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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.316/2024
@-Rig.AL - Min.Giustizia - Mobbing(intento vessatorio) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 26 Giugno 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 20.09.2024, e vertente tra e (appellanti) contro il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°107/2024 emessa dal Tribunale
[...] di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 22.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Le appellanti e dipendenti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
presso gli uffici giudiziari di Ascoli Piceno inquadrate nella II Area Funzionale del Controparte_1
C.C.N.L. Comparto con qualifica di Cancelliere Esperto, hanno proposto impugnazione Parte_4 avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il loro ricorso con cui hanno rivendicato il proprio diritto ad ottenere la riqualificazione professionale e l'assunzione quale Funzionario Giudiziario
(III Area Funzionale), mediante scorrimento della graduatoria (ex art.21 quater D.L. n.83/2015) della procedura selettiva indetta con bando n.7355 del 19.09.206 (in cui, pur avendo conseguito l'idoneità, non erano risultate collocate in posizione utile), non avendo l'Amministrazione adempiuto, entro il termine
1 del 30.06.2019, agli obblighi assunti in tal senso con accordo sindacale del 26.04.2017, recepito con
D.M. 09.11.2017.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha censurato l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice, denunciando: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quater del decreto-legge 83/2015
(convertito nella legge 132/2015) con particolare riferimento al 2° comma, nonché del D.M. 9 novembre
2017 e della sua qualificazione giuridica – violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt.1175 e 1375 c.c.; 2) l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento e perdita di chances per il ritardato inquadramento nella III Area Funzionale.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata sentenza voglia accogliere le domande formulate dalle appellanti in primo grado che qui integralmente si riportano:
1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario Giudiziario – F1 o in quello in cui tale profilo dovesse confluire per effetto del un nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse essere, nelle more, attuato ai sensi dell'art.12 CCNL
Funzioni Centrali 2016-2018 e dei successivi rinnovi contrattuali con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 1° luglio 2019 o, in ulteriore subordine, dal 6 dicembre 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
2.Per l'effetto ordinare al in persona del di Controparte_1 CP_2 inquadrare i ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario F1 o nel profilo professionale nel quale tali profili dovessero confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che, nelle more, dovesse trovare attuazione ai sensi dell'art.12 CCNL
Funzioni Centrali 2016-2018 e successivi rinnovi.
3. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario a decorrere dal 1° gennaio
2009 o, in subordine dal 1° luglio 2019 o in ulteriore subordine dal 6 dicembre 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area e condannare il in persona del Ministro p.t. alla pagamento del risarcimento del danno da Controparte_1 liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), per la ricorrente in € 14.897.35 (periodo 1.1.2009- Pt_3
31.12.2018) oltre a €1816,94 dal 1° gennaio 2019 al febbraio 2019 e € 818,59 dal 1° marzo 2019 inquadrata nella fascia retributiva F5 della II° Area;
mentre per le ricorrenti e Pt_1 Pt_2
€7977,55 (periodo 1.1.2009-31.12.2018) oltre a €818,59 annue a decorrere dal 1° gennaio 2019 ; il tutto sino all'effettivo inquadramento delle ricorrenti nella III° Area Funzionale e con riconoscimento della differenza stipendiale prevista dall'art.15 CCNL Comparto a titolo di assegno ad Parte_4 personam a decorrere dall'inquadramento nella superiore area.
4. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2001 e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il
2 convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma che risulterà più opportuna e di CP_1 giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU.
5. Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio ivi compreso il versamento del contributo unificato di primo e secondo grado”.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuna delle censure sollevate.
1.- Con il primo motivo di gravame, le appellanti e Parte_1 Parte_2 Pt_3 censurano la sentenza impugnata, con cui è stata respinta la loro domanda tesa ad accertare il
[...] proprio diritto ad ottenere la riqualificazione professionale e l'assunzione quale Funzionario Giudiziario
(III Area Funzionale), mediante scorrimento della graduatoria (ex art.21 quater D.L. n.83/2015) della procedura selettiva indetta con bando n.7355 del 19.09.206 (in cui, pur avendo conseguito l'idoneità, non erano risultate collocate in posizione utile), non avendo l'Amministrazione adempiuto, entro il termine del 30.06.2019, agli obblighi assunti in tal senso con accordo sindacale del 26.04.2017, recepito con
D.M. 09.11.2017, “poiché il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento non valutando la sussistenza dei requisiti che a norma dell'art.21 quater DL.83/15 avrebbero consentito lo scorrimento integrale della graduatoria entro la data indicata all'art.6 dell'Accordo sindacale del 26 aprile 2017 recepito con DM del 9 novembre 2017 con conseguente inquadramento delle odierne appellanti a far data dal 30 giugno 2019”.
