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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 4/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1307/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. REALI GIOVANNI BATTISTA, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Latina, Via C. Battisti n. 52, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI
LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: revoca del reddito di cittadinanza dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea - avente ad oggetto il riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto al reddito di cittadinanza richiesto con domanda amministrativa del 13.11.2020,
CP_ con decorrenza dal mese di febbraio 2022 ovvero dalla data della revoca disposta dall' atteso il superamento della soglia massima di patrimonio mobiliare previsto ai fini dell'accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza con conseguente annullamento del provvedimento stesso -è fondata e deve essere accolta .
3. Giova premettere che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale».
Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 74, ha precisato che il reddito di cittadinanza «… si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».
La misura in esame si sostanzia in un contributo economico ai nuclei familiari meno abbienti la cui determinazione è regolata dall'art. 3 del decreto citato e la cui erogazione è subordinata al possesso di requisiti di cittadinanza e residenza (art. 2, lett. a) e di requisiti economici, reddituali e patrimoniali (art. 2, lett. b), individuati mediante valori soglia relativi alla situazione economica equivalente del nucleo familiare, al patrimonio immobiliare e a quello mobiliare, come definiti ai fini ISEE, nonché al reddito familiare, con applicazione in quest'ultimo caso di una scala di equivalenza specificata nel medesimo decreto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Nel caso di specie viene in questione il valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE, atteso che con il provvedimento di revoca del 1.3.2022 l' convenuto ha CP_1
motivato la decadenza dal beneficio con il superamento di tale valore soglia (all. al fascicolo di parte ricorrente). CP_ L' ha precisato, in questa sede giudiziaria, che la revoca del beneficio in questione era collegata al superamento del reddito familiare e che non erano stati dichiarati nel modello
ISEE del gennaio 2022, i redditi derivanti dagli assegni periodici per i figli nonché il reddito percepito per la figlia maggiorenne inabile convivente . Persona_1
5. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni Isee si evince che il nucleo familiare della parte istante Sig.ra risulta essere composto da se Parte_1
medesima e dalle figlie (figlia maggiorenne convivente ed invalida) e Persona_1 [...]
. Persona_2
Inoltre, la revoca del beneficio e la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate si fondano sul superamento del limite patrimoniale previsto per legge con riferimento al patrimonio mobiliare. Ebbene, il superamento del limite reddituale del patrimonio mobiliare in esame, ai sensi dell'art. 2, lett. b, n. 3 del D.L. n. 4 del 2019 vigente ratione temporis, è fissato nella misura di “euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”.
La norma richiede inoltre di avere un ISEE aggiornato inferiore a € 9.360 annui;
Considerato che il nucleo familiare della ricorrente è composto da 3 persone (madre, e 2 figlie) e che la figlia maggiorenne convivente è stata considerata invalida civile, il limite di valore non superabile con riferimento al patrimonio mobiliare è individuato in € 15.000.
Dagli atti di causa tale valore-soglia risulta rispettato in virtù di quanto riportato nella DSU
e nella Attestazione ISEE presentata in data 21.01.2022.
Sul punto giova rilevare che, l'assegno corrisposto dall'ex coniuge per il mantenimento dei figli è espressamente escluso dalla base imponibile per il calcolo dell'Irpef, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett.b) TUIR.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne consegue che tale assegno non concorre alla determinazione del reddito del coniuge affidatario, neppure ai fini ISEE e tanto meno influisce sul diritto ad ottenere il Reddito di
Cittadinanza.
L'omissione della ricorrente, che non ha dichiarato la percezione dell'assegno di mantenimento delle figlie, si appalesa del tutto irrilevante ai fini del conseguimento del beneficio, poiché seppure calcolato, l'importo dell'assegno non avrebbe determinato il superamento dei limiti di reddito prescritti per l'ottenimento del RdC, come dettagliatamente esposto dalla difesa di parte ricorrente, con argomentazioni mai contestate dall'Ente convenuto.
Ne consegue pertanto che gli alimenti per i figli non concorrono alla determinazione del reddito della madre neppure ai fini Isee. Esso, quindi, non influisce sul diritto a ottenere il reddito di cittadinanza.
La percezione poi in favore della figlia disabile a titolo di maggiorazione sociale non è tale da determinare il superamento della soglia normativamente prevista per beneficiare del reddito di Cittadinanza, avuto riguardo all'aumento della predetta soglia previsto per il componente familiare invalido.
6. Quanto invece alla rate percepite dalla ricorrente a titolo di Rdc per i mesi di dicembre
2021 (pari ad €899,29) e di gennaio 2022 (pari ad €511,18) risultano correttamente sanzionate dall' , a seguito di segnalazione del Centro per l'Impiego con la seguente CP_1 motivazione: “Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni
(art.4, co.5, L. 26/2019) da parte anche di un solo componente il nucleo familiare.
Decurtazione di 2 mensilità”. Tale circostanza non risulta specificamente contestata dalla parte ricorrente nei cui confronti dunque tali due ratei non sono dovuti. Tale statuizione è effettuata dal Tribunale incidenter tantum non risultando oggetto della domanda .
7. Alla luce di quanto sin qui osservato deve concludersi che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del reddito di cittadinanza richiesto con domanda amministrativa del
13.11.2020, con decorrenza dalla data della revoca di febbraio 2022.
8. Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo secondo le tabelle di cui al DM
147/2022 ed in applicazione della natura previdenziale ed al valore della causa
(€5200/€26.000) secondo i valori tariffari minimi avuto riguardo alla non complessità delle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta il diritto della sig.ra al ripristino della prestazione del reddito di Parte_1
cittadinanza con decorrenza dal mese febbraio 2022;
CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre al c.u. pari ad €43,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, 5/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 4/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1307/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. REALI GIOVANNI BATTISTA, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Latina, Via C. Battisti n. 52, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI
LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: revoca del reddito di cittadinanza dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea - avente ad oggetto il riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto al reddito di cittadinanza richiesto con domanda amministrativa del 13.11.2020,
CP_ con decorrenza dal mese di febbraio 2022 ovvero dalla data della revoca disposta dall' atteso il superamento della soglia massima di patrimonio mobiliare previsto ai fini dell'accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza con conseguente annullamento del provvedimento stesso -è fondata e deve essere accolta .
3. Giova premettere che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale».
Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 74, ha precisato che il reddito di cittadinanza «… si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».
La misura in esame si sostanzia in un contributo economico ai nuclei familiari meno abbienti la cui determinazione è regolata dall'art. 3 del decreto citato e la cui erogazione è subordinata al possesso di requisiti di cittadinanza e residenza (art. 2, lett. a) e di requisiti economici, reddituali e patrimoniali (art. 2, lett. b), individuati mediante valori soglia relativi alla situazione economica equivalente del nucleo familiare, al patrimonio immobiliare e a quello mobiliare, come definiti ai fini ISEE, nonché al reddito familiare, con applicazione in quest'ultimo caso di una scala di equivalenza specificata nel medesimo decreto
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Nel caso di specie viene in questione il valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE, atteso che con il provvedimento di revoca del 1.3.2022 l' convenuto ha CP_1
motivato la decadenza dal beneficio con il superamento di tale valore soglia (all. al fascicolo di parte ricorrente). CP_ L' ha precisato, in questa sede giudiziaria, che la revoca del beneficio in questione era collegata al superamento del reddito familiare e che non erano stati dichiarati nel modello
ISEE del gennaio 2022, i redditi derivanti dagli assegni periodici per i figli nonché il reddito percepito per la figlia maggiorenne inabile convivente . Persona_1
5. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni Isee si evince che il nucleo familiare della parte istante Sig.ra risulta essere composto da se Parte_1
medesima e dalle figlie (figlia maggiorenne convivente ed invalida) e Persona_1 [...]
. Persona_2
Inoltre, la revoca del beneficio e la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate si fondano sul superamento del limite patrimoniale previsto per legge con riferimento al patrimonio mobiliare. Ebbene, il superamento del limite reddituale del patrimonio mobiliare in esame, ai sensi dell'art. 2, lett. b, n. 3 del D.L. n. 4 del 2019 vigente ratione temporis, è fissato nella misura di “euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo”.
La norma richiede inoltre di avere un ISEE aggiornato inferiore a € 9.360 annui;
Considerato che il nucleo familiare della ricorrente è composto da 3 persone (madre, e 2 figlie) e che la figlia maggiorenne convivente è stata considerata invalida civile, il limite di valore non superabile con riferimento al patrimonio mobiliare è individuato in € 15.000.
Dagli atti di causa tale valore-soglia risulta rispettato in virtù di quanto riportato nella DSU
e nella Attestazione ISEE presentata in data 21.01.2022.
Sul punto giova rilevare che, l'assegno corrisposto dall'ex coniuge per il mantenimento dei figli è espressamente escluso dalla base imponibile per il calcolo dell'Irpef, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett.b) TUIR.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne consegue che tale assegno non concorre alla determinazione del reddito del coniuge affidatario, neppure ai fini ISEE e tanto meno influisce sul diritto ad ottenere il Reddito di
Cittadinanza.
L'omissione della ricorrente, che non ha dichiarato la percezione dell'assegno di mantenimento delle figlie, si appalesa del tutto irrilevante ai fini del conseguimento del beneficio, poiché seppure calcolato, l'importo dell'assegno non avrebbe determinato il superamento dei limiti di reddito prescritti per l'ottenimento del RdC, come dettagliatamente esposto dalla difesa di parte ricorrente, con argomentazioni mai contestate dall'Ente convenuto.
Ne consegue pertanto che gli alimenti per i figli non concorrono alla determinazione del reddito della madre neppure ai fini Isee. Esso, quindi, non influisce sul diritto a ottenere il reddito di cittadinanza.
La percezione poi in favore della figlia disabile a titolo di maggiorazione sociale non è tale da determinare il superamento della soglia normativamente prevista per beneficiare del reddito di Cittadinanza, avuto riguardo all'aumento della predetta soglia previsto per il componente familiare invalido.
6. Quanto invece alla rate percepite dalla ricorrente a titolo di Rdc per i mesi di dicembre
2021 (pari ad €899,29) e di gennaio 2022 (pari ad €511,18) risultano correttamente sanzionate dall' , a seguito di segnalazione del Centro per l'Impiego con la seguente CP_1 motivazione: “Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni
(art.4, co.5, L. 26/2019) da parte anche di un solo componente il nucleo familiare.
Decurtazione di 2 mensilità”. Tale circostanza non risulta specificamente contestata dalla parte ricorrente nei cui confronti dunque tali due ratei non sono dovuti. Tale statuizione è effettuata dal Tribunale incidenter tantum non risultando oggetto della domanda .
7. Alla luce di quanto sin qui osservato deve concludersi che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del reddito di cittadinanza richiesto con domanda amministrativa del
13.11.2020, con decorrenza dalla data della revoca di febbraio 2022.
8. Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo secondo le tabelle di cui al DM
147/2022 ed in applicazione della natura previdenziale ed al valore della causa
(€5200/€26.000) secondo i valori tariffari minimi avuto riguardo alla non complessità delle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta il diritto della sig.ra al ripristino della prestazione del reddito di Parte_1
cittadinanza con decorrenza dal mese febbraio 2022;
CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre al c.u. pari ad €43,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, 5/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro