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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64441/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64441 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata all'udienza del 12/09/2024, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1 in proprio, quale amministratore p.t. della rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1
Recchi, presso il cui studio, in Via Paolo Emilio n. 28, Roma, è domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
E
Controparte_2
N PERSONA DEL
[...]
MINISTRO PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici In Roma via dei
Portoghesi n. 12 è ex lege domiciliato
CONVENUTO
pagina 1 di 7 OGGETTO: contributi ai sensi della l. n. 44 del 1999; domanda di annullamento del decreto del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, “con ogni conseguente statuizione”.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte attrice in data
10.09.2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/10/2022 a mezzo pec, ha citato in Parte_1 giudizio il Controparte_2 dinanzi a questo Tribunale per chiedere l'annullamento del decreto del Commissario
[...]
n. 4/E/22.07.2022 notificatogli in data 14/06/2022.
Con decreto n. 1/E/10.10.2019 il Commissario Straordinario Controparte_2 aveva accolto l'istanza presentata dal sig. in data 5/2/2014 ai sensi della l. n.
[...] Pt_1
44 del 1999, quale vittima del reato di estorsione e aveva quindi disposto, in favore dello stesso,
l'elargizione della somma di euro 274.601,00, per il ristoro del danno da mancato guadagno (doc. 3 atto di citazione). Il sig. in data 04/11/2019, aveva chiesto che l'elargizione potesse essere impiegata Pt_1 per finanziare l'azienda di famiglia (dalla quale la vittima e la sua famiglia traevano Controparte_1 sostentamento) svolgente attività all'interno del CAR di Guidonia, luogo dove si erano consumate le fattispecie criminose e da cui provenivano le somme oggetto di estorsione. A seguito di tale richiesta, il
Commissario, con decreto n. 1/E/10.10.2019 revocava la disposizione in favore di e in data Pt_1
19/12/2019, con decreto 2/E/18.12.2019 sospendeva il procedimento per ulteriore istruttoria sui seguenti punti: «se, alla luce della lettura della sentenza n. 732/2014, emessa dal Tribunale di Roma, la vicenda delittuosa subita dall'istante rientri nelle fattispecie di cui alla legge 44/99; il collegamento esistente tra gli eventi estorsivi subiti dal sig. di cui alla citata sentenza, e la “ , società per Pt_1 Controparte_1
la quale è stata effettuata la quantificazione del danno da mancato guadagno, ristorato con il suddetto decreto;
la congruità della quantificazione del danno alla luce delle previsioni di cui all'art. 5 della legge 44/99.»
pagina 2 di 7 Con decreto n. 1/E/22.07.2020, il Commissario, all'esito della positiva valutazione, aveva infine accordato al sig. la possibilità di utilizzare le somme in favore della società “ . Pt_1 Controparte_1
(doc. 7). Pertanto, le somme erano state versate sul conto corrente della detta società “ . Controparte_1
In data 16/12/2021, il Commissario comunicava l'instaurazione del procedimento di revoca dell'elargizione, in quanto, ai sensi della legge 44 del 1999, il non aveva comprovato l'utilizzo Pt_1
della somma concessa in attività imprenditoriali mediante il deposito di idonea documentazione. In data
10/01/2022, il trasmetteva copia dell'estratto conto della società, riportante il versamento delle Pt_1
suddette somme sul conto corrente della stessa nonché la dichiarazione di utilizzo redatta dal professionista contabile della società, unitamente ai mastrini, a riprova del fatto che il finanziamento era stato essenziale ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'azienda, afflitta da una grave esposizione debitoria nei confronti dei fornitori.
Con decreto n. 4/E/25.05.2022 il Commissario disponeva la revoca dell'elargizione, fondata sulle valutazioni della Consap s.p.a., la quale aveva ritenuto che la documentazione fornita dal sig. Pt_1
non fosse idonea a giustificare la destinazione delle spese sostenute.
Secondo parte attrice il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, in quanto fondato su valutazioni eseguite da un soggetto terzo (Consap s.p.a.), scollegate da elementi fattuali e non riconducibili ad alcuna prescrizione di legge. Inoltre, a sostegno della domanda di annullamento, parte attrice ha dedotto che:
i. il decreto di accoglimento del contributo riportava espressamente che l'istanza, presentata da Pt_1 era stata accolta in favore della società (prima denominata Controparte_1 Controparte_3 quale beneficiaria dell'elargizione, in quanto danneggiata dagli eventi estorsivi, come affermato dalla sentenza del Tribunale penale di Roma. Dunque, il versamento dell'intero importo versato sul conto corrente della società, autorizzato dallo stesso decreto commissariale, era legittimo, in quanto era stato rispettato il vincolo di destinazione, il quale non prevedeva particolari destinazioni quali investimenti su beni strumentali, scorte o altro. Le somme elargite, dunque, erano state legittimamente versate sul conto corrente della società familiare e utilizzate a fini finanziari per l'utilità dell'azienda;
pagina 3 di 7 ii. la documentazione versata nella comunicazione del 10/01/2022 era idonea a soddisfare le finalità di rendicontazione di cui all'art. 16 della legge n. 44 del 1999. Il sig. infatti, affermava di avere Pt_1
fornito la prova sia dell'avvenuto versamento dell'importo elargito in favore della società sia della situazione patrimoniale di quest'ultima e, in particolare, che gli utili non erano mai stati distribuiti tra i soci, ma erano stati destinati, dalla assemblea dei soci, al ripianamento delle perdite dell'anno precedente.
In conclusione, l'attore ha chiesto: «previa sospensione del decreto di revoca impugnato e degli atti conseguenti e connessi disporre l'annullamento del decreto del Parte_2
notificato in data 14 giugno 2022 n. 4/E/22.07.2022 qui impugnato con ogni conseguente statuizione»
In data 18/01/2023 si è costituito il Controparte_4
il quale ha dedotto che la revoca dell'elargizione era stata
[...] disposta in quanto il sig. non aveva documentato l'avvenuto corretto reimpiego delle somme Pt_1
ricevute. Ha contestato, quindi, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito che la prova relativa alla destinazione delle somme corrisposte doveva essere fornita, non mediante la mera esibizione di informazioni bancarie, ma attraverso la produzione di documentazione commerciale, in copia conforme all'originale, idonea a comprovare l'effettiva destinazione delle somme ad attività economiche di tipo imprenditoriale. Ha evidenziato che legittimamente la Consap, in virtù dell'art. 6 del D.P.R. 19/02/2014 n. 60 (disciplinante il “rapporto concessorio con Consap”) e all'esito delle verifiche svolte, aveva proposto la revoca del beneficio. In conclusione, ha chiesto di «rigettare
l'Opposizione siccome inammissibile e/o infondata con vittoria di spese, compensi e onorari.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda deve essere respinta.
La legge n. 44 del 23 febbraio 1999 contiene le disposizioni concernenti il Fondo solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'art. 1 prevede che: «ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.» L'art. 15 dispone che «l'elargizione, una volta
pagina 4 di 7 determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.» Il comma 2, in particolare, precisa che «il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale». L'art. 16 lett. a) della legge 44/1999 cit. prevede che “la concessione dell'elargizione è revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte…”.
Nel caso di specie, non è in contestazione la legittimità del provvedimento con cui, su istanza del sig.
il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e Pt_1 antiusura, ha concesso l'elargizione di euro 274.601,00 in favore della Tuttavia, il sig. Controparte_1
quale rappresentante legale della società (beneficiaria dell'elargizione giusta decreto n. Pt_1
4bis/E/22.07.2020), avrebbe dovuto fornire la prova che gli importi erogati fossero stati concretamente destinati ad attività economica di tipo imprenditoriale, allegando documentazione commerciale giustificativa delle spese sostenute.
Parte attrice si è limitata a depositare documentazione da cui si evince solo che l'importo è stato versato sul conto della società. Con la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15, in data 31/10/2019, l'odierno attore aveva affermato di volere investire le somme provenienti dal Fondo nella società Controparte_1
(cfr. all. 4 del fascicolo di parte attrice). A seguito dell'erogazione della somma da parte dell'ente, avvenuta in data 05/10/2020, tali investimenti, secondo quanto allegato da parte attrice, sarebbero rappresentati:
1. dal versamento dell'intera somma (274.601,00) sul conto corrente bancario della società con due operazioni allo sportello, entrambe del 5/10/2020 (come si evince dall'estratto conto del
31/10/2020 depositato in atti, cfr. all. 8 del fascicolo di parte attrice);
2. dai pagamenti ai fornitori, con riguardo, in particolare, ad un assegno del 26.10.2020 nei confronti della Clif Lobster Italia s.r.l. di euro
18.000,00 (cfr. doc. 13 di parte attrice) e ai movimenti “di effetti pagati ai fornitori” (evincibili dall'estratto conto riportante i movimenti bancari dal 5/11/2013 al 31/12/2021).
Posto che dall'estratto conto (cfr. doc. 13 cit.) emerge che dalla data del versamento della somma di euro
274.601,00 in conto corrente (ovvero dal 5/10/2020), e in particolare nelle date 31/12/2020, 30/06/2021
e 31/12/2021, sono stati effettuati dei pagamenti per un totale di euro 18.000,00 (senza che però sia pagina 5 di 7 possibile risalire né al destinatario né alla causale degli stessi) è condivisibile la valutazione della difesa erariale secondo cui la prova del reimpiego delle somme ottenute “non consiste nell'esibizione di informazioni bancarie, bensì di documentazione commerciale, prodotta in copia conforme all'originale, comprovante l'effettiva destinazione delle somme ad attività economiche di tipo imprenditoriale”
(comparsa di costituzione e risposta, pagg. 3/4). In ogni caso, pur volendo considerare tali movimenti alla stregua di “attività economiche di tipo imprenditoriale”, risulta una spesa per un totale di euro
36.000,00 a fronte di una elargizione ottenuta di euro 274.601,00.
La prova del versamento delle somme sul conto corrente della società non fa presumere neanche che esse siano state destinate alla copertura delle esposizioni debitorie e, dunque, destinate al pagamento dei creditori. La legge fa riferimento ad attività di tipo imprenditoriale nel senso che le somme corrisposte a titolo di contributo al ristoro del danno subito dalle condotte estorsive devono essere “utilizzate”, quindi reinvestite (anche, eventualmente, in attività finanziarie) e il loro reinvestimento deve essere adeguatamente provato (mediante documentazione commerciale giustificativa delle spese sostenute).
Destinazione che sicuramente non è realizzata con il mero deposito delle somme in conto corrente, neanche con finalità di “copertura”. Ciò trova conferma anche nell'art. 3 comma 1 ter della legge n. 44 del 1999 che addirittura esclude, nell'ipotesi in cui l'elargizione sia stata disposta in favore del soggetto dichiarato fallito, che le relative somme possano direttamente essere destinate alla massa fallimentare
(«le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15»).
Quanto alla legittimazione della Consap a procedere alla verifica (che ha provocato la revoca del beneficio), deve essere evidenziato che l'art. 6 del D.P.R. n. 60 del 19/02/2014 (Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) disciplina il rapporto concessorio con
Consap e prevede che quest'ultima «deve verificare, tramite esame cartolare, che la documentazione prodotta dall'interessato, entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo, ai sensi
pagina 6 di 7 dell'art. 15 comma 3 della legge n. 44/1999, comprovi l'idoneo reimpiego delle somme concesse.».
Consap, con la comunicazione resa in data 02/12/2021, evidenziava – legittimamente – che nonostante l'elargizione ai sensi della legge 44 del 1999 fosse stata incassata dalla società in data Controparte_1
05/10/2020, non fosse mai pervenuta alcuna documentazione atta a comprovare la destinazione dell'importo elargito ad attività economiche di tipo imprenditoriale e, dunque, sottoponeva al Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive le valutazioni di competenza.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito la prova del reimpiego delle somme ottenute ai sensi della legge n. 44 del 1999 e, dunque, il decreto di revoca del beneficio non può ritenersi illegittimo, con conseguente rigetto della domanda proposta.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, anche per la fase cautelare, come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014 (aggiornato exd.m. n. 147/2022), del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001 ed euro 520.000) e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria e decisoria nel corso della quale non risulta svolta alcuna attività dalla parte vittoriosa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.941,00 per la fase di merito ed euro 2.632,00 per la fase cautelare, oltre accessori come legge.
Roma 08.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64441 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata all'udienza del 12/09/2024, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1 in proprio, quale amministratore p.t. della rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1
Recchi, presso il cui studio, in Via Paolo Emilio n. 28, Roma, è domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
E
Controparte_2
N PERSONA DEL
[...]
MINISTRO PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici In Roma via dei
Portoghesi n. 12 è ex lege domiciliato
CONVENUTO
pagina 1 di 7 OGGETTO: contributi ai sensi della l. n. 44 del 1999; domanda di annullamento del decreto del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, “con ogni conseguente statuizione”.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte attrice in data
10.09.2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/10/2022 a mezzo pec, ha citato in Parte_1 giudizio il Controparte_2 dinanzi a questo Tribunale per chiedere l'annullamento del decreto del Commissario
[...]
n. 4/E/22.07.2022 notificatogli in data 14/06/2022.
Con decreto n. 1/E/10.10.2019 il Commissario Straordinario Controparte_2 aveva accolto l'istanza presentata dal sig. in data 5/2/2014 ai sensi della l. n.
[...] Pt_1
44 del 1999, quale vittima del reato di estorsione e aveva quindi disposto, in favore dello stesso,
l'elargizione della somma di euro 274.601,00, per il ristoro del danno da mancato guadagno (doc. 3 atto di citazione). Il sig. in data 04/11/2019, aveva chiesto che l'elargizione potesse essere impiegata Pt_1 per finanziare l'azienda di famiglia (dalla quale la vittima e la sua famiglia traevano Controparte_1 sostentamento) svolgente attività all'interno del CAR di Guidonia, luogo dove si erano consumate le fattispecie criminose e da cui provenivano le somme oggetto di estorsione. A seguito di tale richiesta, il
Commissario, con decreto n. 1/E/10.10.2019 revocava la disposizione in favore di e in data Pt_1
19/12/2019, con decreto 2/E/18.12.2019 sospendeva il procedimento per ulteriore istruttoria sui seguenti punti: «se, alla luce della lettura della sentenza n. 732/2014, emessa dal Tribunale di Roma, la vicenda delittuosa subita dall'istante rientri nelle fattispecie di cui alla legge 44/99; il collegamento esistente tra gli eventi estorsivi subiti dal sig. di cui alla citata sentenza, e la “ , società per Pt_1 Controparte_1
la quale è stata effettuata la quantificazione del danno da mancato guadagno, ristorato con il suddetto decreto;
la congruità della quantificazione del danno alla luce delle previsioni di cui all'art. 5 della legge 44/99.»
pagina 2 di 7 Con decreto n. 1/E/22.07.2020, il Commissario, all'esito della positiva valutazione, aveva infine accordato al sig. la possibilità di utilizzare le somme in favore della società “ . Pt_1 Controparte_1
(doc. 7). Pertanto, le somme erano state versate sul conto corrente della detta società “ . Controparte_1
In data 16/12/2021, il Commissario comunicava l'instaurazione del procedimento di revoca dell'elargizione, in quanto, ai sensi della legge 44 del 1999, il non aveva comprovato l'utilizzo Pt_1
della somma concessa in attività imprenditoriali mediante il deposito di idonea documentazione. In data
10/01/2022, il trasmetteva copia dell'estratto conto della società, riportante il versamento delle Pt_1
suddette somme sul conto corrente della stessa nonché la dichiarazione di utilizzo redatta dal professionista contabile della società, unitamente ai mastrini, a riprova del fatto che il finanziamento era stato essenziale ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'azienda, afflitta da una grave esposizione debitoria nei confronti dei fornitori.
Con decreto n. 4/E/25.05.2022 il Commissario disponeva la revoca dell'elargizione, fondata sulle valutazioni della Consap s.p.a., la quale aveva ritenuto che la documentazione fornita dal sig. Pt_1
non fosse idonea a giustificare la destinazione delle spese sostenute.
