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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 3 aprile 2024 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1421/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Patti, Via Trieste n. 16 (studio C.F._1
Avv. Tindaro Giusto) recapito professionale dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione pensione di inabilità.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2022 esponeva di aver Parte_1
ottenuto sentenza, emessa in data 04.11.2021, a definizione del giudizio di merito iscritto al n. 1172/2016 R.G. di codesto Tribunale di Patti, con il quale le era stato riconosciuto il requisito sanitario necessario al fine della pensione di inabilità a far data dal 17.01.2013; che la suddetta sentenza era stata notificata all' di Roma CP_1
il 26.11.2021, alla sede di Messina il 16.11.2021 ed a quella di Patti il 12.11.2021.
L'odierna ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere la relativa prestazione.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità e che l' fosse condannata al pagamento di tutte le CP_1
somme dovute relative al beneficio richiesto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 11.09.2023 eccependo di aver dato seguito alla sentenza con atto del 12.05.2023, e di aver posto in pagamento il beneficio con la rata di giugno 2023, unitamente agli arretrati pari ad euro 38.350,30. Chiedeva, dunque, una pronuncia di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva decisa.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
provvedimento con il quale ha proceduto alla liquidazione della pensione, nonché il cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese avanzate dalla CP_1
ricorrente.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai fini CP_1 dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge chiaramente che il CP_1
provvedimento che ha disposto il pagamento in favore della ricorrente è stato adottato nel mese di giugno 2023, in data successiva alla proposizione del presente ricorso. Sul punto, va precisato che l'inoltro del modulo AP70 non risulta tra gli adempimenti che vengono richiesti, ai fini della liquidazione, dall'art. 445
2 bis c.p.c. e che, inoltre, l'istituto non ha fornito alcuna giustificazione relativamente al lungo asso temporale trascorso prima dell'avvenuta liquidazione.
Le spese, quindi, seguono detta soccombenza virtuale, sulla base della fondatezza delle ragioni attoree e della tardività del provvedimento di liquidazione adottato dall' , e si liquidano in favore del procuratore antistatario come da CP_1
dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 23/04/2022 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Timpanaro antistatario, liquidandole in euro 3.291,00, oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 3/04/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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