Ordinanza cautelare 17 settembre 2019
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01522/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento Disposizione continuativa del Comandante in II^ N° -OMISSIS-, con cui si è imposto il “Regolamento interno per la gestione dei turni di guardia/ispezione” per il comprensorio di MARISCUOLA/TA;
- di ogni altro atto o provvedimento prodromico, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusa la Comunicazione Generale del Comandante in II^ N° -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che, col gravame in esame, parte ricorrente, Tenente di Vascello del Corpo di Commissariato della Marina Militare in servizio presso la Scuola Sottufficiali di Taranto (“MARISCUOLA/TA”), si duole della Disposizione continuativa del Comandante in II^ n° 011 datata 08 maggio 2019 (di seguito -OMISSIS-), con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la gestione dei turni di guardia/ispezione, ritenendo che tale atto sia lesivo delle agevolazioni, di cui il ricorrente è fruitore dal 2014 per assistere un proprio congiunto disabile, previste dall’art. 33 (commi 3 e 5) della L. n. 104/92.
2) Premesso che la P.A. datrice di lavoro si è costituita in giudizio e che, prima dell’udienza pubblica del 27 settembre 2022, parte ricorrente, in data 21 settembre 2022 chiedeva disporsi rinvio (in ragione di concomitante udienza del difensore presso altro tribunale) e depositava, altresì, memoria con cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese legali (per soccombenza virtuale), evidenziando, in proposito, che “ il ricorrente è escluso dalla turnazione per cui pende il contenzioso ed esattamente inserito in quei servizi dipartimentali che di fatto proponeva ante ricorso per prevenire la lite (cfr. Allegato -OMISSIS-), nelle medesime modalità per cui era stato precedente diniego (inserito quindi nel servizio di ronda dipartimentale), con il risultato che non solo cessano per lui gli effetti della disposizione regolamentare appellata (che nel frattempo ha conseguito le relative ed ulteriori modificazioni ed integrazioni del caso), quanto più che cessa altresì la materia per cui è contesa e che hanno costretto il [militare] ad interpellare l’autorità giurisdizionale che oggi procede ” (pag. 4 cit. memoria).
3) Premesso, ancora, che all’udienza pubblica del 27 settembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
4) Ritenuto preliminarmente che, alla luce della suddetta memoria del 21 settembre 2022, non vi sia necessità di rinviare la causa, considerato che il Collegio deve solo valutare se ricorrono gli estremi della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese di lite.
5) Ritenuto, quanto al merito delle censure proposte da parte ricorrente, di osservare quanto segue:
- a) non può ravvisarsi la cessazione della materia del contendere, in quanto il fatto che le disposizioni organizzative siano nel frattempo mutate, venendo a coincidere con le aspettative del ricorrente, non equivale di per sé a far ritenere illegittime le disposizioni originariamente impugnate;
- b) infatti, gli atti originariamente impugnati contemperavano le esigenze di servizio con la fruizione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 104/1992, laddove esentavano dal turno notturno i beneficiari delle disposizioni di cui alla predetta Legge, come da § 7, lett. “g”, -OMISSIS-, Variante 1 in data 11.07.2019 (all. 5 memoria erariale del 30 agosto 2019), laddove si precisa, ulteriormente, che nella redazione del turno di guardia si dovrà tenere conto “ dei giorni di assenza giustificata del personale che usufruisce dei benefici della legge n. 104/92, che dovranno essere comunicati dagli interessati prima della stesura dello stesso turno ”;
- c) tale possibilità di contemperamento è stata ulteriormente chiarita dal Comandante in seconda, come risulta dal verbale del 4 luglio 2019 (all. 6 memoria erariale del 30 agosto 2019), in riscontro alla richiesta del ricorrente di conferimento per via gerarchica, in cui si legge che: “ 3 […] La turnazione del servizio di ufficiale servizio/vigilanza, allo stato attuale, così come strutturata è di massima 1/12 (in media 3 servizi al mese); inoltre per il personale che beneficia di particolari tutele giuridiche (allattamento, Legge 104/92, etc.) è prevista l'esclusione dalla reperibilità notturna, rendendo di fatto l'impegno per i predetti esclusivamente in arco diurno (da lunedì a sabato dalle 0715 alle 1915 e la domenica reperibilità dalle 0715 alle 1915). Tale assetto appare assolutamente compatibile con le tutele giuridiche, atteso che eventuali problematiche specifiche, non contemplate nelle disposizioni emanate, possono essere opportunamente considerate/valutate […] . 4 […] Ancorché non espressamente previsto dalla -OMISSIS-, come già espresso al punto 3, le casistiche individuali, opportunamente rappresentate, possono trovare concreto accoglimento nei margini delle esigenze operative del Comando. Pertanto, la richiesta rappresentata può trovare accoglimento, escludendo dalla ciclicità della turnazione le giornate di: venerdì, sabato e domenica ed altre festività ”;
- d) ne deriva che la -OMISSIS-, originariamente impugnata, non si pone di per sé in contrasto con le previsioni di cui alla L. n. 104/92, non spettando peraltro al ricorrente sindacare, salvo evidenti profili di manifesta irrazionalità – non ricorrenti nel caso di specie –, l’organizzazione del proprio datore di lavoro.
6) Ritenuto quindi che, alla luce dell’art. 84, comma 4, c.p.a., le dichiarazioni di parte ricorrente di cui alla memoria del 21 settembre 2022 (con cui si è chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere) integrino sicuramente una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
7) Ritenuto di compensare le spese di lite per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.