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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2966 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2019 R.G., recante in unione la n. 3006/2019 R.G., appelli promossi con atto di citazione da:
n. 2966/2019 R.G.
(C.F. e P.IVA.: in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani;
appellante contro
1 (C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori;
appellata
n. 3006/2019 R.G.
C.F. e P.IVA. Parte_2
), in persona del suo procuratore , rappresentata e P.IVA_4 Controparte_3
difesa dagli avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori;
appellante contro
(C.F. e P.IVA.: in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani;
e, ex art. 331 cpc, nei confronti di
Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), in persona dei commissari
[...] P.IVA_5
liquidatori, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Marchiori;
(C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori;
appellate
Oggetto: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 945/2019 emessa in data 18 aprile 2019 e pubblicata in data 2 maggio 2019 a definizione del
2 giudizio iscritto al n. 393/2016 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per Parte_1
quanto alla domanda svolta con atto di appello e di cui alla causa RG 2966/19
a) in riforma della sentenza impugnata n. 945/19, Rep. 1953/19, emessa, all'esito del contenzioso RG 393/16, dal Tribunale di Treviso G.U. dott. Carlo Baggio in data 18 aprile 2019, pubblicata in data 02 maggio 2019 e non notificata, respinte le deduzioni, argomentazioni ed eccezioni sviluppate da Controparte_1
accertare e dichiarare l'interesse ed il diritto dell'appellante Parte_1
alla rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario azionato, secondo le emergenze istruttorie consacrate in primo grado, e per l'effetto condannare la appellata a rideterminare il saldo del conto epurando il Controparte_1
medesimo dalla somma di € 151.251,88 riferiti agli indebiti addebitati in conto come accertati dal Tribunale di Treviso nella sentenza impugnata. quanto alla domanda svolta con comparsa di costituzione e risposta e di cui alla causa già RG 3006/19
b) accertare e dichiarare che è priva di legittimazione non portando il Parte_2
rapporto di conto corrente un saldo, per il correntista, debitore suscettibile di retrocessione da a e da Controparte_1 Parte_3
quest'ultima ad Parte_2
c) rigettare, nella sua interezza, l'appello promosso da per le Parte_2
motivazioni indicate in atto e perché manifestamente infondato in fatto e in diritto;
3 d) confermare la sentenza impugnata n. 945/19, Rep. 1953/19, emessa dal
Tribunale di Treviso in data 18 aprile 2019 in tutte le sue parti ad eccezione di quelle sottoposte al gravame interposto dalla stessa nei Parte_1
confronti di Controparte_1
In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio (e per la attività svolta nella causa RG 3006/19 prima della riunione), comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%)
IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, come da note allegate.
- per Controparte_1
I. Rigettarsi l'impugnazione proposta da anche perché Parte_1
inammissibile ai sensi dell'art. 342 e 348-bis c.p.c..
II. In accoglimento dell'appello proposto da Parte_2
In via pregiudiziale
1. accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti di nel termine perentorio di tre Parte_3
mesi di cui all'art. 305 c.p.c.;
2. accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., nella parte in cui, in assenza di una domanda delle parti, ha accertato
l'ammontare degli addebiti illegittimi annotati sul conto corrente n. 12833/0 e sui
4 conti collegati n. 12833/1 e n. 12833/2, nonché quello degli interessi attivi che non sono stati accreditati;
Sempre in via pregiudiziale:
3. accertare e dichiarare la carenza di interesse della società correntista all'accertamento della nullità parziale dei contratti che hanno regolato il rapporto di conto corrente n. 12833/0, del conto anticipi SBF n. 12833/1 e del conto anticipi fatture n. 12833/2;
4. accertare e dichiarare la carenza di interesse della società Parte_1
all'accertamento dell'ammontare degli addebiti illegittimi annotati sul conto corrente n. 12833/0 e sui conti collegati n. 12833/1 e n. 12833/2, nonché dell'importo degli interessi attivi che non sono stati accreditati;
Nel merito:
5. Accertare la prescrizione della domanda di pagamento dei maggiori interessi attivi sui nuovi saldi ricalcolati in data anteriore al 21.05.2010;
In ogni caso:
6. Rigettarsi le domande proposte da Parte_1
In subordine:
7. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000;
8. accertarsi la sussistenza di una valida previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto dal 9.03.2007;
5
9. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di nullità, anche parziale, del contratto relativo ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, dichiararsi comunque la compensazione tra l'importo eventualmente da restituire alla società attrice con le somme dovute dalla anche a titolo di indebito ex art. 2033 Parte_1
c.c., per il residuo saldo passivo del conto n. 12833/0 (poi conto n. 1000/9950).
III. In via subordinata, si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado:
In via pregiudiziale di rito:
1. accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge;
2. accertare e dichiarare la nullità della domanda di restituzione proposta dell'attrice per la mancata individuazione dei fatti costitutivi Parte_1
dell'azione e, per l'effetto, rigettare la medesima domanda;
3. accertare e dichiarare la nullità della domanda di restituzione o pagamento dei maggiori interessi attivi sui nuovi saldi ricalcolati, per la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e, per l'effetto, rigettare le medesime domande;
Nel merito, in via preliminare:
4. rigettarsi le domande proposte per la mancata individuazione e prova dei relativi fatti costitutivi;
5. rigettarsi le domande relative a diritti prescritti ed, in particolare, le domande relative a pagamenti contabilizzati sul conto dedotto in data anteriore al
6 21.05.2005 ed, in ogni caso, rigettarsi le domande attoree nei limiti dell'eccepita prescrizione;
6. rigettarsi, perché prescritte ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4), c.c., le domande di restituzione e pagamento proposte dell'attrice relative ad Parte_1
interessi maturati in data antecedente al 21.05.2010, ovvero relative ad interessi riferibili a saldi attivi contabilizzati prima del 21.05.2010;
7. rigettarsi la formulata domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
Nel merito:
8. rigettarsi le domande tutte formulate dell'attrice per i motivi Parte_1
esposti in narrativa ed, in ogni caso, in quanto non fondate, né provate;
In via subordinata:
9. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità dei contratti relativi al rapporto dedotto o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, applicare, sulle somme a debito per la correntista con riferimento al conto Parte_1
dedotto, il tasso nominale massimo dei Bot annuali dalla data di apertura del conto alla data di prima stipulazione dei tassi convenzionali, ovvero sino alla fine dei rapporti;
in subordine, applicare il tasso nominale minimo dei Bot annuali;
in via di ulteriore subordine, applicare gli interessi al tasso legale pro tempore vigente;
quanto alle altre condizioni applicare quelle pubblicizzate nel corso della durata del rapporto.
7 10. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000; in subordine, dichiararsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi almeno
a far data dal 01.02.2008;
11. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, dichiararsi comunque la compensazione tra le somme eventualmente da restituire alla correntista con le somme dovute dall'attrice alla Parte_1
; Controparte_1
In ogni caso
Compensi e spese di lite (incluse le spese di CTU) di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Spese di lite rifuse.
- per – Parte_2 Parte_2
I. Rigettarsi l'impugnazione proposta da Parte_1
II. riconfermata ogni eccezione già proposta in primo grado dalle convenute, e disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, n.
945/2019 pubblicata il 2.05.2019,
In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti di nel termine perentorio di tre Parte_3
mesi di cui all'art. 305 c.p.c.;
8
2. accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., nella parte in cui, in assenza di una domanda delle parti, ha accertato
l'ammontare degli addebiti illegittimi annotati sul conto corrente n. 12833/0 e sui conti collegati n. 12833/1 e n. 12833/2, nonché quello degli interessi attivi che non sono stati accreditati;
Sempre in via pregiudiziale:
3. accertare e dichiarare la carenza di interesse della società correntista all'accertamento della nullità parziale dei contratti che hanno regolato il rapporto di conto corrente n. 12833/0, del conto anticipi SBF n. 12833/1 e del conto anticipi fatture n. 12833/2;
4. accertare e dichiarare la carenza di interesse della società Parte_1
all'accertamento dell'ammontare degli addebiti illegittimi annotati sul conto corrente n. 12833/0 e sui conti collegati n. 12833/1 e n. 12833/2, nonché dell'importo degli interessi attivi che non sono stati accreditati;
Nel merito:
5. Accertare la prescrizione della domanda di pagamento dei maggiori interessi in data anteriore al 21.05.2010;
In ogni caso:
6. Rigettarsi le domande proposte da per i motivi esposti e, in Parte_1
ogni caso, perché inammissibili, infondate e non provate;
In subordine:
9
7. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000;
8. accertarsi la sussistenza di una valida previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto dal 9.03.2007;
9. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di nullità, anche parziale, del contratto relativo ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, dichiararsi comunque la compensazione tra l'importo eventualmente da restituire alla società attrice con le somme dovute dalla anche a titolo di indebito ex art. 2033 Parte_1
c.c., per il residuo saldo passivo del conto n. 12833/0 (poi conto n. 1000/9950),
Spese di lite rifuse.
- per parte coatta amministrativa: Controparte_4
1. in accoglimento dei motivi di appello proposti da Parte_2
nella causa R.G. 3006/2019, riformarsi la sentenza del Tribunale
[...]
di Treviso, n. 945/2019 pubblicata il 2.05.2019, con integrale rigetto delle domande proposte da Parte_1
2. rigettarsi l'appello proposto da (causa R.G. 2966/2019). Parte_1
Spese di lite rifuse.
10 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione del 10 gennaio 2016, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, allora in bonis, Parte_3
lamentando l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 12833/0, fino al 31 dicembre 2014, di interessi anatocistici prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dai conti d'ordine nn. 12833/1 (anticipo effetti) e 12833/2 (anticipo fatture) e di altri usi bancari illegittimi (nella specie, interessi ultralegali sul conto corrente ordinario, commissioni, spese oltre agli interessi creditori maturati sul saldo del conto ordinario tornato attivo dopo la depurazione delle voci indebite) e chiedendo la condanna della al “riaccredito” in conto delle somme di cui ai titoli contestati Pt_3
quantificati in euro 204.365,41. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della Parte_3
citazione; rilevava che il rapporto di conto corrente n. 12833/0 era ancora aperto al momento della instaurazione del giudizio ed eccepiva l'irripetibilità, per prescrizione, delle rimesse solutorie contabilizzate sul conto dedotto antecedentemente al 21 maggio 2005, anche in ipotesi di fido di fatto, e produceva l'elenco dei relativi versamenti solutori.
La inoltre, eccepiva la prescrizione quinquennale dei maggiori interessi Pt_3
attivi, dava atto dell'adeguamento dal 30 giugno 2000 alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e precisava, in ogni caso, che le parti avevano espressamente previsto la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, a far data dal 1°
11 febbraio 2008; infine, evidenziava la sussistenza di una valida previsione contrattuale relativa agli interessi debitori e alla CMS dal 9 marzo 2007.
Il Tribunale di Treviso disponeva consulenza tecnico-contabile nominando CTU il dott. . Per_1
Successivamente alla sottoposizione di Parte_4
parte attrice, autorizzata dal Giudice, chiamava in causa
[...] [...]
quale cessionaria a titolo particolare del rapporto controverso, CP_1
chiedendone la condanna al pagamento di euro 128.397,94.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 febbraio 2018, Controparte_1
eccepiva l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione del medesimo nei confronti di entro il termine previsto di 90 giorni dall'evento Parte_3
interruttivo e formulava difese del medesimo tenore di quelle sollevate da Pt_3
[...]
All'esito del deposito della consulenza tecnica, con sentenza n. 945/2019 pubblicata in data 2 maggio 2019, il Tribunale di Treviso così decideva:
“
1. dichiara la nullità parziale, per le ragioni esposte in motivazione, dei contratti che hanno regolato il rapporto di conto corrente n. 12833/0, del conto anticipo
SBF n. 12833/1 e del conto anticipo fatture n. 12833/2;
2. accerta che sono stati annotati nel conto corrente addebiti illegittimi per
l'importo complessivo di € 113.656,30;
3. accerta che non sono stati accreditati interessi attivi per € 37.595,58;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. pone definitivamente a carico solidale delle parti, in pari misura tra loro, le
12 spese di CTU.”
Il Tribunale rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio per effetto della mancata tempestiva riassunzione dello stesso nei confronti di e Parte_3
riteneva accertata la titolarità del rapporto controverso in capo a . Controparte_1
Rigettava la domanda di condanna di al “pagamento” della somma Controparte_1
di euro 128.397,94, in quanto proposta solo per l'ipotesi in cui il conto corrente fosse stato estinto, mentre nel caso di specie il conto era ancora acceso.
Riteneva legittimo l'anatocismo con decorrenza dalla specifica pattuizione sulla reciproca capitalizzazione degli interessi contenuta nel documento di sintesi del 1° febbraio 2008; tuttavia, in concreto, tale pattuizione risultava irrilevante dal momento che – come rilevato dal CTU – a quella data il conto avrebbe dovuto già presentare saldi attivi corretti.
Ricalcolava gli interessi passivi applicando il saggio legale codicistico fino al 31 dicembre 1993; il tasso sostituivo ex art. 117, co. 7, lett. a) TUB nel periodo successivo (tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi ogni trimestre)
e fino al data della prima pattuizione espressa;
il tasso bancario per il periodo successivo.
Riteneva nulle per indeterminatezza le CMS, essendo specificata unicamente la percentuale della commissione, e illegittimi gli addebiti per spese di chiusura periodica del conto, in assenza di previsioni contrattuali.
Infine, facendo propri i risultati della consulenza tecnica, accertava che l'ammontare degli addebiti illegittimi posti in essere dalla ammontava ad Pt_3
euro 113.656,30 e che il mancato accredito a titolo di interessi attivi era pari a euro
13 37.595,58.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 27 novembre 2019, che ha dato origine alla causa n. 2966/2019 R.G., ha proposto Parte_1
tempestivo appello invocandone la riforma sulla base di due motivi.
Con il primo motivo ha impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale, ha ritenuto fondata ed ha accolto la domanda di accertamento e dichiarazione dell'indebito e rettifica del saldo e tuttavia ha respinto la domanda di condanna alla rideterminazione del saldo ritenendola una domanda di ripetizione.
Col secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza in punto di spese, nella parte in cui il Giudice ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, omettendo di considerare la prevalente soccombenza della
[...]
[...]
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 17 marzo Controparte_5
2020, eccependo l'inammissibilità del primo motivo d'appello, stante l'assenza di domanda di rettifica del saldo, avendo controparte proposto soltanto domanda di condanna al pagamento del saldo ricalcolato al netto degli indebiti;
l'appellata ha concluso, quindi, con l'inammissibilità e l'infondatezza anche del motivo relativo alle spese di lite.
La sentenza n. 945/2019 del Tribunale di Treviso è stata altresì oggetto di impugnazione da parte di con atto di Parte_2
citazione del 2 dicembre 2019 che ha dato origine alla causa n. 3006/2019 R.G.,
14 successivamente riunita, all'udienza del 24 settembre 2020, alla causa n. 2966/2019
R.G..
Con il primo motivo ha impugnato la decisione nella parte in cui il Pt_2
Tribunale ha rigettato l'eccezione di avvenuta estinzione del giudizio, interrotto per effetto del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa di Pt_3
per mancata riassunzione dello stesso nei confronti della
[...] Pt_3
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato il vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la nullità parziale dei rapporti bancari dedotti in giudizio e ha pronunciato l'accertamento dell'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi.
Con il terzo motivo ha contestato l'erroneità dell'affermazione circa la sussistenza di un interesse di al mero accertamento della nullità parziale dei Parte_1
contratti e dell'indebito, anche in assenza di una statuizione di condanna.
Con il quarto motivo ha rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe accertato l'annotazione in conto di addebiti illegittimi in assenza della relativa prova, non essendo stati prodotti in giudizio gli estratti del conto corrente, ma solo gli elementi per il conteggio delle competenze e gli estratti scalari, i quali non sarebbero idonei a provare l'addebito di interessi e competenze sul conto.
Il quinto motivo di appello ha investito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente all'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 9 febbraio
2000.
15 Con il sesto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha escluso la legittimità degli addebiti a titolo di CMS pur in presenza di una valida previsione negoziale, a far data dal 9 marzo 2007, che determinava la misura percentuale e la periodicità di liquidazione.
Infine, con il settimo motivo, ha contestato la statuizione del Giudice nella Pt_2
parte in cui ha accertato che, dall'accensione del rapporto (24 maggio 1991) “fino al 31.12.2014”, “a fronte di interessi attivi accreditati per € 78,87, avrebbero dovuto essere correttamente accreditati interessi attivi per € 37.674,45”, trascurando l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata da Parte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2020, ha Parte_1
eccepito il difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito, Pt_2
in difetto di una posizione debitoria della società attrice, per quanto accertato dal
CTU e dalla sentenza del Tribunale di Treviso.
Parte appellata, ribadita l'inapplicabilità della disciplina che regola l'automatica interruzione del procedimento nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento, non essendo l'art. 43 L.F. espressamente richiamato dall'art. 83 TUB, ha chiesto il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza dei motivi con cui ha Pt_2
lamentato il vizio di ultrapetizione, l'assenza d'interesse ad agire e l'assenza di prova dell'addebito delle competenze in conto. Ha ribadito l'illegittimità della pratica anatocistica anche con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR e ha rimarcato la legittimità delle CMS a condizione che nel supporto contrattuale siano compiutamente indicati tutti gli elementi
16 necessari a offrire al cliente una completa descrizione, non essendo sufficiente la sola indicazione della misura dell'addebito. Infine, ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione quinquennale dei maggiori interessi attivi poiché, se pur è vero che il pagamento degli interessi attivi soggiace al termine di prescrizione quinquennale, sarebbe altresì vero che lo stesso termine non decorrerebbe, al pari di quello decennale previsto per la ripetizione dell'indebito, a ritroso dal momento della proposizione della domanda ma dal momento di estinzione del rapporto di conto corrente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 marzo 2020, Controparte_1
ha aderito ai motivi di appello formulati da e ne ha chiesto l'integrale Pt_2
accoglimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 marzo 2022
[...]
ha chiesto, in accoglimento dei motivi di appello proposti da Parte_3
la riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 945/2019 ed il rigetto Pt_2
delle domande proposte da nonché il rigetto dell'appello proposto Parte_1
da con la causa n. 2966/2019 R.G.. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 marzo 2022, concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza
17 del giorno 21 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter
c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con assegnazione di termini ridotti (20 + 20) per il deposito di conclusionali e repliche, avendone le parti in precedenza già usufruito.
In diritto
Con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.3006/2019 Pt_5
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di assumendo CP_6 Pt_2
l'inesistenza del presupposto fondamentale per la retrocessione del rapporto contrattuale da a LCA e da quest'ultima ad Controparte_1 Parte_3
“in mancanza di qualsivoglia posizione debitoria del conto”. Pt_2
L'eccezione è infondata.
In proposito è dirimente osservare che, con riguardo al rapporto di conto corrente e dei conti accessori per cui è lite, l'accertamento dell'indebito è tuttora sub iudice
e che comunque detto accertamento si arresta al 31 dicembre 2014 (solo fino a tale data ha prodotto gli estratti conto scalari), mentre la retrocessione da CP_6
a in LCA ha avuto luogo il 31 ottobre 2018. Controparte_1 Parte_3
ha altresì eccepito l'inopponibilità del contratto di retrocessione dei CP_6
“Crediti High Risk Riclassificati” in difetto di prova dell'invio e della ricezione dello stesso.
Anche questa eccezione è infondata;
entrambe le cessioni sono opponibili a
, per quanto di seguito esposto. CP_6
Come ricordato da il diritto di di retrocedere alla Pt_2 Controparte_1
18 i rapporti high risk riclassificati (entro il 31 Controparte_4
dicembre 2020) e l'acquisto da parte della stessa di tali crediti, unitamente Pt_2
ai rapporti sottostanti e alle relative garanzie, trovano fondamento nelle previsioni di cui agli artt. 4, comma 5, e 5 del d.l. 99/2017.
L'esposizione debitoria di rientra tra i crediti high risk riclassificati Parte_1
che sono stati ritrasferiti alla LCA il 31 ottobre 2018 (doc.4: allegato A al contratto di retrocessione;
doc.5: comunicazione trasmessa a il 7 maggio 2019) CP_6
e, da quest'ultima, successivamente, ceduti ad con atto del 9 maggio 2019. Pt_2
Le cessioni del 31 ottobre 2018 e del 9 maggio 2019 sono opponibili a
Pubbliverbano in quanto il 23 maggio 2019 è stata pubblicata notizia delle stesse sul sito internet di BA d'TA (doc. 8).
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.l. 99/2017: “Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della
BA d'TA nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264,
2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario … Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione nel sito internet produce gli effetti indicati dall'articolo
1264 del codice civile”; la sopra citata norma è richiamata dall'art. 4, comma 6, con riguardo alle retrocessioni da alla LCA, e dall'art. 5, comma Controparte_1
Contr 1, in riferimento alla cessione a – ora – dei “Crediti High Risk Pt_2
Riclassificati” ed oggetto di retrocessione.
19
Tra i motivi di appello va innanzitutto esaminato – in ragione della sua portata potenzialmente dirimente – il primo motivo di impugnazione proposto da Pt_2
con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere dichiarato l'estinzione del processo di primo grado, in quanto, a seguito dell'ammissione di alla procedura di LCA, la società attrice non Parte_3
avrebbe riassunto la causa nei confronti dell'unico soggetto legittimato ossia nei confronti del successore a titolo universale in LCA. Parte_3
Il primo Giudice ha ritenuto che non si sia verificata l'interruzione perché l'evento interruttivo non è stato dichiarato dal procuratore costituito di ai Parte_3
sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c.; ciò in quanto “A differenza di quanto avviene in caso di dichiarazione di fallimento, nel caso di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa non è prevista l'interruzione automatica del processo, non essendo applicabile il disposto dell'art 43 co. 3 legge fallimentare: l'art 200 LF, infatti, non contempla tra le norme applicabili alla procedura di liquidazione l'art
43 della stessa legge.”.
L'appellante sostiene invece che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Treviso, la messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca si verifichi automaticamente l'interruzione del processo, come per il fallimento.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la liquidazione coatta amministrativa determina l'interruzione del processo solo se l'evento interruttivo è dichiarato dal procuratore della parte, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. (ovvero, ai sensi
20 del comma 4, nel caso in cui l'evento si verifichi nei confronti della parte contumace) (v. Cass. 21869/2021).
Lo stesso principio si evince dalla ordinanza della Suprema Corte n.16280/2018 per cui, qualora la liquidazione coatta amministrativa colpisca la parte costituita in giudizio e tale evento non sia stato dichiarato dal suo procuratore, lo stesso non è idoneo a causare la interruzione del processo, non ammettendo equipollenti la dichiarazione/notificazione prevista dall'articolo 300 c.p.c..
L'effetto costitutivo della notifica dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito, quale elemento tipico della fattispecie interruttiva, è stato poi sancito dalle Sezioni Unite che, al punto 30 della sentenza n.12154/2021, hanno così statuito: “dal confronto della disciplina interruttiva, non automatica, del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace per ragioni diverse dal fallimento, secondo la regolazione dell'art. 300 c.p.c. ai commi
1, 2 e 4, rispetto all'interruzione automatica, come avviene con il fallimento, si ricava peraltro che, nella prima, ricorre un tradizionale rigore, trattandosi di atti che hanno effetti costitutivi e si pongono all'interno della fattispecie interruttiva, tendenzialmente escludendo la rilevanza di atti diversi da quelli tipici, così che la dichiarazione di volontà e non di scienza, resa in udienza o notificata, deve essere certa, esprimendo la volontà che il giudizio sia interrotto;
nella seconda vicenda, invece, per i casi di interruzione ipso jure, le forme di produzione della conoscenza dell'evento interruttivo, in capo alla parte interessata a riassumere o proseguire il giudizio, non risultano, in generale, predeterminate dalla legge processuale e si pongono all'esterno degli elementi costitutivi della fattispecie interruttiva, esse non
21 avendo natura negoziale, bensì risolvendosi in atti partecipativi, i quali, non determinando ex se l'effetto interruttivo, solo consentono di individuare il dies a quo del termine perentorio di riassunzione o prosecuzione del giudizio”.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha così statuito: “Dal momento che nella presente causa non risulta che il procuratore di abbia mai Parte_3
dichiarato che la propria assistita era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – ciò, al fine di provocare l'interruzione del processo – deve ritenersi che in effetti il presente giudizio non si sia mai interrotto e, quindi, che non si sia mai neppure presentata la necessità di riassumerlo. Conseguentemente, non si può ritenere che il processo si sia estinto ai sensi dell'art. 305 CPC.”.
Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il primo Giudice, CP_6
pur avendo ritenuta fondata e meritevole di accoglimento la domanda di accertamento e dichiarazione di indebito, avrebbe tuttavia respinto la domanda volta ad ottenere la rideterminazione del saldo erroneamente ritenendo che fosse stata proposta una domanda di ripetizione di indebito;
l'errore nella qualificazione della domanda come ripetitoria avrebbe quindi portato all'errato rigetto della legittima domanda di rettifica del saldo e ad una declaratoria di nullità e di accertamento di indebito inutile, senza concreto realizzo dell'interesse ad agire.
Il motivo è inammissibile, in quanto non ha mai proposto una CP_6
domanda di rettifica del saldo.
La società attrice ha infatti chiesto al Tribunale di Treviso, nei confronti di Pt_3
di “… condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente
[...]
22 ordinario la somma di € 204.365,41 ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto corrente ordinario fosse stato estinto, a pagare all'attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggior o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra”; con la riassunzione del giudizio nei confronti di ha invece chiesto di “dichiarare che è stata Controparte_1
illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa la somma di €
151.251,88, così rideterminandosi il saldo del conto corrente ordinario azionato alla data dell'ultima contabile prodotta in giudizio da € 22.853,94 a debito del correntista a € 128.397,94 a credito del medesimo” e di “condannare la terza chiamata a pagare all'attrice la somma di € 128.397,94, corrispondente al saldo del conto ordinario come rideterminato al netto degli indebiti, il cui valore, per il correntista attivo, facoltizza il medesimo ad immediatamente esigerlo”.
Dall'esame delle domande risulta che ha proposto, con l'atto di CP_6
citazione introduttivo del giudizio nei confronti di una domanda di Parte_3
“riaccredito” nel conto corrente che tuttavia non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni e da intendersi pertanto rinunciata (la statuizione del
Tribunale sul punto non è stata impugnata) e, con l'atto di citazione per chiamata di terzo, una domanda di pagamento della somma di euro 128.397,94 nei confronti di , rigettata dal Tribunale in quanto il conto corrente in questione Controparte_1
risultava ancora aperto.
In ogni caso vale osservare che con l'accertamento che “sono stati annotati in conto addebiti illegittimi per l'importo complessivo di € 113.656,30” ha CP_6
23 ottenuto, diversamente da quanto opinato dall'appellante, un risultato senz'altro utile, per quanto di andrà di seguito a dire.
Con il secondo motivo di impugnazione censura un asserito vizio di Pt_2
ultrapetizione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale dei rapporti bancari dedotti in giudizio e ha pronunciato l'accertamento complessivo degli addebiti illegittimi.
Il motivo è infondato.
L'attrice ha infatti espressamente chiesto, nei confronti di Parte_3
“accertare e dichiarare l'illegittimità” dell'anatocismo, nonché, “in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 D.Lgs 385/93 e dell'addebito di somme per Commissione di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica di conto”; nei confronti di , di “dichiarare che Controparte_1
è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa la somma di € 151.251,88, così rideterminandosi il saldo del conto corrente ordinario azionato alla data dell'ultima contabile prodotta in giudizio da € 22.853,94 a debito del correntista a € 128.397,94 a credito del medesimo”.
Vi è quindi esplicita domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti effettuati a vario titolo, che presuppone l'accertamento della nullità di determinate clausole contrattuali, accertamenti, entrambi, che costituiscono il presupposto della richiesta di condanna al riaccredito o al pagamento.
Con il terzo motivo di impugnazione lamenta l'erroneità dell'affermazione Pt_2
24 circa la sussistenza di un interesse di al mero accertamento della CP_6
nullità parziale dei contratti e dell'indebito.
Il motivo non merita accoglimento.
Quanto all'interesse ad agire sotteso alle domande di accertamento in ipotesi di conto aperto va infatti richiamato quanto precisato dalla sentenza della Cassazione
n.798/2013: “Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.”.
L'interesse ad agire del correntista, oltre che nell'ipotesi prospettata a titolo esemplificativo in detta sentenza (“recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli”), è reso evidente anche dalla possibilità che la BA decida, proprio perché il saldo è negativo (o maggiormente negativo di quanto sarebbe, e ciò sulla base di clausole nulle ed addebiti illegittimi), di non concedere un'apertura di credito, di revocare l'affidamento già concesso, di recedere dal rapporto ed intimare un'ingiunzione di pagamento o di effettuare segnalazioni alla Centrale Rischi.
25 Con il quarto motivo censura l'accertamento compiuto dal primo Giudice Pt_2
in ordine all'avvenuta annotazione, da parte della nel conto corrente Pt_3
intestato a , di addebiti illegittimi “anche perché fondato su CP_6
un'erronea valutazione delle prove acquisite”; in particolare l'appellante lamenta che parte attrice si sia limitata a produrre i soli scalari, ma non gli estratti conto analitici.
Il motivo è infondato e va respinto.
La decisione del primo Giudice, infatti, si fonda innanzitutto sulla documentazione contrattuale prodotta da (v. docc.
3-6 fascicolo di parte attrice) Controparte_8
e pertanto sulla constatata assenza di pattuizione specifica dell'anatocismo trimestrale sino al documento di sintesi del 1° febbraio 2008, sulla mancanza di pattuizione specifica relativamente ai tassi di interesse da applicare al rapporto di conto corrente, sulla assenza di pattuizioni in materia di CMS sino al documento di sintesi del 9 marzo 2007 (ritenute tuttavia nulle per indeterminatezza), sull'assenza di pattuizioni relativamente alle spese di chiusura periodica del conto.
Gli estratti scalari del conto, prodotti da parte attrice unitamente ai prospetti di liquidazione, hanno altresì reso possibile il calcolo degli addebiti illegittimi – annotati in conto in difetto di specifiche pattuizioni o sulla base di pattuizioni nulle
– da parte del CTU dott. utilizzando il metodo c.d. “analitico”, in Per_1
quanto la rideterminazione del saldo giornaliero corretto è possibile anche sulla base degli estratti scalari.
Nessuna osservazione sul punto è stata peraltro svolta dal consulente dal CTP della né – a fronte dell'esauriente motivazione fornita dal primo Giudice in ordine Pt_3
26 all'idoneità della documentazione agli atti a fondare l'accertamento dell'avvenuta annotazione in conto dell'indebito – l'appellante ha indicato specifiche mancanze o imprecisioni dell'elaborato peritale determinate dalla mancata produzione degli estratti conto analitici.
Con il quinto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella Pt_2
parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente all'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Secondo la parte il presupposto normativo della disciplina di cui all'art. 7 della delibera CICR sarebbe rappresentato dall'art. 25, co. 2, d.lgs.
342/1999, che ha introdotto il secondo comma dell'art. 120 d.lgs. 385/1993, mentre la dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe colpito solo il comma 3, mentre il comma 2 dell'art. 25 sarebbe rimasto valido.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, quanto alle condizioni necessarie affinché possa ritenersi legittimo l'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli
27 interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.” (Cass. 19 maggio 2020 n.9140; conf. Cass. 21 giugno
2021 n.17634 che ha ulteriormente precisato che “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.”).
Nel caso in esame, pertanto, correttamente il primo Giudice ha escluso ogni addebito conseguente alla capitalizzazione degli interessi sino alla prima specifica pattuizione dell'anatocismo contenuta nel documento di sintesi del 1° febbraio
2008.
Con il sesto motivo lamenta che il Tribunale abbia escluso la legittimità Pt_2
degli addebiti a titolo di CMS pur in presenza di una valida previsione negoziale a far data dal 9 marzo 2007, che determinava la misura percentuale da applicarsi agli scoperti e la periodicità di liquidazione.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie la clausola contrattuale che prevede la commissione di massimo indica solo la misura percentuale da applicarsi agli scoperti (v. doc.5 fascicolo di primo grado di parte convenuta: 0,875% su utilizzo debitore;
1,123% su utilizzo eccedente), ma non la periodicità di addebito e le modalità di calcolo della stessa.
28 Anche ad ammettere che la periodicità di liquidazione possa evincersi dalla generale previsione, nel contratto di conto corrente, della chiusura trimestrale del conto, con liquidazione ed addebito in conto degli interessi e delle competenze, non vi è comunque alcuna pattuizione che preveda le modalità di calcolo della stessa.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento, in adesione al consolidato indirizzo sia della giurisprudenza di legittimità che di merito, per cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto senza specificarne le modalità di calcolo e di quantificazione, omettendo il riferimento al valore sul quale dovrebbe essere calcolata la percentuale pattuita (v., da ultimo Cass. n.5359/2024).
Con il settimo, ed ultimo, motivo ha contestato la statuizione del Giudice Pt_2
nella parte in cui ha accertato che, dall'accensione del rapporto (24 maggio 1991) sino al 31 dicembre 2014, “a fronte di interessi attivi accreditati per € 78,87, avrebbero dovuto essere correttamente accreditati interessi attivi per €
37.674,45”, trascurando l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948, comma 1, n.4 c.c. sollevata da Parte_3
Il motivo non merita accoglimento.
Il ricalcolo degli interessi attivi non può infatti essere limitato all'ultimo quinquennio, non trovando applicazione l'art. 2948
c.c., sia perché non si tratta di interessi da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale, sia perché il credito della correntista per interessi non è liquido ed esigibile prima della rettifica del saldo di chiusura del conto.
29 In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello proposto da va Pt_2
integralmente respinto.
Va a questo punto esaminato, il secondo motivo di appello di , CP_6
concernente le spese processuali del primo grado.
Il motivo merita accoglimento per quanto di ragione, considerato che il Tribunale di Treviso – pur non accogliendo la domanda di “riaccredito” o “pagamento” – ha comunque accertato l'annotazione in conto di consistenti addebiti illegittimi (per euro 113.656,30) nonché il mancato accredito di interessi attivi (per euro
37.595,58); non sussistono pertanto i presupposti per una integrale compensazione delle spese.
Pertanto, considerato l'esito del giudizio di primo grado, che ha confermato la correttezza dell'accertamento compiuto dal Tribunale, le spese del primo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, vanno compensate limitatamente alla frazione di 1/3 mentre per i rimanenti 2/3 rifuse da a Controparte_1
. CP_6
Il compenso del c.t.u., come già liquidato dal Tribunale, è posto a carico di nella misura di 1/3 ed a carico di nella misura CP_6 Controparte_1
dei 2/3.
Analogamente, le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, sempre in applicazione dei parametri medi del citato DM, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste a carico di e di per i residui 2/3. Pt_2 Controparte_1
30 Le spese di lite vanno invece compensate tra in LCA (neppure Parte_3
convenuta nel giudizio di appello da ed alla quale la sentenza di CP_6
primo grado è stata notificata da ex art.331 c.p.c.) e le altre parti del Pt_2
giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, a carico di Parte_2
–
[...] Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello n. 2966/2019 R.G., recante in unione l'appello n.3006/2019 R.G. disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n.945/2019 del Tribunale di Treviso:
- condanna a rifondere a i 2/3 delle Controparte_1 Controparte_8
spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
compensa la restante frazione di 1/3;
- pone il compenso del c.t.u., come già liquidato dal Tribunale, a carico di nella misura di 1/3 ed a carico di nella CP_6 Controparte_1
31 misura dei 2/3;.
- condanna – e Parte_2 Parte_2 [...]
(unitariamente considerate) a rifondere a Controparte_1 Controparte_8
i 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per l'intero, in euro 9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
compensa la restante frazione di 1/3;
- compensa le spese di lite tra in LCA e le altre parti del Parte_3
giudizio;
2. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di – Parte_2 Parte_2
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2019 R.G., recante in unione la n. 3006/2019 R.G., appelli promossi con atto di citazione da:
n. 2966/2019 R.G.
