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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 154/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Stefano Miglietta ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
presentato da , nato a [...], il [...], avente codice fiscale Parte_1
, residente in [...] ed elettivamente C.F._1 domiciliato ai fini della presente procedura in Torino, alla via Giuseppe Grassi n. 4, presso lo studio del gestore della crisi incaricato di svolgere le funzioni di consulente del debitore, Avv. Chiara Cracolici, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi denominato “Organismo Composizione Crisi Nichelino”
* * * * *
Premesso che
- , con l'ausilio dell'OCC “Organismo di Composizione della Crisi Parte_1
Nichelino” in persona dei gestori della crisi Avv. Chiara Cracolici e avv. Annamaria Garro, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII, volto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui affermano di trovarsi;
- il Tribunale, ritenuti ammissibili la proposta ed il piano, in data 13/8/2025 ha depositato il decreto previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;
- in data 24/9/2025 l'OCC ha depositato nel fascicolo telematico una nota scritta con cui ha dato atto di aver comunicato il ricorso ed il decreto a tutti i creditori, e di non ricevuto osservazioni nei 20 giorni successivi all'invio delle comunicazioni ai creditori;
ritenuto che
- l'OCC abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge e dal decreto di apertura della procedura;
- il piano sia giuridicamente ammissibile e fattibile, per le ragioni già esposte nel decreto ex art. 70, comma 1, CCII, che qui si intende integralmente richiamato;
1 - nessuno dei creditori ha presentato osservazioni o si è opposto all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori;
P. Q. M.
visto l'art. 70, commi 7 e 8 CCII omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nato a Parte_1
Torino, il 2/3/1986, avente codice fiscale , residente in [...]C.F._1
(TO), Via Torino n. 2; dispone, ove necessario, la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC; dichiara chiusa la procedura;
dispone che il l'OCC comunichi questa sentenza ai creditori e la pubblichi entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
manda la Cancelleria di comunicare questa sentenza al ricorrente e all'OCC.
Torino, 29/10/2025 Il Giudice (Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Stefano Miglietta ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
presentato da , nato a [...], il [...], avente codice fiscale Parte_1
, residente in [...] ed elettivamente C.F._1 domiciliato ai fini della presente procedura in Torino, alla via Giuseppe Grassi n. 4, presso lo studio del gestore della crisi incaricato di svolgere le funzioni di consulente del debitore, Avv. Chiara Cracolici, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi denominato “Organismo Composizione Crisi Nichelino”
* * * * *
Premesso che
- , con l'ausilio dell'OCC “Organismo di Composizione della Crisi Parte_1
Nichelino” in persona dei gestori della crisi Avv. Chiara Cracolici e avv. Annamaria Garro, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII, volto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui affermano di trovarsi;
- il Tribunale, ritenuti ammissibili la proposta ed il piano, in data 13/8/2025 ha depositato il decreto previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;
- in data 24/9/2025 l'OCC ha depositato nel fascicolo telematico una nota scritta con cui ha dato atto di aver comunicato il ricorso ed il decreto a tutti i creditori, e di non ricevuto osservazioni nei 20 giorni successivi all'invio delle comunicazioni ai creditori;
ritenuto che
- l'OCC abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge e dal decreto di apertura della procedura;
- il piano sia giuridicamente ammissibile e fattibile, per le ragioni già esposte nel decreto ex art. 70, comma 1, CCII, che qui si intende integralmente richiamato;
1 - nessuno dei creditori ha presentato osservazioni o si è opposto all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori;
P. Q. M.
visto l'art. 70, commi 7 e 8 CCII omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nato a Parte_1
Torino, il 2/3/1986, avente codice fiscale , residente in [...]C.F._1
(TO), Via Torino n. 2; dispone, ove necessario, la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC; dichiara chiusa la procedura;
dispone che il l'OCC comunichi questa sentenza ai creditori e la pubblichi entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
manda la Cancelleria di comunicare questa sentenza al ricorrente e all'OCC.
Torino, 29/10/2025 Il Giudice (Stefano Miglietta)
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