti sub docc.
7.2 che si rammostra;
3. Il IG. dal 14/05/1991 e sino alla messa in liquidazione della Parte_1 società, è sempre stato socio e amministratore illimitatamente responsabile della come da visura Controparte_4 prodotta sub 7.26, che si rammostra;
4. Nel 2000, veniva promossa, innanzi al Tribunale di
Firenze, Sezione Distaccata di EM, procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 274/2000 in odio alla 5. La predetta Controparte_4 procedura veniva sospesa per procedere al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la società come da doc. 20 che si rammostra;
6. Il giudizio di accertamento Parte_2 dell'obbligo del terzo veniva, poi, promosso innanzi al medesimo Tribunale di Parte_2
Firenze, Sezione Distaccata di EM, e rubricato al R.G. n. 444/2001, e istruito mediante CTU, come da doc. 21 che si rammostra;
7. Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo Parte_2 veniva interrotto in data 31/05/2012 stante il fallimento della dichiarato con
[...] Parte_2 sentenza in data 11-13/04/2012 dal Tribunale di Firenze, come da doc. 21 che si rammostra;
8.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., nella sua qualità di mandataria di Perseo Finance S.r.l., intervento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 212/2000 promossa da altro creditore innanzi al Tribunale di Pisa in odio al IG. come da doc. 23 che si rammostra;
9. Parte_3
La procedura si concludeva senza alcun ricavato per Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., nella sua qualità di mandataria di Perseo Finance S.r.l., come da piano di riparto definitivo approvato all'udienza del 17/02/2009 prodotto sub doc. 24 che si rammstra;
10. Nel 2009, veniva promossa, innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di EM, procedura esecutiva presso terzi
R.G.E. n. 115/2009 sulla pensione percepita dai IG.ri e come Parte_4 Parte_5 da doc. 25 che si rammostra;
11. Il pignoramento veniva rinunciato nei confronti della IG.ra stante l'impignorabilità della sua pensione, in quanto inferiore al minimo vitale. Parte_4
12. All'esito della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 115/2009, veniva emessa ordinanza di assegnazione sulla pensione percepita dal IG. una volta conclusi i precedenti Parte_5 pignoramenti, come da doc. 26 che si rammostra;
13. A fronte dell'atto di precetto notificato nei suoi confronti in data 24/09/2009 prodotto sub doc. 27 che si rammostra, veniva, poi, tentato un pignoramento presso terzi in odio al IG. con esito negativo;
14. A seguito del Controparte_4 precetto notificato in data 14/06/2010 prodotto sub doc. 29 che si rammostra, veniva promossa, innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di EM, procedura esecutiva presso terzi
R.G.E. n. 650/2010 in odio alla IG.ra ; 15. Tale procedura si concludeva in data CP_5
04/02/2011, con l'emissione di ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dovute in suo favore, a titolo di retribuzione e/o indennità derivanti dal rapporto di lavoro, dal terzo Parte_2
come da doc. 30 che si rammostra;
16. Stante il fallimento della intervenuto
[...] Parte_2 nell'aprile 2012, il credito vantato in ragione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura di pignoramento presso terzi contro la IG.ra veniva ammesso al CP_5 passivo della procedura concorsuale, come da doc. 31 che si rammostra;
17. Dopo la notifica, nell'ottobre 2012, del nuovo atto di precetto prodotto sub doc. 33 che si rammostra, veniva, poi, promossa, innanzi al Tribunale di Milano procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 1698/2013 in odio ai IG.ri e 18. Tale procedura si concludeva in data 13- Controparte_4 Parte_1
16/12/2013, con l'emissione di ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dovute in loro favore dal terzo e già trattenute nella misura di 1/5 sulle loro retribuzioni e Parte_6
TFR, nonché dell'ulteriore somma di € 5.597,20, come da doc. 33 che si rammostra;
19. Il terzo provvedeva al versamento delle somme assegnate, nell'ammontare complessivo di € 8.544,46, in data 31/03/2014».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto ha proposto opposizione ex art. 615, co. 2, cod. proc. civ. (procedura n. Parte_1
165/2021 R.G.E.) chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, la declaratoria di inefficacia e nullità del pignoramento presso terzi avviato da in virtù del Controparte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 440/1999 del Tribunale di Firenze, con il quale veniva ingiunto al e ai fideiussori Controparte_4 ( Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3 CP_4
, il pagamento della somma di € 81.399,31.
[...] CP_5
Con provvedimento del 6.10.2023, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, condannando l'opponente a rimborsare le spese legali della fase cautelare e assegnando alla parte interessata il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito (doc. n. 8 fascicolo . Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 5.12.2023 e iscritto a ruolo il 14.12.2023 Parte_1 ha introdotto il presente giudizio di merito;
a fondamento della domanda, ha eccepito: a) la mancanza dei contratti di fideiussione e la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza di clausole abusive;
ha in particolare rilevato il di essere estraneo alla società Pt_1 [...]
e di aver prestato la propria garanzia soltanto in virtù Controparte_4 del rapporto parentale;
b) il difetto di titolarità del rapporto giuridico e di legittimazione ad agire in capo alla la quale si assume cessionaria del rapporto di Controparte_6 credito avendolo acquistato dalla c) la violazione del meccanismo di Controparte_7 pubblicità ex L. 130/1999 e art. 58 T.U.B., in punto di non opponibilità della cessione stante l'irregolarità della procedura adottata dalla banca ai fini della notifica della cessione in blocco dei crediti ex L. 130/1999 e art. 58 T.U.B.; d) la carenza di legittimazione ad agire della società mandataria essendo nulla la procura per indeterminatezza dell'oggetto Controparte_2 in quanto nella stessa non sono indicati i singoli crediti, né le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria;
e) la prescrizione della pretesa creditoria in quanto il titolo esecutivo è del 1999 ed è da tale momento che inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione;
f)
l'erronea quantificazione del credito azionato atteso che «le somme azionate appaiono del tutto spropositate rispetto a quanto dichiarato nel titolo esecutivo, risalente al lontano 1999».
Si è costituita in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
la quale - in via preliminare - ha eccepito l'improcedibilità del giudizio in Controparte_2 quanto introdotto successivamente al decorso del termine perentorio concesso dal giudice dell'esecuzione, ovvero sessanta giorni dal 6.10.2023, non avendo parte attrice inscritto al ruolo la causa entro il 5.12.2023; nel merito, ha dedotto che: a) nella procedura esecutiva n. 165/2021
R.G.E., con provvedimento del 14.7.2023, il Giudice, «ritenuto che preliminare ad ogni decisione circa la richiesta di sospensione è l'acquisizione del contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo azionato, al fine dei prescritti controlli circa la presenza di clausole vessatorie», rinviava all'udienza del 21.9.2023 (doc. n. 6 fascicolo convenuta);
b) in ottemperanza al suddetto provvedimento, nel procedimento n. 165/2021 R.G.E. venivano depositate note scritte del 14.9.2023 (doc. n. 7), allegandosi i contratti di fideiussione a fondamento del titolo esecutivo azionato ed evidenziandosi quello relativo alla posizione specifica del Pt_1
(nuovamente allegato in questa sede;
doc.ti n. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,
[...]
7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25); la convenuta ha peraltro precisato che il all'atto della sottoscrizione della Parte_1 fideiussione, operava nell'ambito della sua attività professionale, in quanto socio e amministratore, illimitatamente responsabile, della società debitrice Controparte_4
(cfr. pagina n. 9 visura camerale doc. n. 7.26), donde è inapplicabile la disciplina
[...] consumeristica invocata dall'opponente; c) la totale infondatezza di tutti i motivi di opposizione e delle avverse deduzioni, allegando documentazioni a sostegno delle proprie ragioni.
Parte attrice, con la memoria ex art. 171 ter - n. 3 cod. proc. civ., ha eccepito che i contratti di fideiussione depositati sarebbero «poco chiari e il cliente non riconosce la propria sottoscrizione», domandandone la produzione ed esibizione in originale e riservandosi espressamente di esercitare ogni opportuna azione.
All'udienza del 17.6.2024, parte attrice ha domandato l'esibizione del contratto di fideiussione, posto in visione in originale, e ha chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
parte convenuta ha rappresentato di mettere a disposizione gli originali degli atti oggetto di disconoscimento e, in caso di reiterazione del disconoscimento, ha insistito per l'istanza di verificazione.
