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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di ER composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1365 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
(già Parte_1 [...]
), con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida 39, Parte_2 cf , società a socio unico il , iscritta P.IVA_1 Controparte_1 all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93 al n°6, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato , costituito con CP_2 dm del 22 febbraio 2018 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del dl 99/2017, in persona del procuratore speciale, il nato a [...] il CP_3 Parte_3
21/06/1974, a tanto abilitato in virtù di procura conferita dall'amministratore delegato della società con atto autenticato per notar in data 17 aprile 2018 registrato a Persona_1
Milano il 17.04.2018 al n. 12330/1T, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Calogero Valerio Scimemi appellante
CONTRO in persona del suo Liquidatore, ed elettivamente domiciliata in ER, CP_4
Via F.sco Ferrara n. 8, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Greco dal quale è rappresentata e difesa
, Controparte_5 Controparte_6 appellati
1 OGGETTO: impugnazione Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 10.09.2020 – R.G. n. 15739/2013 resa dal Tribunale di ER, pubblicata il 10.09.2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito in totale riforma dell'ordinanza ex articolo 702 ter cpc del 10.09.2020 del Tribunale di ER, in via assolutamente preliminare, in rito, - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'atto di appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex articolo 702 ter cpc del 10.09.2020 del Tribunale di ER, a definizione del giudizio rg 15739/2013 del Tribunale di ER, pubblicata in data 10.09.2020, - ritenere, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, adottando i provvedimenti conseguenti;
in via assolutamente preliminare, - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'atto di appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex articolo 702 ter cpc del 10.09.2020 del Tribunale di ER, a definizione del giudizio rg 15739/2013 del Tribunale di ER, pubblicata in data 10.09.2020, - ritenere, accertare e dichiarare l'inammissibilità in fatto e/o in diritto delle domande della per genericità e indeterminatezza, decadenza, prescrizione ovvero ai sensi Controparte_7 dell'articolo 2034 cc e/o dell'articolo 119 del tub o con qualsiasi statuizione utile;
- ritenere, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande della , per i crediti sorti da oltre un decennio dalla notifica Controparte_7 dell'atto introduttivo dell'azione; senza recesso, nel merito, - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'atto di appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex articolo 702 ter cpc del 10.09.2020 del Tribunale di ER, a definizione del giudizio rg 15739/2013 del Tribunale di ER, pubblicata in data 10.09.2020, in via principale - rigettare le domande della , in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni statuizione utile;
in via riconvenzionale Controparte_7 principale - condannare la al pagamento in favore della del saldo debitore del conto Controparte_7 Pt_1 corrente n. 0073015 pari a € 1.936,16 al 30.09.2013, oltre accessori, competenze e interessi maturati e maturandi come da pattuizioni e/o per legge sino al soddisfo;
- condannare la al pagamento in favore della del Controparte_7 Pt_1 saldo debitore del conto corrente anticipi n. 0155435 pari a € 26.393,40 al 30.09.2013, oltre accessori, competenze e interessi maturati e maturandi come da pattuizioni e/o per legge sino al soddisfo;
- condannare la al Controparte_7 pagamento in favore della dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo chirografario 30/6053510, Pt_1 pari a 3 rate mensili insolute (dal 31.07.2012 al 30.09.2012), per complessivi € 2.886,00, oltre interessi dovuti al tasso contrattuale su ogni singola rata scaduta e non pagata dalla relativa data di soddisfo;
- condannare la CP_7
al pagamento in favore della dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario
[...] Pt_1 0506066682, pari a 15 rate mensili, scadute e non pagate dal 30.09.2012 al 30.11.2013, per € 17.617,30, e al capitale residuo al 30.11.2013 di € 117.299,12, oltre interessi dovuti al tasso contrattuale su ogni singola rata scaduta e non pagata dalla relativa data di scadenza al soddisfo;
in via riconvenzionale subordinata - condannare la al Controparte_7 pagamento in favore della della diversa somma che risulterà dovuta in dipendenza dei rapporti di conto corrente n. Pt_1 73015, conto anticipi n. 155435, finanziamento n. 030/6053510 dell'11.07.2007 e mutuo ipotecario fondiario imprese n. 050/6066682 del 26/06/2009; - condannare i sig.ri e in solido tra loro, a pagare alla Controparte_6 Controparte_5 le somme a essa dovute dalla in dipendenza dei rapporti di conto corrente n. 73015, conto Pt_1 Controparte_7 anticipi n. 155435, finanziamento n. 030/6053510 dell'11.07.2007 e mutuo ipotecario fondiario imprese n. 050/6066682 del 26/06/2009, entro il limite delle garanzie prestate;
in ogni caso - condannare gli appellanti, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio;
in via istruttoria in via principale - dichiarare inutilizzabili, perché inammissibili, viziati da errori metodologici e/o ai sensi dell'articolo 195 cpc, gli elaborati peritali depositati nel giudizio di primo grado per la rideterminazione dei saldi dei rapporti oggetto di causa, confermando le risultanze degli estratti conto in atti;
- in subordine, disporre il rinnovo della ctu, con altro consulente, per verificare: a. che le pattuizioni sulla cms sono determinate e che la si è adeguata alle prescrizioni del D.L. 185/2008; b. che i rapporti, CP_8 secondo corretta metodologia di verifica, non sono mai stati in usura;
in via subordinata - ritenere e dichiarare nulla la terza consulenza e ordinarne il rinnovo, assegnando i termini ex articolo 195 cpc e disponendo altresì, ai fini della corretta risposta al quesito peritale, a. che il ctu riveda la verifica del superamento del tasso soglia attenendosi esclusivamente ai criteri della Banca d'Italia e, in ogni caso, espungendo la cms, annualizzando gli oneri occasionali, imputando correttamente le spese per servizi di affidamenti, e considerando soltanto le spese direttamente collegate all'erogazione del credito;
b. che il ctu espliciti il procedimento di calcolo del tasso soglia applicato ai periodi di sforamento, non essendo all'uopo sufficiente il mero riferimento all'utilizzo di un software;
c. che il ctu, nel valutare la pattuizione sulla cms, consideri anche l'art.7 delle condizioni contrattuali sulla periodicità e/o gli adeguamenti al D.L. 185/2008; d. che il ctu depositi le osservazioni del CTP della CP_8 alla seconda consulenza.»
Conclusioni per l'appellato: « VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO DI PALERMO Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa. Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese »
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la società titolare di diversi rapporti bancari CP_7 presso Banca UO S.p.A. (conto corrente ordinario n. 73015, conto anticipi n. 270965 e finanziamenti n. 050/6066682 e n. 030/6053510), ha contestato alla banca resistente l'applicazione di condizioni contrattuali ritenute illegittime. In particolare, la ricorrente ha lamentato: l'addebito di interessi non previamente pattuiti per iscritto e comunque indeterminati, in quanto riferiti genericamente agli "usi di piazza"; la capitalizzazione trimestrale degli interessi, da cui sarebbe derivato un fenomeno di anatocismo;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di altri oneri di valuta non validamente concordati, tali da determinare il superamento del tasso soglia previsto dalla
Legge n. 108/1996. Sulla base di tali doglianze, ha chiesto la declaratoria di CP_7 nullità delle clausole contrattuali viziate, la rideterminazione dei saldi dei rapporti bancari e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al riconoscimento delle spese di lite e dei compensi professionali.
Banca UO S.p.A., costituendosi in giudizio, ha sollevato in via preliminare le seguenti eccezioni: improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nullità del ricorso per indeterminatezza;
prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito.
Nel merito, la banca ha contestato le pretese della ricorrente, chiedendo la chiamata in causa dei sigg.ri e fideiussori della società, e formulando Controparte_6 Controparte_5 domanda riconvenzionale per la condanna degli stessi, unitamente alla società, al pagamento di somme derivanti da saldi debitori e rate insolute dei finanziamenti.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata dei terzi e i quali, CP_6 Controparte_5 costituitisi, hanno dichiarato di avere prestato fideiussione esclusivamente per il mutuo ipotecario n. 050/6066682, eccependo altresì l'usurarietà di tale contratto e chiedendone la
3 parziale nullità e il risarcimento dei danni per i maggiori oneri sostenuti.
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 9 settembre 2020, il Tribunale di ER ha così deciso: accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 73015, al 31.12.2012, è pari a +
€ 18.114,64; accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi n. 155435, alla stessa data, è pari a – € 13.591,70; condanna Banca UO S.p.A. al pagamento in favore di CP_7
della somma di € 4.552,94, oltre interessi legali dal 28.11.2013 al saldo;
rigetta le domande riconvenzionali della banca nei confronti della società ricorrente;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali nei confronti dei terzi chiamati;
condanna la banca al pagamento delle spese di lite in favore di oltre alle spese di consulenza tecnica;
compensa CP_7 integralmente le spese tra la banca e i terzi chiamati.
Il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni preliminari della banca, ritenendo il ricorso introduttivo sufficientemente chiaro e la procedura di mediazione regolarmente avviata. Ha rigettato l'eccezione di prescrizione, rilevando che le domande erano state proposte entro il termine decennale previsto. Nel merito, ha affermato che l'approvazione tacita degli estratti conto non impedisce la contestazione delle clausole contrattuali e che spetta alla banca produrre i contratti. È stata dichiarata nulla per indeterminatezza la clausola sulla commissione di massimo scoperto, che è stata quindi esclusa dai calcoli. La verifica dell'usura, effettuata sul TAEG al netto della commissione di massimo scoperto, ha evidenziato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri. Il saldo finale ha evidenziato un credito netto di € 4.552,94 in favore di somma che la banca è stata CP_7 condannata a restituire, con interessi legali dal 28.11.2013.
Le domande riconvenzionali della banca relative ai due mutui sono state rigettate per carenza di prova sufficiente: nel primo caso mancava il contratto, nel secondo il piano di ammortamento. Le domande verso i fideiussori sono state dichiarate inammissibili per violazione delle disposizioni sul procedimento sommario. La banca è stata inoltre condannata a sostenere le spese legali e quelle della consulenza tecnica, mentre le spese con i terzi chiamati sono state compensate integralmente.
4 Avverso l'ordinanza in questione, ha Parte_1 proposto appello, articolato in sette distinti motivi.
Si è costituita in giudizio la società appellata, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6.6.2024 con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione relativa al preteso difetto di legittimazione attiva di eccezione che risulta infondata. Parte_1
La legittimazione attiva di già a proporre appello nel presente Parte_1 Parte_2 giudizio è pienamente sussistente, alla luce del quadro normativo e documentale che ha disciplinato la cessione dei crediti deteriorati da parte della
[...]
. Controparte_9
Il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121, ha previsto misure urgenti per la liquidazione coatta amministrativa della Controparte_9
e di In attuazione della suddetta normativa, con decreto del MEF n.
[...] Parte_4
185 del 25.06.2017, è stata disposta la liquidazione coatta della Controparte_9
In tale contesto, la in LCA ha acquisito da Banca UO S.p.A., Controparte_9 mediante più atti notarili (10.07.2017, 19.01.2018, 22.01.2018), i crediti deteriorati non oggetto di cartolarizzazione, inclusi quelli connessi a passività correlate.
Successivamente, con decreto ministeriale del 22.02.2018 (G.U. n. 123 del 29.05.2018), ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 5, del D.L. 99/2017, è stata disposta: la cessione in blocco ad i tutti i crediti deteriorati non trasferiti a o da essa Parte_1 Controparte_10
retrocessi; la costituzione, in seno ad , del Patrimonio Destinato , Pt_1 CP_2 finalizzato alla gestione di tali attivi.
Il contratto di cessione in blocco è stato perfezionato l'11 aprile 2018 tra i Commissari
Liquidatori e per conto del suddetto Patrimonio Destinato, ed è stato Parte_1 regolarmente pubblicato in G.U. e iscritto presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5 58 del T.U.B.
Tale cessione ha effetto ex lege e comporta il subentro di nella titolarità dei crediti Pt_1 ceduti, compreso quello azionato nel presente giudizio, con tutte le relative garanzie, reali e personali.
L'art. 58, comma 2, T.U.B. stabilisce che la pubblicazione in G.U. e l'iscrizione nel Registro delle Imprese producono effetti immediati nei confronti dei debitori ceduti, senza necessità di notificazione individuale. Ne deriva che il cessionario è legittimato a esigere immediatamente la prestazione, anche in sede giudiziale ed esecutiva.
La giurisprudenza costante ha confermato tale interpretazione, affermando che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, e che il semplice scambio del consenso tra le parti determina il trasferimento della titolarità del credito, anche in assenza di notifica
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dagli appellati è infondata: è Parte_1 pienamente titolare del credito azionato, in virtù di una cessione in blocco perfezionata e giuridicamente efficace.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo, per asserita genericità
e indeterminatezza.
Tale motivo non è fondato.
La giurisprudenza (Cass., n. 1681/2015) chiarisce che la nullità dell'atto introduttivo può essere pronunciata solo quando la genericità precluda l'esercizio del diritto di difesa, cosa che nella specie non è avvenuta.
