Decreto cautelare 5 giugno 2025
Sentenza breve 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/07/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- del decreto, adottato il -OMISSIS-, con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno UE presenta dal ricorrente;
- del provvedimento di respingimento alla frontiera notificato al ricorrente dalla -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento della legittimità della presenza in Italia del ricorrente e del suo diritto «a poter rientrare nel territorio italiano anche al fine di finalizzare la richiesta di aggiornamento del proprio titolo di soggiorno o in ogni caso di qualsiasi altro titolo di soggiorno e/o di ottenere qualsiasi altro visto di ingresso che gli permetterebbe di poter fare legittimo rientro nel territorio» ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS- e titolare dal 2014 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiede l’annullamento del provvedimento in data -OMISSIS- con cui la Questura di -OMISSIS- ha disposto l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il -OMISSIS- e del conseguente respingimento adottato nei suoi confronti dalla Polizia di Frontiera di -OMISSIS-.
2. Il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata presentazione del ricorrente agli appuntamenti di identificazione fissati presso l’Ufficio Immigrazione nelle giornate del -OMISSIS-, nonché sull’asserita «assenza di manifestazione di interesse alla fissazione di un successivo appuntamento al fin di concludere favorevolmente l’istanza di rinnovo de quo in relazione all’art. 5 co.4 del D.lgvo n. 286/1998» .
3. Il ricorrente ha, quindi, dedotto i seguenti motivi di ricorso:
3.1. Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 , perché è stato omesso il preavviso di rigetto dell’istanza.
3.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere , sià perché la Questura di -OMISSIS- non ha tenuto conto della stabile integrazione lavorativa e familiare del ricorrente sul territorio dello Stato italiano, né della documentazione allegata all’istanza, sia perché ha chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno prima di recarsi nel proprio paese di origine per un breve periodo e per causa di forza maggiore, dovuta alle precarie condizioni di salute di un familiare.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio allegando che il Questore di -OMISSIS- in data -OMISSIS- ha disposto la revoca del provvedimento impugnato, autorizzando il rilascio del permesso di soggiorno e il reingresso del ricorrente in Italia.
5. Alla camera di consiglio del 2 luglio 2025 è stato dato a verbale l’avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Preliminarmente il Collegio rileva la sussistenza delle condizioni per definire il giudizio con sentenza ai sensi dell’art.60 c.p.a..
7. Dalla documentazione in atti risulta che il Questore di -OMISSIS-, dopo la notificazione del presente ricorso, ha revocato il provvedimento impugnato, disponendo contestualmente il rilascio del titolo di soggiorno.
Il Collegio deve, quindi, dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi, dell’art. 34 comma 5 c.p.a., essendo il provvedimento sopravvenuto pienamente satisfattivo della pretesa avanzata dal ricorrente.
9. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti, atteso che la causa del diniego del titolo di soggiorno risulta parzialmente ascrivibile alla condotta poco collaborativa del ricorrente in occasione dell’originario procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.