Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05666/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mooks S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. AGEDP2NA_257212_2025_1875 di diniego della richiesta di accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria ai sensi della legge 241/90, notificato al sottoscritto procuratore in data 30.09.2025, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 30.08.2025 alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Napoli 1 e successivamente trasmessa alla resistente Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli 3, in data 08.09.2025, prot. 231909; per l’accertamento del il diritto del ricorrente all’accesso presso la resistente Agenzia delle Entrate alla dichiarazione dei redditi e attestazione di domicilio fiscale di degli anni 2005, 2006 e 2007 di -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a [...] il [...], codice fiscale -OMISSIS-, e residente in [...] nonché alla dichiarazione dei redditi e attestazione di domicilio fiscale negli anni 2005, 2006 e 2007 di -OMISSIS- -OMISSIS-, nata il [...] a [...], codice fiscale -OMISSIS-, e residente in [...] Napoli; per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., l'esibizione, entro il termine di trenta giorni, di tutta la documentazione richiesta con la reiterata istanza di accesso promossa dal ricorrente in data 30.08.2025 alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Napoli 1 e successivamente trasmessa alla resistente Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli 3, in data 08.09.2025, prot. 231909. Con vittoria di spese e onorari.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 27\12\2025: Si insiste per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato anche per le ragioni contenute nel presente atto di motivi aggiunti. Con vittoria di spese e onorari del giudizio
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. FA AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La presente controversia trae origine da un'istanza di accesso agli atti presentata dalla società Mooks s.r.l. all'Agenzia delle Entrate, finalizzata all'acquisizione di documenti fiscali di due professioniste, le avvocate -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, nell'ambito di un contenzioso civile pendente.
La società Mooks s.r.l. ha dedotto di essere stata convenuta in un giudizio civile (R.G. 2237/2020) presso il Tribunale di Napoli, promosso dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-. Nel corso di tale giudizio, l'Avv. -OMISSIS- -OMISSIS-, escussa come teste, aveva dichiarato sotto giuramento l'assenza di "rapporti né formali né di fatto" con l'Avv. -OMISSIS- -OMISSIS-, difensore dell'attrice. La Mooks s.r.l., sospettando la falsità di tale dichiarazione, aveva eccepito la circostanza nelle proprie difese, basandosi su informazioni reperite sul web che indicavano una pregressa condivisione dello studio professionale e del recapito telefonico tra le due avvocate.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3607 del 10.04.2025, rigettava integralmente la domanda della sig.ra -OMISSIS-, pur rilevando che l'attendibilità della teste -OMISSIS-, sebbene capace a testimoniare, sarebbe potuta rilevare sotto il profilo della sua attendibilità in relazione ai suoi rapporti con l'Avv. -OMISSIS-.
Successivamente, l'Avv. -OMISSIS- -OMISSIS- proponeva appello avverso tale sentenza (R.G. 2017/2025 presso la Corte d’Appello di Napoli), chiedendone la riforma.
In questo contesto, la Mooks s.r.l., avendo ricevuto informazioni confidenziali circa una pregressa condivisione del domicilio fiscale tra le due professioniste nel biennio 2005-2007, presentava in data 30.08.2025 un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate. L'istanza mirava ad ottenere le dichiarazioni dei redditi e le attestazioni di domicilio fiscale delle avvocate -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- per gli anni 2005, 2006 e 2007. La finalità dichiarata era duplice: acquisire prove documentali per tutelare il proprio diritto di difesa nel giudizio d'appello, dimostrando la falsità della testimonianza resa in primo grado; valutare eventuali profili di rilevanza penale della condotta della teste ai sensi dell'art. 372 c.p..
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli 3, con provvedimento prot. AGEDP2NA_257212_2025_1875 del 30.09.2025, denegava l'accesso richiesto. Il diniego si fondava su tre argomentazioni principali: a) il Tribunale civile, nel giudizio di primo grado, avrebbe già accertato l'attendibilità della testimonianza resa; b) non si rileverebbe un "nesso logico-strumentale" tra la richiesta e i documenti oggetto dell'istanza, configurando una richiesta esplorativa; c) l'Ufficio non potrebbe rilasciare "certificazioni" su dati anagrafici provenienti da altre istituzioni, non trattandosi di un "documento detenuto dall’Amministrazione e non altrimenti reperibile".
Avverso tale provvedimento, la Mooks s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, affidandolo a due motivi principali.
Violazione degli artt. 22 e segg. L. 241/90: la ricorrente sosteneva che l'Amministrazione avesse erroneamente qualificato il domicilio fiscale come dato sensibile e le professioniste come controinteressate. Affermava, inoltre, l'infondatezza dell'argomento secondo cui l'Agenzia non potesse fornire i dati richiesti, essendo essa depositaria ex lege delle dichiarazioni dei redditi. A supporto, richiamava la giurisprudenza consolidata in materia di accesso difensivo a dati fiscali, in particolare il principio secondo cui la dichiarazione dei redditi "non può, a priori, escludersi dal novero degli atti accessibili" e che la limitazione del diritto di accesso "deve recedere quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico".
Eccesso di potere per motivazione carente e illogica: la ricorrente censurava il travisamento del contenuto della sentenza di primo grado da parte dell'Agenzia, evidenziando come il giudice civile non avesse affatto accertato in via definitiva l'attendibilità della teste. Contestava, altresì, l'eccesso di potere dell'Amministrazione nel valutare nel merito la strategia difensiva della ricorrente, in violazione dei principi giurisprudenziali che limitano il sindacato dell'Amministrazione alla verifica del nesso di strumentalità necessaria, senza spingersi a valutazioni sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle proprie difese, l'Avvocatura dello Stato ribadiva l'inammissibilità della richiesta per carenza della "stretta strumentalità" tra gli atti richiesti e le finalità difensive, configurando l'istanza come una "fishing expedition". Sosteneva la prevalenza del diritto alla riservatezza dei terzi, citando a supporto la sentenza TAR Campania (Sezione VI) n. 05465/2024 e la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione VI) n. 04682/2025, le quali avrebbero confermato che l'interesse all'accesso è recessivo rispetto alla riservatezza economica quando lo scopo è meramente esplorativo o di opportunità processuale.
La ricorrente depositava memoria di replica, eccependo la tardività della memoria difensiva dell'Avvocatura e contestando nel merito le argomentazioni avversarie, ribadendo la concretezza e non esploratività della propria richiesta.
A seguito del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti di opposizione delle controinteressate, la Mooks s.r.l. proponeva motivi aggiunti. Con il gravame aggiuntivo, veniva dedotto un ulteriore profilo di eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse viziato dalla "volontà coartata" del funzionario responsabile. L'Avv. -OMISSIS-, nell'atto di opposizione, aveva infatti minacciato di adire le vie legali, civili e penali, nei confronti del funzionario in caso di accoglimento dell'istanza, definendo quest'ultima "corpo del reato di calunnia" e affermando che "il funzionario dell’Agenzia delle Entrate è tenuto a rigettare l’istanza di accesso agli atti amministrativi, sotto pena di responsabilità civile e penale".
L'Avvocatura dello Stato replicava ai motivi aggiunti, respingendo la tesi della "volontà coartata" e definendo l'opposizione della controinteressata come un legittimo esercizio di facoltà procedurali. Ribadiva l'assenza del nesso di indispensabilità e l'insussistenza di qualsiasi condotta reticente da parte dell'Ufficio.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è fondato e merita accoglimento.
Il nucleo della controversia attiene al delicato bilanciamento tra il diritto di accesso a fini difensivi, sancito dall'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, e la tutela della riservatezza dei dati fiscali di soggetti terzi.
La giurisprudenza, in particolare l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha fornito chiare indicazioni in materia.
Le sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020 hanno stabilito che: «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990». E ancora: «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».
Successivamente, l'Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021 ha ulteriormente precisato i limiti del sindacato dell'Amministrazione e del giudice amministrativo in sede di accesso difensivo: "...la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990".
I principi sopra enunciati confutano le difese opposte dalla resistente amministrazione per sottrarsi alla presentata istanza di ostenzione.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha fondato il proprio diniego sull'erroneo presupposto che il Tribunale civile avesse già "provveduto ad accertare l’attendibilità della testimonianza resa" dalla -OMISSIS- e sulla conseguente assenza di un "nesso logico-strumentale" tra la richiesta e i documenti. Tale motivazione, come anticipato, è manifestamente infondata.
Dalla lettura della sentenza n. 3607/2025 del Tribunale di Napoli, prodotta in atti, emerge chiaramente che il giudice, pur riconoscendo la capacità a testimoniare della -OMISSIS-, ha espressamente rilevato che i suoi rapporti con l'Avv. -OMISSIS- "rilevano sotto il diverso profilo della attendibilità". Il rigetto della domanda attorea è avvenuto per la mancata prova del nesso causale ex art. 2051 c.c., e non per un accertamento definitivo dell'attendibilità della teste. Pertanto, la questione dell'attendibilità della testimonianza è tuttora aperta e rilevante nel giudizio d'appello che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, è un procedimento a "critica libera" in cui le prove possono essere rivalutate.
L'Amministrazione, nel sostenere l'assenza di un nesso di strumentalità, ha travalicato i limiti del proprio sindacato.
