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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12112 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11210/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR AB IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 11210/2021
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Massimiliano Cima (C.F. C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce CP_1 C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Sergio de CO (C.F.
e DR de CO (C.F. C.F._4 C.F._5
CONVENUTA
E
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Montella
(C.F. C.F._6
CONVENUTA
E (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_3 C.F._7
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luisa Durazzano (C.F. ) C.F._8
CONVENUTA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
09.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva di essere creditrice di Parte_1
- in virtù di contratto di locazione abitativa sottoscritto il 9 luglio 2013 dal suo CP_1
dante causa - per la somma complessiva di € 29.101,31, oltre interessi dalle singole scadenze, dovuta a titolo di canoni di locazione, indennità di occupazione ed oneri condominiali non versati relativi al periodo marzo 2018 - gennaio 2021 e, per tale motivo, ella aveva promosso dinanzi al Tribunale di LI procedura di intimazione di sfratto per morosità (R.G.
17654/2019), nonché, successivamente alla liberazione dell'immobile, un altro giudizio, volto al recupero del credito maturato (R.G. 9745/2021).
Ciò premesso, rappresentava l'attrice che, in data 31.03.2017, con atto per Notar di Per_1
AN RI CA RE (Rep. n. 251293, Racc. n. 40837), trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di AN RI CA RE in data 14.04.2017, ai nn. 12909/10133,
aveva venduto ad la piena proprietà dell'appartamento sito in CP_1 CP_3
San Nicola la Strada, alla Via Appia n. 30; e che, con atto dell'8.03.2018 per Notar di Per_2
LI (Rep. n. 5670, Racc. n. 1699), trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di
AN RI CA RE in data 12.03.2018, ai nn. 8722/6981, aveva venduto, altresì, alla società la piena proprietà dell'appartamento sito in San Nicola la Strada, alla Via CP_2
Appia n. 24.
Ritenendo che tali atti di disposizione fossero stati compiuti in pregiudizio delle ragioni di ella creditrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'istante conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale
RI CO, e la in persona del legale rappresentante p.t., perché, CP_3 CP_2
in accoglimento della domanda proposta, fosse accertata e dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, dei suddetti atti di compravendita, ai sensi dell'art. 2901 cit.
Si costituivano i convenuti , e contestando gli assunti CP_1 CP_3 CP_2 attorei e deducendo l'inesistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria.
In particolare, sostenendo l'anteriorità del credito rispetto agli atti di disposizione, in quanto entrambi posti in essere in epoca antecedente all'insorgere della morosità (precisamente, il primo in data 31.03.2017 e il secondo in data 08.03.2018), risalente all'aprile del 2018, evidenziavano come l'attrice non avesse offerto prova idonea della cd. partecipatio fraudis dei terzi acquirenti, la quale, al contrario, doveva ritenersi insussistente alla luce di svariate circostanze di fatto, chiaramente indicative della buona fede di questi ultimi.
La debitrice contestava, comunque, la ricorrenza del consilium fraudis, anche in CP_1
considerazione del fatto che il prezzo incassato dalla prima compravendita era stato da lei impiegato proprio per pagare i canoni di locazione scaduti.
Con specifico riferimento alla propria posizione, contestava, altresì, CP_3
l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, evidenziando, a tal fine, come, all'epoca del primo atto di disposizione, il patrimonio della debitrice fosse sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie della . Pt_1
I convenuti chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare del 9 settembre 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 12 settembre.
Si osserva in diritto.
1. L'azione revocatoria proposta dall'attrice è infondata e va rigettata.
Come è noto, i presupposti dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) l'eventus damni, inteso come pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia;
c) il consilium fraudis, inteso come intento fraudolento del debitore, diretto a sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti;
se l'atto è a titolo oneroso, 4) la consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto anche da parte del terzo (scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione o la conoscenza di quest'ultimo in ordine alla dolosa preordinazione del debitore (partecipatio fraudis).
Premesso che per la revocabilità dell'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c. è necessaria la concorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma, appare assorbente la mancanza, nella specie, dell'elemento soggettivo del terzo, atteso che, sul punto, alcuna prova
è stata fornita da parte istante. 1.2. Preliminare alla verifica della ricorrenza del requisito soggettivo in discorso è l'indagine in ordine alla collocazione cronologica del credito vantato dall'attrice in data anteriore o posteriore rispetto al compimento degli atti dispositivi oggetto qui in contestazione, atteso che, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), ovvero la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo, di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio fraudis; v. Cass. n. 766 del 2007; Cass. n.
12975 del 2020; Cass. n. 15310 del 2007; Cass. n. 14489 del 2004; Cass. n. 2792 del 2002; Cass.
n. 7262 del 2000).
Nella fattispecie, ai fini dell'esatta individuazione del momento genetico del credito occorre rammentare che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v. ex multis Cass. n. 12975 del 2020; n. 3369 del 2019;
Cass. n. 5619/2016).
Posto, dunque, che per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, occorre altresì precisare che “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale" (cfr. ex multis, Cass. n. 11121 del
10/06/2020; n. 22161 del 05/09/2019; n. 1968 del.27/01/2009; n. 12678 del 17/10/2001; n.
8013 del 02/09/1996).
In particolare, nel caso di credito litigioso, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito
(Cass. civile, sez. III, n.5649 del 23/02/2023; Cass. n. 11121/ 2020; Cass. civile, sez. III, n.1968 del 27/01/2009).
Dunque, l'indagine in ordine alla collocazione cronologica dei crediti, in data anteriore o posteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo oggetto della domanda di revocatoria, va effettuata con riferimento all'effettivo momento genetico del credito e non all'epoca della sua scadenza, o della sua sopravvenuta esigibilità, né tantomeno a quella dell'eventuale accertamento giudiziale.
Alla luce degli esposti principi, nella fattispecie, tenuto conto del fatto che la pretesa creditoria dell'attrice si fonda su un contratto di locazione stipulato nel luglio del 2013, è a questa data che deve essere fatta risalire la nascita del credito in capo alla , essendo, per contro, Pt_1
irrilevante a tal fine l'inizio della morosità della debitrice.
1.3. Acclarato, dunque, che il credito per cui è causa è anteriore alla stipula degli atti di disposizione del patrimonio in esame, trattandosi di atti dispositivi a titolo oneroso, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'articolo 2901 c.c. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. n. 1897/2023).
La norma, cioè, richiede solo che il debitore e il terzo conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, ovvero la mera consapevolezza dell'incidenza negativa dell'atto stesso sulla consistenza della propria garanzia patrimoniale (scientia damni).
Tale semplice conoscenza prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati.
Ne consegue che, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che queste abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle regioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (Cass. n. 20813/2004).
Orbene, tanto precisato in termini generali, non può che rilevarsi come la difesa dell'attrice si sia dimostrata carente già in punto di allegazione, posto che l'istante ha solo genericamente dedotto la consapevolezza da parte dei terzi acquirenti, in virtù dei supposti rapporti di conoscenza tra le parti, dello stato di bisogno della debitrice e dell'intento di quest'ultima di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia del credito, senza allegare, né provare, gli elementi dai quali presumere la consapevolezza dell'effetto lesivo che le compravendite impugnate avrebbero avuto sui creditori della . CP_1 Sebbene, infatti, la scientia damni dell'alienante e del terzo possa essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1054/1999), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr.,
Cass. Civ. n. 17327/11), e la consapevolezza della lesività dell'atto delle ragioni della creditrice si realizza anche con la reale possibilità di conoscenza del pregiudizio ovvero con l'ignoranza determinata da colpa, attingibile alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'id quod plerumque accidit, ritiene il Tribunale che gli elementi indiziari offerti dall'attrice, sostanzialmente riconducibili all'unico dato della pregressa conoscenza tra la debitrice e i terzi acquirenti, sia insufficiente al raggiungimento della prova richiesta.
Quanto ai rapporti con la , il semplice fatto che quest'ultima fosse legata all'epoca del CP_3
trasferimento da una relazione sentimentale con il fratello della non consente di CP_1
presumere che fosse a conoscenza, altresì, delle condizioni patrimoniali della convenuta.
Né evidentemente, a tal fine, anche ove dimostrata, avrebbe assunto valore probatorio dirimente la circostanza per cui “nel Parco La Pineta, ove è ubicato l'immobile condotto in locazione, il posto auto n. 62, assegnato in uso alla proprietà della , durante la locazione Pt_1
è stato sempre occupato dall'autovettura di proprietà di e lo è ancora oggi CP_3
nonostante i solleciti dell'amministratore” o l'esistenza di rapporti di natura lavorativa tra le parti (cfr. i capi di prova articolati nella seconda memoria istruttoria dall'attrice).
