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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1872/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1872/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, (C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(NA), residente in [...], elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Raiola 41E, presso lo studio dell'avv.to Rosa Castellano, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, (C.F. ), nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia alla Via Cosenza n.53, presso lo studio dell'avv.to Marilisa Somma, la quale la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.10.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni come in atti.
1 Il P.M., in data 06.11.2025, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, chiedeva di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amalfi in data 04.10.1969 con la resistente , nel corso del quale sono nati due figli, (nato il Controparte_1 Per_1
27.09.1972) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 2732/2024 del 9.10.2024 e che, dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza del giudizio di separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione. Pertanto, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza adottare alcuna ulteriore statuizione, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore costituito.
Nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva CP_1
la quale, a fronte della volontà manifestata dal coniuge, non si opponeva alla pronuncia di
[...] divorzio allegando che esso era stato costellato da tanti anni di violenza e sopraffazione fisica, mentale e psicologica, sia da parte del coniuge che di alcuni familiari che, a suo dire, avevano altresì condizionato il nella scelta di separarsi dal coniuge. Pt_1
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del difensore costituito.
All'esito dell'ascolto delle parti avvenuto all'udienza del 22.10.2025, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione e considerato che non vi era da adottare alcuna ulteriore statuizione analogamente a quanto avvenuto in sede di separazione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
Preliminarmente, si evidenzia che irrilevante è tanto l'istanza di c.t.u. sullo stato di salute psichico del avanzata dalla in comparsa di costituzione, quanto la prova testimoniale Pt_1 CP_1 richiesta dal ricorrente, non essendo contestato che ella vive ormai da tempo presso altra abitazione, diversa dalla dimora coniugale.
Ciò detto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dal 10.04.2024, data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione giudiziale
2 conclusosi con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2732/2024 pubblicata il 21.10.2024, passata in giudicato come da certificazione di Cancelleria in atti.
Essendo da quella data perdurato ininterrottamente lo stato di separazione, deve ritenersi definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
Alcuna ulteriore statuizione va adottata, avendo i coniugi dichiarato di essere autosufficienti economicamente.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amalfi per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att.
c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 109, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio del comune di Amalfi dell'anno 1969);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1872/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, (C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(NA), residente in [...], elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Raiola 41E, presso lo studio dell'avv.to Rosa Castellano, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, (C.F. ), nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia alla Via Cosenza n.53, presso lo studio dell'avv.to Marilisa Somma, la quale la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.10.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni come in atti.
1 Il P.M., in data 06.11.2025, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, chiedeva di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amalfi in data 04.10.1969 con la resistente , nel corso del quale sono nati due figli, (nato il Controparte_1 Per_1
27.09.1972) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 2732/2024 del 9.10.2024 e che, dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza del giudizio di separazione, non era intervenuta alcuna riconciliazione. Pertanto, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza adottare alcuna ulteriore statuizione, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore costituito.
Nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva CP_1
la quale, a fronte della volontà manifestata dal coniuge, non si opponeva alla pronuncia di
[...] divorzio allegando che esso era stato costellato da tanti anni di violenza e sopraffazione fisica, mentale e psicologica, sia da parte del coniuge che di alcuni familiari che, a suo dire, avevano altresì condizionato il nella scelta di separarsi dal coniuge. Pt_1
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del difensore costituito.
All'esito dell'ascolto delle parti avvenuto all'udienza del 22.10.2025, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione e considerato che non vi era da adottare alcuna ulteriore statuizione analogamente a quanto avvenuto in sede di separazione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
Preliminarmente, si evidenzia che irrilevante è tanto l'istanza di c.t.u. sullo stato di salute psichico del avanzata dalla in comparsa di costituzione, quanto la prova testimoniale Pt_1 CP_1 richiesta dal ricorrente, non essendo contestato che ella vive ormai da tempo presso altra abitazione, diversa dalla dimora coniugale.
Ciò detto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dal 10.04.2024, data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione giudiziale
2 conclusosi con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2732/2024 pubblicata il 21.10.2024, passata in giudicato come da certificazione di Cancelleria in atti.
Essendo da quella data perdurato ininterrottamente lo stato di separazione, deve ritenersi definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
Alcuna ulteriore statuizione va adottata, avendo i coniugi dichiarato di essere autosufficienti economicamente.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amalfi per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att.
c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 109, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio del comune di Amalfi dell'anno 1969);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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