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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00714/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 26/2025, resa tra le parti, concernente l’attivazione delle misure di accoglienza a favore del ricorrente.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano e del Ministero dell’Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatrice, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025, la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Considerato che con ordinanza n. 26/2025 il TAR ha respinto l’impugnazione del provvedimento della Prefettura di Milano che ha rigettato l’istanza di accesso alle misure di accoglienza, inviata a mezzo pec dal difensore del cittadino straniero ricorrente in primo grado;
Secondo il TAR, infatti, “ dal coordinamento tra gli artt. 1 e 14 del d.l.vo n. 142/2015 con l’art. 6 del d.l.vo n. 25/2008 emerge che l’applicazione delle misure di accoglienza è subordinata alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, avanti alla competente Questura, secondo le specifiche modalità previste dall’ordinamento, che non risultano rispettate dal ricorrente ”;
“ tra esse vi è la necessità di comparire personalmente (cfr art. 6 paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE) presso il competente ufficio per permettere l’identificazione ed il formale inoltro della domanda ”;
Ritenuto che tale ricostruzione non possa essere condivisa alla luce di plurimi indici, e in particolare:
a ) dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, il quale già in limine stabilisce: “ Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ”;
b ) dell’articolo 2, comma 1, lettera a ), del medesimo decreto, il quale fornisce una definizione di “ richiedente protezione internazionale o richiedente ” più ampia di quella contenuta nel d.lgs. n. 25/2008 e anche di quella recata dalle stesse retrostanti direttive europee, individuando il richiedente nello “ straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione ”;
c ) del comma 3- bis dell’articolo 6 del d.lgs. n. 25/2008 (introdotto dal recente d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176), il quale, nel prevedere che “ Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell’identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato ”, ricollega solo alla mancata presentazione il venir meno – evidentemente con effetto ex tunc – della efficacia di domanda della manifestazione di volontà precedentemente espressa dall’interessato;
Ritiene, dunque, la Sezione – in base alla cognizione propria della fase cautelare e salvo gli approfondimenti che spettano al giudice di primo grado – che nel disciplinare le misure di accoglienza il legislatore si sia avvalso della facoltà, riconosciuta dall’articolo 4 della direttiva 2013/33/UE, di introdurre disposizioni più favorevoli agli stranieri (purché compatibili con la direttiva stessa) ed abbia ritenuto di ancorare l’accesso alle misure di accoglienza, salva ovviamente la decadenza in caso di mancato buon esito della domanda di protezione, non necessariamente alla comparizione personale del richiedente presso la Questura, ma anche alla semplice “ manifestazione di volontà ” di proporre domanda di protezione internazionale, momento che può essere logicamente e cronologicamente anteriore a quello della presentazione personale in Questura (naturalmente, dovrà trattarsi di una manifestazione di volontà anch’essa formalizzata in qualsiasi modo, e sotto questo aspetto una PEC indirizzata alla Questura competente dal difensore dell’interessato - come avvenuto nel caso che qui occupa - ha certamente tale valore);
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, anche in considerazione della gravità ed irreparabilità del danno arrecato al ricorrente, incidente su diritti fondamentali dell’individuo;
Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese relative alla fase cautelare per il doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO