TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 10537/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 29.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 13.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 10537/2023 RGAC pendente
TRA
1 , nata il [...], in [...], cod. fisc. , ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente nella via Santa Gemma n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Balsamo, cod. fisc.
, CodiceFiscale_2
Ricorrente
CONTRO
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Corte di Appello di Palermo (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 6, comma 9, D.Lgs. 150/2011 dal dott. (C.F. CP_1
), Direttore della Corte di Appello di Palermo C.F._3
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
13.10.2025
FATTO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione prot nr. 13369 del 20.07.2023, la sig.ra Parte_1 adiva il Tribunale di Palermo nei confronti dalla Corte di Appello di Palermo, Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
La parte ricorrente chiedeva che l'ordinanza ingiunzione prot nr 13369 del 20.07.2023, fosse da dichiararsi nulla poiché la stessa doveva essere preceduta dalla diffida ex art 15 comma 8 della Legge nr. 515/93 con assegnazione del termine per la presentazione della dichiarazione prescritta ex art
7 comma 6, della Legge 515/93.
Secondo l'esposizione del ricorrente, la notifica della diffida obbligatoria non sarebbe avvenuta.
Inoltre, la parte ricorrente esponeva che la sanzione applicata nei confronti della sig.ra fosse Pt_1 sproporzionata ed irragionevole.
Quindi la ricorrente così concludeva “SOSPENDERE L'EFFICACIA ESECUTIVA dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 13369/2023 opposta, ex art. 5 D.Lgs. n. 115/2011; - successivamente e nel merito ANNULLARE la stessa ordinanza ingiunzione opposta prot. n. 13369/2023, eventualmente previa rimessione pregiudiziale alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 com. 5 L.
n. 515/1993, nei termini e sotto i profili dedotti suindicati sub II. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del procuratore costituito antistatario. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore presente giudizio è pari
a € 25.823,00, e va pertanto soggetto al relativo pagamento nella misura di € 237,00.
2 In data 05.12.2023, si costituiva il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Corte di Appello di Palermo contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e così concludendo il proprio atto introduttivo “ disattesa ogni ulteriore istanza, richiesta e deduzione di controparte, rigettare il ricorso per mancanza dei presupposti con condanna al compenso e alla spese di lite ( art 52 bis disposizione di attuazione al cpc).
Con decreto del 18.01.2024, veniva fissata udienza al 06.03.2024
Con decreto del 07.03.2024, si rinviava al 02.10.2025 per discussione e decisione.
Con provvedimento del 26.08.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con provvedimento del 29.08.2025, si anticipava l'udienza al 13.10.2025 disponendone la trattazione scritta.
Le parti concludevano all'udienza del 13.10.2025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In ordine al primo motivo di impugnazione, si deve rilevare che la parte resistente ha prodotto l'avvenuta ricezione, in data 27.03.2023, alla pec della diffida : peraltro si Email_1 dimostra, sempre dalla produzione documentale di parte resistente, che l'indirizzo pec è quello attribuito alla sig.ra risultante dal pubblico elenco INI-PEC Registro Nazionale degli Pt_1
Indirizzi di Posta elettronica certificata di imprese e professionisti.
Dunque, il primo motivo di opposizione deve essere respinto poiché assolutamente infondato.
Per quanto concerne il secondo motivo di opposizione, occorre specificare, innanzitutto, che la sanzione applicata alla ricorrente costituisce il minimo edittale previsto dall'art 15 comma 5 legge
515/1993 che recita In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo
13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
Orbene, la circostanza che la candidata non sia stata eletta, che la stessa non avesse ricevuto contributi e non avesse fatto spese per la campagna elettorale, non incide sulla legittimità della sanzione né pone dei dubbi sulla costituzionalità della norma per l'asserita violazione dell'art 3 e 51
Cost.
Infatti, la giurisprudenza è oltremodo pacifica sul punto “ L'obbligo di presentare la dichiarazione autocertificativa delle spese sostenute e dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale si estende anche al candidato
3 che non abbia sostenuto personalmente oneri ne abbia ricevuto contributi e neppure si sia avvalso di strutture mezzi propagandistici collettivi di partito la sanzione prevista per l'omissione da parte del candidato della dichiarazione autocertificata iva delle spese sostenute e dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale è validamente irrogata decorso il termine di 15 giorni dalla diffida ad adempiere senza che sia necessaria una seconda contestazione ( Cass.
Civile Sez. II nr. 8443 del 1aprile 2008).
In forza di tale principio, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto
Alla luce di suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata con conferma integrale dell'Ordinanza impugnata.
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si
è avvalsa di un funzionario delegato né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ 11389/11).
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente.
2) Conferma l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione prot. Nr 13369 del 20.07.2023 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo il 12.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
4
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 10537/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 29.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 13.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 10537/2023 RGAC pendente
TRA
1 , nata il [...], in [...], cod. fisc. , ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente nella via Santa Gemma n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Balsamo, cod. fisc.
, CodiceFiscale_2
Ricorrente
CONTRO
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Corte di Appello di Palermo (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 6, comma 9, D.Lgs. 150/2011 dal dott. (C.F. CP_1
), Direttore della Corte di Appello di Palermo C.F._3
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
13.10.2025
FATTO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione prot nr. 13369 del 20.07.2023, la sig.ra Parte_1 adiva il Tribunale di Palermo nei confronti dalla Corte di Appello di Palermo, Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
La parte ricorrente chiedeva che l'ordinanza ingiunzione prot nr 13369 del 20.07.2023, fosse da dichiararsi nulla poiché la stessa doveva essere preceduta dalla diffida ex art 15 comma 8 della Legge nr. 515/93 con assegnazione del termine per la presentazione della dichiarazione prescritta ex art
7 comma 6, della Legge 515/93.
Secondo l'esposizione del ricorrente, la notifica della diffida obbligatoria non sarebbe avvenuta.
Inoltre, la parte ricorrente esponeva che la sanzione applicata nei confronti della sig.ra fosse Pt_1 sproporzionata ed irragionevole.
Quindi la ricorrente così concludeva “SOSPENDERE L'EFFICACIA ESECUTIVA dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 13369/2023 opposta, ex art. 5 D.Lgs. n. 115/2011; - successivamente e nel merito ANNULLARE la stessa ordinanza ingiunzione opposta prot. n. 13369/2023, eventualmente previa rimessione pregiudiziale alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 com. 5 L.
n. 515/1993, nei termini e sotto i profili dedotti suindicati sub II. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del procuratore costituito antistatario. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore presente giudizio è pari
a € 25.823,00, e va pertanto soggetto al relativo pagamento nella misura di € 237,00.
2 In data 05.12.2023, si costituiva il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Corte di Appello di Palermo contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e così concludendo il proprio atto introduttivo “ disattesa ogni ulteriore istanza, richiesta e deduzione di controparte, rigettare il ricorso per mancanza dei presupposti con condanna al compenso e alla spese di lite ( art 52 bis disposizione di attuazione al cpc).
Con decreto del 18.01.2024, veniva fissata udienza al 06.03.2024
Con decreto del 07.03.2024, si rinviava al 02.10.2025 per discussione e decisione.
Con provvedimento del 26.08.2025, la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con provvedimento del 29.08.2025, si anticipava l'udienza al 13.10.2025 disponendone la trattazione scritta.
Le parti concludevano all'udienza del 13.10.2025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In ordine al primo motivo di impugnazione, si deve rilevare che la parte resistente ha prodotto l'avvenuta ricezione, in data 27.03.2023, alla pec della diffida : peraltro si Email_1 dimostra, sempre dalla produzione documentale di parte resistente, che l'indirizzo pec è quello attribuito alla sig.ra risultante dal pubblico elenco INI-PEC Registro Nazionale degli Pt_1
Indirizzi di Posta elettronica certificata di imprese e professionisti.
Dunque, il primo motivo di opposizione deve essere respinto poiché assolutamente infondato.
Per quanto concerne il secondo motivo di opposizione, occorre specificare, innanzitutto, che la sanzione applicata alla ricorrente costituisce il minimo edittale previsto dall'art 15 comma 5 legge
515/1993 che recita In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo
13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
Orbene, la circostanza che la candidata non sia stata eletta, che la stessa non avesse ricevuto contributi e non avesse fatto spese per la campagna elettorale, non incide sulla legittimità della sanzione né pone dei dubbi sulla costituzionalità della norma per l'asserita violazione dell'art 3 e 51
Cost.
Infatti, la giurisprudenza è oltremodo pacifica sul punto “ L'obbligo di presentare la dichiarazione autocertificativa delle spese sostenute e dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale si estende anche al candidato
3 che non abbia sostenuto personalmente oneri ne abbia ricevuto contributi e neppure si sia avvalso di strutture mezzi propagandistici collettivi di partito la sanzione prevista per l'omissione da parte del candidato della dichiarazione autocertificata iva delle spese sostenute e dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale è validamente irrogata decorso il termine di 15 giorni dalla diffida ad adempiere senza che sia necessaria una seconda contestazione ( Cass.
Civile Sez. II nr. 8443 del 1aprile 2008).
In forza di tale principio, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto
Alla luce di suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata con conferma integrale dell'Ordinanza impugnata.
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si
è avvalsa di un funzionario delegato né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ 11389/11).
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente.
2) Conferma l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione prot. Nr 13369 del 20.07.2023 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo il 12.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
4