TRIB
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7985/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Di Luna Rita, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Giugliano in Campania, alla via Riccio n. 17
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Cavallo, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Marano di Napoli, alla via Merolla n. 6
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.9.2023, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Marano di Napoli, il 16.3.1974) con , dalla cui unione nascevano Controparte_1
Pers i figli e (entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e che la prosecuzione Per_2
della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della Controparte_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 9.9.2024 le parti raggiungevano un accordo in merito alle condizioni sia della separazione che del divorzio e la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza non definitiva, depositata l'8.10.2024, il Collegio pronunciava la separazione tra i coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
All'udienza del 7.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore (13.3.2024), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni concordate di cui alla separazione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Marano, in data 16.3.1974, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e (nata in Controparte_1 Parte_1
Calvizzano, il 19.4.1950);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 13, parte II, serie A, anno
1974), per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7985/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Di Luna Rita, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Giugliano in Campania, alla via Riccio n. 17
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Cavallo, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Marano di Napoli, alla via Merolla n. 6
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.9.2023, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio (in Marano di Napoli, il 16.3.1974) con , dalla cui unione nascevano Controparte_1
Pers i figli e (entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e che la prosecuzione Per_2
della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della Controparte_1
quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 9.9.2024 le parti raggiungevano un accordo in merito alle condizioni sia della separazione che del divorzio e la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza non definitiva, depositata l'8.10.2024, il Collegio pronunciava la separazione tra i coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
All'udienza del 7.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore (13.3.2024), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni concordate di cui alla separazione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Marano, in data 16.3.1974, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e (nata in Controparte_1 Parte_1
Calvizzano, il 19.4.1950);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (atto n. 13, parte II, serie A, anno
1974), per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro