Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2820.
(Sentenze straniere).
Si puo' parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita' giudiziarie straniere, dopo che ne e' stata dichiarata l'efficacia dall'autorita' giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
(Sentenze straniere).
Si puo' parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita' giudiziarie straniere, dopo che ne e' stata dichiarata l'efficacia dall'autorita' giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
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- 1. Art. 2820 c.c, Sentenze straniereVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 agosto 2023 · 253.39105
L'articolo 2820 del Codice Civile dispone che: “Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente”. […]
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