(C.F. e P.IVA.: in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani;
appellante contro
1 (C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori;
appellata
n. 3006/2019 R.G.
C.F. e P.IVA. Parte_2
), in persona del suo procuratore , rappresentata e P.IVA_4 Controparte_3
difesa dagli avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori;
appellante contro
(C.F. e P.IVA.: in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani;
e, ex art. 331 cpc, nei confronti di
Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), in persona dei commissari
[...] P.IVA_5
liquidatori, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Marchiori;
(C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori;
appellate
Oggetto: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 945/2019 emessa in data 18 aprile 2019 e pubblicata in data 2 maggio 2019 a definizione del
2 giudizio iscritto al n. 393/2016 R.G. avanti al Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per Parte_1
quanto alla domanda svolta con atto di appello e di cui alla causa RG 2966/19
a) in riforma della sentenza impugnata n. 945/19, Rep. 1953/19, emessa, all'esito del contenzioso RG 393/16, dal Tribunale di Treviso G.U. dott. Carlo Baggio in data 18 aprile 2019, pubblicata in data 02 maggio 2019 e non notificata, respinte le deduzioni, argomentazioni ed eccezioni sviluppate da Controparte_1
accertare e dichiarare l'interesse ed il diritto dell'appellante Parte_1
alla rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario azionato, secondo le emergenze istruttorie consacrate in primo grado, e per l'effetto condannare la appellata a rideterminare il saldo del conto epurando il Controparte_1
medesimo dalla somma di € 151.251,88 riferiti agli indebiti addebitati in conto come accertati dal Tribunale di Treviso nella sentenza impugnata. quanto alla domanda svolta con comparsa di costituzione e risposta e di cui alla causa già RG 3006/19
b) accertare e dichiarare che è priva di legittimazione non portando il Parte_2
rapporto di conto corrente un saldo, per il correntista, debitore suscettibile di retrocessione da a e da Controparte_1 Parte_3
quest'ultima ad Parte_2
c) rigettare, nella sua interezza, l'appello promosso da per le Parte_2
motivazioni indicate in atto e perché manifestamente infondato in fatto e in diritto;
3 d) confermare la sentenza impugnata n. 945/19, Rep. 1953/19, emessa dal
Tribunale di Treviso in data 18 aprile 2019 in tutte le sue parti ad eccezione di quelle sottoposte al gravame interposto dalla stessa nei Parte_1
confronti di Controparte_1
In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio (e per la attività svolta nella causa RG 3006/19 prima della riunione), comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%)
IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, come da note allegate.
- per Controparte_1
I. Rigettarsi l'impugnazione proposta da anche perché Parte_1
inammissibile ai sensi dell'art. 342 e 348-bis c.p.c..
II. In accoglimento dell'appello proposto da Parte_2
In via pregiudiziale
1. accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti di nel termine perentorio di tre Parte_3
mesi di cui all'art. 305 c.p.c.;
2. accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., nella parte in cui, in assenza di una domanda delle parti, ha accertato
l'ammontare degli addebiti illegittimi annotati sul conto corrente n. 12833/0 e sui
4 conti collegati n. 12833/1 e n. 12833/2, nonché quello degli interessi attivi che non sono stati accreditati;
Sempre in via pregiudiziale:
3. accertare e dichiarare la carenza di interesse della società correntista all'accertamento della nullità parziale dei contratti che hanno regolato il rapporto di conto corrente n. 12833/0, del conto anticipi SBF n. 12833/1 e del conto anticipi fatture n. 12833/2;
4. accertare e dichiarare la carenza di interesse della società Parte_1
all'accertamento dell'ammontare degli addebiti illegittimi annotati sul conto corrente n. 12833/0 e sui conti collegati n. 12833/1 e n. 12833/2, nonché dell'importo degli interessi attivi che non sono stati accreditati;
Nel merito:
5. Accertare la prescrizione della domanda di pagamento dei maggiori interessi attivi sui nuovi saldi ricalcolati in data anteriore al 21.05.2010;
In ogni caso:
6. Rigettarsi le domande proposte da Parte_1
In subordine:
7. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000;
8. accertarsi la sussistenza di una valida previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto dal 9.03.2007;
5
9. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di nullità, anche parziale, del contratto relativo ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, dichiararsi comunque la compensazione tra l'importo eventualmente da restituire alla società attrice con le somme dovute dalla anche a titolo di indebito ex art. 2033 Parte_1
c.c., per il residuo saldo passivo del conto n. 12833/0 (poi conto n. 1000/9950).
III. In via subordinata, si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado:
In via pregiudiziale di rito:
1. accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge;
2. accertare e dichiarare la nullità della domanda di restituzione proposta dell'attrice per la mancata individuazione dei fatti costitutivi Parte_1
dell'azione e, per l'effetto, rigettare la medesima domanda;
3. accertare e dichiarare la nullità della domanda di restituzione o pagamento dei maggiori interessi attivi sui nuovi saldi ricalcolati, per la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e, per l'effetto, rigettare le medesime domande;
Nel merito, in via preliminare:
4. rigettarsi le domande proposte per la mancata individuazione e prova dei relativi fatti costitutivi;
5. rigettarsi le domande relative a diritti prescritti ed, in particolare, le domande relative a pagamenti contabilizzati sul conto dedotto in data anteriore al
6 21.05.2005 ed, in ogni caso, rigettarsi le domande attoree nei limiti dell'eccepita prescrizione;
6. rigettarsi, perché prescritte ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4), c.c., le domande di restituzione e pagamento proposte dell'attrice relative ad Parte_1
interessi maturati in data antecedente al 21.05.2010, ovvero relative ad interessi riferibili a saldi attivi contabilizzati prima del 21.05.2010;
7. rigettarsi la formulata domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;
Nel merito:
8. rigettarsi le domande tutte formulate dell'attrice per i motivi Parte_1
esposti in narrativa ed, in ogni caso, in quanto non fondate, né provate;
In via subordinata:
9. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità dei contratti relativi al rapporto dedotto o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, applicare, sulle somme a debito per la correntista con riferimento al conto Parte_1
dedotto, il tasso nominale massimo dei Bot annuali dalla data di apertura del conto alla data di prima stipulazione dei tassi convenzionali, ovvero sino alla fine dei rapporti;
in subordine, applicare il tasso nominale minimo dei Bot annuali;
in via di ulteriore subordine, applicare gli interessi al tasso legale pro tempore vigente;
quanto alle altre condizioni applicare quelle pubblicizzate nel corso della durata del rapporto.
7 10. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000; in subordine, dichiararsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi almeno
a far data dal 01.02.2008;
11. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, dichiararsi comunque la compensazione tra le somme eventualmente da restituire alla correntista con le somme dovute dall'attrice alla Parte_1
; Controparte_1
In ogni caso
Compensi e spese di lite (incluse le spese di CTU) di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Spese di lite rifuse.
- per – Parte_2 Parte_2
I. Rigettarsi l'impugnazione proposta da Parte_1
II. riconfermata ogni eccezione già proposta in primo grado dalle convenute, e disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso, n.
945/2019 pubblicata il 2.05.2019,
In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti di nel termine perentorio di tre Parte_3
mesi di cui all'art. 305 c.p.c.;
8
2. accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., nella parte in cui, in assenza di una domanda delle parti, ha accertato
l'ammontare degli addebiti illegittimi annotati sul conto corrente n. 12833/0 e sui conti collegati n. 12833/1 e n. 12833/2, nonché quello degli interessi attivi che non sono stati accreditati;
Sempre in via pregiudiziale:
3. accertare e dichiarare la carenza di interesse della società correntista all'accertamento della nullità parziale dei contratti che hanno regolato il rapporto di conto corrente n. 12833/0, del conto anticipi SBF n. 12833/1 e del conto anticipi fatture n. 12833/2;
4. accertare e dichiarare la carenza di interesse della società Parte_1
all'accertamento dell'ammontare degli addebiti illegittimi annotati sul conto corrente n. 12833/0 e sui conti collegati n. 12833/1 e n. 12833/2, nonché dell'importo degli interessi attivi che non sono stati accreditati;
Nel merito:
5. Accertare la prescrizione della domanda di pagamento dei maggiori interessi in data anteriore al 21.05.2010;
In ogni caso:
6. Rigettarsi le domande proposte da per i motivi esposti e, in Parte_1
ogni caso, perché inammissibili, infondate e non provate;
In subordine:
9
7. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000;
8. accertarsi la sussistenza di una valida previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto dal 9.03.2007;
9. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di nullità, anche parziale, del contratto relativo ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, dichiararsi comunque la compensazione tra l'importo eventualmente da restituire alla società attrice con le somme dovute dalla anche a titolo di indebito ex art. 2033 Parte_1
c.c., per il residuo saldo passivo del conto n. 12833/0 (poi conto n. 1000/9950),
Spese di lite rifuse.
- per parte coatta amministrativa: Controparte_4
1. in accoglimento dei motivi di appello proposti da Parte_2
nella causa R.G. 3006/2019, riformarsi la sentenza del Tribunale
[...]
di Treviso, n. 945/2019 pubblicata il 2.05.2019, con integrale rigetto delle domande proposte da Parte_1
2. rigettarsi l'appello proposto da (causa R.G. 2966/2019). Parte_1
Spese di lite rifuse.