Il motivo è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, non vi è contestazione sui fatti di causa, tutti di natura documentale e così descritti nell'atto di appello:
“1. Le ricorrenti sono dipendenti del – Dipartimento Amministrazione Controparte_1 Giudiziaria attualmente inquadrate nella II° Area Funzionale del CCNL Comparto Ministeri – profilo professionale di Cancelliere Esperto in servizio presso gli uffici giudiziari di Ascoli Piceno.
2. Precedentemente, in attuazione del C.C.N.L. Comparto 1998/2001 le ricorrenti erano Parte_4 state inquadrate nell'area funzionale “B” – posizione economica B3 (quale ex assistente giudiziario ex d.p.r. 1219/84 – doc 2) nella figura professionale di cancelliere ex art. 25 CCNI Ministero Giustizia 5 aprile 2000.
3. La contrattazione integrativa formulava tale figura professionale suddividendola tra l'area B, posizione economica B3 e l'area C riservando, l'inquadramento in quest'ultima, agli ex collaboratori di cancelleria.
4. Il CCNI del 5 aprile 2000 prevedeva, quindi, una figura unitaria e trasversale di cancelliere, delineando, nel contempo, percorsi di mobilità verticale con la possibilità anche del passaggio di aree.
5. Il predetto C.C.I. definiva le mansioni dei cancellieri B3/B3S nel seguente modo: […].
3 6. Tale figura lavorativa era perfettamente identica a quella dei cancellieri C1 e si differenziava da questa esclusivamente per le funzioni direttive di unità organica, riservate a questi ultimi.
7. Infatti la declaratoria della figura di cancelliere C1, contenuta nel CCNI 5.4.2000 prevedeva quanto segue: […].
8. Con il protocollo all. 2 al C.C.N.I. 5/4/2000 il si assumeva l'impegno a Controparte_1 coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 mediante l'indizione di procedure selettive cui poteva partecipare il personale delle posizioni C1 e C2; successivamente e progressivamente dovevano essere indette altre procedure selettive per la copertura dei posti in posizione C2, poi C1, e infine dei posti vacanti nell'Area B.
9. In sintesi, le procedure di riqualificazione dovevano interessare, dapprima, le figure apicali dell'Area C e, successivamente, quelle inferiori sino a quelle dell'Area B.
10. Nel rispetto di tale protocollo, il , provvedeva, nel 2001, alla Controparte_1 pubblicazione degli avvisi di selezione contenenti i termini numerici dei posti disponibili e concernenti le seguenti figure professionali: […] .
11. […].
12. Tuttavia, tali procedure vennero sospese dal Giudice Amministrativo adito da alcuni dipendenti, aveva dichiarato illegittimi i criteri di tali selezioni nonché le disposizioni del C.C.N.L. in materia di passaggi.
13. Data la scansione delineata dal C.C.N.I. del 5.4.2000 non era possibile procedere con le selezioni previste per i profili inferiori dato che erano state bloccate le procedure per la copertura dei posti apicali.
14. Gli accordi del 12/6/2003, 14/10/2003 e 29/10/2003 tra d il venivano annullati Pt_5 CP_1 dal TAR del Lazio-Roma, Sez. I, con sentenza n.12370 depositata il 4 novembre 2004.
15. Successivamente, in data 9 novembre 2006 le parti contrattuali stipulavano un protocollo d'intesa nel quale rilevavano la necessità di attivare procedure di progressione professionale semplificate ed accelerate, che coinvolgessero tutto il personale dell'Amministrazione giudiziaria mediante l'utilizzo congiunto e contestuale degli strumenti legislativi e contrattuali per il passaggio tra le aree verso il quale l'Amministrazione convenuta si assumeva precisi impegni.
16. Nonostante l'impegno assunto con tali intese, il convenuto restava ancora una volta CP_1 inerte e non provvedeva ad avviare le procedure di riqualificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria restando ancora una volta inadempiente.
17. In data 14 settembre 2007, veniva sottoscritto il C.C.N.L. del comparto 2006/2009 il Parte_4 quale introduceva un nuovo sistema di classificazione del personale secondo il quale le precedenti aree funzionali venivano sostituite, ai sensi dell'art.6 CCNL 2006/2009, come segue: • “I° area” comprendente la ex posizione A1, A1S; • “II° Area” comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; •
“III° Area” comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S.
18. Il materia di classificazione del personale il CCNL 2006-2009 prevedeva altresì, all'art.8, che “ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione integrativa di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri:
1. superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici;
2.individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due diverse aree;
3.semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate”.
4 19. Nel successivo art.10, comma 4, prevedeva altresì che “tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate concordate o attivate sulla base del precedente C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contraddizione integrativa”, salvaguardando così il diritto delle odierne ricorrenti ad ottenere le progressioni giuridiche programmate dal C.C.N.L. 1998/2001 e, quindi, il loro passaggio all'area C, prima di procedere all'attuazione degli istituti giuridici ed economici introdotti dal medesimo C.C.N.L. 2006/2009.
20. Sul punto, il C.C.N.L. 2006/2009 concludeva poi, con il comma 6 dell'art.10 precisando che
“Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa. (...) Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le amministrazioni, in prima applicazione le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal C.C.N.L. per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”.
21. Nonostante l'art.10 del CCNL Comparto la convenuta non dava corso alla Parte_4 riqualificazione del personale dell'Amministrazione Giudiziaria (mentre vi provvedeva per il personale degli altri dipartimenti) con conseguente lesione del diritto delle ricorrenti a concorrere per il passaggio dall'Area B - posizione economica B3 – all'Area C - posizione economica C1
22. […] .
23. Successivamente, in data 29 luglio 2010 veniva sottoscritto il CCNI del Ministero della Giustizia il quale […] dava attuazione al nuovo sistema di classificazione individuando i nuovi profili professionali (All. A) in violazione delle norme summenzionate (ossia artt.8 e 10 del CCNL) e limitandosi a procedere all'inquadramento del personale in servizio secondo la Tabella B (allegata al CCNL) di trasposizione delle automatica del previgente sistema di classificazione.
24. Sul punto, l'art.7 del CCNL Comparto in merito ai profili professionali, prevedeva Parte_4 espressamente che “1. Nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale, nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 6 (classificazione) i profili professionali sono collocati all'interno di ciascuna area, secondo i settori attività ed individuano, in relazione agli obiettivi istituzionali delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionali esistenti. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese”.
25. In materia di prima applicazione del nuovo sistema di inquadramento, l'art.10 CCNL prevedeva:”1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1.”
26. Il CCNL, quindi, in fase di prima attuazione del nuovo ordinamento professionale prevedeva l'inquadramento dei dipendenti facendo unicamente riferimento alla posizione economica di provenienza e non ai profili professionali che dovevano essere rimodulati e definiti dalla contrattazione integrativa.
5 27. Per tale motivo, la tabella B di trasposizione automatica doveva essere utilizzata solo in fase di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione e limitatamente alla confluenza delle ex posizioni economiche nelle nuove fasce retributive.
28. A tal fine, infatti, l'art.15, comma 4, CCNI Giustizia 2010 prevedeva che “In sede di prima applicazione del presente accordo le fasce retributive vengono assegnate al personale in servizio rispettando la tabella di corrispondenza con la precedente posizione economica di inquadramento.”
29. Solo a seguito della definizione dei profili professionali rimessa alla contrattazione integrativa le singole Amministrazioni avrebbero potuto provvedere all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento professionale e la ricomposizione dei processi lavorativi (prevista dal CCNL) avrebbe dovuto incidere sulla riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti evitando la costituzione di un profilo professionale con analoghe competenze articolato su aree diverse.
30. Invece, contrariamente alle disposizioni di cui al CCNL, i Cancellieri ex area B/B3 e B3/S, venivano inquadrati nella II° Area mentre i Cancellieri ex area C (C1 e C2) confluivano nella III° Area nel profilo professionale di Funzionario Giudiziario.
31. La declaratoria del profilo di “cancelliere” II° area funzionale (ossia quello nel quale confluivano le ricorrenti) risultava svuotato di alcune mansioni tipiche del loro profilo in favore del profilo di “funzionario giudiziario”.
32. Nell'allegato A, infatti, il profilo di cancelliere veniva definito come coloro che “esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato” mentre il funzionario giudiziario (C1) “sono coloro che forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione” affidando, così, a tale figura anche compiti propri del cancelliere scomponendo ancora una volta tale figura professionale su aree diverse.
33. Infatti, la declaratoria del profilo di Cancelliere (II° Area) contenuta nel suddetto contratto prevedeva quanto segue: “Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali”.
34. Per il profilo di Funzionario Giudiziario, la declaratoria prevedeva, invece, quanto segue
“Lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere.”
35. Con P.D.G. del 3 agosto 2010 il personale dell'Amministrazione Giudiziaria veniva inquadrato nei diversi profili professionali, ai sensi degli artt.15 e 16 del CCNI 2010 e, successivamente, con P.P. D.G del 2 e 9 dicembre 2010 veniva inquadrato nelle nuove posizioni economiche con decorrenza 1.1.2009.
36. Questo nuovo sistema di classificazione, generava un nutrito contenzioso, nell'ambito del quale la giurisprudenza di merito dichiarava, in modo pressoché univoco, la nullità del CCNI del 29.7.10 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile ed esperto informatico ed ufficiale giudiziario venivano articolati su aree diverse (“cancelliere” - seconda area - e “funzionario giudiziario” (terza area) rilevando l'inerzia del verso le procedure di Controparte_1 riqualificazione giuridica le quali, sebbene pubblicate nel 2001 ai sensi del CCNI del 5 aprile 2001, non erano state più portate a compimento come previsto dall'art.10 del CCNL.
37. In considerazione di tale situazione, il legislatore, dopo diverse proposte emendative (docc.8 e 9), interveniva con l'art.21 quater D.L. n.83/15, convertito in legge n.132 del 6 agosto 2015, con il quale
“al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Parte_4 contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Controparte_1 quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il
6 predetto è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il CP_1 [...]
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o Controparte_1 più procedure interne, nel rispetto del citato C.C.N.L. comparto 1998/2001 e successivi Parte_4 contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del C.C.N.L. comparto 1998/2001 […].
2. Ai fini del Parte_4 rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle Controparte_1 procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. […]”.
38. Con bando n.7355 del 19/9/2016 la convenuta avviava la procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella III° Area di n.1148 Funzionari Giudiziari – F1; procedura alla quale veniva ammesso a partecipare il personale inquadrato nel profilo di Cancelliere in servizio alla data del 14 novembre 2009.
39. Le procedure venivano pubblicate per un numero di posti disponibili rispetto alla copertura finanziaria prevista nell'art.21 quater DL.83/15 ed in attesa che la convenuta provvedesse alla rideterminazione delle piante organiche al fine di procedere alla riqualificazione del personale inquadrato nei profili professionali elencati nella suddetta norma ed in particolare di coloro che erano inquadrati nel profilo di cancelliere e di ufficiale giudiziario che, ai sensi del 4° comma dell'art.21 quater, restavano “ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.”
40. Le ricorrenti partecipavano a tale procedura collocandosi, all'esito delle prove d'esame, nella graduatoria di merito tra gli idonei nelle seguenti posizioni e con i punteggi di seguito ritrascritti:
Pos. Graduat . RICORRENTE otale Controparte_3
4595 F5 47 Pt_1
3508 ISGRO' F4 64
3105 F5 66 Pt_2
41. Con provvedimento n.9587 del 3 novembre 2017 la resistente approvava la graduatoria definitiva della procedura di riqualificazione ex art. 21 quater e, con successivo provvedimento del 10 novembre 2017, disponeva l'assunzione dei vincitori.
42. Successivamente, con provvedimenti dirigenziali del 13 aprile e 8 agosto 2018 del 5 aprile e 6 dicembre 2019 ed infine con quello del 4 agosto 2020, la convenuta procedeva allo scorrimento della graduatoria di merito ex art.21 quater fino alla posizione n.2400 provvedendo all'inquadramento degli idonei nel profilo professionale di Funzionari giudiziari F1 – Area III.
7 43. Nel frattempo, in data 26 aprile 2017, il Ministero della Giustizia sottoscriveva un accordo sindacale con le OO.SS. nel quale all'art.6, lett. g) si assumeva l'impegno di “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”.
44. All'art.2, l'accordo precisava altresì, che: “c)……… Il personale dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo in esito alle procedure selettive di cui agli avvisi del 19 settembre 2016, mantiene in ogni caso il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e dall'articolo 21- quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6.”
45. Tale accordo veniva integralmente recepito dal Ministero della Giustizia con decreto ministeriale del 9 novembre 2017 così come espressamente previsto all'art.5 comma 2 dell'accordo sindacale.
46. Successivamente le OO.SS. sollecitavano la resistente a procedere allo scorrimento integrale della graduatoria ottemperando all'impegno assunto con l'art.21 quater D.L.83/15 finalizzato a sanare le posizioni di tutti i cancellieri che in virtù del CCNI 2010 erano stati inquadrati nella II° Area.
47. Tuttavia, alla data del 30 giugno 2019, il restava inadempiente verso gli obblighi CP_1 assunti con l'accordo del 26 aprile 2017 e recepito con il decreto ministeriale del 9 novembre 2017 risultando vani i solleciti pervenuti dalle OO.SS. firmatarie del suddetto accordo.
