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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Mirko Intravaia Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2634 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. . , nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1 C.F._2
Viale Principe Umberto n. 119/E, elettivamente domiciliata in Messina, via C. Battisti n. 265/b is 131, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Saya, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...] C.F._3
Acqua del Conte, n°2, int. 70, elettivamente domiciliato in Via Prof. Sfameni, n°43, Torregrotta (ME), presso lo studio dell'Avv. Maria Pistone, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.29 e 473 bis. 14 c.p.c. depositato il 26.06.2024, , Parte_1 premesso che in data 25.07.1998 contraeva matrimonio con rito concordatario con
[...]
, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina, anno 1998, atto 516, parte CP_1
2, serie A;
che dal matrimonio erano nati i figli nata il [...], Persona_1 Per_2
, nato il [...], e nato il [...]; che nell'ambito del giudizio
[...] Persona_3
3788/18 r.g., i coniugi si separavano consensualmente e il giudizio si concludeva con decreto di omologa n. cron 20202/2018 del 21.11.2018; in particolare, esponeva che i coniugi si accordavano nei seguenti termini: “previa declaratoria di separazione personale ed l'affidamento congiunto della prole, la collocazione presso la madre , nella casa coniugale, non di proprietà, con impegno del Sig Parte_2 al pagamento dei canoni di locazione della stessa;
e con regolamento del diritto di visita Controparte_1 concordato tra le parti, pur trattandosi di affidamento congiunto a mero titolo indicativo : la prima figlia essendo maggiorenne, con facoltà di intrattenere e regolare in autonomia i rapporti di frequentazione col padre;
per quanto concerne il secondo figlio, al tempo minorenne in età scolare-tredici anni- di frequentare il padre a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì, fino alle ore diciotto della domenica successiva;
nel corso della settimana, un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola alle ore venti,; nel corso della settimana in cui non trascorre il fine settimana il tempo che va dall'uscita di scuola fino alle ore venti per quattro giorni alla settimana;
le vacanze di Natale ad anni alterni saranno trascorse dal 23/12 al 29/12 con il padre e dal 30/12 al 06/01 con la madre, nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno dei genitori la prima
e con l''altro il giorno di lunedì dell'Angelo,; le vacanze estive, sono trascorse in ragione di due settimane col padre e due con la madre, così come annualmente sarà deciso entro il trenta di maggio, ed in mancanza di decisione, le prime due settimane sono trascorse con la madre;
le due settimane del periodo estivo, possono anche non essere continuative, purchè al termine di questo periodo assommino a giorni quattordici;
per tutte le altre feste o ricorrenze familiari è seguito il criteriodell'alternanza annuale;
per i periodi più lunghi, quello delle ferie estive;
ai fini dell'attuazione del presente accordo, per l'applicazione dell'alternanza annuale, in caso di mancato accordo, si comincerà con il padre;
il marito si è impegnato a versare alla famiglia, per il mantenimento dei figli un assegno complessivamente ammontante ad € 450,00 mensili, per le spese ordinarie, entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT e partecipazione del padre alle spese straordinarie per la quota parte dimidiata;
senza alcuna corresponsione di assegno di mantenimento tra i coniugi;
il Sig si impegnava a lasciare la casa coniugale entro il termine stabilito di giorni sette dall'udienza CP_1 presidenziale, asportando le cose di pertinenza propria;
il figlio minore d'età, tutt'oggi l'unico minorenne ed al tempo neonato, era previsto che assumesse lo stesso regime di visita del fratello maggiore al tempo minorenne in età scolare, concordando le parti, data le tenera età al tempo un regime tendenziale di visita, considerato
l'affidamento condiviso, di quattro giorni alla settimana, per un tempo di ore due, presso la casa coniugale;
con tale consensuale accordo i coniugi hanno inteso regolare ogni questione di natura economica tra loro intercorrente, senza avere a pretendere più nulla l'uno dall'altro” (pagg.
2-3 del ricorso introduttivo); che permanevano le condizioni e i presupposti ai fini della separazione personale;
che, per quanto riguardava i figli, era divenuta economicamente indipendente e viveva Persona_1 presso altra abitazione;
che l'abitazione in cui viveva era stata concessa in Parte_1 comodato d'uso gratuito;
tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva, a modifica delle condizioni di separazione, la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del in favore dei figli da € 450,00 ad € CP_1 300,00, fatto salvo ogni altro accordo quale al tempo concordato con il marito ed omologato dal
Tribunale.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata il 01.12.2024, con la quale Controparte_1 aderiva a quanto richiesto da parte ricorrente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 22.07.2024.
Alla prima udienza celebrata in data 02.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano concordemente l'accoglimento della modifica delle condizioni della separazione omologate nei termini di cui al ricorso, cui aderiva parte resistente, così il Giudice dava corso alla discussione orale, all'esito della quale riservava di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
2. Ritiene il collegio che possa prendersi atto dell'accordo intervenuto tra le parti nei termini di cui al ricorso introduttivo.
L'esame del Tribunale risulta, infatti, elettivamente diretto solo ad un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi della prole minorenne, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 154/2013.
Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle modifiche alle condizioni di separazione, così come indicate in ricorso, cui ha aderito parte resistente, e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2634/2024 R.G., così provvede:
1. Prende atto della modifica delle condizioni di separazione, nei termini di cui al ricorso introduttivo cui ha aderito parte resistente;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.