Quanto, invece, alla posizione della secondo l'assunto attoreo, la prova della CP_2
consapevolezza del terzo risiederebbe nel pregresso rapporto professionale intercorso tra la e il socio della suddetta società, l'avv. Montella, il quale avrebbe assistito la convenuta CP_1
nel procedimento di sfratto per morosità introdotto in suo danno dalla . Pt_1
Ora, premesso che il giudizio de quo è successivo all'atto di compravendita stipulato tra le parti, il mero conferimento di un mandato difensivo non lascia presumere la conoscenza da parte del difensore della situazione economica complessiva della propria cliente.
In tale contesto probatorio, deve valorizzarsi la circostanza, a parere di chi scrive, assorbente nel senso di escludere la presunzione di consapevolezza in capo ai terzi acquirenti, per cui all'epoca degli atti di disposizione in esame la morosità della debitrice non fosse ancora sorta;
circostanza che, sebbene non rilevi, come precisato, sul piano dell'anteriorità del credito avente fonte contrattuale, esclude, a parere di questo giudice, la reale possibilità per il terzo acquirente di conoscere il pregiudizio alle ragioni creditorie dell'odierna attrice, ancora meramente eventuali all'epoca della stipula di entrambi gli atti di compravendita impugnati. L'insussistenza di uno degli elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. determina l'assorbimento di ogni valutazione in ordine alla ricorrenza degli altri presupposti richiesti dalla norma.
In definitiva, la domanda va rigettata.
2. Dal rigetto delle domande discende la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c.
Va pertanto ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di LI la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
3. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in favore dei convenuti come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero
Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 52.000,00, ridotti in considerazione della natura della controversia e della non complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 11210/2021, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 3.810,00, in favore di ciascun convenuto, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per , all'avv. DR CP_1
de CO, per , all'avv. Luisa Durazzano e, per all'avv. Nicola CP_3 CP_2
Montella, dichiaratisi antistatari;
C) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di LI la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Così deciso in LI, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR AB IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 11210/2021
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Massimiliano Cima (C.F. C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce CP_1 C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Sergio de CO (C.F.
e DR de CO (C.F. C.F._4 C.F._5
CONVENUTA
E
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Montella
(C.F. C.F._6
CONVENUTA
E (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_3 C.F._7
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luisa Durazzano (C.F. ) C.F._8
CONVENUTA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
09.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva di essere creditrice di Parte_1
- in virtù di contratto di locazione abitativa sottoscritto il 9 luglio 2013 dal suo CP_1
dante causa - per la somma complessiva di € 29.101,31, oltre interessi dalle singole scadenze, dovuta a titolo di canoni di locazione, indennità di occupazione ed oneri condominiali non versati relativi al periodo marzo 2018 - gennaio 2021 e, per tale motivo, ella aveva promosso dinanzi al Tribunale di LI procedura di intimazione di sfratto per morosità (R.G.
17654/2019), nonché, successivamente alla liberazione dell'immobile, un altro giudizio, volto al recupero del credito maturato (R.G. 9745/2021).
Ciò premesso, rappresentava l'attrice che, in data 31.03.2017, con atto per Notar di Per_1
AN RI CA RE (Rep. n. 251293, Racc. n. 40837), trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di AN RI CA RE in data 14.04.2017, ai nn. 12909/10133,
aveva venduto ad la piena proprietà dell'appartamento sito in CP_1 CP_3
San Nicola la Strada, alla Via Appia n. 30; e che, con atto dell'8.03.2018 per Notar di Per_2
LI (Rep. n. 5670, Racc. n. 1699), trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di
AN RI CA RE in data 12.03.2018, ai nn. 8722/6981, aveva venduto, altresì, alla società la piena proprietà dell'appartamento sito in San Nicola la Strada, alla Via CP_2
Appia n. 24.
Ritenendo che tali atti di disposizione fossero stati compiuti in pregiudizio delle ragioni di ella creditrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'istante conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale
RI CO, e la in persona del legale rappresentante p.t., perché, CP_3 CP_2
in accoglimento della domanda proposta, fosse accertata e dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, dei suddetti atti di compravendita, ai sensi dell'art. 2901 cit.
Si costituivano i convenuti , e contestando gli assunti CP_1 CP_3 CP_2 attorei e deducendo l'inesistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria.
In particolare, sostenendo l'anteriorità del credito rispetto agli atti di disposizione, in quanto entrambi posti in essere in epoca antecedente all'insorgere della morosità (precisamente, il primo in data 31.03.2017 e il secondo in data 08.03.2018), risalente all'aprile del 2018, evidenziavano come l'attrice non avesse offerto prova idonea della cd. partecipatio fraudis dei terzi acquirenti, la quale, al contrario, doveva ritenersi insussistente alla luce di svariate circostanze di fatto, chiaramente indicative della buona fede di questi ultimi.
La debitrice contestava, comunque, la ricorrenza del consilium fraudis, anche in CP_1
considerazione del fatto che il prezzo incassato dalla prima compravendita era stato da lei impiegato proprio per pagare i canoni di locazione scaduti.
Con specifico riferimento alla propria posizione, contestava, altresì, CP_3
l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, evidenziando, a tal fine, come, all'epoca del primo atto di disposizione, il patrimonio della debitrice fosse sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie della . Pt_1
I convenuti chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare del 9 settembre 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 12 settembre.
Si osserva in diritto.
1. L'azione revocatoria proposta dall'attrice è infondata e va rigettata.
Come è noto, i presupposti dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) l'eventus damni, inteso come pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia;
c) il consilium fraudis, inteso come intento fraudolento del debitore, diretto a sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti;
se l'atto è a titolo oneroso, 4) la consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto anche da parte del terzo (scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione o la conoscenza di quest'ultimo in ordine alla dolosa preordinazione del debitore (partecipatio fraudis).
Premesso che per la revocabilità dell'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c. è necessaria la concorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma, appare assorbente la mancanza, nella specie, dell'elemento soggettivo del terzo, atteso che, sul punto, alcuna prova
è stata fornita da parte istante. 1.2. Preliminare alla verifica della ricorrenza del requisito soggettivo in discorso è l'indagine in ordine alla collocazione cronologica del credito vantato dall'attrice in data anteriore o posteriore rispetto al compimento degli atti dispositivi oggetto qui in contestazione, atteso che, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), ovvero la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo, di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio fraudis; v. Cass. n. 766 del 2007; Cass. n.
12975 del 2020; Cass. n. 15310 del 2007; Cass. n. 14489 del 2004; Cass. n. 2792 del 2002; Cass.
n. 7262 del 2000).
Nella fattispecie, ai fini dell'esatta individuazione del momento genetico del credito occorre rammentare che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v. ex multis Cass. n. 12975 del 2020; n. 3369 del 2019;
Cass. n. 5619/2016).
Posto, dunque, che per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, occorre altresì precisare che “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale" (cfr. ex multis, Cass. n. 11121 del
10/06/2020; n. 22161 del 05/09/2019; n. 1968 del.27/01/2009; n. 12678 del 17/10/2001; n.
8013 del 02/09/1996).
In particolare, nel caso di credito litigioso, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito
(Cass. civile, sez. III, n.5649 del 23/02/2023; Cass. n. 11121/ 2020; Cass. civile, sez. III, n.1968 del 27/01/2009).
Dunque, l'indagine in ordine alla collocazione cronologica dei crediti, in data anteriore o posteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo oggetto della domanda di revocatoria, va effettuata con riferimento all'effettivo momento genetico del credito e non all'epoca della sua scadenza, o della sua sopravvenuta esigibilità, né tantomeno a quella dell'eventuale accertamento giudiziale.
Alla luce degli esposti principi, nella fattispecie, tenuto conto del fatto che la pretesa creditoria dell'attrice si fonda su un contratto di locazione stipulato nel luglio del 2013, è a questa data che deve essere fatta risalire la nascita del credito in capo alla , essendo, per contro, Pt_1
irrilevante a tal fine l'inizio della morosità della debitrice.
1.3. Acclarato, dunque, che il credito per cui è causa è anteriore alla stipula degli atti di disposizione del patrimonio in esame, trattandosi di atti dispositivi a titolo oneroso, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'articolo 2901 c.c. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. n. 1897/2023).
La norma, cioè, richiede solo che il debitore e il terzo conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, ovvero la mera consapevolezza dell'incidenza negativa dell'atto stesso sulla consistenza della propria garanzia patrimoniale (scientia damni).