48. Ciò nonostante, in data 26 luglio 2019 il Ministero della Giustizia pubblicava un concorso pubblico per l'assunzione di 2329 funzionari giudiziari le cui prove d'esame venivano sospese dal DL.18/20 e riprendevano solo alla fine del 2021”.
Ciò premesso, va tenuto conto della circostanza che nel corso del giudizio, il Controparte_1 ha disposto con PDG dell'8 aprile 2022 lo scorrimento integrale della graduatoria, in virtù del quale in data 15 dicembre 2022 le odierne appellanti sono state inquadrate nel profilo professionale di
Funzionario Giudiziario F1 – III° Area.
La materia del contendere va dunque circoscritta alla pretesa delle appellanti di essere inquadrate in
Area III, Profilo di Funzionario Giudiziario, Fascia retributiva F1 con decorrenza (quanto meno) dal 30 giugno 2019 (come previsto dall'Accordo sindacale del 26.04.2017), e di essere risarcite per il danno subito a causa del ritardo nel riconoscimento di tale posizione da parte del Ministero datore di lavoro.
In punto di diritto, è noto che l'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015 rubricato “Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria”, ai primi due commi, prevede che “1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 Parte_4
e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Controparte_1
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti
[...] giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in CP_1 corso, il è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione Controparte_1 organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri
8 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma
1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto”.
A tale disposizione, introdotta in sede di conversione, ad opera della L. 6 agosto 2015, n. 132, è stata data attuazione mediante indizione, in data 19.09.2016, delle procedure selettive interne per Funzionati
Giudiziari dell'area terza, riservata al personale inquadrato nel profilo di Cancelliere, in esito alla quale le appellate sono risultate idonee, ma non utilmente collocate ai fini della riqualificazione.
Con il successivo Accordo Sindacale in data 26 aprile 2017, sottoscritto tra il e le parti CP_1 sociali, l'Amministrazione si è impegnata a “Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra aree entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori e idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo” – v. art. 6, lett. g). Tale Accordo è stato recepito con decreto ministeriale 9 novembre 2017.
Dal compendio normativo menzionato, sia di fonte legislativa che pattizia, emerge che il ha CP_1 assunto un impegno a procedere alla definizione della “progressione tra le aree” in via non meramente programmatica, trattandosi di impegno formalmente assunto nel confronto con le parti sociali e con previsione di un termine specifico entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal
DL 83/15. Nel caso specifico, pertanto, l'accordo non aveva valenza programmatica, ma vincolava il
9 a scorrere la graduatoria della selezione cui, pacificamente, hanno partecipato le appellanti, CP_1 risultando idonee.
La natura perentoria di questo termine, del resto, si ricava dall'iter lungo e tormentato che aveva generato l'art. 21 quater cit., preceduto dalla vicenda delle procedure di riqualificazione del personale del
Giustizia, bandite fin dall'anno 2001 con contratto nazionale, e poi oggetto di contratto Controparte_1 integrativo e di successivi avvisi di selezione interna, ripetutamente colpite dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa che ne aveva impedito l'utile conclusione, ritenendole illegittime sia per la determinazione dei contingenti, in violazione del principio costituzionale dell'accesso all'impiego a seguito di concorso pubblico, sia per l'individuazione dei criteri di selezione concordati con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa. L'art 21 quater nasceva quindi con la dichiarata funzione di sanatoria rispetto ad una annosa vicenda che di per sé aveva mostrato la necessità dell'amministrazione, insorta già negli anni precedenti, di ottenere nuovi inquadramenti come Funzionario da conferire a chi era già
Cancelliere.
Non vi è dubbio che l'accordo del 26.04.2017 sia assoggettato ai limiti di cui all'art.21quater, secondo comma, e ciò per espressa previsione del richiamato art. 6 lettera g) dell'accordo, e, dunque, rispettando il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno “fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento” e “computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL”.
Ciò posto, il ha (implicitamente) ammesso di non aver attuato l'accordo del 26.04.2017, CP_1 affermando di non poter essere considerato inadempiente rispetto all'impegno ivi assunto perchè - non essendo stati indetti altri concorsi esterni, cui era riservato per legge il 50% dei posti - non era neppure possibile avviare altre procedure selettive interne in aggiunta a quella del 2016.
La tesi del si fonda su un'interpretazione non condivisibile dell'art.21 quater del d.l. CP_1
83/2015: la norma infatti non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario Giudiziario mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno (anche perchè, così interpretata, finirebbe per configurare una sorta di condizione meramente potestativa), ma si limita a istituire una riserva di posti, nel senso cioè che il può utilizzare per le selezioni interne solo la CP_1 metà dei posti disponibili di Funzionario Giudiziario di Area III, dovendo assegnare l'altra metà (se e quando lo ritenga opportuno) mediante concorso pubblico. In altri termini, l'art. 21 quater del D.L. n.
83/2015 ha stabilito che il poteva utilizzare per le selezioni interne solo la metà dei posti CP_1 disponibili di Funzionario di Area terza, dovendo assegnare l'altra metà mediante concorso pubblico, ma senza necessità che le due vicende (progressione interna e accesso dall'esterno) si svolgessero
10 necessariamente in parallelo, ovvero in tempi e per numeri ogni volta corrispondenti. Ne segue che la presenza di posti di Funzionario da coprire con la progressione interna di cancellieri non postula necessariamente che sia accompagnata dal contemporaneo bando di un concorso esterno per il medesimo numero di posti, tutti vacanti e disponibili.
Quindi, non è dirimente accertare se fra l'accordo del 26 aprile 2017 ed il termine finale del 30 giugno
2019 il avesse indetto concorsi pubblici per un numero di funzionari corrispondente – CP_1 quantomeno – alla posizione occupata in graduatoria dalle appellanti. Piuttosto, è dirimente stabilire se al
30 giugno 2019 dovessero essere coperti altrettanti posti di Funzionario sufficienti a consentire lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione delle tre lavoratrici idonee, pur nel rispetto della riserva del 50% da destinare ai concorsi esterni, tenendo però presente che il secondo comma dell'art 21 quater aveva regolato anche i criteri per calcolare le rispettive aliquote del 50%, dovendosi considerare tutti gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite dalla data di entrata in vigore del CCNL
1998 / 2001, compresi gli accessi per scorrimento di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna, comunque denominate.
A tal fine, le appellanti hanno dedotto, senza che sul punto siano state sollevate contestazioni di sorta da parte del , che “il 50% dei posti disponibili doveva essere aumentato, in fase di CP_1 pubblicazione del bando o nei successivi scorrimenti, del numero dei posti riservati all'accesso dall'esterno sulla base di procedure anche solo disposte a partire dalla data di entrata in vigore del
CCNL 1998/2001. Pertanto, se il convenuto avesse correttamente calcolato la suddetta CP_1 aliquota ricomprendendo in fase di pubblicazione del bando o negli scorrimenti successivi i 739 posti di cui alla procedura di mobilità del 18 febbraio 2015 (cfr. doc.57), l'inquadramento degli appellanti sarebbe stato possibile già alla data del 30 giugno 2019 come previsto dall'art.6, lett. g) dell'Accordo del 26 aprile 2017 come recepito dal DM del 9 novembre 2017. Infatti, al giugno 2019, il Controparte_1
aveva già provveduto allo scorrimento della graduatoria fino alla posizione n.1288 (cfr.
[...] scorrimento del 5/04/19) residuando un numero di idonei pari a 3347, di cui, 739 posti dovevano essere assorbiti da quelli pubblicati con la mobilità del 18 febbraio 2015, 2329 da quelli che pubblicati con il bando per l'assunzione dei funzionari giudiziari F1 del 26 luglio 2019 (cfr. doc.23), 282 posti riconducibili alle carenze di organico determinati dalla cessazione dei funzionari giudiziari come risulta dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021 (cfr.pag.21 ricorso) giungendo, così, alla posizione n.4638 ossia ad una posizione in grado di assorbire quelle occupate dalle odierni appellanti del profilo di cancelliere ricomprese tra la posizione n.3105 e la n.4595”.
In disparte la singolarità che le appellanti sostengono doversi operare uno scorrimento sino alla posizione n.
4.638 in una graduatoria che annovera solo n.
4.635 idonei, risulta per tabulas che gli scorrimenti della graduatoria degli idonei effettuati dal in data 13.04.2018 (47 funzionari), CP_1
11 l'08.08.2018 (35 funzionari), il 05.04.2019 (71 funzionari), il 06.12.2019 (313 funzionari) ed il
04.08.2020 (739 funzionari), per un totale di 1.205 posti, hanno riguardato i posti sino alla posizione n.
2.400 della graduatoria, che annoverava tuttavia ben n.
4.635 idonei. Ne segue che, alla data del
30.06.2019, le appellanti avevano maturato un diritto soggettivo al passaggio di area, tenuto conto della circostanza che l'accordo sindacale del 26 aprile 2017 (con cui è stata convenuta l'integrale definizione del processo di attuazione della progressione tra aree entro il 30 giugno 2019) è stato integralmente recepito dal con decreto ministeriale del 9 novembre 2017, ed è quindi da Controparte_1 ritenersi munito della necessaria copertura di bilancio.
In quest'ordine di concetti, deve concludersi che il mancato scorrimento della graduatoria da parte del convenuto entro il 30.06.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del CP_1
9.11.2017, integra una palese violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c., tenuto conto anche della circostanza che il Giustizia in data 26 luglio 2019 ha Controparte_1 indetto un concorso pubblico per l'assunzione di ben 2.329 nuovi funzionari giudiziari, senza aver dapprima ottemperato agli impegni di riqualificazione del personale già in servizio, assunti in sede sindacale.
Va detto che, avendo le appellanti acquisito nelle more (a decorrere dal Controparte_1
15.12.2022) l'inquadramento nella III^ Area Funzionale per il profilo di Funzionario Giudiziario, non sussiste più il loro interesse alla condanna dell'Amministrazione all'inquadramento in detta qualifica, sicché per esse la pretesa va limitata all'accertamento della retrodatazione della qualifica, con le correlate statuizioni di ordine retributivo e/o risarcitorio. Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarato il diritto delle appellanti e ad essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 inquadrate nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario Giudiziario a decorrere dal 01.07.2019 ed al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento, in virtù delle disposizioni dell'art.21-quater D.L. n.83/15 conv. in L. 132/2015, in misura pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario Giudiziario F1, a far data dal 01.07.2019 sino alla data di effettivo inquadramento nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario Giudiziario F1
(15.12.2022).
Il ritardo con il quale ha operato l'Amministrazione rileva, infatti, non solo ai fini della decorrenza del diritto all'inquadramento nella III Area, ma anche ai fini del risarcimento del danno patrimoniale connesso all'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale, in violazione delle disposizioni dell'accordo sindacale del 26.04.2017, da ritenersi a tutti gli effetti un impegno vincolante per la P.A., in quanto recepito da apposito D.M. nel Novembre 2007, e pertanto da ritenersi pienamente compatibile con le esigenze di bilancio dell'amministrazione.
12 Per tali ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, il va dunque Controparte_1 condannato a risarcire il danno patrimoniale cagionato alle lavoratrici Parte_1 [...]
e in misura pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e Parte_2 Parte_3 quello spettante quale Funzionario Giudiziario F1, a decorrere dal 01.07.2019 e sino alla data dell'effettivo inquadramento nella III Area Funzionale (15.12.2022), oltre accessori.
***
2.- Va invece disattesa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale occorso per il periodo anteriore al 01.07.2019, in quanto, se è vero che l'art. 10 c. 4 del C.C.N.L. 2006/09 dispone che “tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa”, è altrettanto vero che l'art. 24 D.Lgs. 150/09 stabilisce che a decorrere dall'01.01.2010 le amministrazioni pubbliche devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, sia pure con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno. Inoltre, dal complessivo tenore letterale dell'art.21 quater DL n. 83/2015, si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, il legislatore non ha previsto un automatico passaggio o inquadramento degli ufficiali giudiziari o dei cancellieri nella superiore qualifica di “Funzionario”, avendo demandato invece alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare apposite procedure selettive per l'acquisizione della categoria superiore;
procedure peraltro aperte anche agli esterni e non riservate in via esclusiva ai dipendenti già in servizio (art. 21 quater, secondo comma). Deve essere quindi la contrattazione collettiva a prevedere specifiche procedure selettive aperte anche agli esterni per il riconoscimento della categoria superiore, anche perché la norma precisa che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”. Ne consegue che solo il superamento di procedure selettive può consentire ai lavoratori in questione di accedere al livello superiore introdotto dal
CCNI del 29/07/2010, – peraltro ex nunc, e non già con efficacia retroattiva – nel rispetto delle piante organiche. Il mero riferimento, contenuto nella disposizione di cui all'art. 21 quater, secondo comma
D.L.83/2015, a non meglio specificati “profili di nullità” del C.C.N.L. in questione, conferma l'infondatezza della domanda delle appellanti in relazione al periodo antecedente al 01.07.2019, atteso che risulta in sostanza confermata la non equivalenza delle qualifiche contrattuali e la necessità della previa verifica, mediante apposita procedura selettiva aperta anche a concorrenti esterni, dei requisiti per l'accesso alla categoria superiore di Funzionario Giudiziario.