Il Giudice, con provvedimento del 6.8.2024 - ritenuta la tardività del disconoscimento operato con la memoria depositata in data 4.3.2024 (atteso che, ai sensi dell'art. 215 - n. 2 cod. proc. civ., lo stesso deve essere effettuato “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”), tenuto conto che la documentazione disconosciuta è stata prodotta nell'ambito della procedura esecutiva e che l'opponente avrebbe dovuto disconoscerla quanto meno nell'atto di citazione del presente giudizio (cfr. Cass. 15780 del 15.6.2018) - rilevato che le parti non avevano formulato richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
24.3.2025 per rimettere la causa in decisione con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.. All'udienza ridetta la causa è passata in decisione.
******
Preliminarmente sei deve esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta, la quale ha dedotto la tardività dell'iscrizione al ruolo rispetto al termine concesso dal Giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito, id est sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza resa nella fase di opposizione endo-esecutiva.
La doglianza risulta priva di pregio, atteso che - secondo giurisprudenza di legittimità -
«Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione» (cfr. Cass. 21512/2021).
A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento costante della Cassazione, le disposizioni degli artt.
171 e 307, co. 1 e 2, cod. proc. civ, sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass., n. 3626 del 17.2.2014; Cass. n. 9730 del 25.7.2000), tanto più che la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa anche nel merito.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito alla dedotta mancata produzione del contratto di fideiussione e all'applicazione del principio fisato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023.
La doglianza è infondata in quanto parte opposta, già nella procedura n. 165/2021 R.G.E. risulta aver depositato idonea documentazione in merito ai contratti di fideiussione rilasciati da più fideiussori a favore della società debitrice, tra i quali quello del che pertanto ha Parte_1 avuto possibilità di esaminare fin da allora la sua sottoscrizione, che peraltro risulta documentalmente avvenuta quando lo stesso operava nell'ambito della sua attività professionale, in quanto socio e amministratore, illimitatamente responsabile, della società debitrice (cfr. pagina n. 9 visura camerale doc. n.
7.26 fascicolo parte convenuta).
Pertanto, la circostanza che l'opponente abbia assunto l'obbligazione fideiussoria rispetto ad un'obbligazione contratta dalla società di sua proprietà, nella quale svolgeva funzioni strettamente collegate all'attività della garantita, non consente allo stato di ritenere che si versi nelle ipotesi previste dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, come già precisato dal G.E. nella procedura n. 165/2021 R.G.E..
Infatti, riveste la qualifica di «consumatore» ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale eventualmente svolta;
in giurisprudenza è stato chiarito che, «in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al capitale Per_1 sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (Cass., ordinanza n. 1666 del 24.1.2020).
I fideiussori possono dunque essere qualificati come consumatori nei casi in cui, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), il contratto di garanzia sia stato stipulato per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd.
«atti strumentali in senso proprio»; cfr. Cass. Sez. Unite n. 5868 del 2023). Tali circostanze, sulla base di quanto sopra detto, non ricorrono nel caso di specie.
In merito all'eccepito difetto di legittimazione ad agire e di titolarità del rapporto giuridico.
La doglianza è infondata.
La Suprema Corte di Cassazione, in materia di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, ha ritenuto sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 29.12.2017 n. 31188, confermata anche dalle più recenti Cass. n. 15884/2019
e Cass. n. 17110/2019 in motivazione).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto: 1) l'avviso pubblicato sulla G.U. relativamente alla cessione intervenuta in data 15.11.1999 tra Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Perseo Finance
S.r.l. (doc. n. 27), che risulta soddisfare detti requisiti, essendo identificati, quali oggetti della cessione, i crediti passati in sofferenza in data anteriore al 30.6.1999, e il titolo per il quale si procede è del 3.5.1999, con possibilità per i debitori ceduti di procedere a verificare l'inclusione del credito ricompreso nella cessione in blocco interloquendo con la sede della società cessionaria della quale venivano dati i recapiti;
2) l'avviso pubblicato sulla G.U. relativamente alla cessione intervenuta in data 2.4.2007 tra Perseo Finance S.r.l. e (doc. n. 10), Controparte_7 che parimenti risulta soddisfare detti requisiti, essendo identificati, quali oggetti della cessione, tutti i crediti nel portafoglio di Perseo Finance S.r.l. originariamente ceduti alla predetta dalla Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A. in data 15.11.1999, con la sola esclusione dei crediti ceduti ai sensi del contratto di cessione concluso fra Perseo Finance S.r.l. e Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. in data 29.3.2007; 3) l'avviso pubblicato sulla G.U. relativamente alla cessione intervenuta in data
17.12.2013 tra e (doc. n. 12), Controparte_7 Controparte_1 che - di nuovo - risulta soddisfare detti requisiti, essendo identificati, quali oggetti della cessione, tutti i crediti, anche chirografari, di proprietà di alla data del Controparte_7
30.9.2013, che quest'ultima aveva acquistato, tra gli altri, in forza di cessioni di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla G.U. del 7.4.2007, foglio delle inserzioni n. 41; 4) lettera di comunicazione della cessione al cessionario (all. 11), cui è allegato l'elenco dei debiti ceduti (all. 11A).
In merito alla dedotta carenza di legittimazione ad agire della
[...]
, per essa, alla nullità della procura Controparte_6 Controparte_2 speciale per indeterminatezza dell'oggetto.
La doglianza è infondata.
L'oggetto della procura è chiaro e determinato e gli estremi della procura speciale notarile sono stati indicati in tutti gli atti, dando così la possibilità ai debitori di verificare i poteri di rappresentanza.
L'atto contiene una sufficiente determinazione dell'oggetto, costituito nella gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la è titolare in forza delle Controparte_8 operazioni di cartolarizzazione e non essendo necessaria una specifica indicazione di ciascun credito.
Nelle premesse dell'atto (cfr. punto c) - doc. n. 1) si dà atto che Controparte_8
- titolare di un portafoglio di crediti «non performing» oggetto di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 e, pertanto, anche di quelli di cui alle cessioni in questione - ha sottoscritto, in data 27.6.2018, con e un contratto di sub- Controparte_9 Controparte_2 servicing «con il quale sono state affidate ad le attività di servicing come meglio dettagliate CP_2 nel predetto Contratto».
Parte convenuta ha allegato (doc.ti n. 18, n. 18a e n. 18b) copia del predetto contratto di sub- servicing, cui è allegato (Allegato A) l'elenco dei crediti;
alla posizione contrassegnata con il n.
2108 (doc. n. 19) si rinviene chiaramente il credito per cui è causa, nominativo « CP_4
», credito riportato anche nell'allegato al contratto di Controparte_4 cessione dei crediti del 17.12.2013, al medesimo n. 2108.
Nel ridetto contratto di sub-servicing, si precisa poi, che quale sub- Controparte_2 server, per provvedere al compimento delle attività affidate, avrebbe agito in forza di procura notarile rilasciata da procura nell'ambito della quale, Controparte_8 richiamati i crediti di cui al contratto di sub-servicing, viene chiaramente indicato che
[...] conferisce a «idonea procura in qualità di Controparte_1 Controparte_2
Sub-servicer al fine di consentire allo stesso di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, riscossione e recupero incasso dei Crediti nonché degli altri servizi oggetto dell'incarico di sub-servicing e negli altri dei documenti dell'operazione di cartolarizzazione», specificandosi con estrema chiarezza tutti i poteri.
In merito all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito azionato, essendo stati da parte opposta allegati gli atti di interruzione della prescrizione, anche nei confronti dei coobbligati, costituiti da: 1) procedura esecutiva n. 274/2000 - Sezione distaccata di EM nei confronti del
[...]
, procedura poi oggetto di sospensione (doc. n. 28); 2) Controparte_4 procedura esecutiva n. 212/2000 - Tribunale di Pisa nei confronti di (doc. n. Parte_3
28); 3) procedura esecutiva n. 115/2009 - Sezione distaccata di EM nei confronti di Pt_4
e (doc. n. 33); procedura esecutiva n. 650/2010 - Sezione distaccata di
[...] Parte_5
EM nei confronti di (doc. n. 38); 4) precetto notificato a tutti i coobbligati nel CP_5 luglio 2012 (doc. n. 40); 5) procedura esecutiva n. 1698/2013 - Tribunale di Milano nei confronti di e (doc. n. 41); 6) infine, diffida del 9.4.2020 (doc.ti n. 44, Controparte_4 Controparte_10
45 e 46).
In merito alla contestazione in punto di quantum del credito azionato.
La doglianza è generica e non è supportata da alcun elemento probatorio, non avendo parte opponente allegato l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto dedotto in giudizio ovvero l'inesistenza dei fatti costitutivi del medesimo (cfr. ex multis Cass., Sez. Un.,
15.6.2015, n. 12307).
In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del''attività defensionale effettuata, nei valori tra i minimi e i medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 14340/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e tutte le domande dallo stesso proposte;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi del presente giudizio, il tutto oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.