10 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione del 10 gennaio 2016, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, allora in bonis, Parte_3
lamentando l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 12833/0, fino al 31 dicembre 2014, di interessi anatocistici prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dai conti d'ordine nn. 12833/1 (anticipo effetti) e 12833/2 (anticipo fatture) e di altri usi bancari illegittimi (nella specie, interessi ultralegali sul conto corrente ordinario, commissioni, spese oltre agli interessi creditori maturati sul saldo del conto ordinario tornato attivo dopo la depurazione delle voci indebite) e chiedendo la condanna della al “riaccredito” in conto delle somme di cui ai titoli contestati Pt_3
quantificati in euro 204.365,41. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della Parte_3
citazione; rilevava che il rapporto di conto corrente n. 12833/0 era ancora aperto al momento della instaurazione del giudizio ed eccepiva l'irripetibilità, per prescrizione, delle rimesse solutorie contabilizzate sul conto dedotto antecedentemente al 21 maggio 2005, anche in ipotesi di fido di fatto, e produceva l'elenco dei relativi versamenti solutori.
La inoltre, eccepiva la prescrizione quinquennale dei maggiori interessi Pt_3
attivi, dava atto dell'adeguamento dal 30 giugno 2000 alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e precisava, in ogni caso, che le parti avevano espressamente previsto la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, a far data dal 1°
11 febbraio 2008; infine, evidenziava la sussistenza di una valida previsione contrattuale relativa agli interessi debitori e alla CMS dal 9 marzo 2007.
Il Tribunale di Treviso disponeva consulenza tecnico-contabile nominando CTU il dott. . Per_1
Successivamente alla sottoposizione di Parte_4
parte attrice, autorizzata dal Giudice, chiamava in causa
[...] [...]
quale cessionaria a titolo particolare del rapporto controverso, CP_1
chiedendone la condanna al pagamento di euro 128.397,94.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 febbraio 2018, Controparte_1
eccepiva l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione del medesimo nei confronti di entro il termine previsto di 90 giorni dall'evento Parte_3
interruttivo e formulava difese del medesimo tenore di quelle sollevate da Pt_3
[...]
All'esito del deposito della consulenza tecnica, con sentenza n. 945/2019 pubblicata in data 2 maggio 2019, il Tribunale di Treviso così decideva:
“
1. dichiara la nullità parziale, per le ragioni esposte in motivazione, dei contratti che hanno regolato il rapporto di conto corrente n. 12833/0, del conto anticipo
SBF n. 12833/1 e del conto anticipo fatture n. 12833/2;
2. accerta che sono stati annotati nel conto corrente addebiti illegittimi per
l'importo complessivo di € 113.656,30;
3. accerta che non sono stati accreditati interessi attivi per € 37.595,58;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. pone definitivamente a carico solidale delle parti, in pari misura tra loro, le
12 spese di CTU.”
Il Tribunale rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio per effetto della mancata tempestiva riassunzione dello stesso nei confronti di e Parte_3
riteneva accertata la titolarità del rapporto controverso in capo a . Controparte_1
Rigettava la domanda di condanna di al “pagamento” della somma Controparte_1
di euro 128.397,94, in quanto proposta solo per l'ipotesi in cui il conto corrente fosse stato estinto, mentre nel caso di specie il conto era ancora acceso.
Riteneva legittimo l'anatocismo con decorrenza dalla specifica pattuizione sulla reciproca capitalizzazione degli interessi contenuta nel documento di sintesi del 1° febbraio 2008; tuttavia, in concreto, tale pattuizione risultava irrilevante dal momento che – come rilevato dal CTU – a quella data il conto avrebbe dovuto già presentare saldi attivi corretti.
Ricalcolava gli interessi passivi applicando il saggio legale codicistico fino al 31 dicembre 1993; il tasso sostituivo ex art. 117, co. 7, lett. a) TUB nel periodo successivo (tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi ogni trimestre)
e fino al data della prima pattuizione espressa;
il tasso bancario per il periodo successivo.
Riteneva nulle per indeterminatezza le CMS, essendo specificata unicamente la percentuale della commissione, e illegittimi gli addebiti per spese di chiusura periodica del conto, in assenza di previsioni contrattuali.
Infine, facendo propri i risultati della consulenza tecnica, accertava che l'ammontare degli addebiti illegittimi posti in essere dalla ammontava ad Pt_3
euro 113.656,30 e che il mancato accredito a titolo di interessi attivi era pari a euro
13 37.595,58.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 27 novembre 2019, che ha dato origine alla causa n. 2966/2019 R.G., ha proposto Parte_1
tempestivo appello invocandone la riforma sulla base di due motivi.
Con il primo motivo ha impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale, ha ritenuto fondata ed ha accolto la domanda di accertamento e dichiarazione dell'indebito e rettifica del saldo e tuttavia ha respinto la domanda di condanna alla rideterminazione del saldo ritenendola una domanda di ripetizione.
Col secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza in punto di spese, nella parte in cui il Giudice ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, omettendo di considerare la prevalente soccombenza della
[...]
[...]
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 17 marzo Controparte_5
2020, eccependo l'inammissibilità del primo motivo d'appello, stante l'assenza di domanda di rettifica del saldo, avendo controparte proposto soltanto domanda di condanna al pagamento del saldo ricalcolato al netto degli indebiti;
l'appellata ha concluso, quindi, con l'inammissibilità e l'infondatezza anche del motivo relativo alle spese di lite.
La sentenza n. 945/2019 del Tribunale di Treviso è stata altresì oggetto di impugnazione da parte di con atto di Parte_2
citazione del 2 dicembre 2019 che ha dato origine alla causa n. 3006/2019 R.G.,
14 successivamente riunita, all'udienza del 24 settembre 2020, alla causa n. 2966/2019
R.G..
Con il primo motivo ha impugnato la decisione nella parte in cui il Pt_2
Tribunale ha rigettato l'eccezione di avvenuta estinzione del giudizio, interrotto per effetto del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa di Pt_3
per mancata riassunzione dello stesso nei confronti della
[...] Pt_3
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato il vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la nullità parziale dei rapporti bancari dedotti in giudizio e ha pronunciato l'accertamento dell'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi.
Con il terzo motivo ha contestato l'erroneità dell'affermazione circa la sussistenza di un interesse di al mero accertamento della nullità parziale dei Parte_1
contratti e dell'indebito, anche in assenza di una statuizione di condanna.
Con il quarto motivo ha rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe accertato l'annotazione in conto di addebiti illegittimi in assenza della relativa prova, non essendo stati prodotti in giudizio gli estratti del conto corrente, ma solo gli elementi per il conteggio delle competenze e gli estratti scalari, i quali non sarebbero idonei a provare l'addebito di interessi e competenze sul conto.
Il quinto motivo di appello ha investito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente all'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 9 febbraio
2000.
15 Con il sesto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice ha escluso la legittimità degli addebiti a titolo di CMS pur in presenza di una valida previsione negoziale, a far data dal 9 marzo 2007, che determinava la misura percentuale e la periodicità di liquidazione.
Infine, con il settimo motivo, ha contestato la statuizione del Giudice nella Pt_2
parte in cui ha accertato che, dall'accensione del rapporto (24 maggio 1991) “fino al 31.12.2014”, “a fronte di interessi attivi accreditati per € 78,87, avrebbero dovuto essere correttamente accreditati interessi attivi per € 37.674,45”, trascurando l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata da Parte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2020, ha Parte_1
eccepito il difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria del credito, Pt_2
in difetto di una posizione debitoria della società attrice, per quanto accertato dal
CTU e dalla sentenza del Tribunale di Treviso.
Parte appellata, ribadita l'inapplicabilità della disciplina che regola l'automatica interruzione del procedimento nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento, non essendo l'art. 43 L.F. espressamente richiamato dall'art. 83 TUB, ha chiesto il rigetto dell'appello, contestando la fondatezza dei motivi con cui ha Pt_2
lamentato il vizio di ultrapetizione, l'assenza d'interesse ad agire e l'assenza di prova dell'addebito delle competenze in conto. Ha ribadito l'illegittimità della pratica anatocistica anche con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR e ha rimarcato la legittimità delle CMS a condizione che nel supporto contrattuale siano compiutamente indicati tutti gli elementi
16 necessari a offrire al cliente una completa descrizione, non essendo sufficiente la sola indicazione della misura dell'addebito. Infine, ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione quinquennale dei maggiori interessi attivi poiché, se pur è vero che il pagamento degli interessi attivi soggiace al termine di prescrizione quinquennale, sarebbe altresì vero che lo stesso termine non decorrerebbe, al pari di quello decennale previsto per la ripetizione dell'indebito, a ritroso dal momento della proposizione della domanda ma dal momento di estinzione del rapporto di conto corrente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 marzo 2020, Controparte_1
ha aderito ai motivi di appello formulati da e ne ha chiesto l'integrale Pt_2
accoglimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 marzo 2022
[...]
ha chiesto, in accoglimento dei motivi di appello proposti da Parte_3
la riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 945/2019 ed il rigetto Pt_2
delle domande proposte da nonché il rigetto dell'appello proposto Parte_1
da con la causa n. 2966/2019 R.G.. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 marzo 2022, concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza
17 del giorno 21 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter
c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con assegnazione di termini ridotti (20 + 20) per il deposito di conclusionali e repliche, avendone le parti in precedenza già usufruito.
In diritto
Con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.3006/2019 Pt_5
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di assumendo CP_6 Pt_2
l'inesistenza del presupposto fondamentale per la retrocessione del rapporto contrattuale da a LCA e da quest'ultima ad Controparte_1 Parte_3
“in mancanza di qualsivoglia posizione debitoria del conto”. Pt_2
L'eccezione è infondata.
In proposito è dirimente osservare che, con riguardo al rapporto di conto corrente e dei conti accessori per cui è lite, l'accertamento dell'indebito è tuttora sub iudice
e che comunque detto accertamento si arresta al 31 dicembre 2014 (solo fino a tale data ha prodotto gli estratti conto scalari), mentre la retrocessione da CP_6
a in LCA ha avuto luogo il 31 ottobre 2018. Controparte_1 Parte_3
ha altresì eccepito l'inopponibilità del contratto di retrocessione dei CP_6
“Crediti High Risk Riclassificati” in difetto di prova dell'invio e della ricezione dello stesso.
Anche questa eccezione è infondata;
entrambe le cessioni sono opponibili a
, per quanto di seguito esposto. CP_6
Come ricordato da il diritto di di retrocedere alla Pt_2 Controparte_1
18 i rapporti high risk riclassificati (entro il 31 Controparte_4
dicembre 2020) e l'acquisto da parte della stessa di tali crediti, unitamente Pt_2
ai rapporti sottostanti e alle relative garanzie, trovano fondamento nelle previsioni di cui agli artt. 4, comma 5, e 5 del d.l. 99/2017.
L'esposizione debitoria di rientra tra i crediti high risk riclassificati Parte_1
che sono stati ritrasferiti alla LCA il 31 ottobre 2018 (doc.4: allegato A al contratto di retrocessione;
doc.5: comunicazione trasmessa a il 7 maggio 2019) CP_6
e, da quest'ultima, successivamente, ceduti ad con atto del 9 maggio 2019. Pt_2
Le cessioni del 31 ottobre 2018 e del 9 maggio 2019 sono opponibili a
Pubbliverbano in quanto il 23 maggio 2019 è stata pubblicata notizia delle stesse sul sito internet di BA d'TA (doc. 8).
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.l. 99/2017: “Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della
BA d'TA nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264,
2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario … Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione nel sito internet produce gli effetti indicati dall'articolo
1264 del codice civile”; la sopra citata norma è richiamata dall'art. 4, comma 6, con riguardo alle retrocessioni da alla LCA, e dall'art. 5, comma Controparte_1
Contr 1, in riferimento alla cessione a – ora – dei “Crediti High Risk Pt_2
Riclassificati” ed oggetto di retrocessione.
19
Tra i motivi di appello va innanzitutto esaminato – in ragione della sua portata potenzialmente dirimente – il primo motivo di impugnazione proposto da Pt_2
con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere dichiarato l'estinzione del processo di primo grado, in quanto, a seguito dell'ammissione di alla procedura di LCA, la società attrice non Parte_3
avrebbe riassunto la causa nei confronti dell'unico soggetto legittimato ossia nei confronti del successore a titolo universale in LCA. Parte_3
Il primo Giudice ha ritenuto che non si sia verificata l'interruzione perché l'evento interruttivo non è stato dichiarato dal procuratore costituito di ai Parte_3
sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c.; ciò in quanto “A differenza di quanto avviene in caso di dichiarazione di fallimento, nel caso di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa non è prevista l'interruzione automatica del processo, non essendo applicabile il disposto dell'art 43 co. 3 legge fallimentare: l'art 200 LF, infatti, non contempla tra le norme applicabili alla procedura di liquidazione l'art
43 della stessa legge.”.
L'appellante sostiene invece che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Treviso, la messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca si verifichi automaticamente l'interruzione del processo, come per il fallimento.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la liquidazione coatta amministrativa determina l'interruzione del processo solo se l'evento interruttivo è dichiarato dal procuratore della parte, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. (ovvero, ai sensi
20 del comma 4, nel caso in cui l'evento si verifichi nei confronti della parte contumace) (v. Cass. 21869/2021).
Lo stesso principio si evince dalla ordinanza della Suprema Corte n.16280/2018 per cui, qualora la liquidazione coatta amministrativa colpisca la parte costituita in giudizio e tale evento non sia stato dichiarato dal suo procuratore, lo stesso non è idoneo a causare la interruzione del processo, non ammettendo equipollenti la dichiarazione/notificazione prevista dall'articolo 300 c.p.c..
L'effetto costitutivo della notifica dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito, quale elemento tipico della fattispecie interruttiva, è stato poi sancito dalle Sezioni Unite che, al punto 30 della sentenza n.12154/2021, hanno così statuito: “dal confronto della disciplina interruttiva, non automatica, del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace per ragioni diverse dal fallimento, secondo la regolazione dell'art. 300 c.p.c. ai commi
1, 2 e 4, rispetto all'interruzione automatica, come avviene con il fallimento, si ricava peraltro che, nella prima, ricorre un tradizionale rigore, trattandosi di atti che hanno effetti costitutivi e si pongono all'interno della fattispecie interruttiva, tendenzialmente escludendo la rilevanza di atti diversi da quelli tipici, così che la dichiarazione di volontà e non di scienza, resa in udienza o notificata, deve essere certa, esprimendo la volontà che il giudizio sia interrotto;
nella seconda vicenda, invece, per i casi di interruzione ipso jure, le forme di produzione della conoscenza dell'evento interruttivo, in capo alla parte interessata a riassumere o proseguire il giudizio, non risultano, in generale, predeterminate dalla legge processuale e si pongono all'esterno degli elementi costitutivi della fattispecie interruttiva, esse non
21 avendo natura negoziale, bensì risolvendosi in atti partecipativi, i quali, non determinando ex se l'effetto interruttivo, solo consentono di individuare il dies a quo del termine perentorio di riassunzione o prosecuzione del giudizio”.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha così statuito: “Dal momento che nella presente causa non risulta che il procuratore di abbia mai Parte_3
dichiarato che la propria assistita era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – ciò, al fine di provocare l'interruzione del processo – deve ritenersi che in effetti il presente giudizio non si sia mai interrotto e, quindi, che non si sia mai neppure presentata la necessità di riassumerlo. Conseguentemente, non si può ritenere che il processo si sia estinto ai sensi dell'art. 305 CPC.”.
Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il primo Giudice, CP_6
pur avendo ritenuta fondata e meritevole di accoglimento la domanda di accertamento e dichiarazione di indebito, avrebbe tuttavia respinto la domanda volta ad ottenere la rideterminazione del saldo erroneamente ritenendo che fosse stata proposta una domanda di ripetizione di indebito;
l'errore nella qualificazione della domanda come ripetitoria avrebbe quindi portato all'errato rigetto della legittima domanda di rettifica del saldo e ad una declaratoria di nullità e di accertamento di indebito inutile, senza concreto realizzo dell'interesse ad agire.
Il motivo è inammissibile, in quanto non ha mai proposto una CP_6
domanda di rettifica del saldo.
La società attrice ha infatti chiesto al Tribunale di Treviso, nei confronti di Pt_3
di “… condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente
[...]
22 ordinario la somma di € 204.365,41 ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto corrente ordinario fosse stato estinto, a pagare all'attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggior o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra”; con la riassunzione del giudizio nei confronti di ha invece chiesto di “dichiarare che è stata Controparte_1
illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa la somma di €
151.251,88, così rideterminandosi il saldo del conto corrente ordinario azionato alla data dell'ultima contabile prodotta in giudizio da € 22.853,94 a debito del correntista a € 128.397,94 a credito del medesimo” e di “condannare la terza chiamata a pagare all'attrice la somma di € 128.397,94, corrispondente al saldo del conto ordinario come rideterminato al netto degli indebiti, il cui valore, per il correntista attivo, facoltizza il medesimo ad immediatamente esigerlo”.
Dall'esame delle domande risulta che ha proposto, con l'atto di CP_6
citazione introduttivo del giudizio nei confronti di una domanda di Parte_3
“riaccredito” nel conto corrente che tuttavia non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni e da intendersi pertanto rinunciata (la statuizione del
Tribunale sul punto non è stata impugnata) e, con l'atto di citazione per chiamata di terzo, una domanda di pagamento della somma di euro 128.397,94 nei confronti di , rigettata dal Tribunale in quanto il conto corrente in questione Controparte_1
risultava ancora aperto.
In ogni caso vale osservare che con l'accertamento che “sono stati annotati in conto addebiti illegittimi per l'importo complessivo di € 113.656,30” ha CP_6
23 ottenuto, diversamente da quanto opinato dall'appellante, un risultato senz'altro utile, per quanto di andrà di seguito a dire.
Con il secondo motivo di impugnazione censura un asserito vizio di Pt_2
ultrapetizione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale dei rapporti bancari dedotti in giudizio e ha pronunciato l'accertamento complessivo degli addebiti illegittimi.