***
13 3.- Del pari non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da “perdita di chances”, oggetto del secondo motivo di gravame, in quanto le appellanti non hanno assolto l'onere probatorio su di esse gravante, circa il nesso causale tra il corretto svolgimento della procedura selettiva e la concreta ed effettiva, e non ipotetica, probabilità di conseguire la promozione: difettano elementi minimi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che le appellanti avrebbero avuto di conseguire il superiore inquadramento (v. Cass. SS.UU. n.21678/2013;
Cass.Civ., sez. lav., 09.05.2018 n.11165)
Come è noto, in tema di risarcimento del danno da occasione favorevole, incombe su colui che si afferma danneggiato l'onere di provare la correlazione tra l'inadempimento datoriale ed il danno, “ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore” (Cass., sez. lav., 6 giugno
2006, n. 13241). Il criterio della concretezza è stato via via tradotto alla giurisprudenza in termini di probabilità “normale” (Cass., sez. lav., 29 marzo 2006, n. 7228) “non trascurabile” (Cass., sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852), “alta” (Cass., sez. lav., 6 agosto 2007, n. 17176), “effettiva e non ipotetica”
(Cass., sez. lav., 23 gennaio 2009, n. 1715). Si richiede dunque un “calcolo delle probabilità” sulla base degli elementi che il lavoratore abbia dedotto. Al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance, è pertanto necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno e provi, conseguentemente, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cassazione. SS.UU. n° 1850del 26/01/2009). È evidente quindi come il giudice debba formulare un giudizio di carattere prognostico sulla concreta possibilità che aveva l'occasione favorevole affinché si tramutasse in realtà: non può quindi bastare una generica "ragionevole certezza dell'esistenza di una non trascurabile probabilità favorevole", posto che il ritenere probabilmente certa l'esistenza di una chance equivale alla affermazione di una impalpabile “probabile probabilità”. La valutazione della chance in termini di effettività, in conclusione, non può ridursi a tutela di una mera aspettativa di fatto, dovendo essere valutata sulla base delle concrete e ragionevoli possibilità di risultato: in sostanza, la chance deve essere già esistente nel patrimonio del danneggiato al momento del verificarsi dell'illecito.
Ebbene, nulla è stato allegato in proposito nel corso del giudizio di prime cure dalle odierne appellanti, che si sono limitate ad affermare che il avrebbe omesso di avviare le procedure di CP_1 riqualificazione, facendo per ciò solo discendere il diritto al risarcimento per il danno da perdita di chance, sulla scorta della posizione rivestita.
Le appellanti non hanno quindi adeguatamente provato, neanche in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di perseguire il risultato sperato anteriormente al 30.06.2019 ed il nesso causale tra
14 inadempimento ed evento dannoso, non avendo allegato e provato elementi di fatto idonei a far ritenere che il possesso, prima di tale data, di una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire il bene della vita sperato.
Mancano dunque in atti elementi minimi per valutare l'effettiva possibilità di ottenimento della posizione superiore anteriormente al 30.06.2019. Le carenze di allegazione rendono indimostrato il nesso causale tra l'asserito inadempimento dell'Amministrazione e le chances di progressione professionale rivendicate. Di conseguenza, non è possibile pervenire in alcun modo alla determinazione delle probabilità maturate dalle appellanti, nella loro situazione specifica, di accesso alla riqualificazione professionale prima del 30.06.2019 (v. Cass.Civ., Sez.Unite, n°21678 del 23.09.2013). Non avendo le appellanti assolto all'onere probatorio su di loro gravante, per i motivi sopra detti, deve dunque escludersi la sussistenza del lamentato danno da perdita di occasione favorevole.
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4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, va dichiarato il diritto delle appellanti all'assunzione nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario Giudiziario-F1, con decorrenza dal 01.07.2019. Il va conseguentemente condannato al risarcimento Controparte_1 del danno patrimoniale in favore delle appellanti e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in misura pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale
[...]
Funzionario Giudiziario F1, a decorrere dal 01.07.2019 e sino alla data dell'effettivo inquadramento nella III Area Funzionale (15.12.2022).
Sulle somme dovute a tale titolo spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00).
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, atteso l'accoglimento solo parziale dell'originario ricorso e dell'appello, nonché tenuto conto della complessità e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°107/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 22.03.2024, contrariis reiectis, così decide:
15 - accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto delle appellanti all'assunzione nella III Area Funzionale- profilo funzionale Funzionario
Giudiziario-F1, con decorrenza dal 01.07.2019;
- per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno patrimoniale in favore Controparte_1 delle appellanti e in misura pari alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario Giudiziario
F1, a decorrere dal 01.07.2019 e sino alla data dell'effettivo inquadramento nella III Area
Funzionale (15.12.2022), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26 Giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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