La richiesta della Mooks s.r.l. non è affatto generica o esplorativa (c.d. "fishing expedition"), come sostenuto dalla difesa erariale. Al contrario, essa è mirata all'acquisizione di documenti specifici (dichiarazioni dei redditi e attestazioni di domicilio fiscale per gli anni 2005-2007) per dimostrare una circostanza di fatto precisa (la condivisione del domicilio fiscale) che è direttamente funzionale a confutare la dichiarazione della teste ("Non ci sono rapporti né formali né di fatto") e, quindi, a minarne la credibilità nel giudizio d'appello, nonché a valutare la sussistenza di un reato di falsa testimonianza. Il nesso di strumentalità "necessaria" tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che si intende tutelare è, in questo caso, evidente e concreto, non meramente potenziale. Ne consegue che l’asserita prevalenza della riservatezza in caso di richieste esplorative non è applicabile al caso di specie, data la specificità e la concretezza dell'interesse difensivo della Mooks s.r.l.
Parimenti priva di pregio è la seconda motivazione del diniego opposta dalla resistente amministrazione, secondo cui l'Ufficio non potrebbe "certificare" dati anagrafici provenienti da altre istituzioni. La ricorrente, difatti, non ha richiesto una "certificazione", bensì l'accesso e l'estrazione di copia di documenti amministrativi (dichiarazioni dei redditi e attestazioni di domicilio fiscale) che l'Agenzia delle Entrate detiene in forza di precisi obblighi di legge, quali il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 31) e il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57). Questi documenti rientrano pienamente nella definizione di "documento amministrativo" di cui all'art. 22, comma 1, lett. d) della Legge n. 241/1990. L'argomentazione dell'Ufficio appare, dunque, pretestuosa e contraria ai principi di trasparenza e al dovere di ostensione.
In definitiva, la debolezza e l'illogicità delle motivazioni poste a base del diniego, che travisano il contenuto di una sentenza e negano l'evidenza del nesso strumentale, per contro, dimostrano la fondatezza della proposta istanza di ostensione, rilevando il Collegio come la circostanza che l'Amministrazione abbia fatto proprie, in modo acritico, le errate argomentazioni delle controinteressate, a fronte di una simile prospettazione, rafforza il convincimento che il potere discrezionale non sia stato esercitato in modo imparziale, ma sia stato viziato da un'istruttoria carente e da un palese sviamento rispetto alla causa tipica del procedimento di accesso. Ciò integra una chiara figura sintomatica dell'eccesso di potere.
In conclusione, l'interesse difensivo della società ricorrente, volto a procurarsi la prova di una circostanza specifica e rilevante in un giudizio pendente di ingente valore economico, deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse alla riservatezza delle controinteressate. La giurisprudenza ha chiarito che l'accesso alla dichiarazione dei redditi di soggetti terzi è ammesso nei limiti in cui sia "strettamente necessario" a soddisfare l'interesse giuridicamente rilevante addotto dalla parte istante, e che tale rapporto di stretta utilità deve essere valutato dalla Pubblica Amministrazione e dal Giudice amministrativo (TAR Campania - Napoli num. 4545/2017).
La tutela dei dati personali non direttamente pertinenti alla finalità difensiva (come i dettagli reddituali o le scelte di destinazione dell'imposta) potrà essere assicurata mediante l'oscuramento delle relative parti dei documenti, come già affermato dal TAR Campania, Sez. VI, nella sentenza n. 4545 del 28 settembre 2017: "In caso di diritto alla riservatezza, qualora in presenza di dati supersensibili, ossia idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, la relativa tutela può essere in ogni caso salvaguardata attraverso tecniche di mascheramento riguardanti i dati relativi ai terzi, ovvero oscurando i dati supersensibili se riferiti direttamente ai controinteressati". Nel caso di specie, la richiesta è circoscritta alle dichiarazioni dei redditi e alle attestazioni di domicilio fiscale per un periodo specifico; l'interesse è quello di verificare la veridicità di una dichiarazione testimoniale, circostanza che legittima l'accesso con le opportune cautele.
Il diritto della ricorrente all'accesso deve, pertanto, essere affermato, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di esibire la documentazione richiesta.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Annulla il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli prot. AGEDP2NA_257212_2025_1875 del 30.09.2025.
2. Accerta e dichiara il diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: a) dichiarazione dei redditi e attestazione di domicilio fiscale per gli anni 2005, 2006 e 2007 di -OMISSIS- -OMISSIS-; b) dichiarazione dei redditi e attestazione di domicilio fiscale per gli anni 2005, 2006 e 2007 di -OMISSIS- -OMISSIS-.
3. Ordina all'Agenzia delle Entrate di consentire l'accesso alla suddetta documentazione, previo eventuale oscuramento dei dati non rilevanti ai fini della prova del domicilio fiscale e dei rapporti professionali, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI LL, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
FA AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AF | TI LL |
IL SEGRETARIO