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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8639/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv.
[...]
, presso il cui studio in Barletta, alla via E. Vittorini nn. Parte_2
22/24, elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 19 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 e notificato il 26.11.2024, il ricorrente ha chiesto la condanna dell' alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, CP_2 riconosciuto con decreto di omologa del 27.06.2024, notificato il 27.06.2024, con il quale era accertata la sussistenza del requisito sanitario di tale prestazione con decorrenza dalla domanda.
Ciò posto ha dedotto che l' non ha proceduto alla liquidazione della CP_2 prestazione dovuta.
In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2 prestazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_2 contendere con compensazione delle spese stante l'intervenuto pagamento della prestazione.
LA DECISIONE
1. In primo luogo, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
È documentato, infatti, che l' ha provveduto a corrispondere quanto richiesto CP_2 da parte ricorrente nelle more del giudizio.
Non occorre, quindi, pronunciarsi in ordine al merito della domanda, se non ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese processuali. A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie è documentalmente provato che il pagamento della prestazione
è intervenuto solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, con la conseguenza che le spese processuali devono essere poste a carico dell' . CP_2
Deve osservarsi, infatti, che nello specifico risulta provato in via documentale che:
- il 28.06.2024 il difensore di parte ricorrente notificava all il decreto di CP_2 omologa;
2 - il 17.07.2024 il difensore di parte ricorrente notificava all' il modello AP70; CP_2
- il 18.11.2024 era depositato il ricorso giudiziario;
- il 26.11.2024 era notificato il ricorso giudiziario;
- il 9.12.2024 l' procedeva alla liquidazione degli importi dovuti previa CP_2 comunicazione dell'11.11.2024.
2. Ciò posto, deve quindi ritenersi che la parte ricorrente è stata “costretta” a depositare e notificare il ricorso e, solo successivamente a tale iniziativa giudiziaria, l' ha provveduto a liquidare quanto dovuto. CP_2
Sul punto non può considerarsi la data della emissione del TE08, ossia l'11.11.2024, non essendo dimostrata la ricezione di tale comunicazione da parte del ricorrente, con la conseguenza che l'unico dato temporale certo, perché sostanzialmente riconosciuto dallo stesso ricorrente, è quello della liquidazione della prestazione dopo la notifica del ricorso.
Quanto alla sussistenza del diritto preteso, esso risulta sostanzialmente riconosciuto dall' tant'è che ha poi concretamente proceduto a riconoscere CP_1 la prestazione come richiesta dal ricorrente.
Deve escludersi, inoltre, stante l'intervenuto pagamento della prestazione solo dopo la notifica del ricorso, che sussistano i presupposti per la compensazione, anche parziale, delle spese processuali, senza che possa nel caso di specie valorizzarsi il comportamento tardivamente collaborativo dell' che si è CP_2 attivato e ha proceduto a liquidare la prestazione con ingiustificabile ritardo.
Alla luce di ciò, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_2 del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad €
26.000,00 cfr. cedolino indicante l'importo degli arretrati), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, stante la definizione della controversia in unica udienza;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. che ne ha fatto Parte_2 richiesta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8639/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 43,00 per spese vive ed € 1.865,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to . Parte_2
Trani, 19.03.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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