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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona EL Giudice Onorario, Dr.ssa M.
MA Urso ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2099 EL R.A.G.C. relativo all'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare EL 26.06.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
MA EL EL (AG) C.da Piana Vecchia snc C.F. elettivamente domiciliato in Palermo, in Via Galletti C.F._1
n. 111, presso lo studio ELl'Avv. Giuseppe Abbate che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti,
- parte attrice -
E
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
PO di LL (Pa), via Himera n. 20, in persona ELl'Amministratore pro-tempore Prof. , elettivamente Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
domiciliato in Palermo, Via Damiani Almeyda n.5 presso lo studio ELl'Avv.
Giuseppe Rotolo che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti,
- convenuto – avente oggetto: opposizione ELibera condominiale valore EL procedimento: indeterminabile (difficoltà bassa)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambi i procuratori concludono come da note conclusive, comparse conclusionali e note di replica, riportandosi altresì, alle note scritte depositate per l'udienza cartolare EL 26.06.2025, cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito ELla modifica ELl'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore ELla legge di modifica EL processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento EL processo e le ragioni di fatto e di diritto ELla decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, innanzi a questo
Tribunale, il rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, per i motivi tutti esposti, IN VIA PRELIMINARE A) di sospendere la ELibera impugnata anche inaudita altera parte o nel contraddittorio ELle parti IN VIA ISTRUTTORIA B) di
Ordinare al di esibire in giudizio ex art. 210 cpc: B.1) Copia dei Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
contratti relativi ai dipendenti assunti dal condominio nonché ELle ELibere assemblerai nelle quali gli stessi sarebbero stati ELiberati ed approvati. B.3) copia dei documenti giustificativi ELle spese, fatture estratti conto etc riportate nei bilanci approvati con la ELibera impugnata
e segnatamente quelli di cui alle consegne EL 10.11.2022 e 21.11.22 come riportato nella relazione anno 2016. B.4) nominare CTU contabile al fine di procedere con la revisione contabile relativa agli anni 2016-2018 sulla base ELla documentazione che il Condominio depositerà e quella allegata dall'attore con riserva di ulteriore integrazione nei termini.
NEL MERITO - dichiarare ed accertare, per tutti i motivi e le ragioni esposte, la invalidità, illegitttimità ed inefficacia ELla ELibera impugnata e ELle tabelle millesimali con esse appicate disponendone l'inapplicabilità, l'annullamento e/o nullità ed inefficacia di esse ex tunc. - dichiarare ed accertare, per quanto esposto, la invalidità, illegitttimità ed inefficacia ELla ELibera impugnata nella parte in cui vengono ripartite spese che non possono gravare sui singoli comproprietari e/o condomini perché voluttuarie o adottate senza la prescritta unanimità dei condomini o prive di ELibera assembleare o, comunque, ripartite per due volte all'attore quale condomino e parte soccombente nei giudizi in cui è essa stessa parte processuale. - dichiarare ed accertare l'estinzione per prescrizione EL credito asseritamente vantato dalla controparte nei confronti ELl'attore per oneri condominiali e per le somme, comunque, riportate nei singoli rendiconti approvati ed oggetto di odierna impugnazione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal . - Parte_1
stabilire ed accertare, in base alla relazione redatta dal nominando CTU nell'esatto adempimento ELl'incarico commessogli, l'ammontare ELle somme riportate in bilancio imputabili solo ai singoli proprietari e non anche ripartibili ai condomini che, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute dall'attore. - dichiarare ed accertare in ogni caso la illegittimità
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e/o invalidità ELla ELibera impugnata e, per l'effetto, annullare l'atto oggetto EL presente giudizio”.
A fondamento ELle domande, parte attrice impugnava la ELibera adottata dall'assemblea condominiale il 16 aprile 2023.
L'assemblea EL , con la ELibera impugnata, CP_1 Controparte_1
approvava gli argomenti posti all'ordine EL giorno ed in particolare: “1.
Approvazione Ricostruzione contabile anni 2016-2017-2018, 2. Approvazione riparto soccombenza sentenza N. 209/2023 Tribunale di Termini Imerese;
3. Contenzioso RG
3053/2020 Ditta Rizza c. condominio. Approvazione transazione bonaria, 4.
Dimissioni Amministratore.
5. Proposta di accordo con Agave per utilizzazione spiaggia.
6. Installazione cassette postali”.
Parte attrice, eccepiva la nullità e l'inefficacia ELla ELibera sopra richiamata, in quanto relativa a rendiconti invalidi, nulli, inefficaci ed annullabili atteso che facevano riferimento a tabelle millesimali approvate il 13 febbraio 2000 dal e che il Tribunale con la sentenza n. 318/2008, aveva CP_1
ritenuto nulle perché approvate a maggioranza e non all'unanimità.
Si costituiva, in data 23.10.2023, il convenuto, con comparsa di CP_1
costituzione e risposta, il quale contestava le domande ex adverso dedotte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con decreto reso in data 13 novembre 2023, il Tribunale assengnava alle parti i termini per il deposito ELle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e fissava l'udienza EL 12 gennaio 2024 per la prima comparizione.
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La causa, in seguito a richiesta di riunione ad altro procedimento, veniva fissata per il 23 gennaio 2025.
Il giudice con verbale EL 23 gennaio 2025 rilevava la mancanza di presupposti per disporre la riunione con altro recante il n. RG 2066/2023 e rinviava il procedimento all'udienza EL 26 giugno 2025 assegnando alle parti termini perentori e disponendo la trattazione scritta con termine per il deposito di note scritte.
Alla predetta udienza la causa veniva posta in decisione.
Condizione di procedibilità:
Occorre, in via preliminare, darsi atto EL corretto espletamento EL procedimento di mediazione, introdotto da parte attrice e conclusosi con verbale negativo EL 29 giugno 2023
Ciò premesso nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Sulla nullità ELla ELibera impugnata:
Ai sensi ELl'art. 1137 c.c., concernente l'impugnazione ELle ELibere assembleari condominiali, ai primi due commi si statuisce che: “Le ELiberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le ELiberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data ELla ELiberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione ELla ELiberazione per gli assenti”.
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La norma individua, in primo luogo, i vizi che legittimano l'impugnazione di una ELibera condominiale in quanto la stessa non può essere contraria: alla legge o al regolamento di condominio.
L'articolo 1137 EL codice civile individua i soggetti legittimati a richiedere l'annullamento ossia i condomini: assenti, e cioè quelli che non abbiano partecipato all'assemblea pur convocati;
dissenzienti, e cioè quelli che abbiano votato contro alla ELibera;
astenuti, e cioè quelli che, pur avendo partecipato all'assemblea ed alla votazione, non abbiano espresso voto né favorevole né contrario.
I termini di impugnazione per le ELibere annullabili sono individuati all'articolo 1137 EL codice civile. Tali termini hanno una decorrenza diversa dalla data in cui è stata approvata per dissenzienti e astenuti. Decorrerà invece dalla data in cui è stato notificato il verbale di assemblea per coloro che non abbiano partecipato all'assemblea.
Decorsi inutilmente i termini di trenta giorni senza che sia stato notificato un atto di citazione o avviato il procedimento di mediazione, tutti i vizi che avrebbero determinato l'annullabilità ELla ELibera devono ritenersi definitivamente sanati.
Nullità, insistenza ed inefficacia ELla ELibera condominiale:
La ELibera è “inesistente” nel caso in cui manchi degli elementi essenziali, tanto che non sia possibile identificarla e qualificarla come atto giuridico.
È “nulla” la ELibera contraria alla legge, con oggetto impossibile o illecito, cioè contrario alla legge o all'ordine pubblico, quella con oggetto non
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rientrante nella competenza ELl'assemblea, nonché la ELibera che incide sui diritti dei singoli condomini, su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino.
È annullabile, invece, la ELibera viziata per difetti formali, come quella adottata in mancanza EL quorum costitutivo o ELiberativo o con l'irregolare convocazione dei condomini, in generale quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione ELl'Assemblea, quelle affette da irregolarità nel procedimento di convocazione
Solo questa ultima figura di vizio, l'annullabilità, è prevista dal Legislatore nel summenzionato art. 1137 c.c., il quale prevede, altresì, che: “L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione ELla ELiberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria”.
Le ipotesi di nullità e di inesistenza, invece, sono elaborazioni ELla dottrina e ELla giurisprudenza.
La distinzione ha ovviamente risvolti sul piano pratico.
In primo luogo, è importante inquadrare correttamente il vizio che inficia la ELibera che si vuole impugnare, poiché la legge prevede procedure e termini diversi a seconda EL tipo di invalidità.
Nei casi di inesistenza – in verità, molto rari – e di nullità, infatti, il condòmino che ritiene di essere stato danneggiato dalla decisione può agire in qualsiasi momento e chiedere che vengano adottati i provvedimenti opportuni nel suo interesse, e la pronuncia fa venir meno tutti gli effetti che si
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sono verificati ad origine (ha effetto “ex tunc”); l'annullabilità, invece, ai sensi ELl'art. 1137 c.c., può essere fatta valere solo impugnando la ELibera entro 30 giorni dalla sua adozione per il caso di condomino presente all'Assemblea o, nel caso in cui fosse assente, entro 30 giorni dalla comunicazione EL verbale d'Assemblea.
Ancora, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, mentre l'annullabilità deve essere eccepita dalla parte.
Inoltre, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, a prescindere se fosse presente o assente all'Assemblea, ovvero se fosse favorevole o contrario alla ELibera;
diversamente, l'annullamento, come già detto, può essere richiesto solo dal condomino assente all'Assemblea, ovvero dal contrario o dall'astenuto.
Il fondamento ELla distinzione tra ELiberazioni nulle e annullabili è rinvenibile nella sentenza a Sezioni Unite ELla Cassazione n.4806/2005, che ha affermato che “sono da ritenersi nulle le ELibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza ELl'Assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto“; sono, invece, annullabili “le ELibere con vizi relativi alla regolare costituzione ELl'Assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in Assemblea, quelle
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genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”.
Fatta questa breve premessa sulla normativa codicistica in materia di impugnazioni di ELibere condominiali, si osserva che parte attrice lamentava che l'attuale Amministratore, contravvenendo alla ELibera condominiale che prevedeva la nomina di un revisore, in mancanza di un nuovo atto di nomina in suo favore si autoproclamava revisore contabile EL . CP_1
Secondo l'assunto attoreo, l'amministratore stabiliva in maniera unilaterale ed arbitraria e senza tenere in considerazione la perizia redatta – su richiesta ELla
Procura - anche con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2014 e 2015 ai quali quelli impugnati venivano apoditticamente collegati, sia i criteri e le modalità di ricostruzione ELla contabilità degli anni 2016-2018 sia quelli di imputazione e ripartizione ELle singole voci includendo anche, spese e voci di uscita anche ingenti che lo stesso consulente ELla procura aveva ritenuto assolutamente non giustificabili e privi di supporto documentale idoneo per poter essere annotati nella contabilità EL . CP_1
L'amministratore di condominio redigeva revisione contabile poi approvata dall'assemblea senza alcuna ELibera di nomina e senza alcun conferimento di incarico in violazione ELl'art. 1130 bis c.c.
Parte attrice evidenziava, inoltre, che stante la mancanza di un mandato ad hoc all'Amministratore, la revisione dei rendiconti approvati, dall'assemblea con la ELibera impugnata era da considerarsi invalida, inefficace e nulla, per violazione di legge.
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Invero, la ELibera impugnata, così come i relativi rendiconti approvati, deve ritenersi invalida, nulla ed inefficace, atteso che i rendiconti farebbero riferimento a tabelle millesimali approvate da ultimo il 13 febbraio ELl'anno
2000 dal che il Tribunale, con la sentenza n. 318/2008, aveva CP_1
ritenuto nulle perché approvate a maggioranza e non all'unanimità. A fronte di tale titolo orami passato in giudicato, il non ha provveduto ad CP_1
approvare nuove tabelle millesimali. Esse, quindi, oggi risultano inapplicabili alla ripartizione ed alla revisione approvata dal , sia consuntiva CP_1
che preventiva, così come a tutte le altre spese ricomprese in appalti di prestazioni, opere e/o servizi che, dunque, doveva fare riferimento alle tabelle millesimali allegate agli atti di compravendita ed al regolamento CP_3
in mancanza di diversa determinazione. Queste ultime, tuttavia, fanno riferimento solamente alle palazzine da A ad L escludendo tutte le altre palazzine circostanza che emerge anche dagli atti di compravendita conclusi successivamente;
esse, inoltre, si riferiscono solo alla ripartizione ELle spese relative alle parti comuni e non anche quelle di gestione quali sono appunto quelle in materia di bilancio ed appalti, servizi ed altro e non contemplano né conteggiano i millesimi connessi ai posti auto che in uno all'immobile furono trasferiti ai singoli proprietari con la conseguenza che andavano integrate anche al fine di ripartire le spese tra i condomini tenendo conto di questi beni stante che non tutti posseggono un solo posto auto né tengono conto che, come da regolamento, i costi ELl'acqua e ELl'energia elettrica vanno suddivisi
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sulla base dei consumi effettivi e non come avviene oggi su un principio di uguaglianza per tutti che prescinde da tali dati.
L'attore, pertanto, lamentava che nei rendiconti, oggetto di impugnazione, il non adeguava il proprio operato ai principi espressi nella CP_1
sentenza anzidetta né tanto meno ripartiva, tra i condomini, la quota di millesimi che prima ELla sentenza era in capo alla CP_4
L'attore, pertanto, lamenta che il continua ad applicare la CP_1
ELibera EL 28.06.1998 non solo al fine di ricomprendere il corpo Q (allora Y) tra le palazzine facenti parte EL ma anche quale ELiberazione di CP_1
approvazione ELle relative tabelle millesimali.
L'attore, nell'impugnare la ELibera oggetto di tale giudizio, rileva che la stessa risulta viziata per il mancato rispetto ELl'unanimità, ELle convocazioni a tutti i titolari ed aventi titolo, mancanza EL quorum necessario anche per l'allontanamento di alcuni proprietari prima ELla stessa ELiberazione.
La nullità e l'inesistenza, dunque, di valide ed efficaci tabelle millesimali adottate, dalla ditta costruttrice ab origine e dai condomini all'unanimità ex post, incide chiaramente sia sulle singole ripartizioni personali ed oneri che ogni condomino è chiamato poi concretamente a versare al sia CP_1
sui soggetti legittimati a partecipare e ELibera in assemblea oltre che in ordine alla concreta quota di proprietà che ogni singolo condomino può esprimere in seno all'adunanza. Ne consegue, dunque, che le ELibere, medio tempore adottare, in esse comprese quelle EL 28.06.98, in violazione di tale dato necessario sono non solo illegittime ed inefficaci ma anche tamquam non esset.
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Peraltro, e ciò risulta chiaro dal contenuto EL primo atto stipulato tra la società costruttrice ed il primo acquirente di unità immobiliare facente parte EL complesso condominiale al quale sono allagati il regolamento e le tabelle millesimali quelle come detto relative ai soli servizi comuni non contempla il corpo Q. Tale atto fa riferimento solo alle abitazioni costruite all'interno EL complesso con esclusione, quindi, EL corpo Q. CP_1
Il numero di unità indicati nell'atto costitutivo ELle tabelle anzidette, è di sole
121 e non anche di 136.
Questo Tribunale, anche in questa sede, deve prendere atto ELla circostanza che il convenuto non si sia conformato alle statuizioni ELla CP_1
sentenza n. 319/2008, resa dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale veniva dichiarata la nullità ELle tabelle millesimali ELiberate in data
13.02.2000.
D'altra parte, anche le tabelle millesimali, approvate con la ELibera adottata dal in data 28.06.1998 sono state dichiarate nulle da questo CP_1
Tribunale. E
Deve evidenziarsi, infatti, che le ELibere adottate EL devono CP_1
dichiararsi nulle ed inefficaci, atteso che si tratta di ELibere che non tengono conto ELl'assetto condominiale per la ripartizione ELle spese condominiali, nel rispetto ELle tabelle millesimali e, in ogni caso, la ELibera condominiale avente ad oggetto l'approvazione di spese di natura straordinaria, va approvata con il voto favorevole (e, dunque, all'unanimità) di tutti i
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condomini e proprietari facenti parte EL medesimo con la CP_1
conseguenza che, in mancanza, la ELiberazione è nulla e tamquam non esset.
Sotto diverso profilo poi, a seguito ELla dichiarata nullità ELle tabelle espressa dal Tribunale di Termini Imerese, nella sentenza n. 319/2008, il
è privo dei millesimi ad essa in precedenza afferenti, circostanza CP_1
che risulta in maniera evidente e peraltro confermata da ultimo nella ELibera EL 27 ottobre 2024 la cui produzione in giudizio è stata autorizzata da questo
Tribunale.
È, pertanto, evidente che il ha ELiberato e ripartito non sulla CP_1
base di 1000 millesimi mancando quelli non ripartiti con nuove tabelle di
PARIBA.
Infatti, la Corte suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
98391/21, ha sancito che, in tema di ripartizione ELle spese condominiali, deve ritenersi nulla la decisione assembleare che modifica anche per il futuro,
i criteri di divisione ELle spese condominiali contravvenendo alle norme previste dal Codice civile (o dal regolamento condominiale). Nella stessa pronuncia è stato inoltre stabilito che la ELibera assembleare sia invece solo annullabile nel caso in cui ripartisca le spese diversamente dai criteri legali ma solo in relazione ad un caso specifico e senza incidere su quanto prescrivono la legge o la convenzione ELle parti.
