TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 171/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ORRÙ DOMENICO e SUCAPANE ALESSANDRA, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.2.2024, iscritto a ruolo il 18.2.2024, Parte_1
ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Avezzano n. 211/2023 depositata il 11.7.2023, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da lui promossa, confermando il decreto ingiuntivo n. 5/2022 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante lamentava: la violazione di legge per difetto di motivazione in ordine all'eccepita prescrizione dei crediti, l'omessa pronuncia in merito all'eccepita inidoneità del documento prodotto come estratto conto notarile, a fornire la prova del credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dell'appello proposto.
2. La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
3. Alle udienze del 1.7.2024, 28.11.2024 e 24.2.2025 nessuno è comparso.
A mente dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Conseguentemente, rilevata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c.
4. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese, considerata la contumacia della parte appellata.
5. L'improcedibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento, ex art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 171/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
DICHIARA
l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 comma 2 c.p.c.
DICHIARA
l'appellante è tenuto a versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Avezzano, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 171/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ORRÙ DOMENICO e SUCAPANE ALESSANDRA, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12.2.2024, iscritto a ruolo il 18.2.2024, Parte_1
ha appellato la sentenza del Giudice di pace di Avezzano n. 211/2023 depositata il 11.7.2023, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da lui promossa, confermando il decreto ingiuntivo n. 5/2022 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante lamentava: la violazione di legge per difetto di motivazione in ordine all'eccepita prescrizione dei crediti, l'omessa pronuncia in merito all'eccepita inidoneità del documento prodotto come estratto conto notarile, a fornire la prova del credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dell'appello proposto.
2. La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
3. Alle udienze del 1.7.2024, 28.11.2024 e 24.2.2025 nessuno è comparso.
A mente dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Conseguentemente, rilevata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c.
4. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese, considerata la contumacia della parte appellata.
5. L'improcedibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento, ex art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 171/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
DICHIARA
l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 comma 2 c.p.c.
DICHIARA
l'appellante è tenuto a versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Avezzano, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 3 di 3