Secondo parte attrice il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, in quanto fondato su valutazioni eseguite da un soggetto terzo (Consap s.p.a.), scollegate da elementi fattuali e non riconducibili ad alcuna prescrizione di legge. Inoltre, a sostegno della domanda di annullamento, parte attrice ha dedotto che:
i. il decreto di accoglimento del contributo riportava espressamente che l'istanza, presentata da Pt_1 era stata accolta in favore della società (prima denominata Controparte_1 Controparte_3 quale beneficiaria dell'elargizione, in quanto danneggiata dagli eventi estorsivi, come affermato dalla sentenza del Tribunale penale di Roma. Dunque, il versamento dell'intero importo versato sul conto corrente della società, autorizzato dallo stesso decreto commissariale, era legittimo, in quanto era stato rispettato il vincolo di destinazione, il quale non prevedeva particolari destinazioni quali investimenti su beni strumentali, scorte o altro. Le somme elargite, dunque, erano state legittimamente versate sul conto corrente della società familiare e utilizzate a fini finanziari per l'utilità dell'azienda;
pagina 3 di 7 ii. la documentazione versata nella comunicazione del 10/01/2022 era idonea a soddisfare le finalità di rendicontazione di cui all'art. 16 della legge n. 44 del 1999. Il sig. infatti, affermava di avere Pt_1
fornito la prova sia dell'avvenuto versamento dell'importo elargito in favore della società sia della situazione patrimoniale di quest'ultima e, in particolare, che gli utili non erano mai stati distribuiti tra i soci, ma erano stati destinati, dalla assemblea dei soci, al ripianamento delle perdite dell'anno precedente.
In conclusione, l'attore ha chiesto: «previa sospensione del decreto di revoca impugnato e degli atti conseguenti e connessi disporre l'annullamento del decreto del Parte_2
notificato in data 14 giugno 2022 n. 4/E/22.07.2022 qui impugnato con ogni conseguente statuizione»
In data 18/01/2023 si è costituito il Controparte_4
il quale ha dedotto che la revoca dell'elargizione era stata
[...] disposta in quanto il sig. non aveva documentato l'avvenuto corretto reimpiego delle somme Pt_1
ricevute. Ha contestato, quindi, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito che la prova relativa alla destinazione delle somme corrisposte doveva essere fornita, non mediante la mera esibizione di informazioni bancarie, ma attraverso la produzione di documentazione commerciale, in copia conforme all'originale, idonea a comprovare l'effettiva destinazione delle somme ad attività economiche di tipo imprenditoriale. Ha evidenziato che legittimamente la Consap, in virtù dell'art. 6 del D.P.R. 19/02/2014 n. 60 (disciplinante il “rapporto concessorio con Consap”) e all'esito delle verifiche svolte, aveva proposto la revoca del beneficio. In conclusione, ha chiesto di «rigettare
l'Opposizione siccome inammissibile e/o infondata con vittoria di spese, compensi e onorari.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda deve essere respinta.
La legge n. 44 del 23 febbraio 1999 contiene le disposizioni concernenti il Fondo solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'art. 1 prevede che: «ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.» L'art. 15 dispone che «l'elargizione, una volta
pagina 4 di 7 determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.» Il comma 2, in particolare, precisa che «il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale». L'art. 16 lett. a) della legge 44/1999 cit. prevede che “la concessione dell'elargizione è revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte…”.
Nel caso di specie, non è in contestazione la legittimità del provvedimento con cui, su istanza del sig.
il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e Pt_1 antiusura, ha concesso l'elargizione di euro 274.601,00 in favore della Tuttavia, il sig. Controparte_1
quale rappresentante legale della società (beneficiaria dell'elargizione giusta decreto n. Pt_1
4bis/E/22.07.2020), avrebbe dovuto fornire la prova che gli importi erogati fossero stati concretamente destinati ad attività economica di tipo imprenditoriale, allegando documentazione commerciale giustificativa delle spese sostenute.
Parte attrice si è limitata a depositare documentazione da cui si evince solo che l'importo è stato versato sul conto della società. Con la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15, in data 31/10/2019, l'odierno attore aveva affermato di volere investire le somme provenienti dal Fondo nella società Controparte_1
(cfr. all. 4 del fascicolo di parte attrice). A seguito dell'erogazione della somma da parte dell'ente, avvenuta in data 05/10/2020, tali investimenti, secondo quanto allegato da parte attrice, sarebbero rappresentati:
1. dal versamento dell'intera somma (274.601,00) sul conto corrente bancario della società con due operazioni allo sportello, entrambe del 5/10/2020 (come si evince dall'estratto conto del
31/10/2020 depositato in atti, cfr. all. 8 del fascicolo di parte attrice);
2. dai pagamenti ai fornitori, con riguardo, in particolare, ad un assegno del 26.10.2020 nei confronti della Clif Lobster Italia s.r.l. di euro
18.000,00 (cfr. doc. 13 di parte attrice) e ai movimenti “di effetti pagati ai fornitori” (evincibili dall'estratto conto riportante i movimenti bancari dal 5/11/2013 al 31/12/2021).
Posto che dall'estratto conto (cfr. doc. 13 cit.) emerge che dalla data del versamento della somma di euro
274.601,00 in conto corrente (ovvero dal 5/10/2020), e in particolare nelle date 31/12/2020, 30/06/2021
e 31/12/2021, sono stati effettuati dei pagamenti per un totale di euro 18.000,00 (senza che però sia pagina 5 di 7 possibile risalire né al destinatario né alla causale degli stessi) è condivisibile la valutazione della difesa erariale secondo cui la prova del reimpiego delle somme ottenute “non consiste nell'esibizione di informazioni bancarie, bensì di documentazione commerciale, prodotta in copia conforme all'originale, comprovante l'effettiva destinazione delle somme ad attività economiche di tipo imprenditoriale”
(comparsa di costituzione e risposta, pagg. 3/4). In ogni caso, pur volendo considerare tali movimenti alla stregua di “attività economiche di tipo imprenditoriale”, risulta una spesa per un totale di euro
36.000,00 a fronte di una elargizione ottenuta di euro 274.601,00.
La prova del versamento delle somme sul conto corrente della società non fa presumere neanche che esse siano state destinate alla copertura delle esposizioni debitorie e, dunque, destinate al pagamento dei creditori. La legge fa riferimento ad attività di tipo imprenditoriale nel senso che le somme corrisposte a titolo di contributo al ristoro del danno subito dalle condotte estorsive devono essere “utilizzate”, quindi reinvestite (anche, eventualmente, in attività finanziarie) e il loro reinvestimento deve essere adeguatamente provato (mediante documentazione commerciale giustificativa delle spese sostenute).
Destinazione che sicuramente non è realizzata con il mero deposito delle somme in conto corrente, neanche con finalità di “copertura”. Ciò trova conferma anche nell'art. 3 comma 1 ter della legge n. 44 del 1999 che addirittura esclude, nell'ipotesi in cui l'elargizione sia stata disposta in favore del soggetto dichiarato fallito, che le relative somme possano direttamente essere destinate alla massa fallimentare
(«le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15»).
Quanto alla legittimazione della Consap a procedere alla verifica (che ha provocato la revoca del beneficio), deve essere evidenziato che l'art. 6 del D.P.R. n. 60 del 19/02/2014 (Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) disciplina il rapporto concessorio con
Consap e prevede che quest'ultima «deve verificare, tramite esame cartolare, che la documentazione prodotta dall'interessato, entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo, ai sensi
pagina 6 di 7 dell'art. 15 comma 3 della legge n. 44/1999, comprovi l'idoneo reimpiego delle somme concesse.».
Consap, con la comunicazione resa in data 02/12/2021, evidenziava – legittimamente – che nonostante l'elargizione ai sensi della legge 44 del 1999 fosse stata incassata dalla società in data Controparte_1
05/10/2020, non fosse mai pervenuta alcuna documentazione atta a comprovare la destinazione dell'importo elargito ad attività economiche di tipo imprenditoriale e, dunque, sottoponeva al Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive le valutazioni di competenza.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito la prova del reimpiego delle somme ottenute ai sensi della legge n. 44 del 1999 e, dunque, il decreto di revoca del beneficio non può ritenersi illegittimo, con conseguente rigetto della domanda proposta.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, anche per la fase cautelare, come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014 (aggiornato exd.m. n. 147/2022), del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001 ed euro 520.000) e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria e decisoria nel corso della quale non risulta svolta alcuna attività dalla parte vittoriosa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.941,00 per la fase di merito ed euro 2.632,00 per la fase cautelare, oltre accessori come legge.
Roma 08.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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