Ordinanza collegiale 26 settembre 2016
Sentenza 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2022, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00333/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 26.11.2010, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha depennato la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso -OMISSIS-, a.s. 2009/11;
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’Amministrazione resistente ha irrogato nei confronti della ricorrente la sanzione disciplinare della esclusione definitiva dall’insegnamento;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv. dello Stato S. Colangelo;
Premesso che:
- con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il Tribunale ha sospeso il “presente giudizio sino alla definizione di quello pendente davanti alla ….. Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. -OMISSIS-”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.;
- in data 13 dicembre 2021 la difesa erariale ha depositato copia della sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-, emessa a definizione del giudizio di cui sopra, ribadendo, peraltro, nel corso dell’udienza pubblica “che il ricorso non è stato riassunto entro i termini previsti dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario”;
- con atto depositato in data 5 gennaio 2022, parte ricorrente – “alla stregua degli esiti” negativi del ricorso proposto dinanzi la Corte di Cassazione – ha dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione” del presente giudizio;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35 c.pr.amm.;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità della vicenda in trattazione – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO