Articolo 3 della Legge 27 febbraio 1974, n. 68
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 aprile 1974
Art. 3.
Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405 , e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico di cui ai precedenti commi e' corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio".
Entrata in vigore il 7 aprile 1974
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