Il motivo è infondato.
L'attrice ha infatti espressamente chiesto, nei confronti di Parte_3
“accertare e dichiarare l'illegittimità” dell'anatocismo, nonché, “in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 D.Lgs 385/93 e dell'addebito di somme per Commissione di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica di conto”; nei confronti di , di “dichiarare che Controparte_1
è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa la somma di € 151.251,88, così rideterminandosi il saldo del conto corrente ordinario azionato alla data dell'ultima contabile prodotta in giudizio da € 22.853,94 a debito del correntista a € 128.397,94 a credito del medesimo”.
Vi è quindi esplicita domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti effettuati a vario titolo, che presuppone l'accertamento della nullità di determinate clausole contrattuali, accertamenti, entrambi, che costituiscono il presupposto della richiesta di condanna al riaccredito o al pagamento.
Con il terzo motivo di impugnazione lamenta l'erroneità dell'affermazione Pt_2
24 circa la sussistenza di un interesse di al mero accertamento della CP_6
nullità parziale dei contratti e dell'indebito.
Il motivo non merita accoglimento.
Quanto all'interesse ad agire sotteso alle domande di accertamento in ipotesi di conto aperto va infatti richiamato quanto precisato dalla sentenza della Cassazione
n.798/2013: “Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.”.
L'interesse ad agire del correntista, oltre che nell'ipotesi prospettata a titolo esemplificativo in detta sentenza (“recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli”), è reso evidente anche dalla possibilità che la BA decida, proprio perché il saldo è negativo (o maggiormente negativo di quanto sarebbe, e ciò sulla base di clausole nulle ed addebiti illegittimi), di non concedere un'apertura di credito, di revocare l'affidamento già concesso, di recedere dal rapporto ed intimare un'ingiunzione di pagamento o di effettuare segnalazioni alla Centrale Rischi.
25 Con il quarto motivo censura l'accertamento compiuto dal primo Giudice Pt_2
in ordine all'avvenuta annotazione, da parte della nel conto corrente Pt_3
intestato a , di addebiti illegittimi “anche perché fondato su CP_6
un'erronea valutazione delle prove acquisite”; in particolare l'appellante lamenta che parte attrice si sia limitata a produrre i soli scalari, ma non gli estratti conto analitici.
Il motivo è infondato e va respinto.
La decisione del primo Giudice, infatti, si fonda innanzitutto sulla documentazione contrattuale prodotta da (v. docc.
3-6 fascicolo di parte attrice) Controparte_8
e pertanto sulla constatata assenza di pattuizione specifica dell'anatocismo trimestrale sino al documento di sintesi del 1° febbraio 2008, sulla mancanza di pattuizione specifica relativamente ai tassi di interesse da applicare al rapporto di conto corrente, sulla assenza di pattuizioni in materia di CMS sino al documento di sintesi del 9 marzo 2007 (ritenute tuttavia nulle per indeterminatezza), sull'assenza di pattuizioni relativamente alle spese di chiusura periodica del conto.
Gli estratti scalari del conto, prodotti da parte attrice unitamente ai prospetti di liquidazione, hanno altresì reso possibile il calcolo degli addebiti illegittimi – annotati in conto in difetto di specifiche pattuizioni o sulla base di pattuizioni nulle
– da parte del CTU dott. utilizzando il metodo c.d. “analitico”, in Per_1
quanto la rideterminazione del saldo giornaliero corretto è possibile anche sulla base degli estratti scalari.
Nessuna osservazione sul punto è stata peraltro svolta dal consulente dal CTP della né – a fronte dell'esauriente motivazione fornita dal primo Giudice in ordine Pt_3
26 all'idoneità della documentazione agli atti a fondare l'accertamento dell'avvenuta annotazione in conto dell'indebito – l'appellante ha indicato specifiche mancanze o imprecisioni dell'elaborato peritale determinate dalla mancata produzione degli estratti conto analitici.
Con il quinto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella Pt_2
parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente all'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Secondo la parte il presupposto normativo della disciplina di cui all'art. 7 della delibera CICR sarebbe rappresentato dall'art. 25, co. 2, d.lgs.
342/1999, che ha introdotto il secondo comma dell'art. 120 d.lgs. 385/1993, mentre la dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe colpito solo il comma 3, mentre il comma 2 dell'art. 25 sarebbe rimasto valido.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, quanto alle condizioni necessarie affinché possa ritenersi legittimo l'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli
27 interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.” (Cass. 19 maggio 2020 n.9140; conf. Cass. 21 giugno
2021 n.17634 che ha ulteriormente precisato che “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.”).
Nel caso in esame, pertanto, correttamente il primo Giudice ha escluso ogni addebito conseguente alla capitalizzazione degli interessi sino alla prima specifica pattuizione dell'anatocismo contenuta nel documento di sintesi del 1° febbraio
2008.
Con il sesto motivo lamenta che il Tribunale abbia escluso la legittimità Pt_2
degli addebiti a titolo di CMS pur in presenza di una valida previsione negoziale a far data dal 9 marzo 2007, che determinava la misura percentuale da applicarsi agli scoperti e la periodicità di liquidazione.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie la clausola contrattuale che prevede la commissione di massimo indica solo la misura percentuale da applicarsi agli scoperti (v. doc.5 fascicolo di primo grado di parte convenuta: 0,875% su utilizzo debitore;
1,123% su utilizzo eccedente), ma non la periodicità di addebito e le modalità di calcolo della stessa.
28 Anche ad ammettere che la periodicità di liquidazione possa evincersi dalla generale previsione, nel contratto di conto corrente, della chiusura trimestrale del conto, con liquidazione ed addebito in conto degli interessi e delle competenze, non vi è comunque alcuna pattuizione che preveda le modalità di calcolo della stessa.
Il motivo, pertanto, non merita accoglimento, in adesione al consolidato indirizzo sia della giurisprudenza di legittimità che di merito, per cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto senza specificarne le modalità di calcolo e di quantificazione, omettendo il riferimento al valore sul quale dovrebbe essere calcolata la percentuale pattuita (v., da ultimo Cass. n.5359/2024).
Con il settimo, ed ultimo, motivo ha contestato la statuizione del Giudice Pt_2
nella parte in cui ha accertato che, dall'accensione del rapporto (24 maggio 1991) sino al 31 dicembre 2014, “a fronte di interessi attivi accreditati per € 78,87, avrebbero dovuto essere correttamente accreditati interessi attivi per €
37.674,45”, trascurando l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948, comma 1, n.4 c.c. sollevata da Parte_3
Il motivo non merita accoglimento.
Il ricalcolo degli interessi attivi non può infatti essere limitato all'ultimo quinquennio, non trovando applicazione l'art. 2948
c.c., sia perché non si tratta di interessi da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale, sia perché il credito della correntista per interessi non è liquido ed esigibile prima della rettifica del saldo di chiusura del conto.
29 In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello proposto da va Pt_2
integralmente respinto.
Va a questo punto esaminato, il secondo motivo di appello di , CP_6
concernente le spese processuali del primo grado.
Il motivo merita accoglimento per quanto di ragione, considerato che il Tribunale di Treviso – pur non accogliendo la domanda di “riaccredito” o “pagamento” – ha comunque accertato l'annotazione in conto di consistenti addebiti illegittimi (per euro 113.656,30) nonché il mancato accredito di interessi attivi (per euro
37.595,58); non sussistono pertanto i presupposti per una integrale compensazione delle spese.
Pertanto, considerato l'esito del giudizio di primo grado, che ha confermato la correttezza dell'accertamento compiuto dal Tribunale, le spese del primo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, vanno compensate limitatamente alla frazione di 1/3 mentre per i rimanenti 2/3 rifuse da a Controparte_1
. CP_6
Il compenso del c.t.u., come già liquidato dal Tribunale, è posto a carico di nella misura di 1/3 ed a carico di nella misura CP_6 Controparte_1
dei 2/3.
Analogamente, le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, sempre in applicazione dei parametri medi del citato DM, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste a carico di e di per i residui 2/3. Pt_2 Controparte_1
30 Le spese di lite vanno invece compensate tra in LCA (neppure Parte_3
convenuta nel giudizio di appello da ed alla quale la sentenza di CP_6
primo grado è stata notificata da ex art.331 c.p.c.) e le altre parti del Pt_2
giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, a carico di Parte_2
–
[...] Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello n. 2966/2019 R.G., recante in unione l'appello n.3006/2019 R.G. disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n.945/2019 del Tribunale di Treviso:
- condanna a rifondere a i 2/3 delle Controparte_1 Controparte_8
spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
compensa la restante frazione di 1/3;
- pone il compenso del c.t.u., come già liquidato dal Tribunale, a carico di nella misura di 1/3 ed a carico di nella CP_6 Controparte_1
31 misura dei 2/3;.
- condanna – e Parte_2 Parte_2 [...]
(unitariamente considerate) a rifondere a Controparte_1 Controparte_8
i 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per l'intero, in euro 9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
compensa la restante frazione di 1/3;
- compensa le spese di lite tra in LCA e le altre parti del Parte_3
giudizio;
2. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di – Parte_2 Parte_2
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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