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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/07/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG PU 11-1/2024
TRIBUNALE DI NUORO
Ufficio Crisi Impresa e Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale e così composto:
Tiziana Longu Presidente
Riccardo De Vito Giudice rel.
Salvatore Falzoi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA
Nel ricorso per liquidazione giudiziale depositato da
CF ), in persona del legale rappresentante rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Simone Soavi
Contro
, ( P. IVA , con sede legale in Nuoro, Loc. Biscollai – Controparte_1 P.IVA_2
Centro Commerciale n. 39in persona degli amministratori e legali rappresentanti, rappresetnata e difasa dall'Avv. Gian Luca Langiu nonché
e C.F._1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Luca Langiu C.F._3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, la ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della e Controparte_3 [...] – con sede legale in Nuoro, Località Biscollai c/o Centro Commerciale 39 Controparte_4
(CF –, nonché personalmente dei soci illimitatamente responsabili e P.IVA_2 Controparte_3
Controparte_2
A sostegno del ricorso, la società istante ha dedotto che: 1) nel 2022/2023 aveva maturato un credito €
18.131,03 in linea capitale verso la resistente, in ragione degli insoluti maturati sulle fatture allegate al ricorso;
2) il 28 febbraio 2023 i soci di aveno disposto la messa in liquidazione della Controparte_1 società; 3) al fine di recuperare il proprio credito, aveva ottenuto dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1313/2023, con il quale era stato intimato a Controparte_1 ed ai suoi soci il pagamento del capitale, oltre spese e interessi;
4) in ragione del mancato pagamento, era stata incardinata, presso il Tribunale di Nuoro, l'esecuzione presso terzi n. 6/2024 RGE, avente ad oggetto le somme dovute da Banco di Sardegna Spa, conclusasi con assegnazione della somma di €
4.096,03; 5) un ulteriore pignoramento presso terzi aveva dato esito sostanzialmente negativo e su gli unici immobili di proprietà di era pendente l'esecuzione n. 31 del 2021 RGE, Controparte_1 promossa da per un credito di € 38.848,05 oltre interessi ed accessori;
6) su tali Parte_2 immobili, peraltro, pendevano già da prima un'ipoteca giudiziale a favore del e due ipoteche Parte_2 volontarie a favore di altrettante banche, mentre nella procedura eseccutiva citata erano stati depositati due atti di intervento di Agenza delle Entrate-Riscossione per un credito di € 232.990,06.
Tanto premesso, dopo aver rappresentato lo stato di insolvenza della società – rappresentato dall'abnorme indebitamento verso l'Erario e dalla spazione della società dalla sua sede legale, accertata dall'Ufficiale Giudiziario – la società ha concluso per l'apertura della liqudiazione giudiziale della società debitrice e dei soci illimitatamente responsabile in estensione.
Incardinatosi il contraddittorio, si sono costituiti sia la società sia i soci. Le parti resistenti non hanno contestato il ricorso, limitandosi ad affermare che, immediatamente dopo la messa in liquidazione della società, avevano intrapreso la formazione di un progetto di liquidazione e distribuzione dell'attivo (circa
€ 620.000) per soddisfare proporzionalmente i crediti. L'inziativa, tuttavia, si era arrestata in ragione dell'incardinarsi di molteplici procedure esecutive, nelle quali anche la società ricorrente averbbe potuto trovare soddisfazione.
Celebrata la prima udienza, il giudice ha disposto CTU al fine di accertare la complessa situazione patrimoniale della società, rilevando che la medesima era in liquidazione a decorrere dal 28 febbraio 2023
e che l'insolvenza si doveva misurare non dalla possibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando le obbligazioni a suo carico, ma dal rapporto complessivo tra attività e passività.
L'11 febbraio 2025 al CTU, dott.ssa , è stato formulato il seguente quesito: Persona_1
“Riferisca il CTU, previo esame delal documentazione depositata, nonché di quella acquisibile presso la Camera di Commercio e le banche dati generali con il consenso delle parti, sulla ricostruzione del patrimonio sociale e sull'accertamento delle attività e passività della società in liquidazione”.