La ELibera è, infatti, un atto che in condominio vale e deve necessariamente, valere per tutti: lo impone la condivisione di beni comuni alla cui tutela tutti sono interessati. Le sezioni Unite, affrontando il quesito se tale violazione
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renda la ELibera nulla o annullabile, richiamando la precedente pronuncia anch'essa a Sezioni Unite n. 4806/2005, hanno ulteriormente chiarito il concetto sancendo che sono nulle per impossibilità giuridica ELl'oggetto le ELibere in materia di ripartizione spese quando i criteri dettati dalla legge o dalla convenzione ELle parti sono modificati anche per il futuro, mentre sono annullabili, nel termine di 30 giorni ex articolo 1137 Codice civile, quelle ELibere adottate senza modificare i criteri di legge o convenzione, ma in violazione degli stessi rimanendo però nell'esercizio ELle attribuzioni assembleari previste dall'articolo 1135, numeri 2 e 3 Codice civile.
Sotto ulteriore profilo la ELibera di revisione impugnata così come i relativi rendiconti approvati sono assolutamente invalidi, nulli, inefficaci ed annullabili in quanto riferibili a tabelle millesimali approvate il 13 febbraio
2000 dal;
le predette tabelle venivano dichiarate nulle da questo CP_1
Tribunale, con la sentenza n. 318/2008, perché approvate a maggioranza e non con la partecipazione di tutti ivi compresa il Sig. . Parte_1
In definitiva, sono affette da nullità, se adottate senza consenso unanime dei condomini, le ELibere assembleari aventi a oggetto la ripartizione ELle spese comuni in deroga ai criteri legali di ripartizione ELle spese medesime;
ne consegue che, in mancaza ELl' unanimità e per le spese relative alle parti e servizi comuni ELl' edificio che, per loro natura, forniscono unità diverse ai songoli condomini, devono trovare applicazione i criteri di proporzionalità individuati dall' art. 1123 cod. civ. (cfr. Cassazione – Sez. II, sentenza EL
14.01.2009 n. 747).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tali prinicipi non sono stati rispettati dal convenuto, nella CP_1
ELibera condominiale oggi opposta, come provato dall'attore con la documentazione versata in atti.
Sull'illegittimità ELla ELibera in ordine al conferimento ELl'incarico all'amministratore di revisore contabile:
Sotto ulteriore profilo la ELibera di revisione impugnata è invalida, atteso che avrebbe conferito incarico all'Amministratore, mentre tale incarico doveva essere assegnato ad un revisore contabile.
D'altra parte, questo Tribunale, con l'ordinanza riservata emessa nel procedimento portante il n. 2066/2023 di ruolo generale, ha rilevato la nullità ELle tabelle millesimali dando incarico al CTU non solo di rifarle ex novo ma anche di procedere con la revisione contabile onerando il EL CP_1
deposito ELla documentazione giustificativa e dando anche i necessari ed opportuni correttivi al mandato conferito al consulente, riconoscendo in tal modo la evidente erroneità ELlo strumento contabile approvato dal
. CP_1
Sotto questo profilo, quindi, la ELibera impugnata anche alla luce degli ulteriori risvolti in sede giudiziaria che ha ad oggetto i bilanci pregressi rispetto a quelli oggetto ELla riforma affidata all'Amministratore, deve essere revocata e, comunque, ritenuta non opponibile nei costi, nelle spese e negli oneri economici all'attore.
Per quanto sopra esposto, osserva questo Tribunale che la ELibera approvata dal è assolutamente invalida, nulla e inefficace in quanto CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
riferibile a tabelle millesimali approvate il 13 febbraio 2000 dal CP_1
che, questo Tribunale, con la sentenza n. 318/2008, ha dichiarato nulle perché approvate a maggioranza e non con la partecipazione di tutti ivi compresa la odierna parte attrice.
Mette conto evidenziare, peraltro, che questo Tribunale, con la sentenza n.
568/2025 resa nel procedimento portante il n. 1308/2024 di ruolo generale ha dichiarato la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza di valide tabelle millesimali e di quelle approvate in data 28.06.1998.
Alla luce ELle superiori argomentazioni deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento ELle eccezioni preliminari sollevate dall'attore.
In ordine alle ulteriori domande formulate in atto di citazione, ritiene questo
Tribunale che occorre provvedere all'esito ELl'istruttoria, avvalendosi – ove necessario - ELla competenza di un Professionista.
Si riserva di provvedere, con separata ordinanza, di fissare altra udienza per la prosecuzione EL giudizio, riservando al merito, ogni statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- accoglie le eccezioni di parte attrice, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- accerta e dichiara la invalidità, illegittimità ed inefficacia ex tunc ELla ELibera impugnata e ELle tabelle millesimali con essa applicate in essa compresa
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
anche la ELibera EL 28.06.1998 disponendone per l'effetto e, in conseguenza,
l'inapplicabilità;
- accerta e dichiara l'invalidità, illegittimità ed inefficacia ex tunc ELla ELibera impugnata nella parte in cui vengono ripartite spese che non possono gravare sui singoli comproprietari e/o condomini perché voluttuarie e adottate senza la prescritta unanimità dei condomini, prive di ELibera assembleare, ripartite per due volte all'attore quale condomino e parte soccombente nei giudizi in cui è essa stessa parte processuale;
- si riserva di provvederte sulle spese alla definizione EL giudizio, nel merito;
Così deciso in Termini Imerese, il 24.07.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Maria MA Urso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria MA Urso, in conformità alle prescrizioni EL
combinato disposto ELl'art. 4 EL D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e EL decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto ELle
regole tecniche sancite dal decreto EL Ministro ELla Giustizia EL 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona EL Giudice Onorario, Dr.ssa M.
