Articolo 2820 del Codice civile
Articolo 2621Articolo 2623
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19 aprile 1942
Art. 2820.

(Sentenze straniere).

Si puo' parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita' giudiziarie straniere, dopo che ne e' stata dichiarata l'efficacia dall'autorita' giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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