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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2882/2024 promossa da:
nato nella città di Uberaba (Brasile) il 4.09.1982; Parte_1
nato nella città di Uberara (Brasile) il 18.06.2004; Controparte_1
nato nella città di Uberaba (Brasile) l'1.09.1966; Controparte_2
, nato nella città di Uberaba (Brasile), il Controparte_3
22.09.1984; nato nella città di Uberaba (Brasile) il Parte_2
9.10.1997; nato nella città di Uberaba (Brasile), Parte_3
l'11.04.2000 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: C.F._1
; PEC: ) con tudio sito in Roma, alla Via
[...] Email_1
Crescenzio n. 25 come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri
1 dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in fVOre dello scrivente procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_4
italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano di
[...]
nato in data [...], da genitori italiani, nel Comune di Rocca Persona_1
Canavese - Torino (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrato in Brasile contraeva matrimonio in data 29.08.1896 con (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_2
come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica Segreteria Nazionale della Giustizia Dipartimento di Migrazioni prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “di NON CONSTARE, fino alla presente data, registro di naturalizzazione nel nome di o Persona_1 [...]
o o o o Persona_1 Parte_4 Persona_3 Parte_4
, figlio di , Per_1 Persona_1 Persona_4 Per_4 Per_4
, , e di
[...] Controparte_5 Persona_5 Persona_6
, , , Persona_7 Persona_7 Parte_5 nato in [...], il [...]” ( cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_6
non comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4,
2 comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'VO italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra l'VO e nasceva in Persona_1 Persona_2 Persona_8
il 18.06.1904 (cfr. doc. in atti n. 4), il quale in data 28.09.1929 contraeva
[...]
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_9
- dal predetto matrimonio nascevano in Brasile: il 4.07.1930 (cfr. Persona_10
doc. in atti n. 6) e il 17.04.1945 (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_11
- dall'unione tra e nasceva Persona_10 Persona_12 Persona_13
il 13.09.1960 (manca certificato di nascita) e, dall'unione della stessa con
[...] Per_14
nascevano i ricorrenti: il 4.09.1982 (cfr. doc. in atti n. 8) e
[...] Parte_1
il 22.09.1984 (cfr. doc. 9); Controparte_3
- dall'unione tra la predetta e Persona_11 Persona_9 Persona_15 nasceva in Brasile l'1.09.1966 (cfr. doc. in atti n. 10), il quale Controparte_2 dall'unione con nascevano in Brasile gli ulteriori ricorrenti: Persona_16
il 9.10.1997 (cfr. doc. in atti n. 11), Controparte_7 Controparte_8
l'11.04.2000 (cfr. doc. in atti n. 12) e il 18.06.2004 (cfr. doc. in Controparte_1
atti n. 13).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
3 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti sono discendenti di un VO italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 ma sposata in epoca successiva spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_4 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da VO italiano, tentavano di prenotare attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi” di recente introdotto dal a Belo Horizonte – Parte_6
Brasile (cfr. doc. in atti dal n. 14 al n. 19). Tuttavia, i ricorrenti lamentavano che le richieste rimanevano inevase, non avendo gli interessati ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano gli stessi inseriti in una Lista d'attesa.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per
4 l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del Controparte_4
relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il
Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'VO cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'VO , cittadino italiano, nato il Persona_1
13.04.1868 nel comune di Rocca Canavese in prov. di Torino (cfr. doc. in atti n. 1), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile il 18.06.1904 (cfr. doc. in atti n. 4) e si Persona_8
univa in matrimonio il 28.09.1929 con (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_9
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di VO nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio
(cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
5 Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , Parte_1
nato in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_1
18.06.2004; nato in [...] l'[...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; CP_3 Controparte_3
nato in [...] il [...]; Parte_2 [...]
nato in [...] l'[...] il diritto alla cittadinanza italiana Parte_3
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_6
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2882/2024 promossa da:
nato nella città di Uberaba (Brasile) il 4.09.1982; Parte_1
nato nella città di Uberara (Brasile) il 18.06.2004; Controparte_1
nato nella città di Uberaba (Brasile) l'1.09.1966; Controparte_2
, nato nella città di Uberaba (Brasile), il Controparte_3
22.09.1984; nato nella città di Uberaba (Brasile) il Parte_2
9.10.1997; nato nella città di Uberaba (Brasile), Parte_3
l'11.04.2000 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: C.F._1
; PEC: ) con tudio sito in Roma, alla Via
[...] Email_1
Crescenzio n. 25 come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri
1 dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in fVOre dello scrivente procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_4
italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano di
[...]
nato in data [...], da genitori italiani, nel Comune di Rocca Persona_1
Canavese - Torino (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrato in Brasile contraeva matrimonio in data 29.08.1896 con (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_2
come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica Segreteria Nazionale della Giustizia Dipartimento di Migrazioni prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “di NON CONSTARE, fino alla presente data, registro di naturalizzazione nel nome di o Persona_1 [...]
o o o o Persona_1 Parte_4 Persona_3 Parte_4
, figlio di , Per_1 Persona_1 Persona_4 Per_4 Per_4
, , e di
[...] Controparte_5 Persona_5 Persona_6
, , , Persona_7 Persona_7 Parte_5 nato in [...], il [...]” ( cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_6
non comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4,
2 comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'VO italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra l'VO e nasceva in Persona_1 Persona_2 Persona_8
il 18.06.1904 (cfr. doc. in atti n. 4), il quale in data 28.09.1929 contraeva
[...]
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_9
- dal predetto matrimonio nascevano in Brasile: il 4.07.1930 (cfr. Persona_10
doc. in atti n. 6) e il 17.04.1945 (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_11
- dall'unione tra e nasceva Persona_10 Persona_12 Persona_13
il 13.09.1960 (manca certificato di nascita) e, dall'unione della stessa con
[...] Per_14
nascevano i ricorrenti: il 4.09.1982 (cfr. doc. in atti n. 8) e
[...] Parte_1
il 22.09.1984 (cfr. doc. 9); Controparte_3
- dall'unione tra la predetta e Persona_11 Persona_9 Persona_15 nasceva in Brasile l'1.09.1966 (cfr. doc. in atti n. 10), il quale Controparte_2 dall'unione con nascevano in Brasile gli ulteriori ricorrenti: Persona_16
il 9.10.1997 (cfr. doc. in atti n. 11), Controparte_7 Controparte_8
l'11.04.2000 (cfr. doc. in atti n. 12) e il 18.06.2004 (cfr. doc. in Controparte_1
atti n. 13).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
3 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti sono discendenti di un VO italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 ma sposata in epoca successiva spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_4 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da VO italiano, tentavano di prenotare attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi” di recente introdotto dal a Belo Horizonte – Parte_6
Brasile (cfr. doc. in atti dal n. 14 al n. 19). Tuttavia, i ricorrenti lamentavano che le richieste rimanevano inevase, non avendo gli interessati ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano gli stessi inseriti in una Lista d'attesa.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per
4 l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del Controparte_4
relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il
Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'VO cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'VO , cittadino italiano, nato il Persona_1
13.04.1868 nel comune di Rocca Canavese in prov. di Torino (cfr. doc. in atti n. 1), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile il 18.06.1904 (cfr. doc. in atti n. 4) e si Persona_8
univa in matrimonio il 28.09.1929 con (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_9
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di VO nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio
(cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
5 Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , Parte_1
nato in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_1
18.06.2004; nato in [...] l'[...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; CP_3 Controparte_3
nato in [...] il [...]; Parte_2 [...]
nato in [...] l'[...] il diritto alla cittadinanza italiana Parte_3
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_6
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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