In data 27 maggio 2025 è stata depositata la perizia e all'udienza del 24 giugno 2025, ascoltata la discussione delle parti, il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Acclarata la competenza di questo Tribunale in ragione del luogo ove è ubicato la sede legale e il centro di interessi della società (Nuoro), si osserva che, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell''istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, applicabile anche nella vigenza del codice della crisi, va rimarcato che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti sopra detti grava sul debitore.
Va rilevato che la società debitrice, costituitasi, non ha eccepito il mancato superamento delle soglie, così di fatto ammettendo di non essere impresa minore. Come si vedrà, la stessa CTU in atti – metodologicamente corretta, logicamente argomentata e precisa nei riferimenti documentali, dunque convincente base di giudizio – dà atto di una complessiva esposizione per debiti scaduti pari a €
1.354.248,69.
Di per sé, tale requisito, integra sia il presupposto soggettivo dell'impresa resistente sia il requisito di cui all'art. 49, u.c., CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a € 30.000,00.
Si tratta di verificare, pertanto, se sussista o meno lo stato di insolvenza. Come detto, la società è stata messa in liquidazione a febbraio 2023. Il parametro dell'insolvenza dinamica, vale a dire della capacità di stare sul mercato realizzando utili idonei a far fronte ai crediti, non pare utlizzabile, nonostante le possibilità che l'ordinamento normativo offre alla impresa in liquidazione di continuare a svolgere peculiari attività utili ad accrescere l'attivo liquidabile. Occorre verificare, viceversa, il presupposto della c.d. insolvenza statica. Occorre dunque verificare se l'attivo patrimoniale sia sufficiente per coprire i debiti, senza considerare la capacità della società di generare flussi di cassa. Di qui la necessità della CTU, dei cui pregi epistemologici già si è detto. Le conclusioni della consulenza depongono per la sussistenza dello stato di insolvenza, dal momento che, fermi i ricavi pari a zero, l'attivo è quantificato in € 433.752,21, mentre il passivo, come detto, risulta pari a e 1.354.248,69 ( TFR e Debiti). Va rilevato che la valutazione effettuata dal CTU è diversa da quella effettuata dai soci liquidatori – pari come detto a € 620.000
(comunque del tutto insufficiente a coprire i debiti) – in ragione del corretto criterio metodologico applicato. Dal punto di vista contabile, infatti, come osservato dal CTU, “sono mutati i criteri di valutazione delle poste contabili fino ad allora adottati, perché l'azienda è passata da una fase c.d di funzionamento, ad una fase c.d. di liquidazione nella quale tutti i beni non vengono più utilizzati per produrre reddito bensì devono essere liquidati per soddisfare i creditori”. Tutte le attività – fabbricati commerciali, impianti generici, specifici, arredi, immobilizzazioni finanziarie, merci, crediti e liquidità – sono state valutate in base al presumibile realizzo, mentre le passività sono state valutate sui presumibili valori di estinzione.
Questo collegio condivide il valore attribuito ai fabbricati commerciali – peraltro già sottoposti a procedura esecutiva –, basato sul valore di vendita tra 18 mesi (n. 4 aste) e attualizzato alla data della presente decisione mediante tasso di inflazione.
Tanto premesso, verificata l'insolvenza statica, questo Tribunale deve dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della e in liquidazione e Controparte_5 Controparte_2 dichiarare la liquidazione giudiziale in estensione dei soci illimitatametne responsabili Controparte_3
e Controparte_2
Le spese sono compensate, ivi comprese quelle di CTU, in ragione del carattere collaborativo serbato dalla resistente, anche in sede di svolgimento delle operazioni peritali.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_6
– con sede legale in Nuoro, Località Biscollai c/o Centro Commerciale 39
[...]
(CF ) –, nonché quella in estensione dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_2 Controparte_3
e Controparte_2
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_2
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a: - accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarre copia degli stessi;
- acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 9 ottobre 2025 ore 12.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parti dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Nuoro, 27 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo De Vito Tiziana Longu
TRIBUNALE DI NUORO
Ufficio Crisi Impresa e Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale e così composto:
Tiziana Longu Presidente
Riccardo De Vito Giudice rel.
Salvatore Falzoi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA
Nel ricorso per liquidazione giudiziale depositato da
CF ), in persona del legale rappresentante rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Simone Soavi
Contro
, ( P. IVA , con sede legale in Nuoro, Loc. Biscollai – Controparte_1 P.IVA_2
Centro Commerciale n. 39in persona degli amministratori e legali rappresentanti, rappresetnata e difasa dall'Avv. Gian Luca Langiu nonché
e C.F._1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Luca Langiu C.F._3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, la ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della e Controparte_3 [...] – con sede legale in Nuoro, Località Biscollai c/o Centro Commerciale 39 Controparte_4
(CF –, nonché personalmente dei soci illimitatamente responsabili e P.IVA_2 Controparte_3
Controparte_2
A sostegno del ricorso, la società istante ha dedotto che: 1) nel 2022/2023 aveva maturato un credito €
18.131,03 in linea capitale verso la resistente, in ragione degli insoluti maturati sulle fatture allegate al ricorso;
2) il 28 febbraio 2023 i soci di aveno disposto la messa in liquidazione della Controparte_1 società; 3) al fine di recuperare il proprio credito, aveva ottenuto dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1313/2023, con il quale era stato intimato a Controparte_1 ed ai suoi soci il pagamento del capitale, oltre spese e interessi;
4) in ragione del mancato pagamento, era stata incardinata, presso il Tribunale di Nuoro, l'esecuzione presso terzi n. 6/2024 RGE, avente ad oggetto le somme dovute da Banco di Sardegna Spa, conclusasi con assegnazione della somma di €
4.096,03; 5) un ulteriore pignoramento presso terzi aveva dato esito sostanzialmente negativo e su gli unici immobili di proprietà di era pendente l'esecuzione n. 31 del 2021 RGE, Controparte_1 promossa da per un credito di € 38.848,05 oltre interessi ed accessori;
6) su tali Parte_2 immobili, peraltro, pendevano già da prima un'ipoteca giudiziale a favore del e due ipoteche Parte_2 volontarie a favore di altrettante banche, mentre nella procedura eseccutiva citata erano stati depositati due atti di intervento di Agenza delle Entrate-Riscossione per un credito di € 232.990,06.
Tanto premesso, dopo aver rappresentato lo stato di insolvenza della società – rappresentato dall'abnorme indebitamento verso l'Erario e dalla spazione della società dalla sua sede legale, accertata dall'Ufficiale Giudiziario – la società ha concluso per l'apertura della liqudiazione giudiziale della società debitrice e dei soci illimitatamente responsabile in estensione.
Incardinatosi il contraddittorio, si sono costituiti sia la società sia i soci. Le parti resistenti non hanno contestato il ricorso, limitandosi ad affermare che, immediatamente dopo la messa in liquidazione della società, avevano intrapreso la formazione di un progetto di liquidazione e distribuzione dell'attivo (circa
€ 620.000) per soddisfare proporzionalmente i crediti. L'inziativa, tuttavia, si era arrestata in ragione dell'incardinarsi di molteplici procedure esecutive, nelle quali anche la società ricorrente averbbe potuto trovare soddisfazione.
Celebrata la prima udienza, il giudice ha disposto CTU al fine di accertare la complessa situazione patrimoniale della società, rilevando che la medesima era in liquidazione a decorrere dal 28 febbraio 2023
e che l'insolvenza si doveva misurare non dalla possibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando le obbligazioni a suo carico, ma dal rapporto complessivo tra attività e passività.
L'11 febbraio 2025 al CTU, dott.ssa , è stato formulato il seguente quesito: Persona_1
“Riferisca il CTU, previo esame delal documentazione depositata, nonché di quella acquisibile presso la Camera di Commercio e le banche dati generali con il consenso delle parti, sulla ricostruzione del patrimonio sociale e sull'accertamento delle attività e passività della società in liquidazione”.
In data 27 maggio 2025 è stata depositata la perizia e all'udienza del 24 giugno 2025, ascoltata la discussione delle parti, il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Acclarata la competenza di questo Tribunale in ragione del luogo ove è ubicato la sede legale e il centro di interessi della società (Nuoro), si osserva che, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell''istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, applicabile anche nella vigenza del codice della crisi, va rimarcato che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti sopra detti grava sul debitore.
Va rilevato che la società debitrice, costituitasi, non ha eccepito il mancato superamento delle soglie, così di fatto ammettendo di non essere impresa minore. Come si vedrà, la stessa CTU in atti – metodologicamente corretta, logicamente argomentata e precisa nei riferimenti documentali, dunque convincente base di giudizio – dà atto di una complessiva esposizione per debiti scaduti pari a €
1.354.248,69.
Di per sé, tale requisito, integra sia il presupposto soggettivo dell'impresa resistente sia il requisito di cui all'art. 49, u.c., CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a € 30.000,00.
Si tratta di verificare, pertanto, se sussista o meno lo stato di insolvenza. Come detto, la società è stata messa in liquidazione a febbraio 2023. Il parametro dell'insolvenza dinamica, vale a dire della capacità di stare sul mercato realizzando utili idonei a far fronte ai crediti, non pare utlizzabile, nonostante le possibilità che l'ordinamento normativo offre alla impresa in liquidazione di continuare a svolgere peculiari attività utili ad accrescere l'attivo liquidabile. Occorre verificare, viceversa, il presupposto della c.d. insolvenza statica. Occorre dunque verificare se l'attivo patrimoniale sia sufficiente per coprire i debiti, senza considerare la capacità della società di generare flussi di cassa. Di qui la necessità della CTU, dei cui pregi epistemologici già si è detto. Le conclusioni della consulenza depongono per la sussistenza dello stato di insolvenza, dal momento che, fermi i ricavi pari a zero, l'attivo è quantificato in € 433.752,21, mentre il passivo, come detto, risulta pari a e 1.354.248,69 ( TFR e Debiti). Va rilevato che la valutazione effettuata dal CTU è diversa da quella effettuata dai soci liquidatori – pari come detto a € 620.000
(comunque del tutto insufficiente a coprire i debiti) – in ragione del corretto criterio metodologico applicato. Dal punto di vista contabile, infatti, come osservato dal CTU, “sono mutati i criteri di valutazione delle poste contabili fino ad allora adottati, perché l'azienda è passata da una fase c.d di funzionamento, ad una fase c.d. di liquidazione nella quale tutti i beni non vengono più utilizzati per produrre reddito bensì devono essere liquidati per soddisfare i creditori”. Tutte le attività – fabbricati commerciali, impianti generici, specifici, arredi, immobilizzazioni finanziarie, merci, crediti e liquidità – sono state valutate in base al presumibile realizzo, mentre le passività sono state valutate sui presumibili valori di estinzione.
Questo collegio condivide il valore attribuito ai fabbricati commerciali – peraltro già sottoposti a procedura esecutiva –, basato sul valore di vendita tra 18 mesi (n. 4 aste) e attualizzato alla data della presente decisione mediante tasso di inflazione.
Tanto premesso, verificata l'insolvenza statica, questo Tribunale deve dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della e in liquidazione e Controparte_5 Controparte_2 dichiarare la liquidazione giudiziale in estensione dei soci illimitatametne responsabili Controparte_3
e Controparte_2
Le spese sono compensate, ivi comprese quelle di CTU, in ragione del carattere collaborativo serbato dalla resistente, anche in sede di svolgimento delle operazioni peritali.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_6
– con sede legale in Nuoro, Località Biscollai c/o Centro Commerciale 39
[...]
(CF ) –, nonché quella in estensione dei soci illimitatamente responsabili P.IVA_2 Controparte_3
e Controparte_2
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_2
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a: - accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarre copia degli stessi;
- acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 9 ottobre 2025 ore 12.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parti dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Nuoro, 27 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo De Vito Tiziana Longu