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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5189 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli avv.ti Felice Soriano e Domenico
Canzoneri ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso il 12.07.2024 al fine di ottenere dall' Controparte_2 convenuto il pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità, stante l'accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 29.09.2022.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more, CP_ a liquidare la prestazione reclamata, comprensiva degli importi arretrati (cfr. fascic. ). Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano interamente compensate, in considerazione del fatto che “Il Decreto di Omologa del 29.09.2022 RG n. 4826/2020 è stato liquidato in data 19/04/2023 come da modello TE08 allegato. Successivamente, in data 05.06.2023, sottoposto a nuova visita di revisione veniva riconosciuto non invalido. Pertanto, gli arretrati liquidati venivano corrisposti per un importo netto di euro 15.395,80, detratte le trattenute irpef e gli indebiti maturati nelle more” (v. CP_ CP_ memoria ); circostanze, queste, opportunamente documentate dall' e di cui non è fatta menzione in ricorso.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 24.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino