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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12813/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA A. RUBBIANI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
LODI SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI SILVIA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A. RUBBIANI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
LODI SILVIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 (nata a [...], Ucraina, il Parte_1
13.04.1971) formulava domanda cumulativa di separazione e divorzio nei confronti del marito
(nato a [...], Svizzera, il 02.01.1962). Controparte_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Gatteo (FC), in data 29.12.2017 – atto iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune al n. 13, Parte 1, anno 2017.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, aderiva completamente alle conclusioni di parte ricorrente.
pagina 1 di 2 All'udienza del 04.02.2025, infatti, il Giudice, prendendo atto che la domanda di separazione e divorzio, inizialmente proposta dalla ricorrente, ha visto il consenso totale della controparte, che vi ha aderito in toto, rilevava che la domanda iniziale da contenziosa era divenuta congiunta.
Il procuratore delle parti, il medesimo per entrambe, si riportava alle conclusioni di cui in atti, ribadendo la volontà dei propri assistiti di non volersi riconciliare e insisteva affinché la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Giudice, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza delle parti, ma tenuto conto della loro espressa volontà di non riconciliarsi, come in atti, tratteneva la causa in decisione sul vincolo di separazione, riservando provvedimenti per il prosieguo del giudizio di divorzio.
*******
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, ed invero le parti sono già residenti in due città diverse, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione per la mancata comparizione delle stesse che, tuttavia, hanno ribadito – tramite il proprio avvocato – di non volersi riconciliare.
Non vi sono, poi, altre domande, anche in considerazione dell'assenza di prole, nonché dell'autosufficienza economica delle parti.
Spese del presente giudizio di separazione compensate tra le parti.
********
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...], Ucraina, il 13.04.1971) Parte_1
e
(nato a [...], Svizzera, il 02.01.1962). Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Gatteo (FC), in data 29.12.2017 – atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune al n. 13, Parte 1, anno 2017.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12813/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA A. RUBBIANI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
LODI SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI SILVIA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA A. RUBBIANI N. 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
LODI SILVIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 (nata a [...], Ucraina, il Parte_1
13.04.1971) formulava domanda cumulativa di separazione e divorzio nei confronti del marito
(nato a [...], Svizzera, il 02.01.1962). Controparte_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Gatteo (FC), in data 29.12.2017 – atto iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune al n. 13, Parte 1, anno 2017.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, aderiva completamente alle conclusioni di parte ricorrente.
pagina 1 di 2 All'udienza del 04.02.2025, infatti, il Giudice, prendendo atto che la domanda di separazione e divorzio, inizialmente proposta dalla ricorrente, ha visto il consenso totale della controparte, che vi ha aderito in toto, rilevava che la domanda iniziale da contenziosa era divenuta congiunta.
Il procuratore delle parti, il medesimo per entrambe, si riportava alle conclusioni di cui in atti, ribadendo la volontà dei propri assistiti di non volersi riconciliare e insisteva affinché la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Giudice, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza delle parti, ma tenuto conto della loro espressa volontà di non riconciliarsi, come in atti, tratteneva la causa in decisione sul vincolo di separazione, riservando provvedimenti per il prosieguo del giudizio di divorzio.
*******
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, ed invero le parti sono già residenti in due città diverse, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione per la mancata comparizione delle stesse che, tuttavia, hanno ribadito – tramite il proprio avvocato – di non volersi riconciliare.
Non vi sono, poi, altre domande, anche in considerazione dell'assenza di prole, nonché dell'autosufficienza economica delle parti.
Spese del presente giudizio di separazione compensate tra le parti.
********
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...], Ucraina, il 13.04.1971) Parte_1
e
(nato a [...], Svizzera, il 02.01.1962). Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Gatteo (FC), in data 29.12.2017 – atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune al n. 13, Parte 1, anno 2017.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2