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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
“ con Parte_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Vito Giovannelli;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio CP_1 Lacerenza;
all'udienza del 3.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento, nelle more del presente giudizio di opposizione, della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto
(D.I. n. 451/2024).
Condanna la parte opponente alla liquidazione delle spese processuali in favore della controparte, in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 451/24 del 4.04.2024;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opposta-che liquida in complessivi Euro 1.030,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge- da distrarre.
Bari,3.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
“ con Parte_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Vito Giovannelli;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio CP_1 Lacerenza;
all'udienza del 3.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento, nelle more del presente giudizio di opposizione, della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto
(D.I. n. 451/2024).
Condanna la parte opponente alla liquidazione delle spese processuali in favore della controparte, in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 451/24 del 4.04.2024;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opposta-che liquida in complessivi Euro 1.030,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge- da distrarre.
Bari,3.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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