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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/08/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1315/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE FERIALE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Campese Presidente dott.ssa Simona Francese Giudice rel. dott.ssa Annalisa Fanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1315/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Novelli Massimo
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Meda Maurizio
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifica della regolamentazione affido figli nati fuori dal matrimonio pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con suo collocamento e residenza Per_1 presso il domicilio materno.
Disporre che il padre possa vedere un giorno ogni weekend, comprensivo di pernottamento, con Per_1
i seguenti tempi/modalità:
· il padre potrà avere con sé la figlia, a settimane alterne, tutta la giornata di sabato, potendo due volte al mese andarla a prelevare direttamente a ginnastica artistica il venerdì pomeriggio e riportandola alla madre il sabato dopo cena entro le ore 22.30, mentre nelle restanti due settimane mensili il sig. potrà prelevare dalla casa dei nonni materni, ove la minore dove avrà trascorso la notte Pt_1 Per_1 del venerdì come d'abitudine, alle ore 10.30 del sabato per poi condurla dalla madre la domenica mattina entro le ore 10.00.
Disporre che, durante il periodo estivo, il padre possa trascorrere con due settimane non Per_1 consecutive (che potranno essere consecutive a decorrere dall'estate 2026), con facoltà di ciascun genitore ad anni alterni, in caso di eventuale disaccordo, di scegliere detti periodi e di comunicarli all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
Stabilire che, per le vacanze di Natale e Pasqua (almeno per il primo anno) trascorrerà un Per_1 periodo di tre giorni consecutivi con il padre (oltre al consueto pernottamento settimanale), comprensivo o del 24 o del 25 dicembre in base alle tradizioni dei due contesti di origine (se uguali, il giorno di Natale 2025 lo trascorrerà con il padre, per poi giungere al consueto criterio Per_1 dell'alternanza dall'anno successivo), mentre il giorno di Pasqua verrà trascorso dalla minore con la madre e quello di UE con il padre nel 2026.
Disporre che il sig. possa, ad anni alterni, trascorrere con la figlia il giorno del compleanno di Pt_1
e, ogni anno, la festa del papà. Per_1
Ogni genitore sarà responsabile di far telefonare dalla bambina all'altro genitore ogni sera dopo cena, mentre, tranne in casi di autentica urgenza o eccezionalità, non si intratterranno rapporti con la figlia via messaggio da nessuna delle due parti né si richiederanno ulteriori telefonate oltre a quella suddetta.
pagina 2 di 8 Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario della figlia nella Parte_1 Per_1 misura di €. 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Atteso che, al momento, non vi è alcuna forma di cooperazione e comunicazione tra i genitori, ordinare ai genitori (o comunque disporre) l'attivazione una Coordinazione Genitoriale con una chat whatsapp condivisa con il Coordinatore, che faccia rete con le parti e/o con chi si occupa del sostegno alla genitorialità.
Parte resistente:
1. affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile Persona_2 collocazione presso la madre CP_1
2. disporre l'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territoriali, con l'obiettivo di garantire un clima di sicurezza e protezione per nel percorso di riavvicinamento al padre Per_1 valutandone nel tempo le reali competenze genitoriali;
3. stabilire le seguenti facoltà di visita in favore del padre:
a. un incontro infrasettimanale, della durata di alcune ore pomeridiane, senza pernottamento;
b. fine settimana alternati (inizialmente un solo giorno, come attualmente in atto, senza pernottamento), con eventuale ampliamento previa valutazione positiva dei Servizi Sociali;
c. periodi di vacanza estiva da organizzarsi tenendo conto delle abitudini consolidate della minore e della sua permanenza presso la famiglia materna in Calabria, prevedendo periodi di permanenza a casa del padre all'inizio e alla fine delle vacanze, in accordo con i Servizi e nel rispetto delle esigenze della minore;
4. disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento per la figlia minore non inferiore ad € 500,00 mensili rivalutabili Persona_2 annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
5. disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie per la figlia minore come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del
21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto.
pagina 3 di 8 Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre contributo 15%, C.n.A. e I.v.a. sull'imponibile come per legge.