Tale semplice conoscenza prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati.
Ne consegue che, per integrare l'elemento soggettivo delle parti dell'atto revocando, è sufficiente che queste abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle regioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (Cass. n. 20813/2004).
Orbene, tanto precisato in termini generali, non può che rilevarsi come la difesa dell'attrice si sia dimostrata carente già in punto di allegazione, posto che l'istante ha solo genericamente dedotto la consapevolezza da parte dei terzi acquirenti, in virtù dei supposti rapporti di conoscenza tra le parti, dello stato di bisogno della debitrice e dell'intento di quest'ultima di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia del credito, senza allegare, né provare, gli elementi dai quali presumere la consapevolezza dell'effetto lesivo che le compravendite impugnate avrebbero avuto sui creditori della . CP_1 Sebbene, infatti, la scientia damni dell'alienante e del terzo possa essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1054/1999), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr.,
Cass. Civ. n. 17327/11), e la consapevolezza della lesività dell'atto delle ragioni della creditrice si realizza anche con la reale possibilità di conoscenza del pregiudizio ovvero con l'ignoranza determinata da colpa, attingibile alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'id quod plerumque accidit, ritiene il Tribunale che gli elementi indiziari offerti dall'attrice, sostanzialmente riconducibili all'unico dato della pregressa conoscenza tra la debitrice e i terzi acquirenti, sia insufficiente al raggiungimento della prova richiesta.
Quanto ai rapporti con la , il semplice fatto che quest'ultima fosse legata all'epoca del CP_3
trasferimento da una relazione sentimentale con il fratello della non consente di CP_1
presumere che fosse a conoscenza, altresì, delle condizioni patrimoniali della convenuta.
Né evidentemente, a tal fine, anche ove dimostrata, avrebbe assunto valore probatorio dirimente la circostanza per cui “nel Parco La Pineta, ove è ubicato l'immobile condotto in locazione, il posto auto n. 62, assegnato in uso alla proprietà della , durante la locazione Pt_1
è stato sempre occupato dall'autovettura di proprietà di e lo è ancora oggi CP_3
nonostante i solleciti dell'amministratore” o l'esistenza di rapporti di natura lavorativa tra le parti (cfr. i capi di prova articolati nella seconda memoria istruttoria dall'attrice).
Quanto, invece, alla posizione della secondo l'assunto attoreo, la prova della CP_2
consapevolezza del terzo risiederebbe nel pregresso rapporto professionale intercorso tra la e il socio della suddetta società, l'avv. Montella, il quale avrebbe assistito la convenuta CP_1
nel procedimento di sfratto per morosità introdotto in suo danno dalla . Pt_1
Ora, premesso che il giudizio de quo è successivo all'atto di compravendita stipulato tra le parti, il mero conferimento di un mandato difensivo non lascia presumere la conoscenza da parte del difensore della situazione economica complessiva della propria cliente.
In tale contesto probatorio, deve valorizzarsi la circostanza, a parere di chi scrive, assorbente nel senso di escludere la presunzione di consapevolezza in capo ai terzi acquirenti, per cui all'epoca degli atti di disposizione in esame la morosità della debitrice non fosse ancora sorta;
circostanza che, sebbene non rilevi, come precisato, sul piano dell'anteriorità del credito avente fonte contrattuale, esclude, a parere di questo giudice, la reale possibilità per il terzo acquirente di conoscere il pregiudizio alle ragioni creditorie dell'odierna attrice, ancora meramente eventuali all'epoca della stipula di entrambi gli atti di compravendita impugnati. L'insussistenza di uno degli elementi costitutivi dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. determina l'assorbimento di ogni valutazione in ordine alla ricorrenza degli altri presupposti richiesti dalla norma.
In definitiva, la domanda va rigettata.
2. Dal rigetto delle domande discende la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c.
Va pertanto ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di LI la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
3. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in favore dei convenuti come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero
Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 52.000,00, ridotti in considerazione della natura della controversia e della non complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 11210/2021, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 3.810,00, in favore di ciascun convenuto, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, per , all'avv. DR CP_1
de CO, per , all'avv. Luisa Durazzano e, per all'avv. Nicola CP_3 CP_2
Montella, dichiaratisi antistatari;
C) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di LI la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Così deciso in LI, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Gabriella Frallicciardi