Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 06/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG 380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella all'udienza del 6 maggio 2025, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 380/2024 R.G.L.
TRA
, CF: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli avvocati Mauro PLESCIA e Pietro D'ADAMO, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in via Martiri della Resistenza, 34 - Termoli (CB).
RICORRENTE
E
– C.F. Controparte_1
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa giusta procura alle liti in atti, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha domandato di
“accertare che lo stato patologico della signora è tale da integrare i Parte_1 presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento sin dal momento della domanda amministrativa, senza soluzione di continuità e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è decidibile senza necessità di ulteriori accertamenti medici.
L'opposizione non merita accoglimento.
Segnatamente, vi è che l'istante con il ricorso originario aveva chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il beneficio indicato;
nel corso dell'ATP il CTU nominato ha negato la sussistenza del relativo requisito sanitario.
Parte ricorrente ha contestato in questa sede il risultato della CTU, ma le argomentazioni attoree, in ogni caso, che non denunciano alcun vizio specifico nella quantificazione operata dal ctu e che quindi si riducono a un mero dissenso diagnostico, non appaiono idonee a giustificare una revisione delle conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio la cui relazione appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo;
l'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure. La deduzione medico-legale di parte, pertanto, posta a base della presente opposizione, offre semplicemente una valutazione diversa delle criticità della parte ricorrente.
Non sono, inoltre, stati forniti elementi dai quali evincere medio tempore un peggioramento delle condizioni attoree, tali da richiedere un approfondimento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c
Per le anzidette motivazioni non ritiene questo giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
A quanto esposto consegue il rigetto della spiegata opposizione.
Nulla va disposto per le spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante l'autocertificazione reddituale in CP_ atti, profilo che determina anche l'accollo all' delle spese di ctu della prima fase, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Nulla per le spese di lite.
3. Pone a carico dell' le spese di ctu dell'ATPO, liquidando al dott. la CP_1 Persona_1
somma di euro 290,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge.
Larino, 6 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO (d.ssa Silvia Cucchiella)