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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 237/2025 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosaria Laporta e dall'Avv.to Danilo Colabraro con questi elett.te domiciliata in Catanzaro alla via Indipendenza
n. 5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Ciarimboli ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione n.
46, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe conviene in giudizio la resistente, che si costituisce, impugnando il CP_2
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole con nota del 27.07.2024. 2) La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato e full time il 18.06.2018 con le mansioni di programmatore 6° livello Ccnl Mettalmeccanici PMI Confabi, acquisendo l'ottavo in data 30.05.2022.
Afferma di essere stata inserita, fin da subito, in un progetto, della durata di circa 4 anni, della Controparte_3
denominato SIAC, il quale prevedeva la migrazione degli applicativi amministrativo contabili e logistici di tutte le aziende ospedaliere e sanitarie della Regione su un nuovo software regionale che utilizzava la piattaforma SAP e Fiori.
Asserisce di essersi occupata di analisi della base dati in cui erano contenuti tutti i dati amministrativo contabili dell'azienda, utilizzo di strumenti ETL, costruzione dei tracciati secondo le istruzioni fornite dell'azienda; di essersi occupata, a livello manageriale, pur senza un formale incarico, delle riunioni con il cliente ( ) e le aziende Pt_2
coinvolte nella migrazione, con i partener della RTI, governo dei tempi di rilascio delle attività, coordinamento del team di lavoro composto da cinque persone.
Afferma di essere stata affidataria di altri progetti di governance (gestione del progetto), rispetto ai quali le era stato attribuito il ruolo di Project Manager operativo, occupandosi della gestione di uno o più progetti con il fine di raggiungere l'obiettivo prefissato dai clienti.
In tale ruolo la ricorrente dirigeva l'intero progetto fin da principio, curandone la pianificazione, l'esecuzione, il monitoraggio e il completamento.
Afferma di essere stata nominata, in data 29.11.2019, nell'ambito di una prima riorganizzazione aziendale, responsabile dell'area “Consulenza ed elaborazione dati”.
Pag. 2 di 13 La ricorrente sostiene che nel settembre 2022 veniva effettuata una nuova riorganizzazione aziendale con la creazione di 5 aree, tra cui l'area Management and accouting consultancy, area della quale la ricorrente era responsabile, occupandosi del coordinamento delle attività del team addetto a tale area.
Comunque, e nonostante tale incarico nomina, continuava a svolgere anche attività di project manager per diversi progetti come avvio cartella clinica all'ASP di Siracusa, AORN
Moscati, l'AO San Pio, AORN Moscati, e anche progetti iniziati in precedenza.
La ricorrente sostiene di essere stata protagonista di una lite, nel mese di giugno 2024, con altra dipendente, responsabile dell'Area Service Management, per contrastanti idee di pianificazione, e che questo avrebbero dato portato al successivo licenziamento.
Contesta il licenziamento intimatole, invocando la tutela di cui all'art. 3, comma 1 D.lgs 23/15.
3) Il giustificato motivo è così individuato: 1) variazione dell'offerta di mercato con preclusione da parte delle Parte committenti della necessità di bandire gare di appalto private per l'attività di analisi, sviluppo e programmazione software, con l'avvento nel mercato delle c.d. soluzioni cloud,
e con l'incertezza generale di mercato stesso;
2) inclusione dell'area Management and accouting consultancy area (di cui la ricorrente era responsabile) nelle aree Software development area e Software Service support – data & process management area con conseguente soppressione della figura di responsabile della ricorrente e trasferimento a queste ultime della gestione delle risorse umane e del management
Pag. 3 di 13 dei progetti afferenti all'area soppressa, attività in corso di esternalizzazione, 3) impossibilità di repechage.
3) Preliminarmente si rileva che parte ricorrente chiede l'accertamento della insussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo, ed invoca l'applicazione della previsione di cui all'art. 3 co. 1 D.lvo 23/2015, limitando la domanda alla tutela indennitaria, nella misura massima prevista.
La parte, quindi, esclude espressamente l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.3, ossia la insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, ipotesi che, nel testo di Legge successivo a Corte Cost. 128/2024, porterebbe, anche nel caso di giustificato motivo oggettivo, alla reintegra nel posto ed al diritto ad una indennità risarcitoria dalla quale detrarre l'aliunde perceptum, ossia di quanto la ricorrente ha percepito per effetto della ricollocazione presso altro datore avvenuto due mesi dopi il licenziamento (dichiarazione a verbale dello 07 marzo 2025).
Ad ogni buon conto, va ribadito che “…È principio consolidato che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative e/o produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro,
e che è precluso al Giudice sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione più tipica della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Costituzione. In tali ipotesi rientra senz'altro il caso del riassetto organizzativo attuato per ottenere una più economica gestione dell'impresa, rispetto alla quale non è consentito sindacare la scelta dei criteri che vi sono posti a fondamento;
non è nemmeno sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione
Pag. 4 di 13 del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, a condizione che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”(ex multiis Cass. Civ., Sez.
Lav., 30 novembre 2010, n. 24235).
“Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta
è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo e del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. n. 24235 del 2010; n. 15157 del 2011; n. 7474 del 2012; n. 12242 del 2015; n. 6501 del 2016).... Dal punto di vista dell'esegesi testuale della disposizione (l. n. 604 del
1966 art. 3) è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività d'impresa” (Cass. civile, sez. lavoro, n. 25201 del
2016). ....“Ne consegue che, una volta accertata, come nella specie, la effettiva e non pretestuosa soppressione del posto di lavoro, anche attraverso la redistribuzione delle mansioni tra
Pag. 5 di 13 gli altri dipendenti, ciò è sufficiente, nel rispetto del menzionato principio di cui all'art. 41 Cost., a giustificare il licenziamento (Cass. n. 8846/2012; Cass., civile sez. lav.,
22/11/2018 n.30259).
Al controllo giudiziale sfugge invece il fine, di arricchimento o di non impoverimento, perseguito dall'imprenditore (anche nei casi in cui questo controllo sia tecnicamente possibile), considerato altresì che un aumento del profitto si traduce non,
o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale ma principalmente in un incremento degli utili dell'impresa ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori” (in tal senso Cass., sez. lavoro, sentenza 23620/2015).
In altre parole, “il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta (ex multiis Cass.
24502/11; Cass. 19185/2016).
È stato, altresì, chiarito che ciò che è vietato non è la ricerca del profitto mediante riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi ma il perseguire il profitto, o il contenimento delle perdite, soltanto mediante un abbattimento del costo del lavoro realizzato con il puro e semplice licenziamento d'un dipendente che, a sua volta, non sia dovuto ad un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva. Deve essere, quindi, verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato
Pag. 6 di 13 licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento produttiva (Cass. civile, sez. lavoro, n. 25201 del 2016).
4) Nel caso di specie, la riorganizzazione della struttura organizzativa del datore è pacifica, perché pacificamente l'Area al vertice della quale era collocata la è stata Pt_1
soppressa, e le funzioni inglobate in altre Aree.
La rimodulazione è avvenuta, pacificamente, non solo sopprimendo il ruolo, apicale, della ricorrente, ma effettivamente ricollocando le funzioni della Area
Management and acconting consultancy in quelle Software development e Software service support.
Nulla consente di ritenere che tale riorganizzazione sia pretestuosa, perché comunque idonea ad incidere sulle effettive modalità di svolgimento delle attività interessate.
Sotto tale aspetto, quindi, non vi è modo di censurare la scelta datoriale.
5) Il Tribunale ritiene invece che parte resistente non abbia adeguatamente motivato la individuazione proprio della ricorrente quale effettiva destinataria del provvedimento espulsivo.
E' pacifico che la struttura aziendale, come conseguenza della ristrutturazione del 2022, fosse ripartita in cinque aree, ridotte a quattro in occasione della vicenda per cui è causa. La circostanza, chiaramente affermata nel ricorso introduttivo
(punto n. 11), non è contestata.
Pag. 7 di 13 Il Tribunale intende dare continuità all'orientamento
“…(Cass. n. 6086/2021) in virtù del quale, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto;
la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dalla lavoratrice, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito (Cass.
n. 24882/2019)” (Cass. 18093/2024).
Costituisce anche principio consolidato che “…nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di
Pag. 8 di 13 correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375
c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del
2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass.
n. 16144 del 2001; Cass. n. 14663 del 2001).
In questa situazione, pertanto, la stessa giurisprudenza si è posta il problema di individuare in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede ed ha ritenuto che possa farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la L. n. 223 del 1991, art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti). In analoga prospettiva si è puntualizzato che il ricorso a detti criteri resti giustificato non tanto sul piano dell'analogia quanto piuttosto per costituire i criteri di scelta previsti dal predetto L. n. 223 del 1991, art. 5 uno standard particolarmente idoneo a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo, unilaterale, potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (cfr.
Cass. n. 6667 del 2002 e giurisprudenza ivi citata in motivazione;
cfr. da ultimo Cass. n. 19732 del 2018)” (Cass.
16856/2020).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che se pure il posto soppresso è quello della la scelta del dipendente da Pt_1
espellere non poteva ricadere, automaticamente, sulla Pt_1
Pag. 9 di 13 che quel posto occupava, ma doveva essere il frutto di una valutazione conforme ai criteri indicati.
Non vi è alcuna allegazione che permetta di valutare la congruità e correttezza della scelta della quale Pt_1
destinataria del provvedimento espulsivo, essendo stata omessa da parte datoriale la necessaria comparazione almeno con gli altri titolari delle quattro residue aree in cui si concretizza l'organizzazione aziendale.
Non viene allegato alcun dato fattuale che permetta di differenziare, ai fini che qui rilevano, le cinque aree iniziali e, quindi, le quattro residue, per cui, secondo il Giudice, tutti i vertici delle Aree esistenti prima della riorganizzazione aziendale, così come definita dalla resistente, dovevano essere interessati dal processo di comparazione.
La datrice esplicita le proprie valutazioni solo rispetto alla questione del permanere in capo alla di specifiche Pt_1 competenze afferenti l'attività di project manager, anche rispetto ad altri dipendenti, ma nulla argomenta, e ciò si reputa decisivo, quanto agli altri incaricati di ruolo apicale nelle quattro Aree residue, e nominativamente indicati nel ricorso (punto n. 11).
Nessun confronto viene operato tra la e gli altri Pt_1
quattro dipendenti titolari delle Aree residue e rimasti in azienda, né viene esplicitato un qualsivoglia motivo che poteva essere di ostacolo alla parificazione delle posizioni.
Di fatto, la datrice rivendica la necessaria correlazione tra la titolarità del posto soppresso e la scelta del lavoratore da licenziare, ed anche questa argomentazione porta a ritenere che quella comparazione, invece necessaria a parere del
Giudice, nemmeno vi sia stata.
Pag. 10 di 13 Ogni altro motivo resta assorbito, ed il licenziamento è illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo, come effetto della violazione dei criteri di scelta del lavoratore da allontanare.
6) La tutela è quella di cui alla Dlvo 23/2015, pacificamente applicabile, e, esclusa l'ipotesi della insussistenza del fatto
(art. 3 co. 2), trova applicazione la norma di cui all'art. 3 co.
1, a mente del quale nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, nel testo successivo a Corte Costituzionale sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 che ha soppresso la parte in cui si ancorava l'indennità stessa pari alla misura fissa di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Le mensilità cui fa riferimento l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n.
23 del 2015 sono quelle dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, così come si evince dal d.lgs. n. 23 del 2015 nel suo complesso.
Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave
Pag. 11 di 13 sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti) (Corte Cost. 194/2018).
Nel caso di specie, la lavoratrice è stata assunta in data 18 giugno 2018, e la datrice occupa oltre cinquanta dipendenti.
L'Area ha fatturato nel 2024, anno del Parte_4 licenziamento, €#233.000# (pag. 16 della memoria di costituzione resistente). Il bilancio dell'anno 2022 riporta un utile di €#387.218,61#, quello dell'anno 2021 di
€#329.366,35# (i dati sono ricavati dai bilanci prodotti dalla ricorrente, mentre la resistente nulla allega o produce).
Occorre anche considerare, sempre per individuare la condizione della parte, che la ricorrente, legalmente separata dal coniuge e madre di due figli al mantenimento dei quali partecipa, ha trovato nuovo impiego nei due mesi successivi al licenziamento.
Tutto ciò considerato, appare adeguato fissare l'indennità nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che, in mancanza di contestazioni, è quella indicata in ricorso di €#3.482,12# (tremilaquattrocentottantadue,12), per un ammontare complessivo di €#34.821,20#
(trentaquattromilaottocentoventuno,20), con interessi nella misura di legge sulla somma via via rivalutata dalla data del licenziamento e fino all'effettivo soddisfo.
Dalla somma così determinata non va sottratto l'aliunde perceptum, come invece previsto dall'art. 3 c. 2 .
7) La resistente va condannata al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al
D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#3.689#
Pag. 12 di 13 (tremilaseicentottantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 237/2025 vertente tra nei confronti di ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittimità, per le ragioni di cui alla parte motiva, del licenziamento oggetto di causa perché non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e, per l'effetto, dichiara estinto alla data del licenziamento il rapporto di lavoro intercorrente tra e e condanna al Parte_1 CP_4 CP_1
pagamento a favore di della indennità di Parte_1 legge quantificata in €#34.821,20#
(trentaquattromilaottocentoventuno,20), con interessi nella misura di legge sulla somma via via rivalutata dalla data del licenziamento e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al pagamento a favore di CP_1
delle spese di lite, che liquida nella somma Parte_1 di €#3.689# (tremilaseicentottantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 22 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 237/2025 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosaria Laporta e dall'Avv.to Danilo Colabraro con questi elett.te domiciliata in Catanzaro alla via Indipendenza
n. 5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Ciarimboli ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione n.
46, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe conviene in giudizio la resistente, che si costituisce, impugnando il CP_2
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole con nota del 27.07.2024. 2) La ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato e full time il 18.06.2018 con le mansioni di programmatore 6° livello Ccnl Mettalmeccanici PMI Confabi, acquisendo l'ottavo in data 30.05.2022.
Afferma di essere stata inserita, fin da subito, in un progetto, della durata di circa 4 anni, della Controparte_3
denominato SIAC, il quale prevedeva la migrazione degli applicativi amministrativo contabili e logistici di tutte le aziende ospedaliere e sanitarie della Regione su un nuovo software regionale che utilizzava la piattaforma SAP e Fiori.
Asserisce di essersi occupata di analisi della base dati in cui erano contenuti tutti i dati amministrativo contabili dell'azienda, utilizzo di strumenti ETL, costruzione dei tracciati secondo le istruzioni fornite dell'azienda; di essersi occupata, a livello manageriale, pur senza un formale incarico, delle riunioni con il cliente ( ) e le aziende Pt_2
coinvolte nella migrazione, con i partener della RTI, governo dei tempi di rilascio delle attività, coordinamento del team di lavoro composto da cinque persone.
Afferma di essere stata affidataria di altri progetti di governance (gestione del progetto), rispetto ai quali le era stato attribuito il ruolo di Project Manager operativo, occupandosi della gestione di uno o più progetti con il fine di raggiungere l'obiettivo prefissato dai clienti.
In tale ruolo la ricorrente dirigeva l'intero progetto fin da principio, curandone la pianificazione, l'esecuzione, il monitoraggio e il completamento.
Afferma di essere stata nominata, in data 29.11.2019, nell'ambito di una prima riorganizzazione aziendale, responsabile dell'area “Consulenza ed elaborazione dati”.
Pag. 2 di 13 La ricorrente sostiene che nel settembre 2022 veniva effettuata una nuova riorganizzazione aziendale con la creazione di 5 aree, tra cui l'area Management and accouting consultancy, area della quale la ricorrente era responsabile, occupandosi del coordinamento delle attività del team addetto a tale area.
Comunque, e nonostante tale incarico nomina, continuava a svolgere anche attività di project manager per diversi progetti come avvio cartella clinica all'ASP di Siracusa, AORN
Moscati, l'AO San Pio, AORN Moscati, e anche progetti iniziati in precedenza.
La ricorrente sostiene di essere stata protagonista di una lite, nel mese di giugno 2024, con altra dipendente, responsabile dell'Area Service Management, per contrastanti idee di pianificazione, e che questo avrebbero dato portato al successivo licenziamento.
Contesta il licenziamento intimatole, invocando la tutela di cui all'art. 3, comma 1 D.lgs 23/15.
3) Il giustificato motivo è così individuato: 1) variazione dell'offerta di mercato con preclusione da parte delle Parte committenti della necessità di bandire gare di appalto private per l'attività di analisi, sviluppo e programmazione software, con l'avvento nel mercato delle c.d. soluzioni cloud,
e con l'incertezza generale di mercato stesso;
2) inclusione dell'area Management and accouting consultancy area (di cui la ricorrente era responsabile) nelle aree Software development area e Software Service support – data & process management area con conseguente soppressione della figura di responsabile della ricorrente e trasferimento a queste ultime della gestione delle risorse umane e del management
Pag. 3 di 13 dei progetti afferenti all'area soppressa, attività in corso di esternalizzazione, 3) impossibilità di repechage.
3) Preliminarmente si rileva che parte ricorrente chiede l'accertamento della insussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo, ed invoca l'applicazione della previsione di cui all'art. 3 co. 1 D.lvo 23/2015, limitando la domanda alla tutela indennitaria, nella misura massima prevista.
La parte, quindi, esclude espressamente l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.3, ossia la insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, ipotesi che, nel testo di Legge successivo a Corte Cost. 128/2024, porterebbe, anche nel caso di giustificato motivo oggettivo, alla reintegra nel posto ed al diritto ad una indennità risarcitoria dalla quale detrarre l'aliunde perceptum, ossia di quanto la ricorrente ha percepito per effetto della ricollocazione presso altro datore avvenuto due mesi dopi il licenziamento (dichiarazione a verbale dello 07 marzo 2025).
Ad ogni buon conto, va ribadito che “…È principio consolidato che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative e/o produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro,
e che è precluso al Giudice sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione più tipica della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Costituzione. In tali ipotesi rientra senz'altro il caso del riassetto organizzativo attuato per ottenere una più economica gestione dell'impresa, rispetto alla quale non è consentito sindacare la scelta dei criteri che vi sono posti a fondamento;
non è nemmeno sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione
Pag. 4 di 13 del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, a condizione che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato”(ex multiis Cass. Civ., Sez.
Lav., 30 novembre 2010, n. 24235).
“Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta
è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo e del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. n. 24235 del 2010; n. 15157 del 2011; n. 7474 del 2012; n. 12242 del 2015; n. 6501 del 2016).... Dal punto di vista dell'esegesi testuale della disposizione (l. n. 604 del
1966 art. 3) è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività d'impresa” (Cass. civile, sez. lavoro, n. 25201 del
2016). ....“Ne consegue che, una volta accertata, come nella specie, la effettiva e non pretestuosa soppressione del posto di lavoro, anche attraverso la redistribuzione delle mansioni tra
Pag. 5 di 13 gli altri dipendenti, ciò è sufficiente, nel rispetto del menzionato principio di cui all'art. 41 Cost., a giustificare il licenziamento (Cass. n. 8846/2012; Cass., civile sez. lav.,
22/11/2018 n.30259).
