Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3074
CASS
Sentenza 30 marzo 1999

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L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto, permane per tutta la durata del sevizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un istituto tecnico statale a risarcire i danni riportati da un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l'assenza dell'insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell'ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti).

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  • 1Aggressione con accoltellamento: Cassazione e ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 agosto 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3074
Data del deposito : 30 marzo 1999

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