Il PM ha concluso con visto agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (Alessandria, 22.06.2015), nata da relazione non matrimoniale ad oggi Per_1 conclusa. Le condizioni dell'affidamento e del mantenimento di sono state regolate con decreto Per_1 del Tribunale di Vercelli cron. N. 757/2018 del 26/02/2018, che ha disposto l'affido condiviso della minore l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con obbligo del padre di contribuire alle sole spese straordinarie nell'interesse di nella misura del Per_1
50%, la frequentazione padre/figlia inizialmente due pomeriggi a settimana, esclusivamente in luogo neutro e alla presenza degli Assistenti Sociali, con previsione di liberalizzazione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 18.102024, il ricorrente Pt_1
-dato atto che dal 2022 i Servizi Sociali avevano autorizzato incontri liberi tra padre e figlia ma
[...] che questi erano avvenuti in maniera discontinua per la condotta ostacolante della madre della minore- ha adito il Tribunale per chiedere la conferma dell'affido condiviso della minore e una diversa regolamentazione della permanenza presso ciascun genitore.
Costituitasi, ha contestato le allegazioni avversarie e chiedendo la conferma dell'affido CP_1 condiviso ha chiesto che la permanenza della minore presso il padre fosse stabilita in seguito a consulenza psico diagnostica;
ha chiesto inoltre l'imposizione di un assegno di mantenimento a carico del padre di 500 euro mensili.
Le parti sono comparse alla prima udienza celebrata avanti al Giudice relatore in data 21.11.2023; in corso di causa è stata licenziata CTU psico diagnostica. Depositata la consulenza, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni attraverso note scritte autorizzate.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della figlia minore, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte le indicazioni della CTU, in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole.
pagina 4 di 8 La CTU ha innanzitutto ritenuto adeguato l'affido condiviso della minore, in linea con quanto chiesto anche dalle parti.
Tuttavia preme rilevare che la CTU in particolare ha evidenziato come, sebbene entrambe le figure parentali non presentino una mancanza di competenze genitoriali così grave da intervenire pesantemente sulle modalità di affido, vadano segnalate alcune criticità che richiedono un percorso di sostegno alla genitorialità. Scrive il consulente: “Durante le osservazioni peritali non si sono osservate nella Minore reali riserve nei confronti del padre, se non quelle espresse inizialmente e verosimilmente indotte dalla madre, della quale adotta la stessa identica terminologia e riferimento agli stessi episodi, peraltro piuttosto insignificanti a cui la madre da una connotazione di gravità. La bambina assume atteggiamenti regressivi nel momento in cui le si chiede di esprimere i suoi desideri e pensieri in merito di un eventuale pernottamento del padre, in cui dopo un blando tentativo di argomentare il suo rifiuto tramite giustificazioni futili, ammette che il vero problema sarebbe la reazione arrabbiata della madre” (pag. 91).
Il CTU ha rilevato come le critiche della convenuta sul conto del ricorrente appaiano “strumentali ad alienarlo dalla vita della figlia. Come la stessa OR riferisce, anche i Servizi Sociali le CP_1 hanno rimandato di ritenere pretestuosi le giustificazioni per non portare ai luoghi neutri e, Per_1 successivamente, ostacolare il padre nel giorno di sua competenza. Ancora durante gli incontri peritali si ostina a segnalare tensione da parte della figlia prima e dopo gli appuntamenti con il padre, sebbene la scrivente non abbia ravvisato alcun disagio nella minore. Benché allo stato attuale si Per_1 limiti a ripetere concetti ascoltati nel contesto materno senza aver dato segno di aver ancora interiorizzato un vero e proprio rifiuto per il padre e la di lui compagna, inizialmente anch'ella attaccata dalla OR , qualora tale condizionamento continuasse potrebbe dar luogo a CP_1 disagi psicologici nella Minore, che già comincia a sentirsi in dovere di stabilire con la madre un patto di alleanza” (pag. 92). Il CTU precisa che, allo stato, la minore non necessita di un percorso psicologico.
Il ricorrente, invece, presenta una paternità di fatto ancora da costruire sia nel rapporto con la bambina sia in termini di capacità progettuali: “Sebbene nell'osservazione delle dinamiche relazionali con la figlia risulti adeguato, capace di sostegno senza giungere ad atteggiamenti di intrusione o interferenza
e si constati una buona complicità tra i due, egli si limita a godere dell'interazione con lei, senza aver
pagina 5 di 8 preventivamente organizzato il poco tempo a loro disposizione. Allo stesso modo, in questi anni e tuttora non si è mai attivato per prendere contatti con la scuola, né attraverso i colloqui periodici con gli insegnanti, né chiedendo la password per consultare il registro elettronico, rendendo così conto di un livello di interesse superficiale” (pag. 93).
In ragione di quanto sopra la consulente indica come adeguato, inizialmente, un calendario che preveda che il padre stia con la minore per un giorno ogni weekend comprensivo di pernottamento, preferibilmente il sabato;
due volte al mese potrà andarla a prelevare direttamente a ginnastica artistica il venerdì e riportandola alla madre il sabato dopo cena entro le ore 22.30, mentre le altre due volte al mese il padre potrà prelevare la figlia dalla casa dei nonni dove avrà trascorso la notte del venerdì come d'abitudine alle ore 10.30 e la condurrà dalla madre la domenica mattina entro le ore 10.00. Secondo
l'impostazione del CTU -condivisa dal Collegio in quanto adeguatamente tutelante per la minore e allo stesso tempo in linea con il principio di bigenitorialità- “tale calendario consentirà alla minore di mantenere il pernotto del venerdì con i nonni materni, ma anche al padre di iniziare a prendere parte alla vita extrascolastica della bambina, che preleverà dalle attività extrascolastiche e condurrà agli impegni sociali quali feste di amici della bambina e oratorio. Se in un anno la situazione dovesse mantenersi positiva, non ci sono attualmente riserve alla possibilità di prevedere altre due notti alla settimana, preferendo un tempo non spezzato”. Quanto ai periodi feriali estivi e di vacanza della minore: nel corso dell'estate 2025/26 due settimane non consecutive con il padre, mentre dall'anno prossimo anche consecutive;
per le vacanze di Natale e Pasqua, per il primo anno, non più di tre giorni consecutivi con il padre oltre al pernottamento settimanale, comprensivo o del 24 o del 25 dicembre in base alle tradizioni dei due contesti di origine (se uguali, il giorno di Natale 2025 lo trascorrerà Per_1 con il padre, per poi giungere al consueto criterio dell'alternanza dall'anno successivo), mentre il giorno di Pasqua con la madre e quello di UE con il padre nel 2026.
Entrambi i genitori potranno chiamare o videochiamare la figlia dopo cena, mentre, tranne in casi di autentica urgenza o eccezionalità, non si intratterranno rapporti con la figlia via messaggio né si richiederanno ulteriori telefonate.
Le parti sono invitate -in conformità alle indicazioni della CTU- a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità che preveda anche momenti di approfondimento di questioni più individuali,
pagina 6 di 8 per cui sarebbe preferibile un professionista psicoterapeuta. È inoltre necessario attivare una
Coordinazione Genitoriale che si raccordi con chi si occupa del sostegno alla genitorialità.
Il Collegio rammenta che tali moniti devono ritenersi compatibile con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore, a rischio di pregiudizio per l'elevata conflittualità genitoriale, sulla quale tuttavia è possibile incidere positivamente proprio mediante l'attivazione di un percorso di sostegno della genitorialità, al fine di scongiurare danni futuri alla figlia correlati a condotte inadeguate.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole si osserva quanto segue.
Il ricorrente lavora come corriere con stipendio di circa 2.000/2.200 euro mensili e vive in casa di proprietà con l'attuale compagna;
dall'esame dei conti correnti non si evidenziano altre consistenze reddituali/patrimoniali. La convenuta ha un salario da commessa di euro 900 e vive in casa in locazione con il nuovo compagno.
Ciò premesso, stante la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata, in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, tenuto conto che la minore trascorre la maggior parte del tempo con la madre, deve disporsi che il padre sia gravato, a titolo di contributo al mantenimento indiretto, della somma di euro 400 mensili, entro il giorno 10 del mese di riferimento e oltre rivalutazione Istat-FOI, ferma la suddivisone al 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del tribunale di Vercelli.
SPESE PROCESSUALI.
In ragione della tipologia della pronuncia, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite. Le spese della CTU, liquidate coma da separato decreto, sono poste carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1315/2024, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Vercelli cron. N. 757/2018 del
26/02/2018, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DISPONE che la permanenza della minore presso i genitori avvenga come Per_1 disciplinato in parte motiva.
2. INVITA le parti ad avviare e/o proseguire un percorso psicologico personale/di sostegno alla genitorialità volto a comprendere il proprio funzionamento e a migliorare le competenze genitoriali.
3. DISPONE che il padre, versi alla madre, a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento indiretto della figlia la somma di euro 400 al mese entro Per_1 il giorno 10 del mese di riferimento e oltre rivalutazione annuale Istat-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del tribunale di Vercelli.
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 31.7.2025
IL PRESIDENTE dott. Giovanni Campese
Il Giudice rel/est. dott.ssa Simona Francese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE FERIALE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Campese Presidente dott.ssa Simona Francese Giudice rel. dott.ssa Annalisa Fanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1315/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Novelli Massimo
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Meda Maurizio
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifica della regolamentazione affido figli nati fuori dal matrimonio pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con suo collocamento e residenza Per_1 presso il domicilio materno.
Disporre che il padre possa vedere un giorno ogni weekend, comprensivo di pernottamento, con Per_1
i seguenti tempi/modalità:
· il padre potrà avere con sé la figlia, a settimane alterne, tutta la giornata di sabato, potendo due volte al mese andarla a prelevare direttamente a ginnastica artistica il venerdì pomeriggio e riportandola alla madre il sabato dopo cena entro le ore 22.30, mentre nelle restanti due settimane mensili il sig. potrà prelevare dalla casa dei nonni materni, ove la minore dove avrà trascorso la notte Pt_1 Per_1 del venerdì come d'abitudine, alle ore 10.30 del sabato per poi condurla dalla madre la domenica mattina entro le ore 10.00.
Disporre che, durante il periodo estivo, il padre possa trascorrere con due settimane non Per_1 consecutive (che potranno essere consecutive a decorrere dall'estate 2026), con facoltà di ciascun genitore ad anni alterni, in caso di eventuale disaccordo, di scegliere detti periodi e di comunicarli all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
Stabilire che, per le vacanze di Natale e Pasqua (almeno per il primo anno) trascorrerà un Per_1 periodo di tre giorni consecutivi con il padre (oltre al consueto pernottamento settimanale), comprensivo o del 24 o del 25 dicembre in base alle tradizioni dei due contesti di origine (se uguali, il giorno di Natale 2025 lo trascorrerà con il padre, per poi giungere al consueto criterio Per_1 dell'alternanza dall'anno successivo), mentre il giorno di Pasqua verrà trascorso dalla minore con la madre e quello di UE con il padre nel 2026.
Disporre che il sig. possa, ad anni alterni, trascorrere con la figlia il giorno del compleanno di Pt_1
e, ogni anno, la festa del papà. Per_1
Ogni genitore sarà responsabile di far telefonare dalla bambina all'altro genitore ogni sera dopo cena, mentre, tranne in casi di autentica urgenza o eccezionalità, non si intratterranno rapporti con la figlia via messaggio da nessuna delle due parti né si richiederanno ulteriori telefonate oltre a quella suddetta.
pagina 2 di 8 Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario della figlia nella Parte_1 Per_1 misura di €. 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Atteso che, al momento, non vi è alcuna forma di cooperazione e comunicazione tra i genitori, ordinare ai genitori (o comunque disporre) l'attivazione una Coordinazione Genitoriale con una chat whatsapp condivisa con il Coordinatore, che faccia rete con le parti e/o con chi si occupa del sostegno alla genitorialità.
Parte resistente:
1. affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile Persona_2 collocazione presso la madre CP_1
2. disporre l'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territoriali, con l'obiettivo di garantire un clima di sicurezza e protezione per nel percorso di riavvicinamento al padre Per_1 valutandone nel tempo le reali competenze genitoriali;
3. stabilire le seguenti facoltà di visita in favore del padre:
a. un incontro infrasettimanale, della durata di alcune ore pomeridiane, senza pernottamento;
b. fine settimana alternati (inizialmente un solo giorno, come attualmente in atto, senza pernottamento), con eventuale ampliamento previa valutazione positiva dei Servizi Sociali;
c. periodi di vacanza estiva da organizzarsi tenendo conto delle abitudini consolidate della minore e della sua permanenza presso la famiglia materna in Calabria, prevedendo periodi di permanenza a casa del padre all'inizio e alla fine delle vacanze, in accordo con i Servizi e nel rispetto delle esigenze della minore;
4. disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento per la figlia minore non inferiore ad € 500,00 mensili rivalutabili Persona_2 annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
5. disporre che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie per la figlia minore come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del
21/12/2018 da intendersi qui richiamato e trascritto.
pagina 3 di 8 Con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre contributo 15%, C.n.A. e I.v.a. sull'imponibile come per legge.