Al controllo giudiziale sfugge invece il fine, di arricchimento o di non impoverimento, perseguito dall'imprenditore (anche nei casi in cui questo controllo sia tecnicamente possibile), considerato altresì che un aumento del profitto si traduce non,
o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale ma principalmente in un incremento degli utili dell'impresa ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori” (in tal senso Cass., sez. lavoro, sentenza 23620/2015).
In altre parole, “il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta (ex multiis Cass.
24502/11; Cass. 19185/2016).
È stato, altresì, chiarito che ciò che è vietato non è la ricerca del profitto mediante riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi ma il perseguire il profitto, o il contenimento delle perdite, soltanto mediante un abbattimento del costo del lavoro realizzato con il puro e semplice licenziamento d'un dipendente che, a sua volta, non sia dovuto ad un effettivo mutamento dell'organizzazione tecnico-produttiva. Deve essere, quindi, verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato
Pag. 6 di 13 licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento produttiva (Cass. civile, sez. lavoro, n. 25201 del 2016).
4) Nel caso di specie, la riorganizzazione della struttura organizzativa del datore è pacifica, perché pacificamente l'Area al vertice della quale era collocata la è stata Pt_1
soppressa, e le funzioni inglobate in altre Aree.
La rimodulazione è avvenuta, pacificamente, non solo sopprimendo il ruolo, apicale, della ricorrente, ma effettivamente ricollocando le funzioni della Area
Management and acconting consultancy in quelle Software development e Software service support.
Nulla consente di ritenere che tale riorganizzazione sia pretestuosa, perché comunque idonea ad incidere sulle effettive modalità di svolgimento delle attività interessate.
Sotto tale aspetto, quindi, non vi è modo di censurare la scelta datoriale.
5) Il Tribunale ritiene invece che parte resistente non abbia adeguatamente motivato la individuazione proprio della ricorrente quale effettiva destinataria del provvedimento espulsivo.
E' pacifico che la struttura aziendale, come conseguenza della ristrutturazione del 2022, fosse ripartita in cinque aree, ridotte a quattro in occasione della vicenda per cui è causa. La circostanza, chiaramente affermata nel ricorso introduttivo
(punto n. 11), non è contestata.
Pag. 7 di 13 Il Tribunale intende dare continuità all'orientamento
“…(Cass. n. 6086/2021) in virtù del quale, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto;
la relativa esclusione non può, pertanto, essere ancorata solo all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dalla lavoratrice, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito (Cass.
n. 24882/2019)” (Cass. 18093/2024).
Costituisce anche principio consolidato che “…nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di
Pag. 8 di 13 correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375
c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del
2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass.
n. 16144 del 2001; Cass. n. 14663 del 2001).
In questa situazione, pertanto, la stessa giurisprudenza si è posta il problema di individuare in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede ed ha ritenuto che possa farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la L. n. 223 del 1991, art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti). In analoga prospettiva si è puntualizzato che il ricorso a detti criteri resti giustificato non tanto sul piano dell'analogia quanto piuttosto per costituire i criteri di scelta previsti dal predetto L. n. 223 del 1991, art. 5 uno standard particolarmente idoneo a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo, unilaterale, potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (cfr.
Cass. n. 6667 del 2002 e giurisprudenza ivi citata in motivazione;
cfr. da ultimo Cass. n. 19732 del 2018)” (Cass.
16856/2020).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che se pure il posto soppresso è quello della la scelta del dipendente da Pt_1
espellere non poteva ricadere, automaticamente, sulla Pt_1
Pag. 9 di 13 che quel posto occupava, ma doveva essere il frutto di una valutazione conforme ai criteri indicati.
Non vi è alcuna allegazione che permetta di valutare la congruità e correttezza della scelta della quale Pt_1
destinataria del provvedimento espulsivo, essendo stata omessa da parte datoriale la necessaria comparazione almeno con gli altri titolari delle quattro residue aree in cui si concretizza l'organizzazione aziendale.
Non viene allegato alcun dato fattuale che permetta di differenziare, ai fini che qui rilevano, le cinque aree iniziali e, quindi, le quattro residue, per cui, secondo il Giudice, tutti i vertici delle Aree esistenti prima della riorganizzazione aziendale, così come definita dalla resistente, dovevano essere interessati dal processo di comparazione.
La datrice esplicita le proprie valutazioni solo rispetto alla questione del permanere in capo alla di specifiche Pt_1 competenze afferenti l'attività di project manager, anche rispetto ad altri dipendenti, ma nulla argomenta, e ciò si reputa decisivo, quanto agli altri incaricati di ruolo apicale nelle quattro Aree residue, e nominativamente indicati nel ricorso (punto n. 11).
Nessun confronto viene operato tra la e gli altri Pt_1
quattro dipendenti titolari delle Aree residue e rimasti in azienda, né viene esplicitato un qualsivoglia motivo che poteva essere di ostacolo alla parificazione delle posizioni.
Di fatto, la datrice rivendica la necessaria correlazione tra la titolarità del posto soppresso e la scelta del lavoratore da licenziare, ed anche questa argomentazione porta a ritenere che quella comparazione, invece necessaria a parere del
Giudice, nemmeno vi sia stata.
Pag. 10 di 13 Ogni altro motivo resta assorbito, ed il licenziamento è illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo, come effetto della violazione dei criteri di scelta del lavoratore da allontanare.
6) La tutela è quella di cui alla Dlvo 23/2015, pacificamente applicabile, e, esclusa l'ipotesi della insussistenza del fatto
(art. 3 co. 2), trova applicazione la norma di cui all'art. 3 co.
1, a mente del quale nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, nel testo successivo a Corte Costituzionale sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 che ha soppresso la parte in cui si ancorava l'indennità stessa pari alla misura fissa di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Le mensilità cui fa riferimento l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n.
23 del 2015 sono quelle dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, così come si evince dal d.lgs. n. 23 del 2015 nel suo complesso.
Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave
Pag. 11 di 13 sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti) (Corte Cost. 194/2018).
Nel caso di specie, la lavoratrice è stata assunta in data 18 giugno 2018, e la datrice occupa oltre cinquanta dipendenti.
L'Area ha fatturato nel 2024, anno del Parte_4 licenziamento, €#233.000# (pag. 16 della memoria di costituzione resistente). Il bilancio dell'anno 2022 riporta un utile di €#387.218,61#, quello dell'anno 2021 di
€#329.366,35# (i dati sono ricavati dai bilanci prodotti dalla ricorrente, mentre la resistente nulla allega o produce).
Occorre anche considerare, sempre per individuare la condizione della parte, che la ricorrente, legalmente separata dal coniuge e madre di due figli al mantenimento dei quali partecipa, ha trovato nuovo impiego nei due mesi successivi al licenziamento.
Tutto ciò considerato, appare adeguato fissare l'indennità nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che, in mancanza di contestazioni, è quella indicata in ricorso di €#3.482,12# (tremilaquattrocentottantadue,12), per un ammontare complessivo di €#34.821,20#
(trentaquattromilaottocentoventuno,20), con interessi nella misura di legge sulla somma via via rivalutata dalla data del licenziamento e fino all'effettivo soddisfo.
Dalla somma così determinata non va sottratto l'aliunde perceptum, come invece previsto dall'art. 3 c. 2 .
7) La resistente va condannata al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al
D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#3.689#
Pag. 12 di 13 (tremilaseicentottantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 237/2025 vertente tra nei confronti di ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittimità, per le ragioni di cui alla parte motiva, del licenziamento oggetto di causa perché non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e, per l'effetto, dichiara estinto alla data del licenziamento il rapporto di lavoro intercorrente tra e e condanna al Parte_1 CP_4 CP_1
pagamento a favore di della indennità di Parte_1 legge quantificata in €#34.821,20#
(trentaquattromilaottocentoventuno,20), con interessi nella misura di legge sulla somma via via rivalutata dalla data del licenziamento e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al pagamento a favore di CP_1
delle spese di lite, che liquida nella somma Parte_1 di €#3.689# (tremilaseicentottantanove) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 22 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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