La convenuta Banca UO si è regolarmente costituita e ha svolto articolate difese nel merito, circostanza che dimostra come il ricorso fosse sufficientemente chiaro da consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Il primo Giudice ha quindi correttamente affermato che: “non risultano assolutamente
6 incerte e non sono dunque tali da determinare la nullità dell'intero ricorso, considerato che in tale scritto introduttivo la società ricorrente espressamente lamenta […] l'applicazione di interessi non pattuiti per iscritto […]”.
Il secondo motivo di appello riguardante la prescrizione è anch'esso infondato.
Il Giudice di primo grado non ha applicato l'art. 1422 c.c., come sostiene erroneamente l'appellante, ma ha fatto corretta applicazione dell'art. 2946 c.c., ritenendo non ancora decorso il termine decennale di prescrizione alla data della proposizione della domanda
(5.11.2013).
Dalle CTU risulta che il conto oggetto del giudizio ha registrato utilizzi in scoperto solo dal primo trimestre del 2004, rendendo palese che il termine decennale non era ancora spirato.
Il terzo motivo di appello si fonda sull'assunto che la mancata contestazione degli estratti conto impedirebbe l'azione restitutoria.
Anche questa tesi è priva di fondamento.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. civ., n. 10376/2006), l'approvazione tacita ex art. 1832 c.c. non produce la sanatoria della nullità delle clausole contrattuali affette da vizi genetici. L'azione di ripetizione rimane, quindi, esperibile.
Il quarto motivo, riguardante la indeterminatezza della CMS, è parimenti infondato.
Il CTU ha rilevato che la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) applicata dalla CP_8 risultava indeterminabile, poiché i contratti non specificavano in modo chiaro la base di calcolo, la percentuale applicata e la periodicità.
Il solo rinvio agli estratti conto e alle Istruzioni della Banca d'Italia non può colmare le lacune contrattuali. La mancanza di trasparenza e determinatezza rende nulla la clausola in questione.
Con il quinto motivo, l'appellante contesta le relazioni del CTU, sostenendo che non sarebbero state sufficientemente motivate.
7 Anche tale censura è infondata.
Le relazioni tecniche, depositate rispettivamente in data 14.04.2016 e 15.02.2018, contengono puntuali indicazioni sui criteri seguiti per il calcolo del TEG, le formule applicate e i risultati ottenuti, supportati da tabelle riepilogative.
Ad esempio, il CTU ha utilizzato la formula: TEG incl. CMS = (Interessi + CMS + Spese) ×
365 / Numeri debitori, applicata ai singoli trimestri, in raffronto ai tassi soglia antiusura.
Analogo approccio è stato seguito nella relazione depositata in data 15.02.2018, dove il
CTU ha ulteriormente chiarito i criteri adottati per il calcolo del TEG, rispondendo puntualmente alle osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte della
Anche in tale relazione, sono state allegate tabelle riepilogative contenenti per CP_8 ciascun trimestre gli elementi utilizzati per il calcolo, i risultati numerici ottenuti e l'indicazione del tasso soglia vigente, con evidenziazione dei casi di superamento.
Il CTU ha altresì specificato che i dati presi a base dei calcoli sono stati ricavati dagli estratti conto prodotti in giudizio e dalle scritture contabili fornite dalle parti, e ha illustrato, con rigore metodologico, il procedimento di ricostruzione contabile dei rapporti bancari, adottando criteri conformi agli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di anatocismo, usura e nullità delle clausole contrattuali.
Ne consegue che non può condividersi l'affermazione secondo cui la consulenza tecnica sarebbe priva di motivazione o fondata su mere elencazioni numeriche: al contrario, essa risulta ampiamente motivata, supportata da dati documentali e conforme ai criteri tecnico- contabili generalmente accettati in ambito bancario e giurisprudenziale.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per disattendere le risultanze della consulenza tecnica specie in presenza di una relazione chiara, coerente e immune da vizi evidenti.
Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali fondate sui contratti di Mutuo chirografario n.
030/6053510 e Mutuo ipotecario n. 050/6066682.
8 Tale motivo è fondato in parte.
Con riferimento al mutuo chirografario n. 030/6053510, l'appellante si limita ad affermare l'erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale, sostenendo di avere ritualmente prodotto in primo grado il relativo contratto.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice, il contratto non risultava agli atti, in quanto non prodotto o successivamente ritirato con la produzione.
L'appellante non formula, sul punto, una specifica censura circa l'omessa o errata valutazione della prova documentale, né documenta l'avvenuta produzione con modalità idonee.
In mancanza di valida produzione, e in assenza di elementi da cui desumere i contenuti obbligatori del contratto (es. tasso, durata, piano di rimborso), la pretesa creditoria non può ritenersi provata, sicché la domanda riconvenzionale è stata correttamente rigettata.
Il motivo, in questa parte, è quindi infondato e va respinto.
Diversamente, con riferimento al mutuo ipotecario n. 050/6066682, il motivo d'appello è fondato.
Dagli atti risulta che la banca resistente ha prodotto in primo grado copia esecutiva del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 26.06.2009 per atto pubblico del notaio di ER (Rep. n. 7685 – Raccolta n. 341), contenente anche la quietanza di Persona_2 erogazione della somma mutuata.
Tale produzione è idonea a comprovare l'esistenza del rapporto contrattuale e la sussistenza del credito azionato, anche in assenza del piano di ammortamento, in quanto il contratto contiene l'indicazione dell'importo mutuato, della durata, del tasso di interesse e delle modalità di rimborso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni risultino dalla chiara previsione
9 contrattuale e dalla natura delle rate” (Cass. civ., Sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26426).
Inoltre, “la banca può fornire prova del proprio credito anche mediante la produzione del contratto di mutuo e dei saldi risultanti dalla propria contabilità, senza che la mancanza del piano di ammortamento comporti automaticamente il rigetto della domanda” (Cass. civ.,
Sez. I, 15 novembre 2000, n. 14899).
Nel caso di specie, la ha allegato documentazione contrattuale completa e coerente CP_8 con le somme richieste, e la società appellata non ha formulato contestazioni specifiche in ordine alla determinazione del credito.
Pertanto, l'impugnata ordinanza va riformata sul punto, con accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Banca UO S.p.A. e condanna della società appellata al pagamento dell'importo complessivo di euro 134.916,42 (oltre interessi convenzionali), di cui euro 17.617,30 a titolo di rate insolute ed euro 117.299,12 a titolo di capitale residuo, in forza del mutuo ipotecario n. 050/6066682.
Con il settimo motivo, l'appellante censura il rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei confronti dei terzi chiamati e sostenendo Controparte_6 Controparte_5 che la loro partecipazione al giudizio sarebbe stata giustificata dalla “comunanza di causa” ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in quanto fideiussori delle obbligazioni dedotte in giudizio.
La censura è infondata.
Nel rito sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., la chiamata del terzo è ammessa esclusivamente nei casi di garanzia, come espressamente previsto dall'ultimo comma della norma. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che: “Nel rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., la chiamata del terzo è ammissibile esclusivamente nei casi di garanzia.
È inammissibile la chiamata per ragioni diverse, come la corresponsabilità o la coobbligazione solidale” (App. Torino, 12 febbraio 2020).
Nel caso di specie, la domanda proposta dalla banca nei confronti dei fideiussori non configura una chiamata in garanzia, bensì una domanda autonoma in via riconvenzionale rivolta a soggetti terzi, estranei al rapporto processuale instaurato dall'attore. La posizione
10 dei fideiussori, pur connessa sul piano sostanziale, non è inscindibilmente legata a quella della parte attrice, né la loro partecipazione è indispensabile ai fini della decisione tra le parti originarie. Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Ne consegue che il giudice non era tenuto ad autorizzare la chiamata in causa dei terzi, né ad integrare d'ufficio il contraddittorio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la partecipazione del terzo può essere imposta solo nei casi di litisconsorzio necessario, altrimenti il giudice non è tenuto ad integrarne il contraddittorio” (Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2020, n. 728).
L'interpretazione estensiva proposta dall'appellante, volta a ricondurre la fattispecie alla nozione di “comunanza di causa” ex art. 106 c.p.c., non può trovare accoglimento nel rito sommario, il cui impianto normativo è ispirato a criteri di snellezza e concentrazione, e non consente l'introduzione di cause autonome o complesse.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della chiamata in causa e, conseguentemente, delle domande riconvenzionali proposte nei confronti dei terzi.
Per effetto dell'accoglimento parziale dell'appello, la va Controparte_7 condannata al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 134.916,42, Pt_1 così suddiviso: € 17.617,30 per rate insolute;
€ 117.299,12 per capitale residuo al
30.11.2013.
Le spese dei due gradi di giudizio vanno integralmente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca. Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunziando:
1. In parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento Controparte_7 di € 134.916,42 oltre interessi;
11 2. Compensa le spese dei due gradi;
3. Pone le spese di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
ER, 30/04/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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