Il PM ha concluso con visto agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (Alessandria, 22.06.2015), nata da relazione non matrimoniale ad oggi Per_1 conclusa. Le condizioni dell'affidamento e del mantenimento di sono state regolate con decreto Per_1 del Tribunale di Vercelli cron. N. 757/2018 del 26/02/2018, che ha disposto l'affido condiviso della minore l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con obbligo del padre di contribuire alle sole spese straordinarie nell'interesse di nella misura del Per_1
50%, la frequentazione padre/figlia inizialmente due pomeriggi a settimana, esclusivamente in luogo neutro e alla presenza degli Assistenti Sociali, con previsione di liberalizzazione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 18.102024, il ricorrente Pt_1
-dato atto che dal 2022 i Servizi Sociali avevano autorizzato incontri liberi tra padre e figlia ma
[...] che questi erano avvenuti in maniera discontinua per la condotta ostacolante della madre della minore- ha adito il Tribunale per chiedere la conferma dell'affido condiviso della minore e una diversa regolamentazione della permanenza presso ciascun genitore.
Costituitasi, ha contestato le allegazioni avversarie e chiedendo la conferma dell'affido CP_1 condiviso ha chiesto che la permanenza della minore presso il padre fosse stabilita in seguito a consulenza psico diagnostica;
ha chiesto inoltre l'imposizione di un assegno di mantenimento a carico del padre di 500 euro mensili.
Le parti sono comparse alla prima udienza celebrata avanti al Giudice relatore in data 21.11.2023; in corso di causa è stata licenziata CTU psico diagnostica. Depositata la consulenza, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni attraverso note scritte autorizzate.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della figlia minore, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte le indicazioni della CTU, in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole.
pagina 4 di 8 La CTU ha innanzitutto ritenuto adeguato l'affido condiviso della minore, in linea con quanto chiesto anche dalle parti.
Tuttavia preme rilevare che la CTU in particolare ha evidenziato come, sebbene entrambe le figure parentali non presentino una mancanza di competenze genitoriali così grave da intervenire pesantemente sulle modalità di affido, vadano segnalate alcune criticità che richiedono un percorso di sostegno alla genitorialità. Scrive il consulente: “Durante le osservazioni peritali non si sono osservate nella Minore reali riserve nei confronti del padre, se non quelle espresse inizialmente e verosimilmente indotte dalla madre, della quale adotta la stessa identica terminologia e riferimento agli stessi episodi, peraltro piuttosto insignificanti a cui la madre da una connotazione di gravità. La bambina assume atteggiamenti regressivi nel momento in cui le si chiede di esprimere i suoi desideri e pensieri in merito di un eventuale pernottamento del padre, in cui dopo un blando tentativo di argomentare il suo rifiuto tramite giustificazioni futili, ammette che il vero problema sarebbe la reazione arrabbiata della madre” (pag. 91).
Il CTU ha rilevato come le critiche della convenuta sul conto del ricorrente appaiano “strumentali ad alienarlo dalla vita della figlia. Come la stessa OR riferisce, anche i Servizi Sociali le CP_1 hanno rimandato di ritenere pretestuosi le giustificazioni per non portare ai luoghi neutri e, Per_1 successivamente, ostacolare il padre nel giorno di sua competenza. Ancora durante gli incontri peritali si ostina a segnalare tensione da parte della figlia prima e dopo gli appuntamenti con il padre, sebbene la scrivente non abbia ravvisato alcun disagio nella minore. Benché allo stato attuale si Per_1 limiti a ripetere concetti ascoltati nel contesto materno senza aver dato segno di aver ancora interiorizzato un vero e proprio rifiuto per il padre e la di lui compagna, inizialmente anch'ella attaccata dalla OR , qualora tale condizionamento continuasse potrebbe dar luogo a CP_1 disagi psicologici nella Minore, che già comincia a sentirsi in dovere di stabilire con la madre un patto di alleanza” (pag. 92). Il CTU precisa che, allo stato, la minore non necessita di un percorso psicologico.
Il ricorrente, invece, presenta una paternità di fatto ancora da costruire sia nel rapporto con la bambina sia in termini di capacità progettuali: “Sebbene nell'osservazione delle dinamiche relazionali con la figlia risulti adeguato, capace di sostegno senza giungere ad atteggiamenti di intrusione o interferenza
e si constati una buona complicità tra i due, egli si limita a godere dell'interazione con lei, senza aver
pagina 5 di 8 preventivamente organizzato il poco tempo a loro disposizione. Allo stesso modo, in questi anni e tuttora non si è mai attivato per prendere contatti con la scuola, né attraverso i colloqui periodici con gli insegnanti, né chiedendo la password per consultare il registro elettronico, rendendo così conto di un livello di interesse superficiale” (pag. 93).
In ragione di quanto sopra la consulente indica come adeguato, inizialmente, un calendario che preveda che il padre stia con la minore per un giorno ogni weekend comprensivo di pernottamento, preferibilmente il sabato;
due volte al mese potrà andarla a prelevare direttamente a ginnastica artistica il venerdì e riportandola alla madre il sabato dopo cena entro le ore 22.30, mentre le altre due volte al mese il padre potrà prelevare la figlia dalla casa dei nonni dove avrà trascorso la notte del venerdì come d'abitudine alle ore 10.30 e la condurrà dalla madre la domenica mattina entro le ore 10.00. Secondo
l'impostazione del CTU -condivisa dal Collegio in quanto adeguatamente tutelante per la minore e allo stesso tempo in linea con il principio di bigenitorialità- “tale calendario consentirà alla minore di mantenere il pernotto del venerdì con i nonni materni, ma anche al padre di iniziare a prendere parte alla vita extrascolastica della bambina, che preleverà dalle attività extrascolastiche e condurrà agli impegni sociali quali feste di amici della bambina e oratorio. Se in un anno la situazione dovesse mantenersi positiva, non ci sono attualmente riserve alla possibilità di prevedere altre due notti alla settimana, preferendo un tempo non spezzato”. Quanto ai periodi feriali estivi e di vacanza della minore: nel corso dell'estate 2025/26 due settimane non consecutive con il padre, mentre dall'anno prossimo anche consecutive;
per le vacanze di Natale e Pasqua, per il primo anno, non più di tre giorni consecutivi con il padre oltre al pernottamento settimanale, comprensivo o del 24 o del 25 dicembre in base alle tradizioni dei due contesti di origine (se uguali, il giorno di Natale 2025 lo trascorrerà Per_1 con il padre, per poi giungere al consueto criterio dell'alternanza dall'anno successivo), mentre il giorno di Pasqua con la madre e quello di UE con il padre nel 2026.
Entrambi i genitori potranno chiamare o videochiamare la figlia dopo cena, mentre, tranne in casi di autentica urgenza o eccezionalità, non si intratterranno rapporti con la figlia via messaggio né si richiederanno ulteriori telefonate.
Le parti sono invitate -in conformità alle indicazioni della CTU- a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità che preveda anche momenti di approfondimento di questioni più individuali,
pagina 6 di 8 per cui sarebbe preferibile un professionista psicoterapeuta. È inoltre necessario attivare una
Coordinazione Genitoriale che si raccordi con chi si occupa del sostegno alla genitorialità.
Il Collegio rammenta che tali moniti devono ritenersi compatibile con il rispetto dell'altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore, a rischio di pregiudizio per l'elevata conflittualità genitoriale, sulla quale tuttavia è possibile incidere positivamente proprio mediante l'attivazione di un percorso di sostegno della genitorialità, al fine di scongiurare danni futuri alla figlia correlati a condotte inadeguate.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole si osserva quanto segue.
Il ricorrente lavora come corriere con stipendio di circa 2.000/2.200 euro mensili e vive in casa di proprietà con l'attuale compagna;
dall'esame dei conti correnti non si evidenziano altre consistenze reddituali/patrimoniali. La convenuta ha un salario da commessa di euro 900 e vive in casa in locazione con il nuovo compagno.
Ciò premesso, stante la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata, in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, tenuto conto che la minore trascorre la maggior parte del tempo con la madre, deve disporsi che il padre sia gravato, a titolo di contributo al mantenimento indiretto, della somma di euro 400 mensili, entro il giorno 10 del mese di riferimento e oltre rivalutazione Istat-FOI, ferma la suddivisone al 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del tribunale di Vercelli.
SPESE PROCESSUALI.
In ragione della tipologia della pronuncia, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite. Le spese della CTU, liquidate coma da separato decreto, sono poste carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1315/2024, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Vercelli cron. N. 757/2018 del
26/02/2018, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DISPONE che la permanenza della minore presso i genitori avvenga come Per_1 disciplinato in parte motiva.
2. INVITA le parti ad avviare e/o proseguire un percorso psicologico personale/di sostegno alla genitorialità volto a comprendere il proprio funzionamento e a migliorare le competenze genitoriali.
3. DISPONE che il padre, versi alla madre, a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento indiretto della figlia la somma di euro 400 al mese entro Per_1 il giorno 10 del mese di riferimento e oltre rivalutazione annuale Istat-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del tribunale di Vercelli.
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 31.7.2025
IL PRESIDENTE dott. Giovanni Campese
Il Giudice rel/est. dott.ssa Simona Francese
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