CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7058/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Carla Pauselli, dall'avv. Luca Lo Bosco e dall'avv. Angelo Paletta.
APPELLANTE
E
P.IVA. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
E
(P.IVA ), e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Pietro Costa.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“in accoglimento principale del motivo di appello in §A(2) dell'atto di citazione per impugnazione del 13 ottobre 2018 e in riforma della Sentenza n.659/2018 pubblicata il 14/03/2018 (RG n.
7668/2016),
-accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nelle difese dell'appellante che la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo promossa dal Sig. non era affetta da vizi di Parte_1 improcedibilità ed in riforma della Sentenza impugnata disporre ogni atto conseguente sino alla revoca del decreto ingiuntivo ovvero per l'accertamento nel merito della domanda introduttiva del grado ed agli effetti sostanziali residui del decidere, in resa compatibilità e nel rispetto dei presupposti espressi all'art.354 c.p.c.;
2 -in ogni caso con condanna di Controparte_4
a rifondere al Sig. le spese di lite del doppio grado di giudizio”. Parte_1
La terza intervenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità ex art. 148 bis c.p.c. dell'atto di appello così come proposto per manifesta carenza dei presupposti normativi enunciati dall'art. 342 c.p.c., come riformato dalla Legge n. 134/2012; nel merito, rigettare in ogni caso l'appello come proposto siccome infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 659/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di
Velletri in data 14.03.2018, confermando conseguentemente l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1741/16 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri e la sua irrevocabilità, nonché la definitiva esecutività dello stesso. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Velletri, al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1741/2016 con cui gli era stato intimato, in qualità di fideiussore, il pagamento in favore della della somma di € 277.583,65, oltre interessi Controparte_1
e spese di lite, dovuta dalla e CP_5 Parte_2
derivante dal saldo passivo di un conto corrente bancario aperto dalla debitrice principale in suo favore.
2. Il Tribunale preliminarmente assegnava termine di 15 giorni per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al comma 1 bis dell'art.5 del D. Lgs. n. 28/2010,
ma nessuna delle parti provvedeva al deposito della domanda di mediazione.
Mentre parte opposta, ritenendo che l'obbligo di esperire la procedura di media-
conciliazione gravasse sul debitore, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione.
parte opponente, per contro, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda monitoria, ribadita con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, in
3 considerazione del mancato assolvimento in capo al creditore dell'obbligo di esperire la procedura di media-conciliazione.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 659/2018, in accoglimento delle conclusioni di parte opposta, dichiarava improcedibile l'opposizione e compensava le spese di lite.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata tratta come conseguenza dell'omessa proposizione della domanda di mediazione l'improcedibilità
dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
L'appellante ha osservato che l'improcedibilità della domanda prevista dalla legge non poteva precludere il diritto all'accertamento giudiziale del diritto e quindi non poteva determinare la definitività del decreto ingiuntivo opposto, mentre, seguendo l'indirizzo interpretativo opposto al creditore, rimaneva la possibilità di far valere il proprio diritto,
riproponendo l'azione.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza e l'avvio del giudizio di merito.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui,
nonostante ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo fosse stata qualificato la garanzia come contratto autonomo di garanzia, poi era stato ritenuto che la controversia rientrasse tra quelle soggette a mediazione obbligatoria,
assimilandola ai contratti bancari, mentre la fideiussione, e ancor più il contratto autonomo di garanzia, non erano ricompresi nei casi di mediazione obbligatoria previsti dall'art. 5 D.
Lgs. n. 28/2010.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato l'omessa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., da considerarsi invece obbligatoria.
4. Mentre la è rimasta contumace, è intervenuta in giudizio la Controparte_1
società quale cessionaria dei crediti vantati dalla parte appellata. E ha Controparte_2
eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., e l'infondatezza dei motivi d'appello.
4 5. Preliminarmente si osserva le eccezioni della parte intervenuta non sono soggette ad alcun termine di decadenza, ma non sono fondate.
In particolare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. L'appello è fondato in relazione al primo motivo, mentre, quanto al secondo motivo,
deve ritenersi che la controversia, avente comunque a oggetto un contratto bancario,
sebbene il decreto ingiuntivo sia stato opposto dal garante, ma comunque per ragioni attinenti al merito del credito, rientri tra quelle per cui ratione temporis trovava applicazione l'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010.
6. Con riferimento alla questione delle conseguenze dell'omesso avvio della procedura di mediazione obbligatoria sono intervenute nel corso del presente giudizio d'appello le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno affermato che “Nelle controversie
soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui
giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio
di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove
essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca
del decreto ingiuntivo.” (Cass. Sez. Un. n. 19596/2020, Rv. 658634 - 01), riconoscendo la natura di attore sostanziale in capo al creditore opposto.
5 7. In applicazione di tale principio, e rimanendo quindi assorbito l'esame del terzo motivo d'appello, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata l'improcedibilità
della domanda monitoria.
8.
Considerato che
l'esito della lite è dipeso da una sopravvenuta pronuncia delle Sezioni
Unite che ha composto un precedente contrasto giurisprudenziale, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1741/2016;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
6