Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel.-
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice-
Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on.-
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3881/2022 del R.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], con l'avv. Maurizio Vezzoli, giusta procura in Parte_1 atti
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...], con gli avv. Davide Merlo e Silvia Vailati, Controparte_1 giusta procura in atti
-resistente-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
Per le parti: precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 18/03/2025;
Per il P.M.: esprime parere favorevole
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Artimino, frazione di Parte_1 Controparte_1
Carmignano (PO) in data 11/04/2015 e si sono separati a seguito di procedura di negoziazione assistita come da verbale di accordo del 15/02/2021 autorizzato in data 18/02/2021 dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.
Dalla loro unione è nata la figlia in data 19/10/2017 a IN. Persona_1
La sig.ra regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e in punto di CP_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale chiedendo, di contro, una modifica del calendario di visite padre-figlia e un aumento del contributo al mantenimento a favore della figlia.
All'udienza del 12/10/2022 il Presidente sentite liberamente le parti sui fatti di causa e rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, ha rinviato all'udienza del 16/11/2022 al fine di acquisire documentazione reddituale aggiornata e, all'esito, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha nominato giudice istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di comparizione e trattazione della causa in data 2/03/2023.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
All'udienza del 18/04/2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio ai sensi dell'art. 4, co. 12 della legge n. 898/70, come richiesto dalle parti.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 1792 del 13/09/2023, non definitivamente pronunciando, ha dunque dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e, con ordinanza collegiale emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per il prosieguo.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 19/02/2024 parte resistente ha formulato istanza ex art. 709ter c.p.c. al fine di ottenere l'autorizzazione al trasferimento della residenza della figlia minore con il genitore collocatario in Toscana
e parte ricorrente si è opposta. In ragione delle contrapposte versioni dei due genitori è stata pertanto disposta ex officio la nomina del ctu, al fine di valutare l'opportunità di tale trasferimento, alla luce del criterio del best interest del minore, della delicatezza della decisione da assumere, dei temi oggetto di indagine e della tenera età della bambina.
Depositata la ctu e rigettata l'istanza di autorizzazione al trasferimento della residenza della figlia minore con il genitore collocatario, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11/03/2025 al fine di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti. A quest'ultima udienza, dopo ampia discussione le parti hanno richiesto un breve rinvio per valutare l'esito delle trattative.
All'udienza cartolare del 18/03/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c. e pertanto, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, possono essere recepiti integralmente nella presente sede, così come riportati in dispositivo.
Le pattuizioni inerenti al contributo economico sono positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita della figlia, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento della prole, per come emerse dalla trattazione della causa.
Ogni altra condizione concordata dalle parti – che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal
Collegio, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Le spese della ctu, disposta nell'interesse della prole, debbono essere definitivamente poste a carico delle medesime nella misura di 50% ciascuno.
Atteso l'esito concordato della lite, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
1. provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
1) Disporre che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori i quali dovranno impegnarsi a Persona_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La figlia avrà la propria residenza anagrafica presso la madre, attualmente in UR (Bg) alla via Galileo Galilei n. 15 e, dal 01.01.2026, in IN (Bg) alla via Pietro Nenni n. 59, piano 1.
3) Disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i Persona_1 genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore, quali, a titolo esemplificativo: visite mediche periodiche o urgenti, scelte delle terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e/o sportive, ecc) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la minore.
4) Disporre che il padre avrà facoltà di incontrare e di tenere con sé la figlia quando lo desideri, previo Persona_1 avviso alla madre e, comunque, in ogni caso:
a- a week end alterni dal venerdì sera dalle ore 19,00, prelevandola dalla residenza materna, alle ore 18,00 della domenica sera allorquando accompagnerà la figlia presso la residenza materna;
b- la settimana in cui il padre starà con la figlia nel week end, il mercoledì dalle ore 19, prelevandola dalla residenza materna, al mattino successivo allorquando accompagnerà la figlia all'asilo/scuola o, nei periodi festivi, presso la residenza materna ed in quest'ultimo caso entro le ore 10:00; - la settimana in cui la figlia passerà il week-end con la madre, il lunedì e il giovedì dalle ore 19:00, prelevandola dalla residenza materna, al mattino successivo allorquando accompagnerà la figlia a scuola o, nei periodi festivi, presso la residenza materna ed in quest'ultimo caso entro le ore
10:00;
c- festività natalizie: Natale e Santo Stefano con la madre (dalle ore 18:00 del 23 alle ore 18:00 sera del 26). Ad esclusione del 25 e del 26, regolamentati come anzidetto, il sig. trascorrerà, ogni anno, con la figlia il Parte_1 periodo continuativo dalle ore 18:00 del 26 dicembre alle ore 18:00 del 30.12; capodanno: ad anni alterni (2025 con la madre);
d- festività pasquali: giorno di Pasqua ad anni alterni (2025 con la madre) mentre Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Ad esclusione del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, potrà tenere la figlia per un periodo Parte_1 continuativo di giorni 5 da comunicare alla moglie entro il 30 marzo di ogni anno;
e- estate (in aggiunta a quanto sopra previsto): potrà stare con la figlia per un periodo continuativo di 15 Parte_1 giorni (compreso il pernottamento) o, a sua scelta, per due periodi continuativi di giorni 7 (compreso il pernottamento), da comunicarsi a entro il 30 giugno di ogni anno;
Controparte_1
f- compleanno della figlia: possibilmente i coniugi lo trascorreranno insieme ad e, ove ciò non fosse possibile, Persona_1 lo trascorreranno ad anni alterni con la figlia;
g- festa del papà e compleanno del padre, festa della mamma e compleanno della madre : la figlia li trascorrerà con i rispettivi genitori;
5) Disporre che, se per i impegni di lavoro e/o necessità di salute della madre e del padre gli stessi non potessero provvedervi, la figlia potrà essere, accompagnata e prelevata dalla scuola dai nonni paterni e materni e/o Persona_1 altri parenti paterni e materni che aiuteranno i genitori a sopperire alla loro assenza. Qualora la figlia fosse ammalata nei giorni in cui dovesse frequentare il padre, quest'ultimo potrà farle visita presso la casa materna previo avviso telefonico. Qualora il padre fosse impossibilitato per motivi di lavoro a recarsi presso l'abitazione materna nei giorni di visita di sua spettanza i nonni paterni potranno recarsi in sua vece a prendere e/o riportare la minore presso la casa materna. Ciascun genitore, durante il periodo di permanenza della figlia presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali della minore.
6) Disporre che versi a , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, un Parte_1 Controparte_1 importo mensile di € 494,10 (quattrocentonovantaquattro/10), da corrispondersi entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario al codice IBAN intestato a e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Controparte_1
ISTAT (prima rivalutazione fissata per l'aprile 2026).
7) Disporre che le spese rimborsabili separatamente dall'assegno di mantenimento, come di seguito specificate, graveranno nella misura percentuale del 50% in capo a e del 50% a carico di . Le spese saranno Parte_1 Controparte_1 rimborsabili, entro il giorno 12 del mese successivo a quello in cui saranno sostenute, al genitore che le anticiperà secondo il seguente protocollo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
2. prende atto dei seguenti accordi:
2) a far data dal 01.01.2026 e con termine alla data in cui cesserà di essere collocata Parte_1 Persona_1 prevalentemente presso la madre o sarà divenuta economicamente autosufficiente, concede a in comodato Controparte_1
d'uso gratuito il proprio appartamento, come oggi arredato, a IN (Bg) in via Pietro Nenni n. 59, piano 1, affinché se ne serva come abitazione della figlia, con facoltà di abitarvi anch'ella e di ospitare eventuali conviventi, nel rispetto delle esigenze di vita e del benessere psicofisico della minore in favore della quale viene concessa l'abitazione in comodato. Ogni costo inerente l'utilizzo dell'immobile (bollette varie, manutenzioni ordinarie di ogni natura, arredi non presenti nell'immobile, tinteggiatura, ecc.) sarà ad esclusivo carico della sig.ra fatta eccezione per la Controparte_1 camera da letto di il cui mobilio già acquistato dai genitori si trova depositato presso l'abitazione paterna Persona_1
e verrà messo a disposizione della sig,ra nel momento in cui prederà possesso dell'immobile di IN. Alla CP_1 scadenza del comodato, l'immobile dovrà essere restituito dalla sig.ra al sig. nelle Controparte_1 Parte_1 condizioni in cui le viene consegnato. Salvo quanto specificato nel presente articolo, al comodato si applicano le norme previste dall'art. 1803 e ss. c.c..
7-bis) Per tutte le spese straordinarie documentate, il genitore che le ha sostenute dovrà richiedere il rimborso all'altro genitore presentando la relativa documentazione fiscale. Il rimborso dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata. In caso di ritardo nel rimborso, verranno applicati gli interessi legali a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla richiesta documentata fino all'effettivo pagamento.
7-ter) In deroga a quanto previsto al punto 7 sulla ripartizione delle spese straordinarie, i costi relativi all'iscrizione e alle rette scolastiche presso l'Istituto privato Sacra Famiglia di Martinengo, ove è iscritta saranno ad Persona_1 esclusivo carico del sig. per tutta la durata del percorso scolastico inerente la Scuola Primaria per le Parte_1 elementari e Secondario di primo grado.
8) Disporre che ad entrambi i genitori venga riconosciuto il diritto di richiedere al Comune ed alla Questura competente il rilascio ed il rinnovo del passaporto od altro documento equipollente (ad es. lasciapassare, carta d'identità valida all'espatrio, passaporti individuali e sottoscrizione di dichiarazione di accompagnamento) valido per l'espatrio della figlia minore . Persona_1
3. pone definitivamente le spese della ctu, già liquidate con decreto del 24/01/2025, a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuno;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Presidente est.
Cesare de Sapia