MA Urso ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2099 EL R.A.G.C. relativo all'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare EL 26.06.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
MA EL EL (AG) C.da Piana Vecchia snc C.F. elettivamente domiciliato in Palermo, in Via Galletti C.F._1
n. 111, presso lo studio ELl'Avv. Giuseppe Abbate che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti,
- parte attrice -
E
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
PO di LL (Pa), via Himera n. 20, in persona ELl'Amministratore pro-tempore Prof. , elettivamente Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
domiciliato in Palermo, Via Damiani Almeyda n.5 presso lo studio ELl'Avv.
Giuseppe Rotolo che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti,
- convenuto – avente oggetto: opposizione ELibera condominiale valore EL procedimento: indeterminabile (difficoltà bassa)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambi i procuratori concludono come da note conclusive, comparse conclusionali e note di replica, riportandosi altresì, alle note scritte depositate per l'udienza cartolare EL 26.06.2025, cui si rinvia integralmente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito ELla modifica ELl'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore ELla legge di modifica EL processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento EL processo e le ragioni di fatto e di diritto ELla decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, innanzi a questo
Tribunale, il rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, per i motivi tutti esposti, IN VIA PRELIMINARE A) di sospendere la ELibera impugnata anche inaudita altera parte o nel contraddittorio ELle parti IN VIA ISTRUTTORIA B) di
Ordinare al di esibire in giudizio ex art. 210 cpc: B.1) Copia dei Controparte_1
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contratti relativi ai dipendenti assunti dal condominio nonché ELle ELibere assemblerai nelle quali gli stessi sarebbero stati ELiberati ed approvati. B.3) copia dei documenti giustificativi ELle spese, fatture estratti conto etc riportate nei bilanci approvati con la ELibera impugnata
e segnatamente quelli di cui alle consegne EL 10.11.2022 e 21.11.22 come riportato nella relazione anno 2016. B.4) nominare CTU contabile al fine di procedere con la revisione contabile relativa agli anni 2016-2018 sulla base ELla documentazione che il Condominio depositerà e quella allegata dall'attore con riserva di ulteriore integrazione nei termini.
NEL MERITO - dichiarare ed accertare, per tutti i motivi e le ragioni esposte, la invalidità, illegitttimità ed inefficacia ELla ELibera impugnata e ELle tabelle millesimali con esse appicate disponendone l'inapplicabilità, l'annullamento e/o nullità ed inefficacia di esse ex tunc. - dichiarare ed accertare, per quanto esposto, la invalidità, illegitttimità ed inefficacia ELla ELibera impugnata nella parte in cui vengono ripartite spese che non possono gravare sui singoli comproprietari e/o condomini perché voluttuarie o adottate senza la prescritta unanimità dei condomini o prive di ELibera assembleare o, comunque, ripartite per due volte all'attore quale condomino e parte soccombente nei giudizi in cui è essa stessa parte processuale. - dichiarare ed accertare l'estinzione per prescrizione EL credito asseritamente vantato dalla controparte nei confronti ELl'attore per oneri condominiali e per le somme, comunque, riportate nei singoli rendiconti approvati ed oggetto di odierna impugnazione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal . - Parte_1
stabilire ed accertare, in base alla relazione redatta dal nominando CTU nell'esatto adempimento ELl'incarico commessogli, l'ammontare ELle somme riportate in bilancio imputabili solo ai singoli proprietari e non anche ripartibili ai condomini che, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute dall'attore. - dichiarare ed accertare in ogni caso la illegittimità
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e/o invalidità ELla ELibera impugnata e, per l'effetto, annullare l'atto oggetto EL presente giudizio”.
A fondamento ELle domande, parte attrice impugnava la ELibera adottata dall'assemblea condominiale il 16 aprile 2023.
L'assemblea EL , con la ELibera impugnata, CP_1 Controparte_1
approvava gli argomenti posti all'ordine EL giorno ed in particolare: “1.
Approvazione Ricostruzione contabile anni 2016-2017-2018, 2. Approvazione riparto soccombenza sentenza N. 209/2023 Tribunale di Termini Imerese;
3. Contenzioso RG
3053/2020 Ditta Rizza c. condominio. Approvazione transazione bonaria, 4.
Dimissioni Amministratore.
5. Proposta di accordo con Agave per utilizzazione spiaggia.
6. Installazione cassette postali”.
Parte attrice, eccepiva la nullità e l'inefficacia ELla ELibera sopra richiamata, in quanto relativa a rendiconti invalidi, nulli, inefficaci ed annullabili atteso che facevano riferimento a tabelle millesimali approvate il 13 febbraio 2000 dal e che il Tribunale con la sentenza n. 318/2008, aveva CP_1
ritenuto nulle perché approvate a maggioranza e non all'unanimità.
Si costituiva, in data 23.10.2023, il convenuto, con comparsa di CP_1
costituzione e risposta, il quale contestava le domande ex adverso dedotte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con decreto reso in data 13 novembre 2023, il Tribunale assengnava alle parti i termini per il deposito ELle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e fissava l'udienza EL 12 gennaio 2024 per la prima comparizione.
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La causa, in seguito a richiesta di riunione ad altro procedimento, veniva fissata per il 23 gennaio 2025.
Il giudice con verbale EL 23 gennaio 2025 rilevava la mancanza di presupposti per disporre la riunione con altro recante il n. RG 2066/2023 e rinviava il procedimento all'udienza EL 26 giugno 2025 assegnando alle parti termini perentori e disponendo la trattazione scritta con termine per il deposito di note scritte.
Alla predetta udienza la causa veniva posta in decisione.
Condizione di procedibilità:
Occorre, in via preliminare, darsi atto EL corretto espletamento EL procedimento di mediazione, introdotto da parte attrice e conclusosi con verbale negativo EL 29 giugno 2023
Ciò premesso nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Sulla nullità ELla ELibera impugnata:
Ai sensi ELl'art. 1137 c.c., concernente l'impugnazione ELle ELibere assembleari condominiali, ai primi due commi si statuisce che: “Le ELiberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le ELiberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data ELla ELiberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione ELla ELiberazione per gli assenti”.
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La norma individua, in primo luogo, i vizi che legittimano l'impugnazione di una ELibera condominiale in quanto la stessa non può essere contraria: alla legge o al regolamento di condominio.
L'articolo 1137 EL codice civile individua i soggetti legittimati a richiedere l'annullamento ossia i condomini: assenti, e cioè quelli che non abbiano partecipato all'assemblea pur convocati;
dissenzienti, e cioè quelli che abbiano votato contro alla ELibera;
astenuti, e cioè quelli che, pur avendo partecipato all'assemblea ed alla votazione, non abbiano espresso voto né favorevole né contrario.
I termini di impugnazione per le ELibere annullabili sono individuati all'articolo 1137 EL codice civile. Tali termini hanno una decorrenza diversa dalla data in cui è stata approvata per dissenzienti e astenuti. Decorrerà invece dalla data in cui è stato notificato il verbale di assemblea per coloro che non abbiano partecipato all'assemblea.
Decorsi inutilmente i termini di trenta giorni senza che sia stato notificato un atto di citazione o avviato il procedimento di mediazione, tutti i vizi che avrebbero determinato l'annullabilità ELla ELibera devono ritenersi definitivamente sanati.
Nullità, insistenza ed inefficacia ELla ELibera condominiale:
La ELibera è “inesistente” nel caso in cui manchi degli elementi essenziali, tanto che non sia possibile identificarla e qualificarla come atto giuridico.
È “nulla” la ELibera contraria alla legge, con oggetto impossibile o illecito, cioè contrario alla legge o all'ordine pubblico, quella con oggetto non
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rientrante nella competenza ELl'assemblea, nonché la ELibera che incide sui diritti dei singoli condomini, su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino.
È annullabile, invece, la ELibera viziata per difetti formali, come quella adottata in mancanza EL quorum costitutivo o ELiberativo o con l'irregolare convocazione dei condomini, in generale quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione ELl'Assemblea, quelle affette da irregolarità nel procedimento di convocazione
Solo questa ultima figura di vizio, l'annullabilità, è prevista dal Legislatore nel summenzionato art. 1137 c.c., il quale prevede, altresì, che: “L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione ELla ELiberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria”.
Le ipotesi di nullità e di inesistenza, invece, sono elaborazioni ELla dottrina e ELla giurisprudenza.
La distinzione ha ovviamente risvolti sul piano pratico.
In primo luogo, è importante inquadrare correttamente il vizio che inficia la ELibera che si vuole impugnare, poiché la legge prevede procedure e termini diversi a seconda EL tipo di invalidità.
Nei casi di inesistenza – in verità, molto rari – e di nullità, infatti, il condòmino che ritiene di essere stato danneggiato dalla decisione può agire in qualsiasi momento e chiedere che vengano adottati i provvedimenti opportuni nel suo interesse, e la pronuncia fa venir meno tutti gli effetti che si
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sono verificati ad origine (ha effetto “ex tunc”); l'annullabilità, invece, ai sensi ELl'art. 1137 c.c., può essere fatta valere solo impugnando la ELibera entro 30 giorni dalla sua adozione per il caso di condomino presente all'Assemblea o, nel caso in cui fosse assente, entro 30 giorni dalla comunicazione EL verbale d'Assemblea.
Ancora, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, mentre l'annullabilità deve essere eccepita dalla parte.
Inoltre, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, a prescindere se fosse presente o assente all'Assemblea, ovvero se fosse favorevole o contrario alla ELibera;
diversamente, l'annullamento, come già detto, può essere richiesto solo dal condomino assente all'Assemblea, ovvero dal contrario o dall'astenuto.
Il fondamento ELla distinzione tra ELiberazioni nulle e annullabili è rinvenibile nella sentenza a Sezioni Unite ELla Cassazione n.4806/2005, che ha affermato che “sono da ritenersi nulle le ELibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza ELl'Assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto“; sono, invece, annullabili “le ELibere con vizi relativi alla regolare costituzione ELl'Assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in Assemblea, quelle
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genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”.
Fatta questa breve premessa sulla normativa codicistica in materia di impugnazioni di ELibere condominiali, si osserva che parte attrice lamentava che l'attuale Amministratore, contravvenendo alla ELibera condominiale che prevedeva la nomina di un revisore, in mancanza di un nuovo atto di nomina in suo favore si autoproclamava revisore contabile EL . CP_1
Secondo l'assunto attoreo, l'amministratore stabiliva in maniera unilaterale ed arbitraria e senza tenere in considerazione la perizia redatta – su richiesta ELla
Procura - anche con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2014 e 2015 ai quali quelli impugnati venivano apoditticamente collegati, sia i criteri e le modalità di ricostruzione ELla contabilità degli anni 2016-2018 sia quelli di imputazione e ripartizione ELle singole voci includendo anche, spese e voci di uscita anche ingenti che lo stesso consulente ELla procura aveva ritenuto assolutamente non giustificabili e privi di supporto documentale idoneo per poter essere annotati nella contabilità EL . CP_1
L'amministratore di condominio redigeva revisione contabile poi approvata dall'assemblea senza alcuna ELibera di nomina e senza alcun conferimento di incarico in violazione ELl'art. 1130 bis c.c.
Parte attrice evidenziava, inoltre, che stante la mancanza di un mandato ad hoc all'Amministratore, la revisione dei rendiconti approvati, dall'assemblea con la ELibera impugnata era da considerarsi invalida, inefficace e nulla, per violazione di legge.
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Invero, la ELibera impugnata, così come i relativi rendiconti approvati, deve ritenersi invalida, nulla ed inefficace, atteso che i rendiconti farebbero riferimento a tabelle millesimali approvate da ultimo il 13 febbraio ELl'anno
2000 dal che il Tribunale, con la sentenza n. 318/2008, aveva CP_1
ritenuto nulle perché approvate a maggioranza e non all'unanimità. A fronte di tale titolo orami passato in giudicato, il non ha provveduto ad CP_1
approvare nuove tabelle millesimali. Esse, quindi, oggi risultano inapplicabili alla ripartizione ed alla revisione approvata dal , sia consuntiva CP_1
che preventiva, così come a tutte le altre spese ricomprese in appalti di prestazioni, opere e/o servizi che, dunque, doveva fare riferimento alle tabelle millesimali allegate agli atti di compravendita ed al regolamento CP_3
in mancanza di diversa determinazione. Queste ultime, tuttavia, fanno riferimento solamente alle palazzine da A ad L escludendo tutte le altre palazzine circostanza che emerge anche dagli atti di compravendita conclusi successivamente;
esse, inoltre, si riferiscono solo alla ripartizione ELle spese relative alle parti comuni e non anche quelle di gestione quali sono appunto quelle in materia di bilancio ed appalti, servizi ed altro e non contemplano né conteggiano i millesimi connessi ai posti auto che in uno all'immobile furono trasferiti ai singoli proprietari con la conseguenza che andavano integrate anche al fine di ripartire le spese tra i condomini tenendo conto di questi beni stante che non tutti posseggono un solo posto auto né tengono conto che, come da regolamento, i costi ELl'acqua e ELl'energia elettrica vanno suddivisi
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sulla base dei consumi effettivi e non come avviene oggi su un principio di uguaglianza per tutti che prescinde da tali dati.
L'attore, pertanto, lamentava che nei rendiconti, oggetto di impugnazione, il non adeguava il proprio operato ai principi espressi nella CP_1
sentenza anzidetta né tanto meno ripartiva, tra i condomini, la quota di millesimi che prima ELla sentenza era in capo alla CP_4
L'attore, pertanto, lamenta che il continua ad applicare la CP_1
ELibera EL 28.06.1998 non solo al fine di ricomprendere il corpo Q (allora Y) tra le palazzine facenti parte EL ma anche quale ELiberazione di CP_1
approvazione ELle relative tabelle millesimali.
L'attore, nell'impugnare la ELibera oggetto di tale giudizio, rileva che la stessa risulta viziata per il mancato rispetto ELl'unanimità, ELle convocazioni a tutti i titolari ed aventi titolo, mancanza EL quorum necessario anche per l'allontanamento di alcuni proprietari prima ELla stessa ELiberazione.
La nullità e l'inesistenza, dunque, di valide ed efficaci tabelle millesimali adottate, dalla ditta costruttrice ab origine e dai condomini all'unanimità ex post, incide chiaramente sia sulle singole ripartizioni personali ed oneri che ogni condomino è chiamato poi concretamente a versare al sia CP_1
sui soggetti legittimati a partecipare e ELibera in assemblea oltre che in ordine alla concreta quota di proprietà che ogni singolo condomino può esprimere in seno all'adunanza. Ne consegue, dunque, che le ELibere, medio tempore adottare, in esse comprese quelle EL 28.06.98, in violazione di tale dato necessario sono non solo illegittime ed inefficaci ma anche tamquam non esset.
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Peraltro, e ciò risulta chiaro dal contenuto EL primo atto stipulato tra la società costruttrice ed il primo acquirente di unità immobiliare facente parte EL complesso condominiale al quale sono allagati il regolamento e le tabelle millesimali quelle come detto relative ai soli servizi comuni non contempla il corpo Q. Tale atto fa riferimento solo alle abitazioni costruite all'interno EL complesso con esclusione, quindi, EL corpo Q. CP_1
Il numero di unità indicati nell'atto costitutivo ELle tabelle anzidette, è di sole
121 e non anche di 136.
Questo Tribunale, anche in questa sede, deve prendere atto ELla circostanza che il convenuto non si sia conformato alle statuizioni ELla CP_1
sentenza n. 319/2008, resa dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale veniva dichiarata la nullità ELle tabelle millesimali ELiberate in data
13.02.2000.
D'altra parte, anche le tabelle millesimali, approvate con la ELibera adottata dal in data 28.06.1998 sono state dichiarate nulle da questo CP_1
Tribunale. E
Deve evidenziarsi, infatti, che le ELibere adottate EL devono CP_1
dichiararsi nulle ed inefficaci, atteso che si tratta di ELibere che non tengono conto ELl'assetto condominiale per la ripartizione ELle spese condominiali, nel rispetto ELle tabelle millesimali e, in ogni caso, la ELibera condominiale avente ad oggetto l'approvazione di spese di natura straordinaria, va approvata con il voto favorevole (e, dunque, all'unanimità) di tutti i
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condomini e proprietari facenti parte EL medesimo con la CP_1
conseguenza che, in mancanza, la ELiberazione è nulla e tamquam non esset.
Sotto diverso profilo poi, a seguito ELla dichiarata nullità ELle tabelle espressa dal Tribunale di Termini Imerese, nella sentenza n. 319/2008, il
è privo dei millesimi ad essa in precedenza afferenti, circostanza CP_1
che risulta in maniera evidente e peraltro confermata da ultimo nella ELibera EL 27 ottobre 2024 la cui produzione in giudizio è stata autorizzata da questo
Tribunale.
È, pertanto, evidente che il ha ELiberato e ripartito non sulla CP_1
base di 1000 millesimi mancando quelli non ripartiti con nuove tabelle di
PARIBA.
Infatti, la Corte suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
98391/21, ha sancito che, in tema di ripartizione ELle spese condominiali, deve ritenersi nulla la decisione assembleare che modifica anche per il futuro,
i criteri di divisione ELle spese condominiali contravvenendo alle norme previste dal Codice civile (o dal regolamento condominiale). Nella stessa pronuncia è stato inoltre stabilito che la ELibera assembleare sia invece solo annullabile nel caso in cui ripartisca le spese diversamente dai criteri legali ma solo in relazione ad un caso specifico e senza incidere su quanto prescrivono la legge o la convenzione ELle parti.
La ELibera è, infatti, un atto che in condominio vale e deve necessariamente, valere per tutti: lo impone la condivisione di beni comuni alla cui tutela tutti sono interessati. Le sezioni Unite, affrontando il quesito se tale violazione
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renda la ELibera nulla o annullabile, richiamando la precedente pronuncia anch'essa a Sezioni Unite n. 4806/2005, hanno ulteriormente chiarito il concetto sancendo che sono nulle per impossibilità giuridica ELl'oggetto le ELibere in materia di ripartizione spese quando i criteri dettati dalla legge o dalla convenzione ELle parti sono modificati anche per il futuro, mentre sono annullabili, nel termine di 30 giorni ex articolo 1137 Codice civile, quelle ELibere adottate senza modificare i criteri di legge o convenzione, ma in violazione degli stessi rimanendo però nell'esercizio ELle attribuzioni assembleari previste dall'articolo 1135, numeri 2 e 3 Codice civile.
Sotto ulteriore profilo la ELibera di revisione impugnata così come i relativi rendiconti approvati sono assolutamente invalidi, nulli, inefficaci ed annullabili in quanto riferibili a tabelle millesimali approvate il 13 febbraio
2000 dal;
le predette tabelle venivano dichiarate nulle da questo CP_1
Tribunale, con la sentenza n. 318/2008, perché approvate a maggioranza e non con la partecipazione di tutti ivi compresa il Sig. . Parte_1
In definitiva, sono affette da nullità, se adottate senza consenso unanime dei condomini, le ELibere assembleari aventi a oggetto la ripartizione ELle spese comuni in deroga ai criteri legali di ripartizione ELle spese medesime;
ne consegue che, in mancaza ELl' unanimità e per le spese relative alle parti e servizi comuni ELl' edificio che, per loro natura, forniscono unità diverse ai songoli condomini, devono trovare applicazione i criteri di proporzionalità individuati dall' art. 1123 cod. civ. (cfr. Cassazione – Sez. II, sentenza EL
14.01.2009 n. 747).
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Tali prinicipi non sono stati rispettati dal convenuto, nella CP_1
ELibera condominiale oggi opposta, come provato dall'attore con la documentazione versata in atti.
Sull'illegittimità ELla ELibera in ordine al conferimento ELl'incarico all'amministratore di revisore contabile:
Sotto ulteriore profilo la ELibera di revisione impugnata è invalida, atteso che avrebbe conferito incarico all'Amministratore, mentre tale incarico doveva essere assegnato ad un revisore contabile.
D'altra parte, questo Tribunale, con l'ordinanza riservata emessa nel procedimento portante il n. 2066/2023 di ruolo generale, ha rilevato la nullità ELle tabelle millesimali dando incarico al CTU non solo di rifarle ex novo ma anche di procedere con la revisione contabile onerando il EL CP_1
deposito ELla documentazione giustificativa e dando anche i necessari ed opportuni correttivi al mandato conferito al consulente, riconoscendo in tal modo la evidente erroneità ELlo strumento contabile approvato dal
. CP_1
Sotto questo profilo, quindi, la ELibera impugnata anche alla luce degli ulteriori risvolti in sede giudiziaria che ha ad oggetto i bilanci pregressi rispetto a quelli oggetto ELla riforma affidata all'Amministratore, deve essere revocata e, comunque, ritenuta non opponibile nei costi, nelle spese e negli oneri economici all'attore.
Per quanto sopra esposto, osserva questo Tribunale che la ELibera approvata dal è assolutamente invalida, nulla e inefficace in quanto CP_1
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riferibile a tabelle millesimali approvate il 13 febbraio 2000 dal CP_1
che, questo Tribunale, con la sentenza n. 318/2008, ha dichiarato nulle perché approvate a maggioranza e non con la partecipazione di tutti ivi compresa la odierna parte attrice.
Mette conto evidenziare, peraltro, che questo Tribunale, con la sentenza n.
568/2025 resa nel procedimento portante il n. 1308/2024 di ruolo generale ha dichiarato la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza di valide tabelle millesimali e di quelle approvate in data 28.06.1998.
Alla luce ELle superiori argomentazioni deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento ELle eccezioni preliminari sollevate dall'attore.
In ordine alle ulteriori domande formulate in atto di citazione, ritiene questo
Tribunale che occorre provvedere all'esito ELl'istruttoria, avvalendosi – ove necessario - ELla competenza di un Professionista.
Si riserva di provvedere, con separata ordinanza, di fissare altra udienza per la prosecuzione EL giudizio, riservando al merito, ogni statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- accoglie le eccezioni di parte attrice, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- accerta e dichiara la invalidità, illegittimità ed inefficacia ex tunc ELla ELibera impugnata e ELle tabelle millesimali con essa applicate in essa compresa
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anche la ELibera EL 28.06.1998 disponendone per l'effetto e, in conseguenza,
l'inapplicabilità;
- accerta e dichiara l'invalidità, illegittimità ed inefficacia ex tunc ELla ELibera impugnata nella parte in cui vengono ripartite spese che non possono gravare sui singoli comproprietari e/o condomini perché voluttuarie e adottate senza la prescritta unanimità dei condomini, prive di ELibera assembleare, ripartite per due volte all'attore quale condomino e parte soccombente nei giudizi in cui è essa stessa parte processuale;
- si riserva di provvederte sulle spese alla definizione EL giudizio, nel merito;
Così deciso in Termini Imerese, il 24.07.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Maria MA Urso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria MA Urso, in conformità alle prescrizioni EL
combinato disposto ELl'art. 4 EL D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e EL decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto ELle
regole tecniche sancite dal decreto EL Ministro ELla Giustizia EL 21/2/2011 n. 44
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